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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 novembre 2018 (n. 5655) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 maggio 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha fatto divieto di circolare in Svizzera per la durata di un mese; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, cittadino italiano al beneficio di un permesso B a far tempo dal 20 novembre 2017, è nato il 14 ottobre 1989 ed era titolare di una licenza di condurre italiana. A seguito del suo trasferimento in Ticino, ha fatto convertire la sua patente italiana in una licenza di condurre svizzera.
In passato, ha subito un divieto di circolare in Svizzera
della durata di un mese (scontato il 15 agosto 2011) a seguito di un'infrazione medio grave alle norme
della circolazione (decisione del 16 maggio 2011).
B. a. Il 20 marzo 2016,
alle ore 6.50, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato (I) __________
(di proprietà di una società italiana e preso a noleggio dalla __________. di __________,
prov. di __________) in territorio di __________ (autostrada A2 in direzione
sud) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 131
km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 100 km/h.
b. Preso atto del relativo rapporto del 4 gennaio 2017 della polizia cantonale,
il 3 marzo 2017 la Sezione della circolazione ha proposto che RI 1 venisse
condannato al pagamento di una multa di fr. 440.- (oltre tasse e spese, per un
totale di fr. 590.-). Tale sanzione, rimasta incontestata, è passata in
giudicato e il 12 aprile 2017 RI 1 ha pagato l'importo di fr. 590.-.
c. Avviata una procedura amministrativa per i fatti occorsi il 20 marzo 2016 e
raccolte le sue osservazioni, il 15 maggio 2017 la Sezione della circolazione gli
ha poi fatto divieto di circolare su territorio svizzero per la durata di un
mese (dal 14 luglio al 13 agosto 2017 inclusi), autorizzando comunque in tale
periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è
stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2
lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione
alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 27
novembre 2018, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Respinta una censura relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto inverosimile la tesi del ricorrente, il quale sosteneva in quella sede che alla guida del veicolo non vi fossero né lui né la persona (__________) che aveva precedentemente indicato alla polizia, bensì un terzo. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di un mese, precisando che, in presenza di una licenza di condurre straniera, tale misura è sostituita da un divieto di circolare su territorio elvetico.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso del 24 maggio 2019, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente lamenta anzitutto l'irregolare intimazione del giudizio impugnato, notificatogli in Italia allorquando risiedeva già in Svizzera e di cui avrebbe avuto notizia soltanto nell'aprile 2019, cosicché la sua impugnativa sarebbe tempestiva. Sembra poi dolersi di una non meglio precisata mancata occasione di contraddittorio o quantomeno raffronto con le competenti autorità di prime cure, le quali non avrebbero dato seguito alle sue prese di posizione. Ribadisce di non essere stato lui a commettere l'infrazione, contestando gli indizi su cui si è invece fondato il Governo per giungere alla conclusione opposta. Evidenzia infine la sua ottima reputazione quale conducente in patria.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, con argomenti di
cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. In sede di replica e duplica, l'insorgente e la Sezione della circolazione si sono riconfermate nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Per quanto concerne la tempestività del gravame si osserva quanto segue.
2.
2.1. Giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30
giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della
decisione impugnata.
2.2. Secondo costante prassi, la notifica all'estero di un
documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una
decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione
convenzionale contraria (che la Svizzera non conosceva in ambito amministrativo
prima dell'entrata in vigore, il 1° ottobre 2019, della Convenzione
europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa
del 24 novembre 1977; RS 0.172.030.5) o consenso dello Stato nel
quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare
(DTF 143 III 28 consid. 2.2.1, 136 V 295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3a; Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 709), a meno che non riguardi una comunicazione meramente informativa
senza effetti giuridici, che in tal caso può essere notificata direttamente per
posta (DTF 136 V
295 consid. 5.1 e le
referenze ivi citate). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della
sovranità dello Stato estero
e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 136 V
295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3b; STF
2C_408/2016 del 19 giugno 2017 consid. 2.2, 1C_236/2016 del 15 novembre 2016
consid. 3; messaggio del Consiglio federale
del 30 agosto 2017 concernente l'approvazione e l'attuazione delle convenzioni
n. 94 e 100 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa
transfrontaliera, FF 2017 5061 segg.
p.to 1.2.1; Thomas Merkli/Arthur
Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berna 1997, n. 15 seg. ad
art. 10).
2.3. La notifica irregolare di una decisione non può cagionare alcun
pregiudizio alla parte interessata (art. 20 LPAmm), per la quale il termine di
ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza della stessa. L'interessato
non può tuttavia differire a piacimento il suo intervento. Le regole della
buona fede e il principio della certezza del diritto gli impongono di farsi
parte diligente e di informarsi, non appena avuta conoscenza dell'esistenza
della decisione, riguardo al contenuto e alla motivazione della stessa. Entro
un termine ragionevole deve quindi pretendere che la decisione gli venga
regolarmente notificata oppure presentare ricorso (cfr. STF 9C_702/2014 del 1°
dicembre 2014 consid. 4.2.1; Felix
Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 8 ad art. 38). La durata del suddetto termine e
il genere di provvedimenti che possono essere ragionevolmente pretesi
dall'interessato si determinano in base alle circostanze del caso concreto
(cfr. STF 9C_702/2014 citata consid. 4.2.1).
2.4. Nella fattispecie, la decisione impugnata,
emanata dal Governo il 27 novembre 2018, è stata intimata al ricorrente in
Italia per via diplomatica. Più precisamente, con scritto del 29 novembre 2018,
il Consiglio di Stato ha incaricato l'Ufficio federale di giustizia (UFG) di
far notificare la decisione in questione al destinatario in via __________, a __________
(prov. di __________). Ciò poiché quello era il recapito che l'insorgente aveva
comunicato all'autorità governativa in sede di ricorso, e poi ancora con la
replica (senza suscitare particolari obiezioni, cfr. in particolare l'art. 11
cpv. 3 LPAmm, che permette all'autorità di chiedere l'elezione di un domicilio
di notificazione).
Sennonché dagli atti emerge che la risoluzione impugnata - come sostanzialmente
afferma l'insorgente - non ha mai potuto essergli notificata al recapito
italiano, in quanto egli non risultava reperibile a quell'indirizzo ma iscritto
all'anagrafe dei residenti all'estero del Comune di __________ (cfr. scritto
del 3 aprile 2019 dell'Ambasciata di Svizzera in Italia all'UFG, con allegato
il Certificato di residenza per persona iscritta all'AIRE rilasciato il 7 marzo
2019 dal citato Comune italiano attestante che dall'11 aprile 2018 il
ricorrente risiedeva a un indirizzo di __________; cfr. pure permesso di dimora
rilasciatogli il 30 gennaio 2018, secondo cui era giunto in Svizzera già il 20
novembre 2017).
Ora, considerato che di regola l'esistenza di un procedimento in corso impone
alle parti di comportarsi conformemente al principio della buona fede, in
particolare facendo in modo che possano essere loro notificate le decisioni
relative alla procedura (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3), vi sarebbe
anzitutto da chiedersi se il suddetto tentativo di notifica - avvenuto secondo
la corretta via diplomatica, ma rimasto lettera morta perché l'insorgente ha
omesso di informare l'autorità di ricorso dell'intervenuto cambiamento d'indirizzo
- non abbia sortito effetto e debba essere considerato una notifica irregolare.
Occorrerebbe poi domandarsi se l'insorgente - che ha avuto notizia del giudizio
negativo del Governo del 27 novembre 2018 al più tardi il 22 febbraio 2019
(allorquando la Sezione della circolazione gli ha fissato il periodo di
espiazione della misura) - abbia intrapreso tutto quanto si poteva da lui
ragionevolmente esigere per prendere conoscenza del suo contenuto e impugnarlo
con sollecitudine. Tali quesiti possono nondimeno rimanere indecisi,
ritenuto che il ricorso, come si vedrà qui di seguito, va in ogni caso respinto
nel merito.
3. Anzitutto
va osservato che non è chiaro se l'insorgente lamenti una violazione del suo diritto
di essere sentito, nella misura in cui rimprovera al Governo di non aver dato
seguito a sue precedenti richieste di aprile e agosto (in cui
affermava la sua buona reputazione di conducente rispettivamente chiedeva di
considerare l'aspetto economico della vicenda), se non con la
decisione riconfermata dalla sezione della circolazione, ragione per la quale
ha riscontrato una mancata occasione di contradditorio o quantomeno raffronto
con le competenti autorità di prime cure, ad esempio circa il materiale
fotografico, o a rapporti tecnici in merito ai relativi rilievi (cfr.
ricorso, pag. 4). Una tale censura, già perché confusa e immotivata, va
respinta. In generale giova comunque ricordare che il diritto di essere
sentito, segnatamente quello a una motivazione sufficiente, non impone
all'autorità di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti, essendo sufficiente che
dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui essa fonda
il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,
137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Ciò che si avvera senz'altro nel caso in
esame, ritenuto che dalla pronuncia governativa è possibile desumere con
sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a
confermare il provvedimento e rigettare, anche solo implicitamente, le censure
avanzate dall'insorgente. Non è pertanto dato di vedere in che misura il
ricorrente, che ha peraltro potuto riproporre in questa sede tutte le obiezioni
che riteneva, sia in concreto stato menomato nell'esercizio dei suoi diritti di
difesa.
4. 4.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata
secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid.
3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal
giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti
al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove
il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle
prove compiuto dal giudice penale è in netto
contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito
tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la
violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II
447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità
deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è
quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente
su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato
sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere
che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di
far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa
o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire,
se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016
del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,
1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
4.2.
4.2.1. Come accennato in narrativa, dagli atti risulta che il 20 marzo 2016,
verso le ore 6.50, mentre circolava in territorio di __________ sull'autostrada
A2 in direzione sud, l'automobile immatricolata (I) __________, intestata a una
società italiana, ma noleggiata dalla __________., è incappata in un controllo
radar che ha rilevato un superamento di 31 km/h della velocità consentita di 100
km/h. Con scritto del 17 giugno 2016 quest'ultima ha comunicato alla polizia
cantonale che il veicolo in questione, dal 7 marzo al 7 aprile 2016, era stato
locato da RI 1, precisando che, ai sensi della legge italiana, il locatario
era, per contratto, anche il solo conducente autorizzato del veicolo noleggiato.
Il ricorrente, per conto della __________ di __________ (di cui è socio di
capitale, cfr. ricorso al Governo, punto n. 3), ha in seguito comunicato alla
polizia cantonale che, il giorno in cui è stato commesso l'eccesso di velocità,
alla guida del veicolo (a suo dire preso a noleggio dalla predetta società e
utilizzato dai suoi dipendenti, lui compreso) vi sarebbe stato tale __________,
cittadino moldavo, nato il 20 ottobre 1987, di cui ha allegato la licenza di
condurre rilasciatagli in patria (indicando i suoi dati anche nel modulo
relativo alle generalità del conducente sottoscritto il 27 settembre 2016). Il
5 ottobre successivo la polizia cantonale ha informato l'insorgente che, un
confronto tra la documentazione da lui fornita e le fotografie in loro possesso,
aveva permesso di appurare che il conducente non era __________. La richiesta
di compilare nuovamente il documento con i dati personali del conducente è
rimasta lettera morta. Sta di fatto che a seguito degli eventi occorsi il 20
marzo 2016, con decreto d'accusa del 3 marzo 2017, la Sezione della
circolazione ha condannato RI 1 per aver circolato sull'autostrada A2 a una
velocità superiore di 31 km/h rispetto al limite prescritto di 100 km/h,
infrangendo in particolare l'art. 90 cpv. 1 LCStr, e gli ha inflitto una multa
di fr. 440.- (oltre tasse e spese, per un totale di fr. 590.-), che quest'ultimo
ha prontamente e personalmente saldato il 12 aprile 2017 (cfr. ricevuta di
pagamento del 12 aprile 2017 e osservazioni del 27 aprile 2014 [recte:
2017] e ricorso al Governo, punto n. 10).
4.2.2. Ora, alla luce della
giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come
stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla
fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di
giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che
hanno portato alla condanna pronunciata il 3 marzo 2017. Se l'insorgente
riteneva di non essere stato lui alla guida del veicolo e che la sanzione
penale fosse quindi stata inflitta sulla base di un presupposto fattuale
inesatto, anziché saldare la multa, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di
diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che
gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che
riteneva utili ai fini della sua difesa.
Tanto più che egli si è sempre giustificato affermando di non essere stato lui
alla guida del veicolo. La sua linea difensiva avrebbe perciò dovuto coerentemente
indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è
tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la gravità del reato imputatogli e
l'evidente importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo,
adagiandosi sul decreto con il quale la Sezione della circolazione l'ha
condannato a una multa per avere commesso un'infrazione di media gravità alle
norme della circolazione, senza contestarlo. Ha dunque lasciato passare in
giudicato la decisione penale, pur sapendo - vista anche la sua passata esperienza
(divieto di circolazione subito nel 2011 per un reato di pari gravità) - che la
condanna per aver infranto importanti norme della circolazione avrebbe
comportato inevitabilmente anche l'adozione di provvedimenti amministrativi. Tanto
più che è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione
stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95
consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3 e 2.3.2; cfr., tra le tante, STF 1C_50/2019
dell'11 febbraio 2019 consid. 3.1). Inconsistente è l'accenno al fatto che non
avrebbe avuto tempo né modo di preparare un eventuale impianto difensivo sul
piano penale. Nella misura in cui pretende, come già davanti alla precedente
istanza, che, avendo ricevuto il decreto d'accusa - che gli è pacificamente
stato intimato in maniera regolare in Italia (cfr. art. 7 cifra 1 della
convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 [RS 0.351.1], art. XII cifra 1 dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia che
completa la citata convenzione e ne agevola l'applicazione [RS 0.351.945.41] e
art. 52 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14
giugno 1985, cui l'Italia ha aderito il 19 giugno 1990) - soltanto una volta
che il termine per opporvisi era già spirato, non gli sia stata offerta una
reale opportunità di contestarlo, l'insorgente dimentica infatti che è soltanto
con la notifica del decreto d'accusa che inizia a decorrere il termine
d'opposizione. Resta il fatto che egli ha, come detto, prontamente saldato la
multa, dando d'altra parte espressamente atto in questa sede di aver rinunciato
a impugnare la decisione penale soltanto per spirito di correttezza (cfr.
ricorso, pag. 5).
4.2.3. A titolo abbondanziale si osserva comunque come il ricorrente non abbia apportato
in sede amministrativa alcun elemento tale da rimettere seriamente in
discussione i fatti accertati a livello penale. La tesi sostenuta per la prima
volta davanti al Consiglio di Stato, secondo cui alla guida ci sarebbe stato tale
__________, cittadino rumeno pure alle dipendenze della __________, è infatti
del tutto priva di credibilità, come correttamente rilevato dalla precedente
istanza, le cui argomentazioni non possono che essere pienamente condivise. In
particolare, benché il signor __________ (come si può evincere dalla fotografia
sulla copia del suo permesso di guida) sia apparentemente più somigliante
(rispetto a __________) alla persona immortalata alla guida del veicolo, non può
essere trascurato che la società di autonoleggio (__________) ha inequivocabilmente
chiarito che il contratto relativo alla vettura in oggetto era stato concluso
con l'insorgente, il quale era anche l'unico conducente autorizzato del veicolo.
Neppure può essere dimenticato che in corso di procedura il ricorrente ha indicato
due distinte persone che sarebbero state alla guida della vettura al momento
dei fatti, senza peraltro mai fornire alcuna prova atta a dimostrare ch'esse
fossero autorizzate a condurre il veicolo noleggiato né il motivo professionale
che potesse giustificare la loro presenza in Svizzera alle 6.50 di domenica 20
marzo 2016. Non solo non si è premurato di produrre una dichiarazione di
assunzione di responsabilità da parte loro, ma neppure ha mai sostenuto, né
tantomeno dimostrato, la sua presenza altrove al momento dell'infrazione. Particolarmente
significativo è peraltro che anche in occasione di un ulteriore (e più grave, +
41 km/h a fronte di un limite di 80 km/h) eccesso di velocità commesso il 18
gennaio 2017, ancora una volta con un veicolo da lui preso a noleggio sempre
presso la __________ (cfr. scritto del 7 marzo 2017 della suddetta società alla
polizia cantonale), nuovamente sull'autostrada A2 ma questa volta in territorio
di Chiasso, il ricorrente abbia sostenuto che alla guida vi fosse __________
(cfr. richiesta generalità conducente sottoscritta il 18 aprile 2017), salvo
poi per finire ammettere la propria responsabilità davanti al giudice della
Pretura penale (che lo ha così condannato per infrazione grave alle norme della
circolazione alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 160.-
cadauna, per complessivi fr. 4'000.-, sospesa condizionalmente con un periodo
di prova di due anni, e alla multa di fr. 800.-; cfr. sentenza del 1° marzo
2019 della Pretura penale).
4.2.4. In conclusione, non sussiste quindi il benché minimo motivo per scostarsi
dagli accertamenti vincolanti operati in sede penale. Agendo in questo senso
non si viola del resto il principio della buona fede, ma si tutela
doverosamente quello della sicurezza giuridica.
5. 5.1. Vincolato
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può
nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza
alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli eventi descritti nel decreto di accusa del 3 marzo 2017 adempiono
senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,
del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare
in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai
sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (Mizel, op. cit., pag. 389 segg.).
5.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali
non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di
condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave
colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1
lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui
tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese
(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
5.3. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza
resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre
2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la
parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di
31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e
provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr
(cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2b, 123 II 106 consid. 2c e
rif.).
Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a
cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche
soprattutto per i recidivi e suddiviso rigoro-samente le infrazioni per
categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la
catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr.
DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1). Oggi
come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada
è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo
diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di
almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b cpv. 2
lett. a LCStr; cfr. STA 52.2015.371 del 4 novembre 2015 consid. 2.2).
5.4. Come visto, dagli atti risulta che il 20 marzo 2016 il ricorrente
ha superato di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità
massima di 100 km/h vigente sull'A2 in territorio di __________. Lo stesso ha
dunque compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza
e degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 1 LCStr. Se ne deve concludere
che, in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui
occorre tener conto, il provvedimento amministrativo della durata di un mese tutelato
dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo
Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e
rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al
minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il
ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per
completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di
circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di
un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal
Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid.
2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
5.5. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 14 luglio al 13 agosto
2017 (rispettivamente dal 23 aprile al 22 maggio 2019, cfr. scritto del 21
febbraio 2019 della Sezione della circolazione), ma le procedure
ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del
provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione,
l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e
fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura
(divieto di guidare su territorio elvetico ai sensi dell'art. 45 OAC,
rispettivamente revoca della licenza di condurre svizzera di cui il ricorrente
è nel frattempo divenuto titolare), che non potrà in ogni modo essere troppo differito
nel tempo, dato che l'infrazione risale al marzo 2016 e le revoche
d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere
istruttivo.
6. Stante quanto precede, in
quanto ricevibile, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv.
1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera