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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 maggio 2019 (n. 31) del Presidente del Consiglio di Stato che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 4 aprile 2019 con cui il Municipio di Magliaso le ha vietato l'uso delle serre per la coltivazione della canapa (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. La __________
SA è proprietaria di un vasto terrreno (part. __________) situato a Magliaso,
in zona agricola (superficie per l'avvicendamento culturale, SAC), sul quale
insistono alcune serre.
b. Il 20 giugno 2018, __________, socio della RI 1 (__________) - affittuaria
del fondo - ha notificato alla Polizia cantonale l'avvio di una nuova
coltivazione di canapa ai sensi dell'art. 13 della legge sulla coltivazione
della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2002
(Lcan; RL 822.200).
c. Invitato a preavvisare la notifica, il 10 luglio 2018 il Municipio ha in
particolare osservato che le serre in questione si trovano in una zona di
protezione S2 dei pozzi di captazione dell'acquedotto intercomunale di Caslano,
ritenendo necessario interpellare l'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento
idrico (UPAAI). Il 30 luglio 2018, quest'ultimo ha indicato che il "ripristino
delle serre" potrebbe essere autorizzato in deroga alle norme in materia
di protezione delle acque (se è esclusa una minaccia allo sfruttamento dell'acqua
potabile), puntualizzando che, a "livello costruttivo", si
sarebbe espresso nell'ambito di una notifica di costruzione.
d. Il 3 agosto 2018, il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della
Polizia cantonale ha quindi confermato ad __________ la conformità della
notifica in base alla Lcan; ha tuttavia riservato l'applicazione di altre
norme, quali la legge edilizia cantonale.
B. a. Richiamati
tali scritti, il 14 agosto 2018, il Municipio ha comunicato alla RI 1 che,
prima dell'inizio dell'attività, avrebbe dovuto essere presentata una domanda
di costruzione.
b. Il 27 agosto 2018, la destinataria ha essenzialmente risposto che: l'intervento
sulle serre sarebbe di pura manutenzione ordinaria (non soggetto a permesso);
durante il periodo invernale verrebbero mantenute le "classiche colture"
(assenza di un cambio di destinazione); la fornitura d'acqua proverrebbe dal
pozzo sul terreno, che sarebbe irrigato "come sempre fatto in passato";
l'unico prodotto fitosanitario usato sarebbe innocuo per gli esseri viventi e l'ambiente.
La RI 1 ha inoltre precisato di aver già piantato le talee nelle serre.
c. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza e raccolta d'informazioni, con
un comunicato del 26 settembre 2018 il Municipio ha informato la popolazione
dell'avviata coltivazione di canapa (previa notifica in base alla Lcan),
evidenziando che, visto il rispetto dei parametri e nonostante un certo
scetticismo, occorreva "adeguarsi" ai preavvisi favorevoli dell'autorità
cantonale. Ha nondimeno affermato il proprio impegno a monitorare la
situazione, contenendo al minimo eventuali disagi.
C. a. Nel mese di
ottobre, si sono rivolti all'autorità comunale numerosi cittadini e vicini (__________,
__________, ecc.), lamentando le esalazioni maleodoranti derivanti dalle piante
in fiore coltivate nelle serre. Il 26 di quel mese il Municipio ha
ulteriormente rassicurato la popolazione, informando tra l'altro di essere alla
ricerca di soluzioni con i diretti interessati al fine di contenere le
emissioni.
b. Il 13 novembre 2018, la RI 1 ha comunicato all'Esecutivo locale che gli
odori sarebbero diminuiti notevolmente, che non supererebbero il periodo di tre
mesi e che era sua intenzione adottare delle soluzioni tecniche (quali il
risanamento dell'impianto di aereazione, l'ottimizzazione delle sigillature
delle serre, ecc.) per ridurre le esalazioni.
c. A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza (in cui il Municipio ha
chiesto invano i tempi in cui sarebbero state adottate misure), con decisione
del 4 aprile 2019 l'Esecutivo comunale ha per finire ordinato alla RI 1 e alla
proprietaria del fondo di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per
la coltivazione di canapa nelle serre (disp. n. 1), vietando loro di
utilizzarle fino al rilascio della licenza edilizia (disp. n. 2). Ritenuto dato
un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione, l'autorità
locale ha in sostanza considerato prevalente l'interesse pubblico e dei vicini
a non sopportare le emissioni moleste derivanti dall'attività, fino alla
definizione della procedura.
