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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2019 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 marzo 2019 (n. 244) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha infitto una multa di fr. 2'000.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a.
Il 27 settembre 2018 __________ ha segnalato all'Ordine degli avvocati del
Canton Ticino (OATi) la condotta, a suo dire scorretta, tenuta dal RI 1,
cui ha in particolare rimproverato di avere avviato una causa civile contro di
lui (rispettivamente contro la __________ SA, di cui è titolare) per l'incasso
di un vecchio credito, sebbene per circa un decennio fosse stato il suo legale
di fiducia (sia a titolo personale che per la società), oltre che un buon amico.
Ritenendo che l'interessato si fosse avvalso di vecchi documenti e di
informazioni acquisite in qualità di suo rappresentante, si è riservato anche
di sporgere contro di lui una denuncia penale per violazione del segreto
professionale. Ha inoltre ricordato che un precedente procedimento disciplinare
contro RI 1, avviato a seguito di una sua segnalazione del 2004 per una
fattispecie analoga, era sfociato in una multa di fr. 800.- a carico del
legale.
b. Preso atto di tale segnalazione, trasmessale dall'OATi, l'11 ottobre 2018 la
Commissione ha aperto nei confronti delRI 1 un procedimento disciplinare per
presunta violazione degli art. 13 della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 22 della
legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 15 del codice
svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; violazione del segreto
professionale), come pure degli art. 12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD
(conflitto d'interessi).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni
addebito mosso contro di lui. Dopo aver indicato di non voler spendere una sola
parola riguardo al suo precedente disciplinare, mai condiviso, ha contestato
l'esistenza di un divieto generale di assumere un mandato di patrocinio contro
un ex cliente. Ha precisato di non essersi precedentemente occupato della
questione all'origine della causa civile promossa contro il segnalante,
nell'ambito della quale si sarebbe limitato a chiedere il rigetto
dell'opposizione per conto del suo nuovo cliente, sulla base di documentazione
fornita da quest'ultimo, rispettivamente richiesta all'Ufficio dei registri.
B. Con decisione del 26 marzo
2019, la Commissione ha condannato RI 1 al pagamento di una multa disciplinare
di fr. 2'000.-, ritenendo che egli fosse incorso in una violazione degli art.
12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD.
Illustrato il relativo quadro normativo, la
Commissione ha ritenuto che, a fronte del precedente lungo rapporto di
patrocinio e di amicizia con il segnalante, il denunciato avrebbe dovuto
rifiutare il nuovo mandato contro il suo ex cliente, non potendosi escludere,
nonostante il tempo trascorso dalla rottura dei rapporti tra le parti, ogni
rischio di conflitto d'interesse, ritenuto che la fattispecie oggetto del nuovo
mandato risale almeno in parte al periodo in cui le parti collaboravano ancora.
La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione,
della mancanza di segni di autocritica e dei numerosi precedenti disciplinari
(di cui peraltro uno specifico).
C. Avverso la predetta
decisione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando l'abbandono del procedimento disciplinare.
L'insorgente, pur ammettendo di essersi occupato in passato di alcune pratiche
notarili relative all'affare immobiliare nell'ambito del quale è sorto il
debito oggetto della procedura d'incasso qui in
discussione, evidenzia come le stesse non abbiano alcuna connessione con il nuovo
mandato, per la cui esecuzione avrebbe fatto capo unicamente a documenti
fornitigli dal suo nuovo cliente (peraltro risalenti a un'epoca successiva all'interruzione
dei propri rapporti con il denunciante), rispettivamente richiesti all'Ufficio
dei registri, senza utilizzare nulla di quanto appreso in passato. Tant'è - annota
- che la denuncia penale presentata dal segnalante, rivelatasi manifestamente
infondata, sarebbe sfociata in un decreto di non luogo a procedere. Rileva in
ogni caso che al momento dell'avvio della procedura di rigetto dell'opposizione
erano passati 14 anni dalla rottura dei suoi rapporti con il denunciante,
contestando peraltro che la loro relazione professionale (a differenza semmai
di quella personale) sia durata per almeno una decina d'anni, come
invece ritenuto nella sentenza impugnata. Critica infine la precedente istanza
per essersi accontentata di accertare che non era possibile escludere ogni
rischio di conflitto d'interesse, negando l'esistenza di un rischio concreto
di incorrere in un tale conflitto.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato e rimettendosi al giudizio del Tribunale.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato
evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone
con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e
patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della
professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita
la professione con cura e diligenza -,
al precetto d'indipendenza sancito
dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1 e rif., 134 II 108
consid. 3 e rimandi), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto
professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.; STA 52.2018.409 del 7
agosto 2019 consid. 2.1, confermata dalla STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020
consid. 7).
2.2. Il dovere di fedeltà
verso il mandante perdura anche dopo
la fine del rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare
conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La
portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si tratterebbe di rappresentare
nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità
della normativa, che tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli
avvocati e garantisce la salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; cfr.
STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010
consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid.
3.1 e rif.).
La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex
cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo
conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il
nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di
circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato
sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia
precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle
conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e
rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente
suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va
presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti,
occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del
precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi
nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più
ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e, di riflesso, più
stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo
trascorso, benché anche dopo anni possano
riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF
2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii, 2A_535/2005 citata consid. 3.2 e rif.;
STA 52.2018.409 citata consid. 2.2 e rimandi, confermata dalla STF 2C_795/2019
citata).
Questi principi valgono anche quando
l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste, segnatamente nel
quadro di un'attività notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti
nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art.
12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono
soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili
all'intera attività professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi
atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla
sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid.
3.3 e rimandi; Walter Fellmann, Anwaltsrechts,
II ed., Berna 2017, n. 411).
2.3. Il rischio di
incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì
concreto ancorché non materializzato. Non è
quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato
in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata
dalla STF 2C_795/2019 citata).
2.4. I principi testé esposti, oltre a essere ricordati in
generale dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di
norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in
cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,
costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole
professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270
consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art.
11 CSD, giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del
suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali
intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il
concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il
consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un
conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno
(cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di
violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di
essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti
interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui
l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto
professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando
la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un
pregiudizio.
3. 3.1. In concreto, nel
giugno del 2017, il ricorrente ha assunto il patrocinio di __________
nell'ambito di una procedura di incasso di un credito - originariamente vantato
nei confronti del segnalante da __________ e successivamente ceduto - da
ricondurre a un'operazione immobiliare risalente ai primi anni del 2000. Dopo
una prima infruttuosa richiesta di pagamento (formulata il 20 giugno e ribadita
il 10 luglio successivo), il 26 luglio 2017 ha fatto spiccare all'indirizzo del
segnalante un precetto esecutivo per fr. 80'000.- e il 30 gennaio 2018, sulla
scorta di un riconoscimento di debito sottoscritto il 15 novembre 2005 da __________
e __________, ha presentato in sede civile un'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione.
La Commissione ha ritenuto che, assumendo il suddetto mandato, il ricorrente
fosse incorso in un conflitto d'interesse dal momento che in passato era stato
per molti anni (almeno una decina) consulente legale del segnalante (con il
quale aveva instaurato, oltre che un rapporto lavorativo, anche un rapporto di
profonda fiducia e lunga amicizia) e che l'oggetto del nuovo mandato risaliva almeno
in parte agli anni in cui le parti collaboravano ancora.
3.2. In questa sede il ricorrente contesta anzitutto l'accertamento della
precedente istanza secondo cui il rapporto di patrocinio e di consulenza in
favore del segnalante sarebbe durato per molti anni, almeno una decina. Al
proposito va anzitutto osservato che il ricorrente non ha mai contestato prima
d'ora tale circostanza. Non lo ha fatto nelle osservazioni alla segnalazione
qui oggetto d'esame. Né apparentemente lo ha fatto nell'ambito del precedente
procedimento disciplinare aperto contro di lui a seguito della segnalazione di __________
del 2004. Anche in quel caso l'allora Commissione di disciplina dell'Ordine
degli avvocati (Commissione OATi) aveva appurato che il legale aveva patrocinato
per lungo tempo il denunciante e/o la sua ditta. Pur avendo ricorso contro
la sanzione inflittagli, non sembra tuttavia che l'interessato abbia mai messo
in discussione tale accertamento, confermato
sia dalla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello (che
si è riferita al qui ricorrente come al legale che per anni aveva
assistito il segnalante sia nell'ambito privato che in quello professionale,
cfr. decisione CAN n. 18.2005.93 dell'11 luglio 2005 consid. 8; cfr.
pure consid. 6) che dal Tribunale federale (che ha dato per assodato che
l'interessato avesse svolto durante parecchi anni un'estesa attività di
consulenza in favore del denunciante e delle sue società; cfr. STF
2A.535/2005
citata consid. A e 4.1). In ogni caso, la questione non è decisiva, nella
misura in cui l'insorgente stesso ammette in questa sede di aver patrocinato __________
dal 2001 al 2004 (cioè effettivamente per diversi anni) e non nega di avere
avuto con lui un ancor più lungo rapporto di natura personale (cfr. ricorso,
punto n. 1 e 2, pag. 2-3).
3.3. Incontestato è poi che tra il 2001 e (almeno) il 2002 il ricorrente sia
stato in una certa misura coinvolto nella realizzazione dell'importante progetto
immobiliare a __________, nell'ambito del quale - come accennato - è sorto il
debito ora vantato da __________. In questa sede l'insorgente ammette di
essersi in quel contesto occupato di alcune pratiche notarili (costituzione e successiva
modifica di una PPP, nonché compravendita di alcuni appartamenti). A ben
vedere, nel citato precedente procedimento disciplinare era stato più preciso,
indicando che il suo mandato era consistito nella preparazione e nella
rogazione della PPP, nella preparazione dei contratti di compravendita degli appartamenti,
nella consulenza per l'ottenimento di una convenzione di trapasso dell'indice
di sfruttamento da un vicino, nella consulenza per problemi di vicinato e nella
cancellazione di un'ipoteca legale preesistente (cfr. decisione della
Commissione di disciplina dell'OATi dell'11 aprile 2005; cfr. pure decisione
CAN n. 18.2005.93 citata, consid. B e 6). In tale contesto egli è senza dubbio venuto
a conoscenza di aspetti di ordine personale e di delicate informazioni, coperte
dal segreto professionale, sugli affari del cliente, sulla sua situazione
economica o sulla sua strategia operativa (cfr. anche STF 2A.535/2005 citata
consid. 4.1). Tanto più se si considera che, oltre che da rapporti professionali,
il segnalante e il ricorrente erano legati anche da rapporti personali di lungo
corso. La durata temporale e la rilevanza materiale degli incarichi espletati
imponevano la massima cautela nell'agire, nell'ambito di un nuovo mandato,
contro il denunciante. Il ricorrente ha invece accettato di assistere un nuovo
cliente in una procedura d'incasso contro il promotore dell'operazione
immobiliare di __________, di un credito sorto proprio in tale contesto.
L'insorgente sostiene di non essersi occupato, prestando consulenza a ________,
dell'accordo tra lui e ________ all'origine del debito poi ceduto a __________
e fatto ora valere in sede civile. L'obiezione è tuttavia irrilevante. Oltre
che nella coincidenza della persona, prima patrocinata e poi convenuta in
giudizio, la necessaria connessione tra i due incarichi è infatti ravvisabile
già solo nell'identità del progetto immobiliare a cui si riferiscono. Poco importa, in queste circostanze,
che il riconoscimento di debito posto a fondamento dell'istanza di rigetto
dell'opposizione nei confronti di __________ risalga al novembre 2005, un'epoca
cioè in cui i rapporti tra il ricorrente e il denunciante si erano già
interrotti.
Il legame esistente tra le due fattispecie e l'estensione della consulenza a
favore del denunciante inducono quindi a ritenere che il ricorrente non avrebbe dovuto
accettare il secondo incarico. Almeno potenzialmente vi era infatti un
rischio oggettivo che egli, nell'esecuzione del mandato, sfruttasse la
conoscenza di fatti appresi nel corso dell'attività a favore del denunciante.
Nulla muta a tale conclusione il fatto che dalla fine dei rapporti tra le parti
(2004) e l'assunzione del nuovo mandato (giugno 2017) siano passati quasi tre
lustri. Come visto, anche dopo anni possono infatti riaffiorare ricordi di
fatti apparentemente dimenticati.
Neppure è decisivo sapere se il ricorrente abbia effettivamente fatto uso delle
conoscenze apprese nello svolgimento del primo incarico, ritenuto che la
violazione del divieto di incorrere in conflitti d'interesse non presuppone
l'effettiva violazione del segreto professionale dovuto al primo cliente. Pur
dovendo essere concreto, il rischio di utilizzare informazioni protette non
deve infatti forzatamente materializzarsi. Per le stesse ragioni irrilevante è dunque
in questo contesto la decisione di non luogo a procedere apparentemente emessa
dal Ministero pubblico per il reato di violazione del segreto professionale.
Già in base agli elementi indicati, la conclusione cui è giunta la Commissione,
secondo cui non era possibile escludere la possibilità di far capo, anche solo
inconsapevolmente, nello svolgimento del nuovo incarico a informazioni tutelate
dalla segretezza dovuta al primo mandante, merita piena tutela.
Da tutto quanto sopra discende che il
ricorrente avrebbe quindi dovuto verificare con maggiore attenzione
l'opportunità di procedere contro il segnalante per giungere alla conclusione
che il fatto di dare avvio contro quest'ultimo a una procedura esecutiva lo
avrebbe posto di fronte a un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto
più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr.
STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004
consid. 1.2). In queste circostanze, accettando l'incarico a favore di __________,
RI 1 è pertanto incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.
4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1
prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento
e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il
provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della
gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di
violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre
poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale
fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar
modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto
dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4
dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas
Poledna in Fellmann/Zindel [curatori],
Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/
Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
4.2. In
concreto, RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale
fondamentale. In una
situazione in cui la possibilità di incorrere in un conflitto d'interessi era
concreta, il suo intervento nei confronti del suo ex cliente ha portato
all'avvio nei confronti di quest'ultimo di una procedura dapprima esecutiva e
poi giudiziaria civile. L'infrazione appare ancor più grave se si considera che
il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e
che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava
ponendo con l'avvio di una procedura esecutiva e della successiva causa civile
nei confronti del segnalante. Non giova inoltre
all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e
ravvedimento. Neppure si può trascurare che - come ricordato dalla Commissione
- egli ha a suo carico ben tre precedenti disciplinari, di cui uno specifico. Dopo
essere stato ammonito nel 2001, con sentenza del 17 febbraio 2006 il Tribunale
federale ha infatti confermato la decisione dell'11 luglio 2005 della CAN che a
sua volta aveva avallato quella dell'11 aprile precedente dell'allora
Commissione OATi, con la quale gli era stata irrogata una multa di fr. 800.-
per avere violato il divieto di incorrere in conflitti d'interesse sempre nei confronti
di ______ e sempre con riferimento a una fattispecie connessa alla promozione
immobiliare di __________. Infine il 20 marzo 2006 la CAN ha confermato la
multa di fr. 5'000.- inflittagli dalla Commissione OATi il 6 ottobre 2005 per
violazione dell'obbligo di custodire separatamente dal proprio patrimonio gli
averi affidatigli.
Alla luce di tutto quanto esposto, pur considerando che i
precedenti disciplinari a carico dell'interessato sono ormai lontani nel tempo,
si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 2'000.- inflitta dalla
Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto
previsto dalla norma, rientra tutto sommato ancora nei limiti del vasto margine
d'apprezzamento di cui dispone l'autorità inferiore. Risulta
tutto considerato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso
concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente
conto dei precedenti disciplinari del ricorrente e appare sufficiente a
richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono
stati in concreto disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera