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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 maggio 2019 del Consorzio CO 2, che in esito al concorso per le opere da fornitura di corpi illuminanti occorrenti al campus di __________ ha escluso l'insorgente e deliberato la commessa alla CO 1 di __________; |
ritenuto, in fatto
che il 28 febbraio 2019 il Consorzio CO 2 (Consorzio) ha indetto due pubblici concorsi, retti dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostati secondo la procedura libera, per aggiudicare la fabbricazione e posa di porte interne in legno, nonché la fornitura dei corpi illuminanti occorrenti al Campus universitario; il relativo avviso di gara è stato pubblicato sia sul FU (n. 18/2019 pag. 2224) che sul sito www.simap.ch (bando di concorso n. 183981 - opere da fornitura corpi illuminanti);
che in tempo utile, per la fornitura dei corpi illuminanti, qui in discussione, sono giunte al committente le offerte di cinque ditte del ramo; fra queste vi erano quelle della RI 1 di fr. 1'028'106.20 (IVA esclusa) e quella della CO 1, dell'importo di fr. 1'457'445.- (IVA esclusa);
che
esperite le necessarie valutazioni, con decisione del 16 febbraio 2019 (recte: 16 maggio 2019) il Consorzio ha
risolto di scartare quattro offerte, tra cui quella della RI 1 siccome
contenente una proposta di sconto non richiesto, e di deliberare la
commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara;
che contro tale decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo; essa ha in particolare osservato quanto segue:
(…) Questo sconto è uno sconto ufficiale, non
negoziato, che di solito facciamo in offerte per il mercato pubblico come
questo. Questo sconto non è una condizione per ottenere un accordo, ma è il
nostro prezzo finale offerto per questo mercato. In oltre nella pagina di
copertina, riepilogo della nostra offerta, lo sconto non viene portato avanti,
è solo il prezzo con lo sconto incluso che abbiamo indicato (vedi allegato).
Per questi motivi presentiamo un ricorso ufficiale a la vostra autorità.
Riteniamo che i gestori del mercato vogliano mantenere un solo fornitore pianificato
sin dall'inizio. Questo modo di praticare non ci sembra assolutamente corretto
e lo rifiutiamo. (…);
che in sede di risposta il
committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, sottolineando che
il gravame non è ricevibile in ordine, vuoi perché è carente nella motivazione
e privo di conclusioni, vuoi perché la RI 1 si è limitata a dedurre in giudizio
la decisione con cui l'ente banditore l'ha estromessa dalla gara senza
contestare (anche) la delibera;
che il Consorzio ha argomentato che, ad ogni
buon conto, l'inserimento nella
propria offerta (pag. 168) di uno sconto non ammesso dalle disposizioni
concorsuali, non può che comportare l'esclusione della ricorrente, sanzione
peraltro prevista dall'art. 42 cpv. 1 lett.
f del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110);
che anche l'aggiudicataria ha
postulato la reiezione del gravame, con motivazioni sostanzialmente
analoghe a quelle addotte dalla
stazione appaltante;
che l'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche è invece rimasto silente;
che con la replica l'insorgente ha riproposto in sostanza le stesse doglianze
contenute nel ricorso; essa ha in particolare annotato di aver dovuto
aggiungere lo sconto nell'ultima pagina del capitolato, in quanto non vi era un
apposito spazio predisposto a tale scopo;
che con la duplica la stazione appaltante e la CO 1 si sono riconfermate nelle
loro tesi e domande di giudizio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
e il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 1 e 2 CIAP; art. 4 cpv. 1 del decreto
legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004; DLACIAP;
RL 730.510);
che in quanto partecipante
al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a
contestare la sua estromissione dalla
procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); la
potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le
potrà invece essere riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso
diretto contro la decisione di esclusione (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre
2016 consid. 1);
che, preliminarmente, ci si potrebbe chiedere
se il ricorso non sia da dichiarare d'acchito irricevibile per carenza di
motivazione (cfr. art. 70 cpv. 1 LPAmm) e della necessaria legittimazione ad avversare la propria esclusione
(l'insorgente non avendo formalmente e correttamente impugnato anche la
decisione di delibera);
che il quesito non merita tuttavia approfondimento, ritenuto che quand'anche
fosse ricevibile il gravame - che può essere evaso sulla scorta delle tavole
processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm) - andrebbe comunque
respinto per i motivi che seguono;
che notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano
in considerazione per l'aggiudicazione; le prescrizioni di gara costituiscono
in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto
il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del
diritto sotto il profilo della parità di
trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c
CIAP, art. 11 lett. a CIAP); al momento della loro apertura le offerte devono
quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle
condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di
gara (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP);
che il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune
formali rilevanti; sono considerate tali quelle indicate all'art. 42 cpv. 1
RLCPubb/CIAP, norma che elenca, seppur in modo non esaustivo, i motivi
d'esclusione direttamente derivanti dall'offerta; la lett. f del disposto in
parola prevede l'esclusione delle offerte che contengono proposte di sconto non
richieste dai documenti di gara;
che non ogni piccola difformità comporta l'esclusione dell'offerta difettosa;
il diritto del committente di estromettere offerte non conformi è limitato dal
principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1;
2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag.
158 segg.; RtiD II-2016 n. 15 consid. 2.1; Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, Lugano 2008, pag.
34);
che nel caso in esame la ricorrente ha compilato il modulo d'offerta indicando,
come richiesto, sia il prezzo unitario dei singoli prodotti sia il loro prezzo
complessivo in base alle quantità indicate dal committente; tale operazione ha
determinato un totale di fr. 1'093'730.- (totale CCC233 CORPI ILLUMINANTI,
pag. 168);
che su tale somma l'insorgente ha poi concesso uno sconto del 6% (pari a fr.
65'623.80) aggiungendo nel modulo d'offerta una riga sotto il totale; per sua
stessa ammissione infatti (…) considerato
che nell'offerta realizzata sul nostro sistema abbiamo dato uno sconto del 6%, e che nell'ultima pagina
dell'offerta ufficiale non c'era una linea riservata per uno sconto, l'abbiamo
aggiunto;
che, così facendo, la ricorrente ha incontestabilmente inserito uno sconto non
richiesto dai documenti di gara e, pertanto, inammissibile;
che invano essa sostiene che nel riepilogo del concorso, pagina 1
dell'offerta ufficiale, nessuno sconto è stato indicato; il fatto che la
prima pagina del fascicolo d'offerta della ricorrente non contenga sconti non è
infatti di alcun rilievo, dato che l'irregolarità è stata commessa a pag. 168, con l'esposizione di un importo netto (totale
lordo dedotto lo sconto = fr. 1'028'106.20) che poi è stato
semplicemente riportato nel frontespizio del capitolato;
che parimenti ininfluente è il fatto che questo sconto è stato riportato al
testo di base ufficiale solo perché nella nostra offerta, sul nostro sistema, avevamo concesso uno sconto e che in modo che le cifre della nostra offerta
corrispondano al testo dell'offerta ufficiale, abbiamo dovuto
aggiungerlo altrimenti i calcoli dei prezzi erano sbagliati; nulla avrebbe
infatti impedito alla ricorrente di dedurre le sconto generato dal proprio
programma informatico in modo da avere prezzi unitari già ridotti e totali
identici in tutti gli atti inoltrati all'ente banditore;
che in considerazione di quanto chiaramente
esposto dall'art. 42 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP, l'offerta della ricorrente non
poteva che essere scartata; una rigorosa applicazione di tale norma,
imperativa, non costituisce un formalismo eccessivo (STA 52.2014.119 del
9 luglio 2014 consid. 2.4);
che confermata l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va dunque respinto
nella misura in cui è ricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà pure ad entrambe le controparti,
patrocinate da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente a cui è restituito l'importo di fr. 3'000.- anticipato in eccesso.
3. L'insorgente verserà alla CO 1 e al Consorzio CO 2 fr. 800.- ciascuno a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente |
La vicecancelliera |