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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 aprile 2019 dell'CO 1 che fissa in fr. 770.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata a __________ (__________); |
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2018 CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.
B. RI 1 è domiciliato nel Comune di __________ (__________) ed è proprietario di un rustico sito a __________ (mappale n. __________). Con apposito formulario compilato il 4 dicembre 2018, egli ha comunicato all'CO 1 che la sua abitazione secondaria dispone di 11 posti letto. Non ha tuttavia fornito indicazioni sulla strada di accesso. Con decisione del 30 aprile 2019 l'Ente turistico gli ha quindi fatturato l'importo di fr. 770.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.
C. Avverso tale pronuncia
RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone,
implicitamente, l'annullamento e postulando l'applicazione di una tassa ridotta
di fr. 15.- per posto letto. Sostiene che la sua abitazione, trovandosi su di un'alpe,
sia difficilmente raggiungibile. Considerate inoltre alcune caratteristiche
specifiche del rustico e l'assenza di infrastrutture turistiche in loco,
ritiene giustificata la diminuzione richiesta.
D. L'CO 1 ha postulato in
sede di risposta l'accoglimento parziale del ricorso applicando all'abitazione
in parola la tariffa ridotta di fr. 50.- per posto letto, con argomenti di cui
si dirà in seguito.
E. RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge
sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva
dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),
nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo
stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,
denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire
esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, il ricorrente sostiene che la tariffa applicata al suo
rustico sia troppo alta considerato che in inverno lo stesso è accessibile solo
con un'ora e mezza di cammino, che non dispone di riscaldamento se non di una
stufa a legna, né di acqua corrente né di elettricità e che otto posti letto si
trovano sotto il tetto spiovente a cui si accede unicamente tramite una scala
stretta e ripida. Vista inoltre l'assenza di offerte turistiche sull'alpe in
cui la sua proprietà è situata, l'insorgente chiede che la tariffa annuale
venga ridotta a fr. 15.- per posto letto.
3.2. La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il regime previgente
con la legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur
prevede ora che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in
funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente
regolamentazione già stabiliva, anche a seconda dell'accessibilità.
Posta questa premessa, bisogna convenire con l'insorgente, come fa d'altronde
anche l'Ente turistico, che le possibilità di accesso alla zona in cui il
rustico è sito sono effettivamente alquanto limitate e ciò in ragione del fatto
che la relativa strada d'accesso non beneficia del servizio invernale. La
località in questione dunque non è raggiungibile con veicoli praticamente
durante l'intero inverno. Per il che, si può ritenere che, conformemente a
quanto proposto dall'Ente, la condizione per l'applicazione della tariffa
ridotta, segnatamente la raggiungibilità del luogo in meno di quindici minuti di
cammino, sia data in specie almeno per una parte
non trascurabile dell'anno. Le caratteristiche strutturali
dell'abitazione e, segnatamente, il tipo di riscaldamento esistente, l'assenza
di acqua corrente e di elettricità, così come pure le modalità di accesso al
piano superiore del rustico, non sono per contro dirimenti e non permettono di
ridurre ulteriormente la tassa. Per quanto attiene infine alle infrastrutture a
disposizione del comparto, si rileva che l'offerta turistica nella __________ è
di fatto rilevante e che la zona di __________, in particolare nel periodo
estivo, dispone di un'importante rete di itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa
regolarmente garantendo così l'attrattività del passeggio naturale. D'altronde
l'ammontare, tutto sommato contenuto, delle tariffe fissate dall'CO 1
rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I
273 consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13). Ne consegue pertanto che, viste le circostanze specifiche del caso in
esame, si giustifica di applicare alla casa di vacanza di RI 1 la tariffa
ridotta di fr. 50.- per ogni posto letto, prevista dall'Ente.
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata è
annullata e gli atti sono retrocessi all'CO 1 affinché proceda a fatturare al
ricorrente la tassa di soggiorno applicando la tariffa ridotta di fr. 50.- per
ogni posto letto disponibile.
4.2. Dato l'esito e le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di
spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alle
parti. Al ricorrente poiché non ne ha fatto richiesta (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Benché assistito da un avvocato, nemmeno all'CO 1 possono essere assegnate
ripetibili, anche solo parziali, come da esso richiesto, non essendone date le
condizioni. Anzitutto va rilevato che l'Ente turistico deve essere considerato,
almeno parzialmente, soccombente. Giova poi rammentare che, tranne nei casi in
cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di una simile
indennità a favore dell'autorità pubblica
può entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata
confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con
un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far
capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle
problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla
decisione impugnata (cfr. STA
52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in:
Martin Bertschi/Marco Donatsch/
Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n. 51 ad
§ 17 con numerosi riferimenti).
Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede
processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa
deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti
accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre
si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a
dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di
conoscenze specialistiche (Plüss,
loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via
ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve
di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli
deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover
sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104).
Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un servizio giuridico, la
presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente
complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter
essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di
tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere
il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato
a emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto essere
svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al patrocinio di
un legale.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 30 aprile 2019 dell'CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera