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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 aprile 2019 (n. 1808) del Consiglio di Stato di promuoverlo al grado di appuntato a partire dal 1° gennaio 2019; |
ritenuto, in fatto
che RI 1 ha frequentato la scuola
cantonale di Polizia e il 1° luglio 2014 è stato nominato gendarme, con
attribuzione della classe di stipendio 23 con due aumenti del sistema
retributivo a quel momento in vigore;
che, beneficiando di un congedo non pagato, dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre
2015 egli è stato all'estero per perfezionare la lingua inglese; al termine di
questo periodo è rientrato nelle medesime precedenti funzioni;
che con decisione del 4 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha promosso RI 1
nella funzione di appuntato retroattivamente al 1° gennaio 2019 e lo ha
inserito nella classe di stipendio 5 con 7 aumenti;
che contro la decisione governativa RI 1 ha adito il Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e la sua promozione ad appuntato
a far tempo dal 1° luglio 2018; in breve, considera la decisione di
differimento della sua promozione priva di base legale; i due mesi all'estero
devono in ogni caso essere computati negli anni di servizio, pena la violazione
del principio della parità di trattamento
con i colleghi che hanno seguito il suo stesso percorso professionale e che
hanno potuto beneficiare del grado superiore già a far tempo dal 1° luglio
2018;
che il ricorso è stato avversato dal Consiglio di Stato per motivi che verranno
ripresi in seguito;
che in replica e duplica le parti hanno sostenuto le rispettive contrapposte
tesi e ribadito le proprie domande;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;
RL 173.300) in relazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti
del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione del ricorrente,
personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) è certa; il ricorso, tempestivo (art. art. 68 cpv. 1 e 16 cpv. 1 LPAmm) è
quindi ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm); nemmeno il ricorrente sollecita l'assunzione di
particolari prove;
che le condizioni di
promozione e avanzamento degli agenti della Polizia cantonale sono disciplinate
nel regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale
del 12 dicembre 2017, in vigore dal 1°
gennaio 2018 (RPromPol; RL 173.130; art.
28 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 [LPol; RL 561.100] e art. 28 cpv. 2 del regolamento sulla
polizia del 6 marzo 1990 [RPol; RL 561.110]);
che l'ordinaria carriera degli agenti del corpo di Polizia inizia con la
funzione di aspirante gendarme, svolta durante la scuola di polizia e in
vista dell'ottenimento del relativo attestato professionale (art. 7 RPromPol),
per poi proseguire, in caso di successo, quale gendarme in formazione
(art. 8 RPromPol) di regola per 1 anno; dopo questo periodo l'agente è promosso
a gendarme (art. 9 RPromPol), funzione esercitata di massima per 3 anni,
prima della promozione ad appuntato (art. 10 RPromPol);
che dall'assunzione della funzione di gendarme in formazione,
trascorrono quindi normalmente 4 anni prima di essere promossi appuntato; stesso periodo d'attesa vale anche per i gendarmi promossi senza aver
svolto la funzione di gendarme in formazione (cfr. norma
transitoria art. 34 RPromPol);
che anche le precedenti normative in vigore fino al 31 dicembre 2017 prevedevano
lo stesso percorso professionale (cfr. art. 4, 5 e 23 della risoluzione
governativa 839/2015 del 4 marzo 2015);
che in concreto il ricorrente, nominato gendarme il 1° luglio 2014 avrebbe
quindi potuto ottenere il grado di appuntato dopo 4 anni da quella data,
ossia al più presto il 1° luglio 2018;
che, tuttavia, per stabilire il momento determinante per la promozione, il
periodo di 4 anni deve essere prolungato dei due mesi durante i quali (in uno
stesso anno civile) egli è stato all'estero beneficiando di un congedo non
pagato;
che infatti, come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato nella risposta,
secondo l'art. 21 cpv. 2 LStip i periodi di congedo non pagato che superano
trenta giorni in un anno civile non vengono computati negli anni di servizio e,
di conseguenza, non possono chiaramente contare nemmeno per determinare il
periodo minimo previsto dal RPromPol per ottenere la promozione di carriera;
che, pertanto, la promozione ad appuntato
del ricorrente, assente i mesi di novembre e dicembre 2015 all'estero sarebbe
potuta avvenire solo a partire dal 1° settembre 2018;
che per effetto degli art. 54 cpv. 6 e 6bis del regolamento dei
dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) la promozione è quindi effettiva a partire dal 1°
gennaio 2019, come rettamente stabilito nella decisione impugnata, che è
perfettamente legittima;
che si rivela inoltre perfettamente inutile invocare il principio
costituzionale della parità di trattamento, quando di paragonabile in concreto non
vi è niente: non vi è chi non veda che la situazione del ricorrente, che ha
usufruito di un congedo non pagato è ben diversa rispetto a quella degli altri
colleghi che sono sempre rimasti in servizio; la censura, sollevata in modo
decisamente avventato e superficiale, non merita ulteriori approfondimenti e
non può che essere respinta d'acchito;
che visto quanto precede il ricorso deve quindi essere respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47
cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. e 90 e segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera