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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 dicembre 2018 e le decisioni del 30 aprile 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale CO 1 che fissano in fr. 350.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 concernenti la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata ad ________ ; |
ritenuto, in fatto
A. Il 16 dicembre 2010,
l'allora Ente turistico __________ aveva stabilito la tassa di soggiorno
forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze
situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per le residenze
accessibili tramite strada, rispettivamente in fr. 50.- per letto per quelle
raggiungibili a piedi.
Il 20 novembre 2018 l'CO 1, che è subentrato all'__________, ha fissato, con
effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale
mantenendo gli stessi importi precedentemente in vigore per la zona qui in
oggetto, e meglio fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________,
rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le
abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di
cammino su sentiero.
B. RI 1 è domiciliata a __________ ed è proprietaria di un appartamento di vacanza sito a __________ (mappale n. __________, foglio PPP __________; precedentemente in comproprietà con il marito deceduto in aprile 2018). Su richiesta dell'CO 1, con apposito formulario compilato il 28 novembre 2018, essa ha comunicato all'Ente turistico che la sua abitazione secondaria dispone di cinque posti letto e che la stessa è accessibile tramite strada. Con decisione del 21 dicembre 2018, trasmessa con lettera accompagnatoria del 27 dicembre 2018, l'CO 1 le ha fatturato l'importo di fr. 350.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2013. Con scritto del 7 gennaio 2019, indirizzato all'Ente turistico, RI 1 ha contestato tale fattura. Mediante sei distinte decisioni del 30 aprile 2019 l'CO 1 le ha poi fatturato pure le tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2014 al 2019, per un importo di fr. 350.- ciascuna (fr. 70.- per posto letto).
C. Avverso le suddette pronunce RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Lamenta di non aver mai ricevuto risposta al suo scritto del 7 gennaio 2019 e contesta che l'Ente turistico possa pretendere il pagamento delle tasse di soggiorno a far tempo dal 2013, per le quali in passato non aveva mai emesso le relative fatture.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone l'CO 1, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario,
in seguito.
La replica in tedesco presentata dall'insorgente, irricevibile nonostante il
termine impartito per provvedere alla traduzione, è stata estromessa
dall'incarto.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1
della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La
legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria delle decisioni impugnate
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100), è certa.
1.2. Per quanto attiene alla tempestività del gravame, la stessa è sicuramente
data per rapporto alle tasse di soggiorno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
L'CO 1 eccepisce però la tardività del gravame rispetto alla decisione del 21
dicembre 2018 relativa alla tassa di soggiorno 2013. Ora, a questo proposito va
rilevato che già con scritto del 7 gennaio 2019 l'insorgente aveva espresso il
suo chiaro dissenso nei confronti del suddetto tributo, lamentando il fatto che
a suo dire quest'ultimo non poteva essere preteso retroattivamente. È vero che tale
lettera era stata indirizzata all'Ente turistico e non al Tribunale cantonale
amministrativo; tuttavia ciò non nuoce alla ricorrente poiché alla luce del suo
contenuto l'CO 1 avrebbe dovuto considerarla alla stregua di un ricorso, peraltro
introdotto tempestivamente (art. 68 cpv. 1 LPAmm), e trasmettere d'ufficio la
medesima alla competente autorità di ricorso, ossia a questo Tribunale, in
applicazione di quanto disposto dall'art. 6 cpv. 1 LPAmm. Infatti, per prassi
invalsa le autorità amministrative e giudiziarie devono trattare gli atti
scritti indipendentemente dalla loro denominazione (DTF 133 I 300 consid. 1.2,
133 II 396 consid. 3.1; STF 8C_727/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 5.4).
Ne consegue pertanto che il ricorso è tempestivo per rapporto a tutte e sette
le decisioni di tassazione che sono state emesse nei confronti dell'insorgente.
Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.
3. 3.1 Come
accennato in narrativa, la ricorrente contesta che per il suo appartamento di
vacanza a __________, usato negli anni dalla famiglia e per il quale ha sempre
pagato le imposte cantonali e comunali, le possano essere addebitate
retroattivamente le tasse di soggiorno a far tempo dal 2013, non avendo mai
ricevuto negli anni passati alcuna fatturazione.
3.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,
denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire
esclusivamente determinate spese, ritenuto che la specialità della destinazione
non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da
parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di
imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128).
Vista l'incondizionalità di tale tributo, l'obbligo di versare la tassa di
soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a
sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
Ora, né l'attuale LTur, in vigore dal 1° gennaio 2015 (BU 2014, 431), né la
previgente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), così
come neppure i relativi regolamenti (RLTur e regolamento d'applicazione della
legge sul turismo del 4 luglio 2000 [BU 2000, 231]), prevedono (rispettivamente
prevedevano) dei termini di prescrizione per procedere al prelievo delle tasse
di soggiorno. Dottrina e giurisprudenza sono tuttavia concordi nell'affermare
che anche in difetto di un esplicito disposto di legge i crediti e le pretese
fondate sul diritto pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione
(DTF 140 II 384 consid. 4.2., 135 V 163 consid. 5.3; STF 2C_744/2014 del 23
marzo 2016 consid. 6.2, 1P.434/2006 del 29 novembre 2006 consid. 4; STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Zurigo 2018, pag. 261; Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed.,
Berna 2011, pag. 96). Se la legge non fissa un termine di prescrizione, occorre
fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di
tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili
per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe qualora
agisse come il legislatore (DTF 140 II 384 consid. 4.2.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung
öffentlich-rechtlicher Forderungen, in: Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar
der Universität Freiburg, Schweiz, Band n.328, Zurigo 2013, pag. 166; Moor/Poltier, op. cit. pag. 97; Adelio Scolari, Diritto amministrativo
parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e giurisprudenza ivi citata).
3.3. L'autorità resistente sostiene che si debba in specie applicare un termine
di prescrizione di cinque anni dalla fine del periodo fiscale previsto in
materia di imposte cantonali (art. 193 cpv. 1 della legge tributaria del 21
giugno 1994; LT; RL 640.100). Il medesimo termine è altresì previsto a livello
di imposta federale diretta (art. 120 della legge sull'imposta federale diretta
del 14 dicembre 1990; LIFD; RS 642.11). Si rileva inoltre che i termini che il
Tribunale federale ha avuto modo di stabilire in via giurisprudenziale sono
generalmente di 5 anni o 10 anni, alla stregua di quelli applicabili per legge
nel diritto civile (art. 127 e 128 CO; DTF 140 II 384 consid. 4.2., 126 II 54,
124 I 247, 112 Ia 260 consid. 5; STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid.
3.1., 53.2002.1 del 27 novembre 2003 consid. 2.1; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Moor/Poltier, op. cit., pag. 99 e giurisprudenza ivi citata;
Meier, op. cit. pag. 167 e
giurisprudenza ivi citata). Salvo diversa disposizione di legge, secondo
costante dottrina e giurisprudenza, di principio, per le prestazioni uniche si
applica il termine di dieci anni e, per le prestazioni periodiche, quello di
cinque anni (DTF 140 II 384 consid. 4.2, 131 V 55 consid. 3.1., 112 Ia 260
consid. 5e; STA 52.2001.143 del 21 febbraio 2002 consid. 2.1.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Meier, op. cit., pag. 167; Moor/Poltier, op. cit., pag. 99).
Ritenuta una certa similitudine con i regimi contributivi previsti dalla LT e
dalla LIFD (nonostante queste leggi disciplinino dei generi di imposte differenti)
e visto inoltre come i termini di prescrizione per le pretese periodiche fondate
sul diritto pubblico fissati a livello giurisprudenziale siano di al minimo
cinque anni, si deve senz'altro convenire con l'autorità di prime cure sul
fatto che questo termine trovi applicazione nel caso di specie.
In merito al dies a quo va considerato che, in assenza - come nel caso
di specie - di un'esplicita norma di diritto pubblico che disponga
diversamente, la prescrizione del diritto di tassare inizia a decorrere dal
momento in cui il credito è diventato esigibile (cfr. art. 130 cpv. 1 CO; STA
52.2001.143 consid. 2.2.; Meier,
op. cit., pag. 145; Adelio
Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, pag. 69).
Quando l'esistenza e l'ammontare di una determinata pretesa necessitano di
essere fissati mediante decisione dell'autorità, il relativo credito diventa
esigibile, salvo diversa disposizione legale, al più tardi a partire dal
momento in cui si realizza la fattispecie che determina la nascita del medesimo.
In questo modo vi è la certezza che l'insorgere della prescrizione o della
perenzione non venga altrimenti ritardata a causa del comportamento omissivo
dell'autorità (Meier, op. cit.,
pag. 156). In concreto, si deve dunque considerare che, perlomeno laddove non è
stata definita in precedenza tramite decisione, la tassa di soggiorno diventa
esigibile alla fine dell'anno civile a cui si riferisce: è infatti soltanto a
quel momento che la fattispecie che determina la nascita del credito nei
confronti del contribuente si realizza completamente, essendo appunto il
tributo in questione, nella forma dell'importo forfettario, percepito
annualmente su di un periodo di computo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Fanno eccezione naturalmente le situazioni in cui nel corso dell'anno dovessero
venir meno le condizioni di assoggettamento del contribuente; in questi casi la
tassa andrebbe calcolata pro rata temporis e la sua esigibilità
coinciderebbe con il giorno in cui ha preso
fine l'assoggettamento (STA 52.2017.161 del 25 aprile 2019 consid. 3.3).
Ne discende che, allorquando il 21 dicembre 2018 e il 30 aprile 2019 l'Ente ha
finalmente emes-so le decisioni di tassazione, i relativi crediti non erano
ancora prescritti. L'emanazione di queste fatture ha inoltre interrotto i loro
termini di prescrizione che hanno quindi ricominciato a decorrere da capo a
partire dalle suddette date.
Ne discende pertanto che l'CO 1 poteva legittimamente richiedere all'insorgente
le tasse di soggiorno relative al periodo 2013-2019 non ancora percepite, in
quanto le stesse non erano prescritte.
4. 4.1. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto con
conseguente conferma delle decisioni impugnate.
4.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'CO 1
come da esso richiesto, non essendone
date le premesse (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-, già anticipate dalla ricorrente, restano a carico di quest'ultima.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera