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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 dicembre 2018 della Facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera italiana che ha respinto il suo reclamo in materia di esclusione dagli studi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 si è
immatricolata al Bachelor in Scienze economiche nel semestre autunnale
dell'anno accademico 2016/2017. In quattro semestri di frequentazione
dell'Università, la studentessa ha sostenuto con esito positivo 17 esami
totalizzando 90 crediti ECTS, di cui 54 relativi a corsi del 1° anno, 30
relativi a corsi del 2° anno e 6 a corsi aggiuntivi.
RI 1 ha sostenuto l'esame di contabilità A, corso del 1° anno, per la prima
volta durante la sessione di esami del semestre autunnale 2018, ossia alla fine
dell'estate di quell'anno. La medesima ha ottenuto la nota 3 e non ha pertanto superato
l'esame.
B. Con decisione dell'8 ottobre 2018 la Facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera italiana (Facoltà), richiamato l'art. 7 n. 3 del regolamento degli studi della Facoltà del 19 dicembre 2007 (RSFSE) ha escluso RI 1 dagli studi per non aver superato l'esame di contabilità A entro la fine del secondo anno.
C. Contro tale decisione RI 1 ha interposto reclamo dinanzi alla Facoltà chiedendone l'annullamento. Oltre a postulare la possibilità di ripetere l'esame non superato, in via subordinata RI 1 ha domandato la concessione, con effetto retroattivo a far tempo dalla fine del semestre invernale 2017, di un congedo per malattia di due semestri adducendo gravi problemi di salute. La Facoltà ha respinto il reclamo con risoluzione del 17 dicembre 2018.
D. RI 1 è insorta contro
la predetta pronuncia dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
l'annullamento della stessa così come della decisione di esclusione dagli studi
e, di conseguenza, la possibilità di ripetere l'esame di contabilità A. In via
subordinata ha postulato la concessione, con effetto retroattivo a far tempo
dalla fine del semestre invernale 2017, di un congedo di due semestri. In via
ancor più subordinata la ricorrente ha domandato di accertare l'illiceità della
decisione di esclusione dagli studi. A titolo superprovvisionale, ritenuto che
il ricorso esplica effetto sospensivo, ha domandato di essere ammessa a
prendere parte agli esami della sessione ordinaria del semestre autunnale
2018/2019 e meglio a due esami, tra cui quello di contabilità A, previsti pochi
giorni dopo. Oltre a ciò, la stessa ha richiesto di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La ricorrente ha
innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della decisione impugnata nella
misura in cui l'autorità avrebbe affrontato in maniera soltanto sommaria alcune
censure. La Facoltà avrebbe violato il suo diritto di essere sentita rifiutando
da un lato una sua audizione personale, dall'altro di assumere quale teste il prof.
__________, che avrebbe potuto confermare che il tenore dell'art. 7 cpv. 3 RSFSE
su cui la Facoltà ha fondato la sua esclusione dagli studi non sarebbe affatto
noto a tutti gli studenti. Nel merito, l'insorgente ha sostenuto, in sintesi,
che la norma non disciplinerebbe in maniera sufficientemente chiara le
conseguenze del mancato superamento di un esame in fattispecie analoghe a
quella che la concerne. Inoltre, la norma si porrebbe in contraddizione con
altre disposizioni del medesimo regolamento. La decisione violerebbe in ogni
caso il principio della proporzionalità, avendo la ricorrente già conseguito un
importante numero di crediti ECTS e dimostrato di disporre della necessaria
predisposizione per lo studio delle scienze economiche. Una corretta
valutazione del suo stato di salute avrebbe inoltre dovuto condurre l'autorità
a concederle una deroga secondo l'art. 40 RSFSE permettendole di proseguire la
formazione. Oltre a ciò, l'insorgente ha invocato il principio
dell'affidamento, sostenendo che la Commissione d'esame per il primo anno
avrebbe dovuto avvertirla del rischio di esclusione. Infine, la stessa ha
contestato il mancato riconoscimento del congedo postulato con il reclamo.
E. Con l'intimazione del
ricorso, il 15 gennaio 2019, il Tribunale ha ordinato in via superprovvisionale
alla Facoltà di permettere alla ricorrente di prendere parte agli esami della
sessione ordinaria del semestre autunnale 2018/2019.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposta la Facoltà. Dopo aver difeso la motivazione, a suo dire completa ed esaustiva, della propria risoluzione su reclamo, l'autorità ha fermamente avversato la tesi secondo cui la regola di cui all'art. 7 n. 3 RSFSE non sarebbe nota agli studenti: il termine ultimo per il superamento degli esami del 1° anno sarebbe infatti segnalato su ogni e-mail relativo alla procedura di iscrizione agli esami. In ogni caso, la norma sancirebbe in modo inequivocabile l'esigenza di superare gli esami del primo anno al più tardi entro la fine del secondo, senza lasciare all'autorità alcun margine discrezionale. Gli estremi per la concessione di una deroga, limitata ai casi di rigore, non sarebbero in concreto dati. L'autorità ha quindi ribadito che la concessione di un congedo non entra il linea di conto avendo la ricorrente pretestuosamente avanzato tale richiesta soltanto dopo la sua esclusione e non già all'insorgere della malattia.
G. Con la replica la ricorrente ha reso noto di aver ripetuto l'esame di contabilità A e di aver ottenuto una leggera insufficienza (5.5), che le permetterebbe comunque di proseguire gli studi avvalendosi della facoltà di far convalidare i crediti corrispondenti in applicazione dell'art. 11 n. 4 RSFSE. Per il resto, così come ha fatto la resistente con la duplica, ha ribadito le proprie tesi, affinandole con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1
lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca
del 3 ottobre 1995 (LUSI-SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv.
3 LUSI-SUPSI), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi emergono con
sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti. La richiesta
dell'insorgente di sentire quale teste il prof. __________ non merita
accoglimento poiché, come si vedrà, la circostanza di cui il medesimo dovrebbe
riferire non ha alcuna incidenza sull'esito della causa (cfr. infra consid.
3.2). Né appare necessario procedere all'audizione personale della ricorrente,
che ha già avuto ampio modo di esprimersi per scritto esponendo
dettagliatamente le proprie argomentazioni. Giova peraltro ricordare che la
legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto
di essere udita oralmente,
essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II
132 consid. 3b; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
Infine, l'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101),
che garantisce un'udienza pubblica, non si applica di principio alle vertenze
concernenti l'esito di esami né in materia di ammissione ed esclusione dagli
istituti di insegnamento pubblici (DTF 131 I 467 consid. 2.7, 128 I 288 consid.
2.7; STF 2D_5/2012 del 19 aprile 2012 consid. 2.2).
2. La ricorrente ha
innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della decisione impugnata nella
misura in cui l'autorità avrebbe affrontato in maniera soltanto sommaria le
censure riferite alla violazione del principio della proporzionalità, nonché
alla mancata concessione di una deroga secondo l'art. 40 RSFSE.
2.1. Per l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni
decisione dev'essere motivata per scritto e deve indicare il rimedio giuridico.
Scopo dell'obbligo di motivazione è quello di
permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n.
45; Adelio
Scolari, op. cit, n. 528-537; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). Le esigenze
di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità
(DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3; Adelio Scolari, op.cit.,
n. 395 e 536).
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento
della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione
possono semmai essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine
occorre tuttavia che l'autorità decidente
fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la
possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questa addotti in sede di
risposta (RtiD I-2011 n. 4 consid. 2.2).
2.2. La Facoltà ha esaminato le censure della ricorrente. Per quanto attiene
alla violazione del principio della proporzionalità, essa ha ritenuto che
l'art. 7 n. 3 RSFSE fissa un termine preciso per il superamento degli esami e
non lascia margine di apprezzamento, di modo che non si poneva la questione di
valutare se la misura fosse proporzionata. La motivazione è chiara e
sufficiente. Prova ne è che l'insorgente ha saputo contestarla compiutamente.
Per quanto attiene alla richiesta di riconoscere un caso di rigore meritevole
di ottenere una deroga ai sensi dell'art. 40 RSFSE l'autorità inferiore, dopo
aver ricordato che la norma ha e deve mantenere carattere eccezionale, ha
ritenuto che nel caso concreto le premesse per una concessione non erano date
non presentando la situazione dell'insorgente alcuna straordinarietà. Se è vero
che la motivazione su questo aspetto è alquanto succinta e non spiega nel
dettaglio quali elementi sono stati considerati per escludere l'applicazione
della predetta norma, è pur vero che le conclusioni dell'autorità permettevano,
e hanno permesso, alla ricorrente di comprendere la portata del provvedimento e
di contestarlo, adducendo tutti i motivi per cui, a mente sua, una deroga
andrebbe invece concessa. In ogni caso, qualsiasi eventuale violazione del
diritto di essere sentito sarebbe stata sanata in questa sede, avendo la
Facoltà elencato con la risposta gli argomenti ostanti alla concessione della
postulata deroga. La censura va quindi respinta.
3. A mente della
ricorrente, la Facoltà avrebbe inoltre violato il suo diritto di essere sentita
rifiutando da un lato una sua audizione personale, dall'altro di assumere quale
teste il prof. __________, che avrebbe potuto confermare che l'art. 7 n. 3 RSFSE
su cui la Facoltà ha fondato la sua esclusione non sarebbe affatto noto a tutti
gli studenti.
3.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), comprende anche il diritto dell'interessato di offrire prove
pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I
99 consid. 3.4, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 con riferimenti).
La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che
impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di
determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro
vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In quest'ambito,
all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento
anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui
assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante
per il giudizio (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 III 208 consid. 2.2, 134 I
140 consid. 5.2, 130 II 425 consid. 2.1). In base alla valutazione anticipata
delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere
quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (STA
52.2012.12 del 18 ottobre 2012 consid. 2.2, 52.2012.160 del 6 luglio 2012
consid. 2.2, 52.2011.576 del 4 gennaio 2012 consid. 2.2, 52.2007.162 del 12
giugno 2007 consid. 2.2).
3.2. Nel suo reclamo, l'insorgente ha richiesto l'audizione del prof. __________
adducendo che il medesimo si sarebbe detto sorpreso della decisione di
esclusione dagli studi, a sua volta convinto dell'esistenza di un'ulteriore possibilità
di ripetere l'esame, avendolo l'insorgente sostenuto un'unica volta. La Facoltà
non ha assunto tale prova, senza esporne le ragioni nella decisione. Essa ha
tuttavia escluso con ampia motivazione che alla medesima potesse essere
riconosciuta la possibilità di ripetere l'esame fondandosi sul principio
dell'affidamento, argomentando che la regola che sancisce uno sbarramento per
limiti temporali è notoria e adeguatamente pubblicizzata. Il motivo per cui la
Facoltà non ha assunto la prova richiesta è pertanto evidente, oltre che
sostenibile. Come annotato in sede di risposta, la Facoltà non aveva ragione di
approfondire tale circostanza; che un professore dell'Ateneo conosca oppure no
le regole che sanciscono l'esclusione degli studenti in caso di mancato
superamento degli esami entro un certo periodo non poteva mutare la conclusione
che la ricorrente era stata convenientemente messa nelle condizioni di
conoscere tale norma e che l'asserita ignoranza della stessa doveva essere
imputabile a lei soltanto.
L'autorità ha infine rifiutato di procedere all'audizione personale
dell'insorgente prima dell'emanazione della sua decisione, ritenendo
sufficiente l'ampia e dettagliata esposizione delle sue ragioni per scritto.
Tale approccio è senz'altro sostenibile per i medesimi motivi esposti dal
Tribunale in questa sede (cfr. supra consid. 1.2). Anche questa censura
deve pertanto essere disattesa.
4. 4.1. La Facoltà
offre un percorso formativo completo in scienze economiche. La formazione di
base è impartita nel triennio iniziale del curriculum di studi al termine del
quale viene rilasciata la laurea (Bachelor; art. 1 RSFSE). I primi due anni del
ciclo sono comuni a tutti gli studenti, il terzo anno completa la formazione di
base e nel contempo offre la possibilità di acquisire un primo livello di
specializzazione secondo il piano degli studi nei profili economico, aziendale
e finanziario (art. 4 n. 2 RSFSE). Il percorso di studio si basa sul sistema
dei crediti (European Credit Transfer System [ECTS]) e prevede il conseguimento
di 60 crediti all'anno (art. 6 n. 1 RSFSE). Secondo l'art. 6 n. 2 RSFSE il
Bachelor of Arts è conferito, in principio, dopo 6 semestri di studio e
l'ottenimento di 180 crediti che devono essere conseguiti nei tempi e secondo
le modalità previste dagli art. 7 segg. A norma dell'art. 7 n. 1 RSFSE per il
superamento del primo anno devono essere conseguiti i 60 crediti previsti dal
piano degli studi. Per avere il diritto di sostenere gli esami del secondo
anno, soggiunge il n. 2, occorre aver conseguito almeno 42 crediti in esami del
primo anno. Per l'art. 7 n. 3 gli esami del primo anno devono essere superati
entro la fine del secondo anno. Il mancato rispetto del termine implica
l'esclusione dalla Facoltà.
4.2. La possibilità di ripetizione degli esami è regolata all'art. 12 n. 1 RSFSE,
secondo cui il candidato che ottiene una nota insufficiente a un esame può
ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. Il
candidato respinto al terzo tentativo è escluso dalla Facoltà.
Il regolamento prevede una sessione ordinaria d'esami alla fine di ogni
semestre e una sessione di recupero a fine estate (art. 26 n. 1 RSFSE). L'art.
26 n. 2 e 3 RSFSE precisa che compongono la sessione ordinaria tutti gli esami
dei corsi impartiti nel relativo semestre e che in caso di insuccesso all'esame
nella sessione ordinaria è prevista una sessione di recupero a fine estate. In
caso di nuovo insuccesso, soggiunge il n. 4 della norma, qualora il corso fosse
obbligatorio, lo studente ha la possibilità di presentarsi all'esame alla fine
del semestre in cui il corso sarà riproposto con il programma impartito in quel
semestre, ritenuto il numero massimo di tentativi previsti, per quanto attiene
al Bachelor, all'art. 12 RSFSE.
5. A mente
dell'insorgente l'art. 7 n. 3 RSFSE su cui la Facoltà ha fondato la sua
esclusione dagli studi non disciplinerebbe in maniera sufficientemente chiara
le conseguenze del mancato superamento di un esame nella concreta fattispecie.
In particolare non sarebbe definita la nozione di fine del secondo anno.
Questa dovrebbe essere intesa alla luce dell'art. 26 n. 4 RSFSE e coincidere
quindi con l'ultima sessione di esami utile alla ripetizione in caso di
insuccesso. Inoltre l'art. 12 RSFSE garantirebbe il diritto di ripetere l'esame
due volte senza limiti di tempo. Prova ne sarebbe che nemmeno l'art. 26 RSFSE
contiene alcun richiamo al termine di cui all'art. 7 n. 3 RSFSE.
5.1. La tesi della ricorrente non può essere seguita. La portata dell'art 7 n.
3 RSFSE è chiara e non presta il fianco a dubbi interpretativi. La norma
sancisce esplicitamente che gli esami del primo anno devono essere superati
entro la fine del secondo anno pena l'esclusione dalla Facoltà. La nozione di fine
del secondo anno, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non è
affatto indeterminata. Gli anni accademici iniziano e finiscono a settembre e i
corsi sono impartiti durante due semestri, quello autunnale (da settembre a
dicembre) e quello primaverile (da febbraio a maggio). Le sessioni d'esame
ordinarie sono fissate da regolamento alla fine di ogni semestre, mentre la
sessione di recupero si svolge a fine estate. È pertanto evidente che la
sessione di recupero è l'ultima dell'anno accademico di riferimento. Nulla muta
a questa conclusione il fatto che l'art. 26 n. 4 RSFSE offra al candidato un
ulteriore tentativo al termine del semestre in cui il corso è riproposto. Questa
sessione di esami, straordinaria, si svolge infatti durante l'anno accademico
successivo senza che ciò comporti il prolungamento di quello precedente. Di
nessuna rilevanza è il fatto che tale disposizione rinvia unicamente all'art.
12 RSFSE per quanto attiene al numero massimo di tentativi senza richiamare
espressamente l'art. 7 n. 3 RSFSE. Ciò non significa ancora che al candidato
sono concesse sempre e comunque tre possibilità di sostenere lo stesso esame. La
regola dell'art. 7 n. 3 RSFSE rivesta infatti carattere speciale ed è quindi
preminente rispetto agli art. 12 RSFSE e 26 n. 4 RSFSE, che stabiliscono in
maniera generale da un lato il numero massimo di tentativi a disposizione dei
candidati, dall'altro la cadenza delle sessioni d'esame. Tali norme sono
senz'altro state concepite ipotizzando un percorso universitario regolare, in
cui lo studente che fallisce l'esame alla fine del semestre in cui ha seguito
il corso può ripeterlo nella sessione di recupero e, in caso di nuovo insuccesso,
il semestre successivo. L'art. 7 RSFSE, norma chiara e dalla portata propria,
non necessita di alcun rinvio per trovare applicazione.
5.2. D'altra parte, la scelta di sostenere l'esame per la prima volta
nell'ultima sessione possibile del secondo anno (sessione autunnale, ossia di
recupero, 2018) è imputabile soltanto alla ricorrente, che nemmeno può essere
tutelata in applicazione del principio dell'affidamento. Che il regolamento
fosse accessibile e noto all'insorgente è incontestato, così come che i
documenti relativi all'iscrizione agli esami indicavano il termine ultimo entro
il quale sostenere quelli del primo anno. Spetta agli studenti informarsi sulle
modalità di ottenimento del diploma, rispettivamente sui limiti imposti al
raggiungimento dello stesso, e organizzare i propri studi di conseguenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, nessun ulteriore obbligo di
informazione in capo alla Commissione d'esame del primo anno può essere dedotto
dall'art. 24 n. 4 seconda frase RSFSE, secondo cui tale organo dedica
particolare attenzione agli studenti che presentano situazioni problematiche e
può esprimere consigli e raccomandazioni che verranno trasmessi agli studenti
stessi per il tramite del Delegato.
6. 6.1. A mente
dell'insorgente la decisione violerebbe in ogni caso il principio della
proporzionalità, avendo la medesima già conseguito un importante numero di
crediti ECTS e dimostrato di disporre della necessaria predisposizione per lo
studio delle scienze economiche. La norma su cui l'autorità inferiore ha
fondato l'esclusione avrebbe quale scopo quello di evitare che studenti che non
soddisfano le esigenze minime necessarie per poter portare a termine con
successo un determinato curriculum di studi continuino ad occupare un posto di
formazione, approfittando in maniera indebita dei contributi pubblici messi a
disposizione per finanziare l'offerta formativa. Nel caso concreto
l'estromissione dell'insorgente non sarebbe giustificata da alcun interesse
pubblico, ritenuto che la stessa è riuscita a conseguire ben 54 ECTS su 60
relativi ai corsi del primo anno e 36 ECTS su 60 superando 6 esami del secondo
anno e un corso aggiuntivo. La censura è infondata.
6.2. Come rettamente rilevato dalla resistente, la norma sancisce l'esclusione
dello studente che non ha superato tutti gli esami del primo anno entro la fine
del secondo senza lasciare spazio al potere di apprezzamento dell'autorità. La
regola non ammette eccezioni e non permette di fare distinzioni a favore di
studenti che hanno sostenuto con successo parte degli esami del secondo anno.
Nemmeno nel caso, come quello della ricorrente, in cui resti un solo esame del
primo anno da superare. Per quanto severa possa essere risentita dalla
ricorrente, la sua esclusione non viola il principio della proporzionalità.
L'applicazione rigorosa del regolamento si impone, anche a garanzia della
parità di trattamento tra candidati, senza dover procedere a una valutazione
del rendimento globale e della dimostrazione dell'attitudine allo studio dello
studente. D'altra parte, sebbene la sua situazione non fosse problematica, come
ha del resto riconosciuto la Facoltà, l'insorgente non ha dimostrato di
eccellere negli studi a tal punto da far apparire necessario scostarsi dalla
stretta applicazione del regolamento.
7. Resta da esaminare se l'autorità avrebbe dovuto prescindere dall'esclusione della ricorrente concedendole una deroga in applicazione dell'art. 40 RSFSE.
7.1. L'art. 40 RSFSE prevede che in casi eccezionali il Consiglio di Facoltà ha la possibilità di derogare al regolamento, ma solo in favore del candidato.
Le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad
attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare
della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi
tutelati. Riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe
siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione
di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far
apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al
singolo dall'applicazione rigorosa della legge (DTF 112 I b 53; STA 52.2004.307
del 16 novembre 2004 consid. 2.2; RDAT I-1993 n. 39; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo
2016 n. 2663 segg.).
7.2. Come sopra accennato, i risultati accademici della ricorrente non danno
atto di una situazione eccezionale, tale da giustificare una deroga alla sua esclusione
(cfr. supra consid. 6.2). Il primo anno la media delle note degli esami
superati è del 6.94, il secondo, compreso il corso aggiuntivo, del 7.14, dove
il 6 è la sufficienza e il 10 il massimo. I risultati ottenuti e il numero di
crediti conseguiti attestano insomma un percorso ordinario e un rendimento
tutto sommato mediocre. Nemmeno i problemi di salute della ricorrente appaiono
atti a giustificare la concessione di una deroga per i motivi che seguono.
7.3. La ricorrente ha addotto, soltanto in sede di reclamo, di aver sofferto di
problemi di salute e in particolare di disturbi psicologici e ha prodotto due
certificati medici. Il primo, del suo medico curante, che l'8 novembre 2018 ha
attestato che la ricorrente, dall'inizio di quell'anno, avrebbe manifestato una
sintomatologia di insicurezza e di ansia per la quale le ha prescritto un
farmaco antidepressivo. Malgrado la cura, ha soggiunto il medico, la ricorrente
sarebbe andata incontro ad alcuni episodi di attacchi di panico che il medesimo
non ha escluso possano averla condizionata in alcune decisioni della sua vita. Il
secondo certificato è stato redatto il 31 ottobre 2018 dalla psicologa __________
che ha dichiarato di avere in cura la ricorrente dal 5 dicembre 2017 per
sintomi ansioso-depressivi, bassa stima di sé, disturbi del sonno,
ipersensibilità ad ogni evento (correlata con la difficoltà di gestione dello
stress), affaticabilità e difficoltà di concentrazione, oltre che veri e propri
attacchi di panico. Secondo quanto riportato dalla psicologa, i disturbi avrebbero
determinato un rallentamento nella capacità di studio, non per ciò che riguarda
la comprensione dei contenuti specifici quanto piuttosto per la difficoltà a
tenere a bada l'ansia e il timore di fallimento. In questa sede l'insorgente ha
prodotto un ulteriore certificato, datato 26 settembre 2018, con cui la
psicologa ha attestato che la medesima non sarebbe stata in grado di sostenere
la totalità degli esami richiesti e di rispettare i termini a causa di disturbi
ansiosi, attacchi di panico e difficoltà a sopportare lo stress.
7.4. Secondo la ricorrente, tali problemi di salute avrebbero anche dovuto
condurre la Facoltà a concederle un congedo per malattia con effetto
retroattivo come postulato con il reclamo. A questo proposito l'art. 38 n. 1 RSFSE
stabilisce che in caso di maternità, servizio militare o civile, malattie gravi
e altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano e del Direttore
del Master, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo
studente può ottenere un congedo per uno o più semestri. La giurisprudenza e la
dottrina si sono già pronunciate sull'affiorare di impedimenti a carico di
studenti soprattutto in casi legati alla partecipazione agli esami, stabilendo
alcuni principi che possono essere applicati, per analogia, sia alle richieste
di congedo sia a quelle di deroga, dal momento che anche queste toccano aspetti
che concernono lo svolgimento degli studi. Candidati che si sentono malati, che
soffrono in seguito a un incidente, che combattono con problemi psichici, che
sono stati colpiti da gravi problemi familiari oppure sono sopraffatti dal
panico per l'esame, devono manifestare questo stato prima dell'inizio della
prova; se l'impedimento giunge nel corso della prova, dev'essere fatto valere
senza indugio (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, II
ed., Berna 2003, pag. 452). La produzione di un certificato medico a posteriori
può essere considerato unicamente in situazioni del tutto eccezionali (ibidem;
con rinvii alla prassi in materia). Infatti sarebbe difficile concepire un
sistema di valutazione efficace se l'esito di un esame potesse essere annullato
attraverso la produzione, dopo il suo svolgimento, di certificati medici (STAF
B-7818/2006 del 1° febbraio 2008 consid. 7.1.). In definitiva, ciascun candidato deve prontamente annunciare il motivo di
impedimento, ogni qualvolta si possa ragionevolmente pretendere che egli
riconosca un simile motivo prima del debutto di un esame o al più tardi in
corso dello stesso (STF 2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid. 5.2; STAF
B-5249/2016 del 13 febbraio 2013 consid. 7, B-4708/2009 dell'8 dicembre 2009
consid. 6.1 in fine).
7.5. Nel caso di specie, la ricorrente si è sottoposta agli esami, tra cui
quello di contabilità A, durante la sessione autunnale 2018 senza eccepire
alcunché. La stessa ha atteso la decisione di esclusione dalla Facoltà per
sollevare le problematiche legate al suo stato di salute, che si sarebbero
manifestate già a partire da dicembre 2017. A ragione l'autorità ha quindi
considerato la richiesta di congedo con effetto retroattivo, avanzata a quasi
un anno di distanza dall'insorgere dei sintomi, ampiamente tardiva. Nulla dagli
atti, e in particolare dai certificati medici, permette di giustificare un
simile ritardo: la domanda si palesa essere una soluzione di evidente ripiego
alla luce del provvedimento adottato. Analogamente, la mancata tempestiva
segnalazione dei suoi disturbi non permette di prendere in considerazione la
concessione di una deroga.
8. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
9. 9.1. La domanda
di assistenza giudiziaria va pure disattesa in quanto il ricorso appariva sin
dal principio sprovvisto di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG;
RL 178.300).
9.2. La tassa di giustizia, ridotta tenendo conto della sua situazione
finanziaria, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv.
1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera