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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2019 di
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RI 1 e RI 2
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contro |
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la decisione del 30 aprile 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTRB) che fissa in fr. 420.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà degli insorgenti sita a Quinto; |
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2018 l'OTRB ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati in Valle Leventina, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.
B. RI 1 e RI 2 sono
domiciliati a __________ e sono comproprietari di una casa di vacanza a Quinto
(mappale n. __________). Con apposito formulario compilato l'11 febbraio 2019,
essi hanno comunicato all'OTRB che la loro abitazione secondaria dispone di sei
posti letto (quattro letti singoli e uno doppio). Con decisione del 30 aprile
2019 l'Ente turistico ha quindi fatturato loro l'importo di fr. 420.- (fr. 70.-
per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.
C. Avverso tale pronuncia
RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento; in via subordinata postulano la riduzione della
tassa a fr. 280.-, corrispondente all'importo fatturato loro negli anni passati
e riferito ai soli quattro posti letto effettivamente utilizzati dalla famiglia.
Contestano, da una parte, le norme in specie applicabili sostenendo che le
stesse violino il principio della parità di trattamento e, dall'altra,
criticano la tariffa applicata dall'OTRB ritenendola sproporzionata rispetto all'accessibilità
della zona e all'offerta turistica esistente.
D. All'accoglimento del
gravame si oppone l'OTRB con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm) sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il
compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2
lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al
finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista,
dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al
pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune
che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della
gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne,
appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi
(art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così
come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di
un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.-
per posto letto a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente
dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j
LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi
secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv.
5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17
dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri
uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello
stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,
denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire
esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di
incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è
altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte
dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di
imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag.
128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che
l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, gli insorgenti sostengono anzitutto che la legge, e
meglio l'art. 21 cpv. 5 LTur, disattenda il principio di parità di trattamento
nella misura in cui i proprietari di case per vacanze sono tassati in funzione
del numero di posti letto presenti nell'abitazione senza riguardo all'uso
effettivo dei medesimi, rispettivamente, dell'immobile mentre che gli altri
turisti vengono imposti in funzione dei pernottamenti effettivi di ogni singola
persona. La discriminazione sarebbe d'altronde ancor più marcata dal fatto che
i proprietari di appartamenti e case di vacanza sono già assoggettati per i
medesimi immobili a molteplici tasse e imposte di altra natura, contribuendo
dunque in maniera importante e continuata all'economia locale. Inoltre essi si
troverebbero pure a dover pagare una tassa di soggiorno aggiuntiva per i
pernottamenti realmente effettuati da eventuali ospiti e visitatori estranei al
nucleo famigliare. I ricorrenti criticano infine l'ammontare della tassa
applicata dall'OTRB ritenendolo sproporzionato rispetto all'accessibilità della
zona, che è difficilmente raggiungibile mediante mezzi pubblici e - in inverno -
a causa del saltuario servizio di sgombero neve, nonché in riferimento alla
scarsa offerta turistica esistente, non comparabile ad altre località quale ad
esempio Bosco Gurin per cui la tariffa applicata è di fr. 60.-.
3.2. Preliminarmente va detto che, giusta l'art. 73 cpv. 2 della Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; RL 101.000), i
Tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale.
Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto
superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di
diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne
l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o
modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della
norma stessa (STA 52.2017.385 del 6 febbraio 2019 consid. 4.2, 52.2016.200 del
9 luglio 2018 consid. 2, 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 3.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti).
Fatta questa premessa, occorre rilevare che il duplice sistema impositivo
previsto dall'attuale ordinamento (regime generale secondo il cpv. 4 dell'art.
21 LTur e regime particolare ex cpv. 5 del medesimo disposto; cfr. STA
52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2) non comporta per i proprietari di
case di vacanze uno svantaggio contributivo rispetto agli ospiti delle varie
strutture ricettizie di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur. Le tariffe applicate ai
pernottamenti di ogni soggiornante, infatti, sono tendenzialmente più onerose
di quelle imposte con il regime del forfait. A titolo di esempio per un
appartamento o una residenza secondaria l'importo per ogni pernottamento è di
fr. 2.- (art. 1 lett. c del decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14
settembre 2016; RL 941.120), che se rapportato ad un periodo di tre mesi
ammonta a fr. 180.- per persona, a fronte di una tariffa annua forfettaria di
fr. 70.- per posto letto nel comprensorio in questione. In ogni caso si deve
pure considerare che la situazione in cui si trova chi utilizza una residenza
secondaria di sua proprietà non è del tutto uguale rispetto a quella di chi
invece alloggia quale turista presso una delle strutture ricettizie di cui all'art.
21 cpv. 2 LTur, per cui il fatto che queste due categorie di turisti siano
assoggettate ad un diverso regime contributivo non appare ancora lesivo del
principio della parità di trattamento.
Inoltre occorre tenere conto che per fissare l'ammontare delle tasse la
giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni al fine di non
complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando
differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione
del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le
infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso
alquanto difficile, se non impossibile. La determinazione precisa del numero di pernottamenti effettivi
dei proprietari di immobili, così come dei membri delle loro famiglie e dei
loro ospiti occasionali (anch'essi compresi nel forfait), sarebbe infatti
possibile solo con un grande dispendio di tempo e di mezzi da parte
dell'autorità di controllo, mentre che un simile esercizio risulta più agevole
per quanto concerne gli ospiti delle altre strutture ricettizie (STF
2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.4.3, 2P.194/2006 del 7 agosto 2006
consid. 3; STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). D'altronde in materia
di imposte di dotazione questo genere di schematizzazioni è in generale
consentito e ampiamente diffuso, a condizione che il forfait così stabilito si
avvicini il più possibile a quelle che sono, in generale, le circostanze
concrete (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.2 e rinvii). Tuttavia,
in singoli casi è possibile che il sistema forfettario comporti delle
divergenze rispetto al reale utilizzo dell'immobile; ciò risulta ad ogni modo
ancora accettabile e deve essere ammesso nell'interesse di una semplificazione
del sistema di riscossione del tributo (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019
consid. 6.4.4). Ora, per quanto riguarda il sistema vigente in Ticino, si
osserva che le tariffe forfettarie, a differenza di altri Cantoni, sono
calcolate in funzione dei letti presenti nell'abitazione ciò che, a non averne
dubbio, dipende dalla volontà del proprietario e si riferisce all'uso
potenziale della residenza che il contribuente intende fare. Ritenuto ad ogni
modo che la tariffa massima consentita si basa su una media di 50 pernottamenti
all'anno (fr. 100.- all'anno per posto letto da rapportare all'aliquota di 2.-
per notte a persona per pernottamento), che nel caso concreto tiene conto di 35
pernottamenti all'anno (tariffa forfettaria di fr. 70.- per posto letto), il
risultato che ne deriva appare tutto sommato sostenibile e non dà ancora luogo
ad una lesione dei principi costituzionali invocati dagli insorgenti. D'altra
parte se quest'ultimi ritengono, ciò che comunque di primo acchito non sembra,
di fare un uso meno intensivo della loro abitazione, verosimilmente perché due
posti letto non verrebbero mai usati, questo - come detto - non è rilevante ai
fini della determinazione della tassa di soggiorno e ancor meno per stabilire
il loro assoggettamento alla stessa.
3.3. Per quanto attiene alle tariffe applicate dall'OTRB, il cui ammontare -
tutto sommato contenuto - rientra senz'altro nei limiti usuali per questo
genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273 consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13),
le critiche sollevate nel gravame risultano infondate. Da un lato, l'Ente ha
previsto delle tariffe ridotte per le residenze che non dispongono di un
accesso stradale, applicabili anche in caso di raggiungibilità limitata per periodi non trascurabili
dell'anno (cfr. STA 52.2018.183 del 5 dicembre 2018 consid. 3.2), criterio che
risulta pertanto sufficiente ai sensi dell'art. 21 cpv. 5 LTur. D'altro canto,
l'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur impone ai vari Enti turistici di stabilire gli
importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio,
per cui il fatto che in altri comprensori, in ragione di circostanze diverse (che
non dipendono soltanto dall'esistenza di impianti sciistici in loco), vengano
applicate delle altre tariffe sfugge a qualsiasi genere di critica. D'altronde,
l'offerta turistica dell'intero comparto del Bellinzonese è di fatto rilevante,
ciò che vale anche per la Valle Leventina e più specificatamente per la zona di
Quinto dove è presente un'importante rete di itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa
regolarmente garantendo così l'attrattività del passeggio naturale.
4. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso va
respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in
quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
All'OTRB, patrocinata da un avvocato, va riconosciuta un'indennità a titolo di
ripetibili, visto che la vertenza poneva delle questioni giuridiche
sufficientemente complesse da giustificare la scelta di far capo all'ausilio di
un legale (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.
3. I ricorrenti verseranno all'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino fr. 500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere