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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 aprile 2019 dell'CO 1 che fissa in fr. 280.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata a __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2018 l'CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.
B. RI 1 è domiciliata a __________ ed è proprietaria di un rustico sito a __________ (mappale n. __________). Con apposito formulario compilato il 31 gennaio 2019, essa ha comunicato all'CO 1 che la sua abitazione secondaria dispone di quattro posti letto. Ha altresì indicato che la strada di accesso all'edificio è agibile solo nel periodo estivo. Con decisione del 30 aprile 2019 l'Ente turistico le ha quindi fatturato l'importo di fr. 280.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.
C. Avverso tale pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento e postulando l'applicazione di una tassa ridotta di fr. 35.- per posto letto. Sostiene che ciò sia giustificato dal fatto che il rustico si trova in zona non edificabile, a oltre un chilometro dalla strada cantonale e che l'accesso allo stesso sia limitato al periodo estivo.
D. L'CO 1 ha postulato in sede di risposta l'accoglimento parziale del ricorso applicando all'abitazione in parola la tariffa ridotta di fr. 50.- per posto letto, con argomenti di cui si dirà in seguito.
E. RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge
sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva
dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),
nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo
stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,
denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire
esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che alla sua residenza
secondaria, sita in zona non edificabile e distante oltre un chilometro dalla
strada cantonale, vada applicata la metà della tassa di soggiorno forfettaria
richiesta in quanto la stessa è raggiungibile solo durante il periodo estivo. Rileva
infatti che la strada di accesso al rustico non beneficia del servizio
invernale e che addirittura in inverno la stessa diventa parte di una pista di
sci. Per questa ragione, ai fini fiscali, le viene imposto soltanto la metà del
valore locativo dell'immobile.
3.2. La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il regime previgente
con la legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur
prevede ora che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in
funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente
regolamentazione già stabiliva, anche a seconda dell'accessibilità.
Posta questa premessa, bisogna convenire con l'insorgente, come fa d'altronde
l'Ente turistico, che le possibilità di accesso alla zona in cui il rustico è
sito sono effettivamente alquanto limitate e ciò in ragione del fatto che la
relativa strada d'accesso non beneficia del servizio invernale. La località in
questione dunque non è raggiungibile con veicoli praticamente durante l'intero
inverno. Per il che, si può ritenere che, conformemente a quanto proposto
dall'Ente, la condizione per l'applicazione della tariffa ridotta, segnatamente
la raggiungibilità del luogo in meno di quindici minuti di cammino, sia data in
specie almeno per una parte non trascurabile dell'anno. Gli altri elementi
indicati dalla ricorrente, segnatamente il fatto che l'immobile si trovi fuori
zona edificabile e che l'autorità fiscale le imponga soltanto la metà del suo valore
locativo, non giustificano di ridurre ulteriormente la tassa. D'altronde
l'ammontare, tutto sommato contenuto, delle tariffe fissate dall'CO 1 rientra
senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tributi (cfr. DTF 121 I 273
cons. 5, 120 Ia 1 cons. 3f, 104 Ia 13). Nonostante, dunque, che l'offerta
turistica nella __________ sia di fatto rilevante e che la zona di __________,
in particolare nel periodo estivo, disponga di un'importante rete di itinerari
pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa
regolarmente, garantendo così l'attrattività del passeggio naturale, viste le
circostanze specifiche del caso in esame, si giustifica di applicare alla casa
di vacanza di RI 1 la tariffa ridotta prevista dall'Ente di fr. 50.- per ogni
posto letto.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso va
parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono
retrocessi all'CO 1 affinché proceda a fatturare alla ricorrente la tassa di
soggiorno applicando la tariffa ridotta di fr. 50.- per ogni posto letto
disponibile.
4.2. Dato l'esito e le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di
spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alle
parti. Alla ricorrente poiché non patrocinata e non avendone fatto richiesta
(art. 49 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato, nemmeno all'CO 1
possono essere assegnate ripetibili, anche solo parziali, come da esso
richiesto, non essendone date le condizioni. Anzitutto va rilevato che l'Ente
turistico deve essere considerato, almeno parzialmente, soccombente. Giova poi rammentare
che, tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge, il
riconoscimento di una simile indennità a favore dell'autorità pubblica può entrare in linea di conto unicamente se
quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della conduzione di un
procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di fuori della norma,
con la necessità di dover far capo all'assistenza di un legale a causa della
complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata
tutela degli interessi perseguiti
dalla decisione impugnata (cfr. STA
52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid.
4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/
Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/
Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi
riferimenti).
Nella prassi si ritiene che il fatto di
compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti
ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico
autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al
proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola,
nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle
tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato
che si vede costretto ad intraprendere la via ricorsuale per tutelare i propri
diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul
fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di
dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo
senso: Thomas Merkli/Arthur
Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104).
Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un servizio giuridico, la
presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente
complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter
essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di
tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere
il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato
ad emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto
essere svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al
patrocinio di un legale.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 30 aprile 2019 dell'CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera