Incarto n.
52.2019.260

 

Lugano

9 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

 

 

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 3 aprile 2019 (n.1748) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale concernente la formazione della passerella ciclopedonale sulla Maggia e relativi raccordi e nuovo percorso del trasporto pubblico su gomma sul territorio dei Comuni di Ascona e Locarno, dichiarando nel contempo irricevibile l'opposizione inoltrata dall'insorgente;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                                  che il 9 novembre 2018 il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare, ha disposto la pubblicazione presso le cancellerie comunali di Ascona e Locarno del progetto stradale concernente la formazione della passerella ciclopedonale sulla Maggia e relativi raccordi e nuovo percorso del trasporto pubblico su gomma in territorio di quei Comuni;

                                  che il progetto prevede in particolare la realizzazione di un nuovo collegamento diretto per il trasporto pubblico fra Ascona e Locarno mediante la predisposizione di una corsia per i bus sull'attuale ponte A13 al posto del percorso ciclopedonale esistente e conseguente realizzazione di una nuova passerella sulla Maggia per il traffico ciclopedonale;

 

                                  che l'avviso è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 9 novembre 2018 (FU 90/2018, pag. 9452) e affisso agli albi comunali di Ascona e Locarno;

 

                                  che il p.to 2 del predetto avviso recitava: "Entro il termine di pubblicazione degli atti tutti gli interessati e il Comune devono notificare in forma scritta, in tre esemplari, le domande intese ad ottenere le modifiche dei piani, le pretese d'indennità e ogni altra opposizione ed altre autorizzazioni richieste per il progetto stradale pubblicato, al Consiglio di Stato (…). Le opposizioni, le domande e le pretese tardive sono, di principio, escluse dal seguito della procedura";

 

                                  che entro il termine di pubblicazione RI 1, residente ad Ascona in via __________, si è opposta al progetto, criticandolo sotto svariati profili, e postulando:

 

                                         a)   che la mia opposizione venga accolta,

b)   che venga ripensata l'ubicazione del tracciato della pista ciclopedonale, come proposto dall'ing. __________,

                                         c)   che venga rielaborato il sistema d'illuminazione dell'intera infrastruttura (raccordi e passerella ciclopedonale), evitando l'inquinamento luminoso,

                                         d)   che venga adattata la passerella e tutto il percorso pianificato alle esigenze delle persone disabili, come da LDis,

                                         e)   che vengano cancellate dal progetto le panchine in mezzo alla passerella, come pure le zone rivestite di granito scuro, perché ostacoli alla sicurezza stradale;

 

                                  che in tale sede essa ha giustificato il suo interesse legittimo ad opporsi al progetto, adducendo di utilizzare spesso l'attuale percorso pedonale per recarsi a Locarno e lamentando un allungamento del tempo di percorrenza dovuto al tracciato della nuova passerella; 

                                  che con risoluzione del 3 aprile 2019 (n. 1748) il Consiglio di Stato ha approvato il predetto progetto stradale, dichiarando nel contempo l'opposizione irricevibile per assenza di legittimazione attiva, ma evadendola, a titolo abbondanziale, anche nel merito;

 

                                  che tale decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (cfr. p.to 8 del dispositivo);

 

                                  che avverso tale risoluzione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo in via cautelare che al suo ricorso venga concesso l'effetto sospensivo;

 

                                  che essa dichiara in questa sede di sentirsi "(…) particolarmente toccata dalla decisione del CdS, visto che il Cantone si presta a costruire un percorso ciclopedonale molto costoso, ma non rispettoso dell'ambiente (…) e delle esigenze dei pedoni e ciclisti, spesso mi trovo anch'io in questa veste su quel tratto"; inoltre, vivendo a circa 1 km di distanza dall'accesso alla passerella, sarebbe nel suo interesse disporre di un tracciato più corto, più diretto e più sicuro per raggiungere Locarno;

 

                                  che il ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta, ma il Tribunale ha richiamato gli atti dall'istanza inferiore;

 

 

considerato,                in diritto

 

                                  che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100);

 

                                  che la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]); se fosse legittimata ad insorgere davanti al Consiglio di Stato è questione di merito che verrà esaminata in appresso;

 

                                  che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e alla sua intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm);

 

                                  che oggetto della presente procedura è il quesito di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'opposizione;

 

                                  che ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 Lstr, nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale; sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall'opera e le associazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di 10 anni e che si occupino per statuto della protezione dell'ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali;

 

                                  che introducendo il requisito dell'interesse legittimo, che coincide con il concetto di interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm, il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altra persona o che la collettività (RtiD I-2007 n. 17 consid. 2.3.1);

 

                                  che occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;

 

                                  che d'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale, può essere sufficiente;

 

                                  che affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RtiD I-2007 loc. cit. e rinvii);

 

                                  che in concreto, vista la motivazione addotta dalla ricorrente a giustificazione della sua opposizione davanti alla precedente istanza, a giusto titolo quest'ultima l'ha ritenuta irricevibile, in quanto a RI 1 faceva difetto la qualità di detentrice di un interesse personale;

 

                                  che in relazione alla domanda se la ricorrente sia particolarmente toccata dal progetto stradale qui in discussione occorre far capo alla giurisprudenza sviluppata nell'ambito dei ricorsi contro le prescrizioni tese a disciplinare il traffico locale (DTF 136 II 539 consid. 1.1, STF 1C_317/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 5, in: ZBl 112/2011 pag. 612, 1C_250/2015 del 2 novembre 2015 consid. 1.1 e rinvii);

 

                                  che affinché questo tipo di legittimazione venga ammessa va dimostrata la sussistenza di un uso più o meno regolare della strada, come avviene nel caso di abitanti in prossimità dell'opera ("Anwohner") o pendolari (ibidem);

 

                                  che la giurisprudenza riconosce inoltre la legittimazione anche a abitanti limitrofi ad altri tratti stradali che subiscono pregiudizi da uno spostamento del traffico a seguito delle misure adottate (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.1, 1C_54/2007 del 6 novembre 2007 consid. 3.1.con rinvii);

 

                                  che in concreto, interessando il progetto stradale un'area situata ad una distanza di circa 1 km dal luogo dove essa risiede, RI 1 non può essere considerata come residente nelle vicinanze dell'opera (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.2);

 

                                  che inoltre essa non sostiene di far capo al percorso in parola per espletare necessità quotidiane ricorrenti (ad es. acquisti) o per motivi di lavoro, come nel caso dei pendolari;

 

                                  che essa adduce invece di far spesso capo alla passerella per frequentare, come fruitrice, eventi e manifestazioni che si tengono a Locarno (cinema, teatri, conferenze, mostre, musei ecc.) nonché per raggiungere uffici cantonali, banche e la stazione ferroviaria di Muralto, senza tuttavia specificare e/o quantificare con quale intensità frequenta le varie mete;

 

                                  che, in ogni caso, il carattere tutto sommato saltuario degli eventi e delle necessità evocate rende verosimile un uso tutt'al più occasionale del manufatto, dipendente oltretutto dal periodo dell'anno e dalle condizioni metereologiche; 

 

                                  che anche il fatto che l'uso della passerella da parte di RI 1 possa intensificarsi in determinati periodi dell'anno (ad es. in concomitanza con il Film-Festival di Locarno) non muta questa conclusione, trattandosi di un uso limitato nel tempo;

 

                                  che alla luce di quanto precede RI 1 non ha dimostrato in modo sufficiente di fare un uso più o meno regolare della tratta in questione ai sensi della citata giurisprudenza;

                               

                                  che, manifestamente, la contestata passerella non comporta uno spostamento del traffico a lei pregiudizievole, di modo che neppure sotto questo profilo la legittimazione dell'insorgente potrebbe venir ammessa;

 

                                  che di conseguenza, posto che il luogo dove risiede la ricorrente non si trova nelle immediate vicinanze dalla progettata passerella, essa non dimostra in alcun modo di porsi in una relazione rilevante e speciale con tale manufatto, che giustifichi il suo interesse a ricorrere, né tanto meno spiega in che cosa diverga la sua posizione per rapporto al nuovo manufatto rispetto a quella di una qualsiasi altra persona residente nel suo quartiere e facente capo alla struttura;

 

                                  che benché al pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27), ciò che in concreto non è avvenuto;

 

                                  che a titolo abbondanziale si rileva come la ricorrente lamenti inoltre di subire un pregiudizio dal fatto che, rispetto al percorso attuale, la nuova passerella allungherebbe il tragitto, di cui, come visto, asserisce fare sovente uso soprattutto in veste di pedone, di un centinaio di metri, allungando "(…) di parecchi minuti la durata del percorso" (cfr. opposizione, pag. 3);

                                  che tale affermazione risulta inesatta nonché manifestamente esagerata;

 

                                  che infatti rispetto al percorso attuale, che, calcolato dall'imbocco da via __________ ad Ascona fino al ricongiungimento a via __________ a Locarno, ammonta a circa 350 m, la nuova passerella allungherebbe il tragitto, calcolato secondo le medesime modalità, di (soli) circa 50 m, ciò che in tutta evidenza non comporta l'impiego di "una quindicina di minuti in più" (cfr. opposizione, pag. 3) per raggiungere Locarno;

 

                                  che in ogni caso l'allungamento del percorso di 50 m non è atto a suffragare la sua legittimazione attiva, trattandosi di un aggravio del tutto irrisorio, ritenuto che essa quantifica in circa 30-35 minuti il tempo necessario per raggiungere a piedi da casa sua Piazza Grande a Locarno;

 

                                  che tale aggravio, che corrisponde a un tempo di percorrenza di meno di un minuto [cfr.https://it.wikipedia.org/wiki/Ordini_di_

                                  grandezza_(velocità)], interessa peraltro tutti gli abitanti del suo quartiere;

 

                                  che nella misura in cui la ricorrente insiste sulla minore sicurezza stradale del progetto litigioso così come sulle sue ripercussioni sull'ambiente e sui suoi costi, e quindi sulla tutela di meri interessi pubblici a un'asserita corretta applicazione del diritto, manifestamente non è toccata in maniera distinta da un qualsiasi altro cittadino (DTF 137 II 30 consid. 2.2.3; STF 1C_527/2016 del 29 novembre 2016 consid. 2.3);

 

                                  che in base a queste considerazioni è dunque a ragione che il Governo ha dichiarato irricevibile la sua opposizione;

 

                                  che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                  che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di adozione di misure provvisionali;

 

                                  che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

 

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'insorgente.

 

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            La vicecancelliera