D. a. Contro il
suddetto provvedimento, la RI 1 è insorta dinnanzi al Governo, chiedendone
l'annullamento. In via cautelare - limitatamente al divieto d'uso dichiarato
immediatamente esecutivo (disp. n. 2) - ha postulato che all'impugnativa fosse restituito
l'effetto sospensivo.
b. Con giudizio del 9 maggio 2019, il Presidente del Consiglio di Stato ha
respinto quest'ultima domanda. Valutati i contrapposti interessi in gioco
nell'ambito di un giudizio di apparenza ha ritenuto che non vi fossero gli
estremi per conferire l'effetto sospensivo al ricorso, considerando in
particolare che sarebbe in effetti del tutto fuori luogo autorizzare
la continuazione di un'attività, il cui carattere formalmente e materialmente
legittimo è ben lungi dall'essere provato e/o scontato. Ancorché gravoso,
il provvedimento sarebbe inoltre proporzionato all'interesse pubblico
preponderante che si vuole perseguire, posto che l'ordine non proibisce il
normale uso delle serre (colture tradizionali).
E. Avverso quest'ultima
pronuncia, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e riproponendo la domanda di restituzione dell'effetto
sospensivo rimasta inascoltata, anche in via superprovvisionale.
Eccepita una violazione del diritto di essere sentita (per insufficiente
motivazione), la ricorrente contesta in sostanza che la misura cautelare sia
sorretta da un interesse pubblico preponderante. Nega che sul fondo sia
intervenuto un cambiamento di destinazione, posto che nelle serre si
continuerebbe a coltivare piante e fiori come in passato. La controversa
coltivazione non sarebbe un impianto, ma un'attività perfettamente conforme
alla zona agricola, approvata da tutte le autorità preposte. Precisa che non si
tratterebbe di una coltura indoor, ma di una coltivazione che avviene
nel terreno e in cui le serre fungerebbero da tettoia. Il divieto imposto dal
Municipio, aggiunge, emanato quasi un anno dopo, sarebbe tardivo e contrario
alla buona fede. Lamenta infine le importanti perdite economiche che le
deriverebbero dal provvedimento.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio di questo
Tribunale. Il Municipio chiede invece che il ricorso sia respinto, nella misura
della sua ricevibilità: in via preliminare eccepisce la carenza di
legittimazione attiva dell'affittuaria RI 1 e l'impugnabilità della decisione
del Presidente del Governo; nel merito, respinge punto per punto le obiezioni
dell'insorgente, con argomenti che, per quanto occorre, verranno discussi in
appresso.
G. Con la replica e le
dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi,
conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Il ricorso è
inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 2 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.2. Contrariamente a quanto eccepisce il Municipio, da ammettere è pure la
legittimazione attiva della ricorrente. L'art. 65 cpv. 1 LPAmm prevede
espressamente che ha diritto di ricorrere segnatamente chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), è particolarmente
toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per
costante giurisprudenza, in base a tale disposto è in sostanza legittimato a
ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la
cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da
quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della
legittimazione attiva esige inoltre che sia portatore di un interesse
personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il
provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un
interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo, RtiD II-2017 n. 12
consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis:
STA 52.2016.601 del 6 febbraio 2018 consid. 2, 52.2017.97 del 25 ottobre 2017
consid. 1.2).
In concreto, l'insorgente, affittuaria del fondo (titolare di un contratto
stipulato il 1° luglio 2018 per una durata di 6 anni) e destinataria del
contestato divieto d'uso immediato delle serre - che il Municipio le ha
ingiunto quale perturbatrice per comportamento (con la comminatoria dell'art.
292 CP) -, risulta personalmente e direttamente gravata dalla risoluzione
impugnata che ha negato l'effetto sospensivo al suo ricorso. Essa vanta inoltre
un interesse degno di protezione - personale, diretto, concreto e attuale - a
chiedere l'annullamento del provvedimento, che è atto a impedirle di continuare
a svolgere l'attività di coltivazione di canapa sul fondo affittato, recandole
un pregiudizio economico. Contrariamente a quanto afferma il Municipio, poco
conta che la misura cautelare non sia stata impugnata anche dalla proprietaria
del fondo: la legittimazione a ricorrere non è infatti una prerogativa che
discende dal diritto di proprietà, ma una facoltà retta esclusivamente dal
diritto pubblico (cfr. DTF 131 II 414 consid. 2.3). La ricorrente non insorge
del resto a favore di un terzo, ma a tutela dei propri legittimi interessi.
Nella misura in cui sostiene qualcosa di diverso, segnatamente che il
conduttore deriverebbe la propria legittimazione dal proprietario, la sentenza
pubblicata in RDAT I-1992 n. 17, consid. 1.5, non può essere seguita. In
numerose sentenze (posteriori) il Tribunale cantonale amministrativo ha del
resto ammesso l'abilitazione a insorgere della locataria, riconoscendole un
interesse proprio - ovvero indipendente e autonomo rispetto a quello del
proprietario dell'immobile - a impugnare un divieto d'uso cautelare a lei
indirizzato, fondato sull'ordinamento edilizio (ad es. STA 52.2010.189 del 24
gennaio 2011 confermata da STF 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 in RtiD I-2012 n.
23; STA 52.2009.317 del 24 gennaio 2011 confermata da STF 1C_86/2011 del 7 marzo 2011; STA 52.2009.277-293
del 7 settembre 2009 confermata da STF 1C_442/2009 del 16 ottobre 2009 in RtiD
I-2010 n. 9, concernente il ricorso della (sola) titolare dell'autorizzazione a
gestire un motel avverso il giudizio che negava l'effetto sospensivo al suo
ricorso; inoltre, STA 52.2013.71 del 28 marzo 2013, 52.2012.156 del 24 maggio
2012, 52.2003.72 del 28 agosto 2003; cfr. pure STF 1C_534/2018 del 2
novembre 2018 consid. 1). Su questo punto, da respingere è dunque l'obiezione
dell'Esecutivo comunale.
1.3. Altrettanto vale per l'eccezione relativa all'impugnabilità del giudizio
che, diversamente da quanto afferma il Municipio, non è ben dato di vedere come
possa avere natura superprovvisionale. In questione non vi è alcuna
misura che è stata adottata (o rifiutata) senza sentire gli interessati. Per il
resto, non è invece necessario esaminare in questa sede se la ricorrente subisca un pregiudizio irreparabile, ai sensi
dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, a causa dell'immediata esecutività della
decisione adottata dall'autorità di prime cure, visto che l'unico requisito
esatto dalla LPAmm per poter impugnare un provvedimento di natura cautelare,
quale è la revoca a titolo preventivo dell'effetto sospensivo a un eventuale
gravame, consiste nell'impugnabilità del merito della vertenza (art. 37 cpv. 4
LPAmm).
1.4. Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nell'ambito di
ricorsi interposti contro decisioni di natura provvisionale, quali sono quelle
riguardanti il conferimento o il ripristino dell'effetto sospensivo, il
Tribunale non procede di regola all'assunzione di prove (cfr. STA 52.2009.277 citata consid. 1.2.; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21). Neppure le
parti sollecitano del resto particolari prove.
2. L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere
sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di
esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I
270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente.
Tale diritto non impone tuttavia di
esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è
infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera
chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV
179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti).
Dal punto di vista formale, il diritto a una
motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. Nella decisione impugnata,
come indicato in narrativa (consid. Db), il Presidente del Governo ha indicato
- seppur in modo un po' generico e stringato - i motivi per cui ha ritenuto non
vi fossero gli estremi per accogliere la domanda provvisionale dell'insorgente.
È ben vero che, così facendo, non ha affrontato in modo esplicito tutte le
censure da essa sollevate (quale ad es. l'eccezione - invero di merito - se l'attività
di coltivazione di canapa nelle serre configuri un cambiamento di destinazione,
soggetto a licenza edilizia). Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere
con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto il Presidente dell'Esecutivo
cantonale a negare l'effetto sospensivo, in particolare ad attribuire un
maggior peso all'interesse generale a non permettere la continuazione di un'attività
mai autorizzata mediante licenza edilizia, piuttosto che a quello prettamente
economico della ricorrente. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione
di merito. Le motivazioni del Presidente del Governo sono del resto state recepite
dall'insorgente, che ha potuto impugnare con
cognizione il suo giudizio, riproponendo in questa sede tutte le tesi già
sollevate senza successo. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata
una violazione del suo diritto di essere sentita. Peraltro, anche se vi fosse
stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha
potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in
concreto, un rinvio degli atti
all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica
di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279
consid. 2.6.1).
3. 3.1. Il
provvedimento municipale che l'insorgente ha dedotto davanti al Governo (e al
cui ricorso il suo Presidente ha negato l'effetto sospensivo), come ben si
evince dal suo contenuto, è riconducibile a un ordine di cessare immediatamente
l'utilizzazione non autorizzata di un edificio o impianto, ovvero un
provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio e volto a
inibire una fruizione del fondo non autorizzata fintanto che non verrà semmai
stabilito, nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso in
sanatoria, se essa sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile
(cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; RDAT
II-2000 n. 40 consid. 2, II-1992 n. 28 consid. 3). Per molti aspetti, tale misura può essere
paragonata all'ordine di sospendere i lavori di costruzione privi della
necessaria autorizzazione previsto dall'art. 42 LE, essendo anch'esso destinato
ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che
l'autorità accordi il permesso mancante o ordini il ripristino di una
situazione conforme al diritto applicabile (cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid.
2.1; STA 52.2016.156 del 19 luglio 2016, 52.2013.140 del 30 aprile 2013,
52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 3.1; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1261 seg.). Per principio un simile
divieto cautelare non presuppone l'esistenza di una violazione materiale del
diritto; è sufficiente che l'opera sia stata realizzata senza permesso o sia
utilizzata in contrasto con il permesso ricevuto. L'adozione di un divieto
provvisorio d'utilizzazione esige che l'interesse pubblico o dei vicini a inibire
la fruizione dell'opera non autorizzata prevalga su quello del proprietario,
locatario o gestore a continuare a utilizzarla durante la procedura di rilascio
del permesso (cfr. RDAT II-2000 n. 40, II-1992 n. 28; STA 52.2018.332 del 23
aprile 2019 consid. 3, confermata da STF 1C_294/2019 del 26 giugno 2019; STA 52.2017.403
del 3 ottobre 2017, 52.2014.26 del 30 luglio
2014, 52.2011.510 del 18 maggio 2012).
3.2. In considerazione della sua natura cautelare, un siffatto divieto d'uso è
immediatamente esecutivo per legge (cfr. art. 37 cpv. 4 LPAmm e 45 cpv. 5 del
regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110;
STA 52.2017.409 del 7 settembre 2017 e rimandi; Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 21). Un eventuale ricorso contro lo stesso non esplica dunque effetto
sospensivo. In applicazione dell'art. 71 LPAmm, l'insorgente può nondimeno
chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo.
4. 4.1. L'esclusione
o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte
dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un
ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva,
dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata
si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle
decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplichino
effetti prima della loro crescita in giudicato formale (cfr. STA 52.2011.180
del 20 maggio 2011, 52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 2.1, 52.2008.277
citata consid. 2.1; Borghi/Corti, op.
cit., n. 2 ad art. 47; inoltre Hansjörg Seiler, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed.,
Zurigo 2016, n. 150 ad art. 55 e relativo rinvio a n. 92 segg.; Benoît Bovay, Procédure administrative,
II ed., Berna 2015, pag. 582 segg.). Al pari del giudizio sulla revoca
dell'effetto sospensivo, quello sulla concessione di un tal effetto
all'impugnativa interposta contro una decisione dichiarata immediatamente
esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio del potere
d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel concreto caso i
contrapposti interessi pubblici e privati (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3). Nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione
degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima
facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid.
2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner,
Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: RDS
1997 II 332 e seg.). In questa valutazione l'autorità deve evitare di
anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di
fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per questo stesso
motivo essa può tener conto del probabile esito della lite solo quando non
sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2, 130 II 149
consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3, 127 II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5
con riferimenti; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3; Bovay, op. cit. pag. 583; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 2079; André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
pag. 924). In tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine
discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo
unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente
dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). L'istanza
di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello
dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata
sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del
diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2018.314 del 14
settembre 2018 consid. 4.1, 52.2013.539 del 15 gennaio 2014, 52.2011.180 citata, 52.2009.277 citata consid. 2.2).
4.2. In concreto, vi è da ritenere che la decisione del Presidente del
Consiglio di Stato di non concedere l'effetto sospensivo al ricorso della RI 1
- ovvero di non privare di efficacia la misura cautelare adottata dal Municipio
- non travalica i limiti del potere di apprezzamento che gli compete. In
particolare, non appare affatto fuori luogo ritenere che l'interesse pubblico e
dei vicini - volto in particolare a impedire che nelle more del procedimento l'insorgente
prosegua senza licenza edilizia un'attività che genera apprezzabili esalazioni
moleste verso le zone residenziali circostanti (situate a un centinaio di metri
di distanza o anche meno) - prevalga sui suoi interessi prettamente economici.
A questo stadio di causa, può del resto essere ritenuto piuttosto evidente che
l'insorgente non disponga di alcuna licenza edilizia per l'attività di coltivazione
di canapa nelle serre. Inoltre, a prima vista, appare tutt'altro che inverosimile
che tale attività - già solo per le maggiori e diverse ripercussioni che genera
sull'ambiente circostante (ma anche per l'incidenza sulla zona di protezione
delle acque sotterranee S2) - esiga l'avvio di una procedura di rilascio del
permesso di costruzione, nell'ambito della quale anche i vicini toccati possano
eventualmente esercitare i propri diritti di difesa. Per costante giurisprudenza, configura generalmente un cambiamento di
destinazione soggetto a licenza edilizia (cfr. art. 1 cpv. 2 LE) ogni
modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto
esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili
sull'ordinamento delle utilizzazioni; sono segnatamente considerate rilevanti e
quindi idonee a implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di
costruzione le modifiche che determinano o sono atte a determinare
un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni
ambientali (cfr. RDAT I-2003 n. 26 consid. 2, I-1994 n. 33 consid. 3 e rif. ivi
citati; Scolari, op. cit., n. 647 ad
art. 1; cfr. inoltre, tra le tante: STA 52.2018.332 citata consid. 2.3). Per
giurisprudenza, pure nei casi dubbi l'autorità è peraltro tenuta a esigere
l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia, poiché spesso
è solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante
dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le
implicazioni giuridiche di una determinata utilizzazione delle costruzioni
(cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; STA 52.2018.332 citata consid. 2.3, 52.2012.473
del 25 novembre 2013 consid. 3 e rimandi). Se ciò sia il caso, rispettivamente
se e in che misura l'attività all'interno delle serre sia conforme alle leggi
già evocate dal Comune (LPT, LPAmb, ecc.), non è comunque questione che va
risolta nella presente procedura, ma di merito. Qui si può nondimeno rilevare
che nella misura in cui l'insorgente pretende che la sua attività non si
distinguerebbe da una qualsiasi coltivazione di piante o ortaggi, quale ad es.
una coltura di pomodori, la sua obiezione appare votata all'insuccesso: a prima
vista, non è infatti ben dato di vedere come l'attività da essa avviata senza
permesso all'interno delle serre possa essere paragonata a un orto di pomodori,
considerato in particolare che quest'ultimo non genera esalazioni moleste sull'ambiente
circostante.
Invano la ricorrente rimprovera al Municipio un agire tardivo o contrario alla
buona fede: dagli atti emerge invero che la ricorrente, già in sede di notifica
della coltivazione (secondo la Lcan), era stata resa attenta alla procedura
edilizia (cfr. in particolare scritti del 3 agosto 2018 della Polizia cantonale
e del 14 agosto 2018 del Municipio), ma che - prima ancora di ricevere
qualsiasi autorizzazione e/o possibile rassicurazione - ha deliberatamente
scelto di iniziare la propria attività, ponendo l'autorità di fronte al fatto
compiuto (cfr. suo scritto del 27 agosto 2018 in cui comunica segnatamente di
aver già piantato le talee nelle serre). In tal senso, a prima vista, ben poco
può quindi dedurre la RI 1 dal successivo atteggiamento del Municipio, che
seppur si sia a un certo punto apparentemente "adeguato" alla
situazione, incalzato dalle proteste e dopo ulteriori approfondimenti, ha per
finire risolto di intervenire prima dell'ennesima messa a dimora delle talee
(nel 2019; cfr. in tal senso anche il suo email del 16 novembre 2018 ad __________,
il quale preannunciava che non è assolutamente nemmeno immaginabile che la
situazione di quest'anno si riproponga in tutta la sua sgradevolezza anche il
prossimo anno, oltretutto sull'arco di tre mesi).
4.3. In conclusione, considerando che l'interesse generale e dei vicini all'immediata
esecutività dell'ordine censurato prevalesse sull'interesse prettamente
economico della ricorrente a continuare a svolgere un'attività che non è in
ogni caso mai stata autorizzata e da cui scaturiscono reiterate turbative per
le zone residenziali circostanti (attestate da innumerevoli lamentele, cfr.
doc. 16-19), il Presidente del Governo non è incorso in una violazione del
diritto, sotto il profilo dell'abuso di potere. La sua decisione risulta senz'altro
sostenibile. Si fonda su ragioni pertinenti e non disattende il principio di
proporzionalità, ritenuto che proibisce solo un'attività recente non approvata.
Ne discende che il giudizio impugnato non può che essere confermato, siccome
immune da violazioni del diritto.
5. 5.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda formulata in via (super)provvisionale dall'insorgente.
5.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa è inoltre tenuta a rifondere al
Comune, che si è avvalso di un legale, un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. L'insorgente è tenuta a rifondere al Comune di Magliaso un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera