Incarto n.
52.2019.174

 

Lugano

7 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliere:

Reto Peterhans

 

 

statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2019 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1415) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 15 giugno 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e ha revocato la sua autorizzazione di dimora UE/AELS;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Il cittadino italiano RI 1 (1980) è giunto in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS, valido fino all'8 marzo 2017, per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese alle dipendenze dell'azienda __________ (succursale di __________).

B.   a. A seguito della domanda di rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS, presentata il 14 dicembre 2016, il 20 febbraio 2017 e il 4 aprile 2018 RI 1 è stato sentito dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera. L'interessato ha dichiarato in sostanza di lavorare in questo Paese e di risiedervi nei giorni feriali vivendo in un appartamento preso in locazione che condivide con dei coinquilini. Ha quindi aggiunto di trascorrere invece i fine settimana a __________, città che considera il centro dei suoi interessi, dove possiede un'abitazione e in cui vivono la fidanzata, i genitori e la sorella.

 

b. Fondandosi su tali riscontri, il 15 giugno 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS postulato da RI 1 e nel contempo ha revocato la sua autorizzazione di dimora UE/AELS, fissandogli inoltre un termine con scadenza il 15 settembre successivo per lasciare il territorio elvetico.

L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che il centro di vita e degli interessi dell'interessato non si trovasse in Svizzera, dove si recherebbe unicamente per motivi professionali, bensì in Italia, luogo di residenza della compagna e dei familiari.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 6 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20).

 

 

C.   Con giudizio del 20 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Ribadendo i motivi posti a fondamento del provvedimento dipartimentale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che il centro di vita e degli interessi del ricorrente non si trovasse nel nostro Paese.

 

D.   Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Previa concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, RI 1 postula il rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS; in via subordinata, qualora quest'ultima non fosse concessa, chiede il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS.

Richiamandosi alle sue precedenti prese di posizione, l'insorgente nega che la residenza in Ticino possa essere definita fittizia in quanto vi abita in maniera regolare e continua dal 2012. In Svizzera condurrebbe una normale vita sociale, mentre si recherebbe solo saltuariamente a __________ (due o tre fine settimana al mese). Sostiene inoltre che - al momento degli interrogatori dinanzi alla Polizia cantonale - aveva confuso la nozione di centro di interessi con quella di nostalgia di casa e che il fatto di vivere in un appartamento in co-locazione sia dovuto unicamente a motivi economici. Tenuto conto di questi elementi e della giurisprudenza in materia di libera circolazione delle persone, RI 1 contesta che le affermazioni rilasciate durante gli interrogatori possano giustificare il diniego di un permesso di domicilio UE/AELS e la revoca della sua autorizzazione di dimora UE/AELS.

 

 

E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

 

 

F.    In replica RI 1 si limita a riconfermare le argomentazioni sviluppate nel ricorso, chiedendone l'accoglimento.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    2.1. Permesso di domicilio UE/AELS

 

2.1.1. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana dell'insorgente, che dispone di un documento di legittimazione valido. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistano motivi di revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv. 2 (cpv. 2 lett. b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).

L'OASA, nella sua versione fino al 31 dicembre 2018, concretizza all'art. 60 quanto sancito dall'art. 34 cpv. 2 LStrI, nel senso che prima del rilascio del permesso di domicilio occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado di integrazione. L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa dal canto suo che il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LStrI, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa, posto che in casi debitamente motivati può essere tenuto conto anche delle conoscenze di un'altra lingua nazionale (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che l'avverbio "segnatamente", di cui all'art. 62 OASA, dimostra il carattere non esaustivo dei criteri di "integrazione riuscita" enumerati e che tale nozione dev'essere esaminata sulla base di un apprezzamento globale delle circostanze (STF 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 7.1.2). L'Alta Corte federale ha sancito che in presenza di uno straniero che dispone di un impiego stabile, non ha violato l'ordine pubblico, padroneggia la lingua parlata del luogo di residenza e non ha mai fatto capo all'aiuto sociale, occorrono validi motivi per ritenere che non esistono le condizioni per una "integrazione riuscita" (STF 2C_642/2020 del 16 novembre 2020 consid. 5.2 con rif., 2C_983/2011 del 13 giugno 2012 consid. 3.2, 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 5.3 riferita all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, 2C_546/2010 del 30 novembre 2010 consid. 5.2.3; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax e altri [curatori], Ausländerrecht, II ed., Basilea 2009, n. 8.53; Peter Uebersax, Der Begriff der Integration im Schweizerischen Migrationsrecht - eine Annäherung, Asyl 4/06, pag. 3 segg.). Nell'esame di questi criteri di integrazione, le Autorità competenti dispongono di un largo potere d'apprezzamento (STF 2C_615/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2 e rif.).

 

2.1.2. A livello internazionale, sono da esaminare il trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale dichiarazione. Tuttavia, a seguito della dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983 è stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStrI emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM nell'ottobre del 2013, stato al 1° novembre 2019, n. 0.2.1.3.2 e 3.5.2.1).

 

2.1.3. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.

Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata, gli è data in linea di principio la possibilità di richiedere un'autorizzazione di domicilio UE/AELS. Nelle loro decisioni la Sezione della popolazione e il Consiglio di Stato non hanno tuttavia verificato se nella fattispecie potesse essere rilasciato un simile permesso, ma hanno in primo luogo considerato non adempiute le condizioni per l'ottenimento e il mantenimento dell'autorizzazione di dimora UE/AELS rilasciata nel 2012, valida fino all'8 marzo 2017, che il Governo ha ritenuto decaduta.

2.2. Permesso di dimora UE/AELS

 

2.2.1. Occorre dunque valutare se è a ragione che il Governo è giunto alla suddetta conclusione per quanto attiene all'autorizzazione di dimora UE/AELS di RI 1.

2.2.2. L'ALC, applicabile nella presente fattispecie in forza della cittadinanza italiana del ricorrente, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

2.2.3. Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

 

2.2.4. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 allegato I ALC).
Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in parola è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437; cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2).
In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera.
In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente un caso ticinese; Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.8 segg.).
Il Tribunale federale ha tuttavia rivisto di recente questi principi giurisprudenziali, ritenendo che l'aspetto del centro degli interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il criterio principale su cui basarsi. Esso ha quindi precisato che se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo per cui ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2).

2.2.5. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5, 2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4). Per giurisprudenza costante, simili fattispecie vanno però ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 4.2, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.3, 2C_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2 con riferimenti anche alla prassi della CGUE).


                                   3.   3.1. In concreto il Consiglio di Stato ha tutelato la decisione della Sezione della popolazione del 15 giugno 2018, considerando che RI 1 non adempisse la condizione di risiedere stabilmente in Svizzera per mantenere il proprio permesso di dimora UE/AELS e che di conseguenza non potesse richiedere il rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS. Il Governo è giunto a una simile conclusione ritenendo che le relazioni personali più strette dell'insorgente non si trovassero nel nostro Paese. Al contrario egli trascorrerebbe i fine settimana in Italia a __________, rimanendo in Svizzera unicamente per motivi professionali durante i giorni feriali in un'abitazione condivisa con due coinquilini. In Patria il ricorrente dispone invece di un appartamento in proprietà, in cui si troverebbe la maggior parte dei propri effetti personali. Ha inoltre ammesso che i suoi interessi personali sarebbero a __________, città dove risiede la fidanzata e nella cui area metropolitana vivono anche i genitori e la sorella.

3.2. Quanto considerato dalle Autorità inferiori non può tuttavia essere condiviso.
Innanzitutto occorre considerare che, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, una costellazione come quella appena illustrata non configura un caso di decadenza dell'autorizzazione di dimora UE/AELS, situazione, questa, che può eventualmente presentarsi solo nei casi in cui le condizioni per il rilascio del permesso erano inizialmente date, ma sono successivamente venute a mancare; la questione non si pone in questi termini invece se l'Autorità sostiene che tali requisiti farebbero da sempre difetto (STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.2, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.1, 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2). A questo proposito si deve pure rilevare che al momento in cui la Sezione della popolazione ha emanato la sua decisione il permesso di dimora di RI 1 era già scaduto. Non si trattava quindi di decidere se lo stesso potesse essergli revocato - come stabilito dall'Autorità di prime cure - ma di valutare se sussistesse un diritto al suo rinnovo (DTF 136 II 329 consid. 2.2).   
Ora, RI 1 è entrato in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese, dapprima al servizio della __________ (succursale di __________) e, dal luglio del 2017 come responsabile vendite per l'azienda __________ (succursale di __________). Tale attività professionale perdura tuttora. Tenuto conto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 145 II 322 consid. 3), determinante ai fini del presente giudizio è quindi la questione di sapere se egli disponga di un alloggio a __________ di cui fa effettivo e regolare uso per esercitare la sua attività professionale in Svizzera.

3.3. Dalla documentazione agli atti emerge come dal suo arrivo nel nostro Paese RI 1 abbia dapprima abitato da solo in un'abitazione composta di un locale e mezzo in via __________ a __________ e dal 1° novembre 2012 in un alloggio di due locali e mezzo in via __________ a __________. Nel dicembre del 2016 si è invece trasferito in un appartamento di quattro locali e mezzo situato in via __________ nel medesimo Comune, insieme a due coinquilini. Il 4 aprile 2018 egli è stato interrogato dalla Polizia cantonale e, a proposito della sua situazione abitativa, così si è espresso:
D: Descriva come si organizza con i coinquilini per l'uso dell'appartamento.

R: L'appartamento ha 3 camere una di queste con bagno privato, e un secondo bagno. Salotto e cucina in comune. Io ho una mia camera, __________ la seconda, __________ la camera con bagno privato.

D: Descriva eventuali altri luoghi di dimora che ha in uso (tutto il mondo).

R: Ho un appartamento mio a __________ (__________) via __________. Ne sono il proprietario. C'è un mutuo ipotecario residuo di 90'000 Euro che pago tutto i mesi 500 Euro [sic]. È a mio uso.

D: Descriva le sue attività professionali da quando è entrato in Svizzera.

R:   - Dalla mia entrata e fino a giugno 2017 ho lavorato pr. __________ di __________ in qualità di venditore con uno stipendio annuo 85'000 Chf lordi.

- Dal luglio 2017 a tutt'oggi lavoro come responsabile vendite pr. __________ di __________ con uno stipendio lordo di fr. 108'000 Chf annui.

D: Descriva la sua situazione familiare e sentimentale (genitori, coniuge, figli, ev. relazioni sentimentali in Svizzera e all'estero).

R: I miei genitori vivono a __________. Sono ancora indipendenti anche se con diversi problemi fisici. Non sono mai stato sposato, non ho figli. Ho una sorella che abita in Italia.

Ho una compagna che si chiama __________ e che abita a __________ in un suo appartamento in via __________.

D: Ha parenti in Svizzera?

R: No.

D: Ha altri legami in Svizzera?

R: Solo amicizie.

D: Fa parte di società, associazioni, gruppi di interesse?

R: No.

(…)

D: Descriva la sua situazione finanziaria.

R: Per l'appartamento pago 600 Chf mensili (costo totale attorno ai 1'800 che dividiamo in 3). Non ricevo sussidi di nessun genere. Non ho mai beneficiato di assicurazioni sociali da quando sono entrato in Svizzera. Come detto ho uno stipendio annuo di 108'000 Chf lordi annui.

ADR: Non devo alimenti a nessuno.

D: Durante l'anno quanto tempo passa al di fuori dei confini svizzeri, con pernottamento, per lavoro, tempo libero o qualsiasi altro motivo?

R: __________ ha diverse sedi in Svizzera nelle quali mi sposto. Al di fuori della Svizzera per lavoro mi tocca pernottare veramente poco. Direi una settimana all'anno. Praticamente ogni fine settimana, quasi sempre, vado in Italia al fine settimana. Parto il venerdì sera e torno di solito la domenica sera oppure il lunedì mattina. Ho 5 settimane di vacanze che trascorro al di fuori della Svizzera.

ADR: Quando lavoravo per la __________ mi toccava viaggiare un po' di più all'estero. Direi due settimane all'anno.

D: Quando si sposta all'estero a __________, dove alloggia?

R: Ho il mio appartamento.

D: Descriva in che modo e frequenza utilizza l'appartamento svizzero di __________.

R: Lavoro molto e spesso sono fuori a cena. Ci dormo e se non sono fuori a cena per lavoro, ceno nell'appartamento.

D: L'appartamento ha cucina e forno elettrici?

R: Ha piastre e forno elettrici e microonde.

D: In che misura ne fa uso?

R: Come detto spesso mangio fuori per lavoro e cucino di rado.

D: E il suo coinquilino?

R: Non lo so di preciso. Vedo comunque che tutte le sere qualcuno ha utilizzato la cucina.

D: I suoi effetti personali principali dove si trovano (abiti di stagione, abiti da sport, mobilio proprio, oggetti tecnologici, cose a cui tiene)?

R: Direi che 50% del mio abbigliamento sono qui a __________ e 50% si trova a __________. Qui ho soprattutto i ricambi dell'abbigliamento di lavoro (camicia, abiti, biancheria e qualcosa per la palestra). Il resto come detto è a __________ a casa.

D: La sua è una dimora fittizia, irregolare, di comodo?

R: Non è dimora fittizia. Utilizzata poco sì, per via del lavoro, ma non fittizia.

ADR: Non ho legami particolari con i coinquilini, non sono parenti. __________ era mio cliente quando lavoravo con la __________.

ADR: Confermo che il centro degli interessi personali, gli affetti, sono a __________. Vi abitano i miei genitori, la mia fidanzata e la mia unica sorella.

D: Considerata la situazione che la vede trascorrere la settimana lavorativa in Ticino e dividere l'appartamento con due persone fondamentalmente estranee, e rientra a casa a __________ dove ha il centro dei suoi interessi personali, perché ha richiesto il permesso C quando invece potrebbe fare la stessa cosa con un permesso G?

R: Non l'avevo mai valutato. Ero abbastanza conscio del fatto che il permesso C significa avere il domicilio e tutti gli interessi personali nel luogo di residenza, cosa che in Svizzera non è il mio caso. Al permesso G non ci ho pensato.

D: Se l'UM dovesse trasformare il suo permesso B attuale in un permesso G avrebbe qualcosa in contrario?

R: Le mie titubanze sono in particolare nei confronti delle imposte e per la guida dell'auto aziendale. Preferirei tenere il B per questi motivi.

D: È al corrente del fatto che siamo stati in appartamento e che questo ci è stato mostrato da __________?

R: Sì mi aveva informato. Quel fine settimana ero dalla mia fidanzata a __________ e non ero presente.

ADR: Non ho nulla da ridire sulle verifiche fatte nell'appartamento (…)".

 

3.4. Sulla base di queste dichiarazioni la Sezione della popolazione e il Consiglio di Stato hanno concluso che il centro di vita e degli interessi di RI 1 non fosse situato nel nostro Paese, bensì in Italia. Sebbene il ricorrente abbia rilasciato dichiarazioni in tal senso, precisando che spesso durante i fine settimana si reca nella vicina Penisola, Paese in cui è proprietario di un appartamento e dove abitano la compagna, i genitori e la sorella, ciò che si rivela decisivo nella fattispecie è che in Svizzera egli svolge un'attività lavorativa effettiva e dispone di un'abitazione di cui fa uso. Il fatto di utilizzare in maniera limitata la cucina e l'assenza di particolari legami con i coinquilini non si avverano invece determinanti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve al contrario concludere che le tesi delle precedenti istanze di giudizio non possono essere condivise. Il ricorrente - come poc'anzi rilevato - esercita tutt'ora un'attività lavorativa dipendente in Svizzera e dispone in quest'ultimo Paese di un alloggio di cui fa regolare uso a tale scopo: egli può dunque prevalersi di un diritto al mantenimento dell'autorizzazione di dimora UE/AELS che gli è stata rilasciata al momento del suo arrivo nel nostro Paese. Tale permesso - benché nel frattempo giunto a scadenza - non può essere considerato decaduto per il solo fatto che il ricorrente mantiene con l'estero, dove si reca di frequente, degli stretti legami familiari e affettivi.
Va infine aggiunto che una ragione per negare al ricorrente il rinnovo del permesso di dimora non può essere ravvisata neanche in un eventuale abuso di diritto, poiché - in base agli accertamenti esperiti dalle precedenti autorità di giudizio - gli estremi per riconoscere una simile fattispecie, che va di principio dimostrata dalle autorità migratorie (STF 2C_362/2010 del 21 settembre 2010 consid. 2.2, 2C_268/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2, 2C_173/2008 del 28 luglio 2008 consid. 3.2 e 3.6), non sono dati.


4.    4.1. In esito a queste considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Non essendo adempiuti i requisiti per ritenere che l'autorizzazione di dimora UE/AELS di cui beneficiava il ricorrente sia decaduta prima del suo termine di scadenza quinquennale e avendo egli postulato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS sul quale il Dipartimento non si è pronunciato, si giustifica di rinviare gli atti all'Autorità di prime cure affinché esamini innanzitutto se sono dati i presupposti per accordargli un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e, qualora ciò non dovesse essere il caso, affinché si esprima sul rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in suo favore, tenendo conto di quanto esposto nei considerandi che precedono.


4.2. Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

 

4.3. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistito da un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.   Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1415) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione del 15 giugno 2018 (n. SIMIC __________) della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni.

 

 

2.   Gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione affinché si pronunci sulla richiesta di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e, subordinatamente, sul rinnovo dell'autorizzazione di dimora UE/AELS in favore del ricorrente.

 

 

3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.

 

4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

 

 

5.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

6.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere