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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 aprile 2019 del Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 quale capo della Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia; |
ritenuto, in fatto
A. Il 1° febbraio 2019 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione del capo della Sezione della logistica. Il bando di concorso annunciava i seguenti compiti per la funzione:
- assicurare la direzione della Sezione della logistica
- organizzare, pianificare e controllare le attività della Sezione
- collaborare con la Direzione della Divisione delle risorse e i vari Dipartimenti nella pianificazione logistica di corto, medio e lungo periodo
- mantenere gli opportuni rapporti con le associazioni e i rappresentanti dei diversi rami dell'edilizia
- definire gli indirizzi strategici, architettonici e funzionali al fine di valorizzare e ottimizzare il patrimonio immobiliare dello Stato nel rispetto delle esigenze dei servizi sia attraverso nuove costruzioni, migliorie o ristrutturazioni sia promuovendo la riorganizzazione di spazi
Quali requisiti, l'avviso di concorso stabiliva:
- formazione accademica completa, subordinatamente di SUP, preferibilmente in architettura o in ingegneria civile
- ottime doti di leadership e riconosciute capacità di comunicazione e di ascolto attivo
- spiccate qualità di pianificazione nell'ambito della gestione del personale e ottime capacità di gestione nell'ambito di un'organizzazione complessa
- esperienza pluriennale e riconosciuta nella conduzione aziendale
- spirito di iniziativa, versatilità e capacità decisionale
- ottime capacità di analisi, di sintesi e redazionali
- autonomia lavorativa e di negoziazione
- buone conoscenze delle lingue ufficiali
B. Al concorso hanno preso parte 52 candidati. Una prima selezione ha permesso ai funzionari preposti al vaglio delle candidature di identificare 10 concorrenti potenzialmente idonei, tra cui CO 1 e RI 1, capo dell'Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione del Dipartimento del territorio, i quali sono stati convocati a un colloquio con il direttore della Divisione delle risorse del DFE. Questo, sentiti i candidati, ha formulato il proprio preavviso al Consiglio di Stato, segnalando 4 persone a suo parere idonee a ricoprire la funzione. Tra di esse, il funzionario dirigente ha indicato al primo posto CO 1, distintosi per competenza, esperienza professionale e di conduzione, oltre che per la personalità positiva e dinamica. La candidatura di RI 1 non è per contro stata ritenuta idonea.
C. Con decisione del 30 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha nominato CO 1 quale caposezione I presso la Divisione delle risorse e lo ha attribuito alla Sezione della logistica. Con comunicazione elettronica del medesimo giorno, la Sezione delle risorse umane del DFE ha informato RI 1 che la funzione per la quale ha concorso era stata attribuita ad altro candidato. Il 4 maggio seguente è stata trasmessa a RI 1, sempre per e-mail, una copia della decisione.
D. Contro la predetta risoluzione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. In via principale il ricorrente ha domandato di essere nominato nella posizione a concorso, mentre in via subordinata di rinviare gli atti al Governo per nuova valutazione delle candidature. L'insorgente ha contestato la selezione delle candidature, sostenendo che non sarebbe avvenuta sulla base di criteri oggettivi e pertinenti. Viste le sue qualifiche e la sua esperienza, il funzionario dirigente avrebbe senz'altro dovuto includere il suo nome nella rosa dei concorrenti da sottoporre all'autorità di nomina. Le candidature interne, come la sua, dovrebbero inoltre avere la precedenza.
E. a. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Governo, secondo cui la procedura di assunzione si
sarebbe svolta in modo corretto sulla base di criteri oggettivi e pertinenti
correlati ai compiti affidati al capo della Sezione della logistica. Sebbene il
curriculum del ricorrente rispondesse ai criteri richiesti dal bando di
concorso, il colloquio personale, volto a esaminare anche gli aspetti attinenti
alla personalità del candidato, ha condotto il funzionario dirigente a scartare
la sua candidatura. Da un lato le esperienze lavorative dell'insorgente non
sono parse del tutto aderenti al profilo ricercato, dall'altro il medesimo non
avrebbe saputo trasmettere sicurezza e autorevolezza. Dal canto suo, il
candidato nominato disporrebbe di ottime esperienze in contesti diversi, anche
in ruoli dirigenziali, conoscerebbe molto bene il settore in cui opera la
Sezione della logistica e sarebbe dotato di una personalità aperta e dinamica.
b. Pure CO 1 ha domandato di respingere il gravame con motivi di cui si dirà,
per quanto necessario, in appresso.
F. Con la replica il ricorrente, dopo aver esaminato gli atti, ha affinato le proprie tesi adducendo la superiorità del proprio curriculum rispetto a quello del resistente. Ha inoltre criticato la scelta di incaricare un solo funzionario di eseguire i colloqui con i candidati e ha contestato la valutazione scaturitane, definendola sotto alcuni aspetti incomprensibile.
G. Con le dupliche, il Governo e il resistente hanno ribadito la propria posizione con argomentazioni di cui si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).
1.2. La domanda di annullamento della decisione è improponibile. Lo esclude
l'art. 89 cpv. 1 LPAmm, che in caso di assunzione o nomina illegittima, impone
al Tribunale cantonale amministrativo di limitarsi ad accertarlo nella
sentenza. Improponibile è dunque anche la domanda di rinvio degli atti al Consiglio
di Stato per nuova decisione; ipotesi, questa, che presuppone necessariamente
l'annullamento della decisione censurata. Entro questi limiti, il ricorso è
ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dall'autorità di nomina e gli
ulteriori documenti versati agli atti dall'insorgente permettono al Tribunale
di determinarsi con cognizione di causa. Contrariamente a quanto sollecitato
dall'insorgente non occorre annettere i dossier di candidatura degli altri tre
concorrenti ritenuti idonei. Gli elementi agli atti permettono di confrontare
il profilo del ricorrente con quello del candidato assunto e la valutazione
espressa in merito dall'autorità di nomina. Ciò basta per pronunciarsi sulla
legittimità dell'assunzione.
2. 2.1. L'art. 12 cpv. 1 LORD subordina la nomina dei
dipendenti del Cantone all'esperimento di un concorso. Il concorso si configura come un procedimento ordinato,
mediante il quale lo Stato sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti
fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto
nell'Amministrazione cantonale. Esso mira a
permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo a
occupare la posizione vacante, assicurando nel contempo la parità di
trattamento tra i concorrenti. Il concorso non conferisce ai partecipanti alcun
diritto di essere assunti. Anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i
concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD
I-2009 n. 2 consid. 1.2).
2.2. Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti
per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto
vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle
esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3
consid. 2).
Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità.
Il suo giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
2.3. Le candidature dei concorrenti che soddisfano i requisiti per l'assunzione, fissati dalla legge ed eventualmente integrati da quelli stabiliti dal bando di concorso, sono di regola vagliate dai funzionari dirigenti del servizio interessato, che vengono chiamati a esprimere una valutazione più approfondita di quella risultante dagli atti, allo scopo di permettere all'autorità di nomina di scegliere il miglior candidato, ovvero quello che presenta il profilo che meglio risponde alle esigenze del posto messo a concorso. Questo approfondimento delle candidature viene di solito effettuato nell'ambito di un colloquio personale con il concorrente, mediante l'assunzione di informazioni presso precedenti datori di lavoro o attraverso altre verifiche che il datore di lavoro reputa utili e opportune. Anche se manca un disciplinare specifico, la valutazione deve essere effettuata con metodo, in base a criteri oggettivi e pertinenti, nell'ambito di un procedimento che per quanto informale possa essere strutturato documenti l'esito degli accertamenti esperiti e delle conclusioni ricavate. Lo esige il principio della parità di trattamento tra i concorrenti, che regge anche i concorsi per l'assunzione di dipendenti.
2.4. Le valutazioni operate dai funzionari incaricati di vagliare preventivamente le candidature non vincolano evidentemente l'autorità di nomina, che può scostarsene, attribuendo un peso diverso ai criteri da essi applicati o adottando altri criteri di selezione, anch'essi comunque riconducibili ai principi ed agli obiettivi definiti dagli art. 1a lett. c e 1b LORD. Una diversa conclusione, che attribuisse all'avviso emesso dai funzionari e fatto proprio dal direttore del Dipartimento interessato (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c LORD) una valenza maggiore di quella di semplice atto preparatorio non entra in considerazione, poiché si tradurrebbe in un'inammissibile delega di competenze che spettano esclusivamente all'autorità di nomina (STA 52.2013.327 del 13 gennaio 2014 consid. 2.5).
3. Nel caso concreto, i funzionari addetti alla prima verifica delle candidature pervenute hanno selezionato quelle che rispondevano ai requisiti professionali esatti dal bando di concorso. Tra queste vi era pure quella del ricorrente che, come altri nove concorrenti, è stato sentito dal direttore della Divisione delle risorse per un colloquio, volto a individuare una rosa di persone da proporre al Consiglio di Stato per la nomina, in ordine dal più al meno idoneo. Il funzionario dirigente ha quindi espresso un giudizio circa l'esperienza professionale, l'esperienza di conduzione, le conoscenze tecniche, la presentazione, la motivazione e l'adattabilità al contesto. Per quanto attiene al ricorrente e al resistente, la valutazione è stata la seguente.
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Esperienza professionale |
Esperienza conduzione |
Conoscenze tecniche |
Presentazione |
Motivazione |
Adattabilità al contesto |
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RI 1 |
+ |
= |
= |
- |
= |
- |
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CO 1 |
++ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Osservazioni |
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RI 1 |
Il candidato conosce superficialmente la Sezione della logistica e la sua attività. La sua esperienza di conduzione è relativamente limitata rispetto alla complessità della SL; non appare avere le caratteristiche richieste per riuscire a trascinare con decisione una struttura come la SL. Non esprime una convincente motivazione. Critica la sua adattabilità al contesto nel ruolo di caposezione. |
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CO 1 |
Il candidato dispone di ottime esperienze fatte in contesti diversi, anche in ruoli dirigenziali. Mostra una personalità aperta e dinamica. Non conosce da vicino la SL, ma conosce molto bene il settore in cui opera, avendo assunto la conduzione della pianificazione delle opere logistiche per le FFS. La sua personalità e le sue esperienze lo rendono facilmente adattabile al contesto. |
4. Occorre
innanzitutto sottolineare che dal punto di vista dei requisiti professionali il
ricorrente è risultato idoneo ad assumere la posizione a concorso ed è quindi
stato ammesso alla fase successiva della procedura di assunzione. Il
funzionario dirigente ha espresso il suo giudizio prendendo in considerazione
gli elementi sopraccitati, stabiliti secondo le peculiarità della posizione da
occupare. Esenti da critiche sono le valutazioni concernenti le esperienze
professionali e di conduzione, nonché le conoscenze tecniche dei candidati che
il funzionario ha espresso (con i simboli + / ++ / = / -) sulla scorta della
documentazione fornita e delle informazioni raccolte durante il colloquio.
Sebbene i percorsi professionali di entrambi i candidati siano indubbiamente
interessanti, è sicuramente sostenibile ritenere quello del resistente più
completo, potendo il medesimo vantare plurime esperienze in ruoli dirigenziali in
settori diversificati, specialmente quale responsabile di progetto nel settore
immobiliare di grosse aziende private (cfr. doc. 6). Per contro, la carriera
del ricorrente, per quanto di tutto rispetto, si è sostanzialmente concentrata,
prima di approdare all'Amministrazione cantonale, al settore dell'edilizia e
delle infrastrutture e costruzioni ferroviarie.
Il giudizio del funzionario dirigente si è poi focalizzato sulle attitudini
personali dei concorrenti. Dalle osservazioni riportate emerge in maniera
chiara che il ricorrente non ha saputo convincere di essere adatto al ruolo. In
questo parere non si ravvisa un uso scorretto del potere di apprezzamento
riservato al direttore della Divisione delle risorse a cui l'autorità di nomina
ha affidato l'audizione dei candidati. In assenza di indizi che lascino
trasparire che il medesimo si sia lasciato guidare da elementi privi di
pertinenza, non si può che tutelare la sua valutazione, che come in ogni
procedura di assunzione si è fondata sulle impressioni che il candidato ha
saputo trasmettere e che sono state annotate in un rapporto. Né può essere criticato
il fatto che il ricorrente sia stato sentito da un solo funzionario. Il
direttore della Divisione delle risorse, responsabile del servizio in cui il
posto era vacante, è sicuramente persona idonea e qualificata a sondare
l'attitudine dei concorrenti ad assumere la funzione. Nemmeno può essere
seguita la tesi del ricorrente secondo cui le candidature interne dovrebbero
essere preferite a quelle esterne: non avendo optato per un concorso interno
(cfr. art. 12 cpv. 3 LORD), l'autorità di nomina non avrebbe potuto agevolare
l'assunzione di un impiegato cantonale a scapito di concorrenti meglio
qualificati, se non violando i principi che reggono la materia (cfr. STA
52.2013.327 del 13 gennaio 2017 consid. 3.1 segg. sulla preferenza di candidati
disoccupati).
5. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità.
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
6. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera