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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 aprile 2019 (n. 1932) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato da CO 1 avverso la risoluzione del 29 gennaio 2018 con cui il Municipio di Agno ha rilasciato all'insorgente una licenza edilizia per esporre e stazionare dei veicoli storici sul proprio fondo (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. La RI 1 è
proprietaria di un terreno (part. __________) situato ad Agno, in località __________,
all'interno della zona residenziale intensiva R6.
b. Il fondo è stato oggetto in passato, e ancora recentemente, di ordini d'inibizione
dell'uso dei posteggi realizzati sul terreno (dopo il 2011) senza licenza
edilizia. Nel 2012, la proprietaria aveva presentato una domanda di costruzione
a posteriori per la formazione di un'area di posteggio, poi ritirata.
B. a. Il 7 aprile 2017 __________,
per conto della RI 1, di cui è amministratore, ha presentato una domanda di
costruzione per usare il citato fondo per l'esposizione e lo stazionamento
di veicoli storici (34 posteggi), posando anche un prefabbricato (10 x 5 m;
alto 3 m) che fungerà da Club House.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione della comunione
ereditaria fu __________ e di CO 1, membro di questa stessa comunione,
proprietaria del fondo confinante sul lato sud (part. __________).
c. Dando seguito a una richiesta deIla Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo (SPAAS), il 17 ottobre 2017 il progettista ha inoltrato
un complemento atti, fornendo alcune indicazioni aggiuntive sull'attività e sul
prefabbricato.
d. Fatto proprio l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 101935), il 29 gennaio 2018 il Municipio ha rilasciato la
licenza edilizia per il genere d'impianto indicato dalla domanda, respingendo
le opposizioni pervenute. La licenza è stata tra l'altro subordinata alle
condizioni che: è ammessa unicamente l'attività dichiarata di stazionamento di
veicoli a carattere storico (...); dovrà essere richiesto il collaudo dell'area
espositiva all'Ufficio della protezione delle acque (...); l'area non dovrà in
alcun modo essere utilizzata come posteggio per veicoli privati; i veicoli
storici dovranno essere tassativamente non immatricolati e privi di
targhe.
C. Con giudizio del 17 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1 avverso la suddetta decisione, che ha annullato. Il Governo ha in sostanza considerato che il progetto non fornisse sufficienti indicazioni in punto all'attività che verrà concretamente svolta sul fondo (durata e scopo dello stazionamento dei veicoli, in particolare se finalizzata a compravendita o altro; proprietà dei veicoli; trasporto dei mezzi stargati; orari d'accesso all'esposizione; posteggi per gli avventori; ecc.). Non chiaro sarebbe inoltre l'uso del prefabbricato, e meglio se sarà destinato al deposito di effetti personali dei visitatori (per imprecisati motivi) o per dare riparo a 3-4 persone mentre colloquiano sui veicoli storici. In queste circostanze, essendo tali informazioni importanti specialmente ai fini della valutazione della conformità con la zona di situazione (essenzialmente residenziale) - che di primo acchito non apparirebbe data -, la precedente istanza ha quindi concluso che il permesso non poteva essere rilasciato. Ha nondimeno riservato all'istante la facoltà di presentare una nuova domanda di costruzione, completa.
D. Avverso il predetto
giudizio, la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato e che sia confermata la licenza edilizia.
L'insorgente ripropone anzitutto una censura relativa alla legittimazione
attiva del vicino, negando che fosse abilitato a ricorrere davanti al Governo
quale semplice membro della comunione ereditaria. Nel merito sostiene che l'attività
che verrà esercitata sul fondo risulterebbe pacificamente dall'indicazione "esposizione
e stazionamento veicoli storici": l'uso del fondo e della struttura
sarà quindi quello di esposizione di veicoli storici, con lo scopo
ovviamente di mostrarli al pubblico ed eventualmente permettere lo scambio tra
interessati. Diversi saranno i proprietari dei mezzi esposti, così come la
loro durata di stazionamento, ancora da definire evento per evento (le
esposizioni potrebbe forse avvenire nei week-end o per periodi prolungati).
Quanto allo scopo, non si saprebbe ancora se le esposizioni potrebbero essere
fini a loro stesse o portare a relazioni commerciali. Non vi sarà invece alcun
trasporto dei veicoli, che non saranno affatto stargati, ma circoleranno
su strada. I visitatori (non espositori) potranno far capo a un posteggio
pubblico situato a ca. 200 m. Altrettanto chiaro sarebbe che nel prefabbricato
vi sarà invece una struttura burocratica, di guardaroba e minimo
ristoro e in generale per accogliere le persone.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio di questo
Tribunale, mentre il Municipio non formula particolari osservazioni. Il vicino CO
1 chiede dal canto suo il rigetto dell'impugnativa, contestando puntualmente le
tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in
appresso.
F. Non vi è stato
un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare
una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e proprietaria del
fondo, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è
destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo
(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. L'insorgente
rimprovera anzitutto al Governo di aver ammesso la potestà ricorsuale di CO 1,
quale membro della comunione ereditaria proprietaria del fondo confinante (in
quanto erede della moglie __________). Ritiene che per ammettere la
legittimazione attiva avrebbe dovuto esigere l'unanimità dei membri. A
torto.
In ambito amministrativo la giurisprudenza riconosce infatti la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Stato, rispettivamente,
al Tribunale cantonale amministrativo anche a un solo membro di una
comunione ereditaria, qualora il ricorso tenda a conseguire l'annullamento di
un atto che determina obblighi o oneri per la comunione ereditaria (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 11 ad art. 43 con rinvii). Ciò vale anche per la facoltà di
opporsi a un progetto che, come in concreto, tocca un fondo confinante o
vicino a quello di proprietà della comunione ereditaria. Atto, questo, che
prelude a un eventuale successivo ricorso contro la decisione con cui il Comune
respinge l'opposizione e rilascia la licenza edilizia (cfr. STA 52.2012.181 del
9 settembre 2013 consid. 2, 52.2017.6 del 15 giugno 2018 consid. 2.1 e
rimandi). Considerato che CO 1 si era opposto al rilascio del permesso - invero
sia congiuntamente agli altri membri della comunione ereditaria (cfr. procura
allegata all'opposizione della CE __________), sia singolarmente (cfr. art. 21
cpv. 2 LE) - nulla gli impediva di impugnare davanti al Governo il permesso
edilizio, a prescindere dal consenso degli altri membri. Questi ultimi non
potevano del resto che trarre un beneficio dall'eventuale accoglimento del
ricorso (cfr. Thomas Merkli/Arthur
Aeschlimann /Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über di
Vewaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 6 e 7 ad art. 13; Benoît Bovay, Procédure administrative, II
ed., Berna 2015, pag. 181.
3. 3.1. La domanda
di costruzione deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria
(art. 4 cpv. 1 LE). Deve in particolare contenere tutte le indicazioni elencate
all'art. 9 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992 (RLE; RL 705.110), tra queste, l'esatta destinazione dell'edificio o dell'impianto
(lett. c). Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le
indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione
delle opere oggetto della domanda.
L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di
costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame
approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle
disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i
limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA
52.2010.172 del 12 ottobre 2010 consid. 5.1).
3.2. In concreto, come visto in narrativa, con la domanda di costruzione la
ricorrente ha chiesto di poter utilizzare l'area del fondo part. __________ per
l'esposizione e lo stazionamento di veicoli storici (34 posti), posando
pure un prefabbricato (50 mq) che fungerà da Club House. Il Municipio ha
approvato tale destinazione, che ha subordinato a determinate condizioni poste
dall'autorità dipartimentale (consid. Bd). Il Governo ha dal canto suo ritenuto
che il progetto fosse oltremodo carente dal profilo delle indicazioni dell'attività
che verrà concretamente svolta e che non potesse pertanto essere autorizzato. A
giusta ragione.
La natura e l'estensione degli interventi previsti sono tutt'altro che
pacifici. Ancor meno le finalità. Scarne e contradittorie risultano le
indicazioni fornite dall'istante, che ha dapprima indicato di voler realizzare
uno spazio privato non pubblico per consentire ad alcuni amici o
conoscenti di stazionare i propri veicoli, mettendo a disposizione un luogo
dove alcune persone s'incontrino casualmente (per scambi d'opinione sui
veicoli storici, cfr. complemento atti del 17 ottobre 2017), poi di voler
trasformare il fondo in uno spazio espositivo a valenza ludica, paragonandolo a
un esercizio pubblico che è evidentemente creato con il fine privato di gestire
un esercizio e legittimo di guadagnare qualche soldo e di permettere ai terzi
di accedervi (cfr. osservazioni al Governo, pag. 3). E infine, in questa
sede, ritenendo invece pacifico che vi saranno delle esposizioni di
veicoli storici con affluenza di pubblico (dai contorni ancora non definiti),
senza tuttavia saper indicare se tali esposizioni siano finalizzate a un'attività
commerciale di compravendita o altro, la durata dello stazionamento
rispettivamente la frequenza degli eventi, gli orari di accesso, ecc.
In queste circostanze, non è francamente dato di comprendere se la controversa
attività di esposizione e stazionamento di veicoli storici abbia in
definitiva una valenza d'intrattenimento (eventi con affluenza di pubblico, a
pagamento), di attività del tempo libero (ristretta a una cerchia di persone),
commerciale (finalizzata alla vendita) e/o piuttosto di mero luogo di deposito a
cielo aperto di veicoli storici (stargati). Peraltro, non è
nemmeno chiaro quest'ultimo attributo, laddove per l'insorgente non
coinciderebbe in ogni caso con quello di veicoli d'epoca (la cui prima
messa in circolazione risale a oltre 30 anni fa, cfr. in tal senso duplica pag.
4). Analoga riflessione vale per l'annesso Club House, il cui spettro di
destinazioni varia da deposito a struttura burocratica, guardaroba, ristoro e/o
accoglienza di persone (visitatori, proprietari dei 34 veicoli esposti o altro,
cfr. ricorso pag. 5).
3.3. Ferme queste premesse, a ragione il Governo ha ritenuto che il Municipio
si fosse pronunciato su una domanda alquanto carente, che rende impossibile una
qualsivoglia valutazione della conformità del progetto dal profilo della sua
destinazione (conformità di zona), ma anche - come a ragione eccepisce il
resistente - del fabbisogno di posteggi, delle ripercussioni ambientali, oltre
che degli altri parametri (area verde, ecc.). In particolare, impediscono un
qualsiasi esame in merito le scarse e ambigue indicazioni sullo scopo dello
stazionamento, l'entità, la frequenza, la durata e gli orari delle esposizioni,
la cerchia di interessati (ristretta o aperta al pubblico), il traffico indotto
e i trasporti dei veicoli storici nei 34 posteggi (che dovrebbero essere
non immatricolati e stargati, secondo una condizione di licenza, ma che
secondo l'insorgente è evidente che circoleranno su strada). Identica
conclusione vale per l'annesso prefabbricato. Al proposito è bene rilevare che,
secondo l'art. 40 cpv. 2 NAPR, nella zona residenziale intensiva R6 le
costruzioni devono essere, di regola, destinate alla residenza e che
sono ammesse eccezioni solo per attività lavorative compatibili con
la residenza. Per i contenuti non residenziali, il fabbisogno di posteggi è
invece regolato dagli art. 51-62 del regolamento della legge sullo sviluppo
territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), che determinano tra l'altro
il fabbisogno massimo di riferimento di posteggi in funzione dei contenuti
(art. 53 segg.), prevedendo diversi parametri a seconda che si tratti di
destinazioni artigianali-industriali, amministrative, commerciali (vendita) o
altro (per gli altri contenuti, vedi il rinvio dell'art. 56 RLst alla norma SN
640 281 dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada [VSS], che
distingue a sua volta - ad esempio - tra i depositi, le destinazioni d'intrattenimento
o del tempo libero, cfr. pag. 10 e 11 nonché pag. 12 e 13). Contrariamente a
quanto pretende l'insorgente, non basta quindi affermare che i visitatori
potranno far capo a dei posteggi pubblici situati nei paraggi (a un paio di
centinaia di metri di distanza), ma occorre anzitutto stabilire quelli
concretamente necessari per l'effettiva destinazione (personale e visitatori).
Già solo il traffico indotto e i movimenti dei veicoli sul piazzale sterrato
hanno poi delle sicure ripercussioni (rumori) sugli edifici abitati
circostanti, che vanno determinate e valutate in base alla legislazione
ambientale. A ciò aggiungasi il rispetto di tutti gli altri parametri, quali ad
es. quelli connessi all'accesso (cfr. art. 52 NAPR) e all'area verde (cfr. art.
19 e 40 NAPR), peraltro già evocati dagli opponenti e passati sotto silenzio
dal Municipio.
Invano la ricorrente pretende che la sua situazione non si distinguerebbe da
quella di un capannone vuoto in zona industriale: diversamente da quanto crede,
nemmeno un tale edificio potrebbe essere autorizzato senza che sia definita l'attività
che viene concretamente svolta al suo interno.
3.4. In conclusione, considerate le importanti lacune della domanda di
costruzione e le incertezze che tuttora ruotano attorno all'effettiva
destinazione che l'insorgente intende attribuire al proprio fondo - che dal
2011 è già stato sistemato e utilizzato senza permesso quale posteggio per
normali autoveicoli (cfr. foto agli atti e consid. A) -, ben poteva il Governo
limitarsi ad annullare la decisione municipale, senza nemmeno rinviare gli atti
al Municipio per un ulteriore completamento. Sebbene l'art. 11 cpv. 3 RLE
permetta all'autorità di chiedere informazioni o completamenti, in concreto il
progetto risulta infatti talmente vago e incerto che un rinvio non avrebbe
alcun senso. Come indicato dalla precedente istanza, l'insorgente potrà semmai
ripresentare una domanda di costruzione - corredata da tutte le indicazioni
occorrenti - quando avrà meglio e compiutamente chiarito l'attività che intende
effettivamente esercitare sul suo terreno.
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, secondo soccombenza. La stessa è inoltre tenuta a
rifondere al vicino resistente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a
titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. L'insorgente rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera