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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2019 della
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione del 27 maggio 2019 del Consiglio della Parrocchia di __________ di __________, che in esito al concorso per le opere da ponteggi occorrenti al recupero e restauro della Chiesa parrocchiale ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato la commessa alla CO 1; |
ritenuto, in fatto
che il 15 marzo 2019 il Consiglio della Parrocchia di CO 2 (Consiglio parrocchiale) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da ponteggi occorrenti al recupero e restauro della Chiesa parrocchiale (FU n. __________ pag. __________);
che la pos. 251.200
delle disposizioni particolari CPN 102 stabiliva che i concorrenti erano tenuti
a inoltrare una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi
allegati, con le pagine di Copertina e ricapitolazione compilate, e controfirmate
dove richiesto;
che il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta, alle posizioni 121.352, 123.201, 341.602, 341.604,
751.001 e 751.002, chiedeva ai concorrenti di specificare il prezzo unitario e
totale delle prestazioni ivi elencate;
che il foglio di correzione annesso al capitolato avvertiva che correzioni o
cancellature dei prezzi unitari, come pure l'omissione dei prezzi unitari,
comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione;
che la RI 1 ha partecipato alla gara con un'offerta di fr. 103'380.72;
che alle posizioni 121.352, 123.201, 341.602, 341.604, 751.001 e 751.002
dell'elenco prezzi la concorrente ha inserito "-" nelle colonne dei
prezzi unitari e totali;
che il 27 maggio 2019 il Consiglio parrocchiale ha risolto di escludere dalla
procedura due offerte, fra cui quella della RI 1 per mancanza di prezzi unitari
o a corpo nelle pos. 121.352, 123.201, 341.602, 341.603 (recte: 341.604),
751.001 e 751.002; nel contempo, la stazione appaltante ha deciso di deliberare
i lavori alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 68.95 punti;
che la RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando il rinvio
degli atti al committente per nuova decisione previa inclusione della sua
offerta; quale domanda cautelare, la ricorrente ha chiesto di concedere effetto
sospensivo al gravame;
che l'insorgente ha contestato l'esclusione, negando di aver tralasciato di
compilare le posizioni in discussione; mediante l'inserimento dei segni "-",
ha precisato, essa si è vincolata a fornire tali prestazioni in maniera
gratuita, ciò che la legge non vieta;
che a mente sua, l'estromissione decisa dalla committenza è ingiustificata e va
di conseguenza annullata;
che la deliberataria e il
Consiglio parrocchiale si sono rimessi al giudizio di questo Tribunale; la
prima, senza formulare osservazioni ed il secondo, annotando di aver nel
frattempo fatto allestire un nuovo rapporto di aggiudicazione, nel quale è stata
presa in considerazione anche l'offerta della RI 1, ed annotando che lo stesso stravolge
quello iniziale, in quanto la ditta RI 1, _______, presenta un punteggio
di 76.82, ben superiore a quello della ditta CO 1, __________, pari a 68.95;
che dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è rimasto
silente;
che con la replica, la ricorrente, preso atto delle risultanze del secondo
rapporto di aggiudicazione e rilevato che questo Tribunale dispone ora di tutti
gli elementi per poterle aggiudicare direttamente la commessa, ha chiesto,
oltre a quanto postulato con il ricorso, la delibera in suo favore;
che con la duplica l'aggiudicataria si è limitata a riconfermarsi nella propria
risposta; l'ente banditore non ha invece presentato ulteriori osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata
a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della
commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta
solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di
esclusione (STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1);
che con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che notoriamente soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono
conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre
che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e
di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche;
che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che
deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa,
che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro
offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta,
sottolinea l'art. 40 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), deve essere compilato dal
concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,
delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;
che le offerte mancanti di prezzi unitari o
di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1
lett. d RLCPubb/CIAP); solo gli errori di calcolo possono essere
rettificati (cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
che nel caso in esame, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la RI 1 ha compilato le pos. 121.352, 123.201, 341.602, 341.604, 751.001 e
751.002 dell'elenco prezzi immettendo "-" nelle colonne riservate
all'esposizione dei prezzi (unitario e totale);
che, come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire, se il concorrente
intende fornire prestazioni gratuite deve manifestare tale volontà in modo inequivocabile,
ad esempio scrivendo "nessuna" nell'apposito spazio lasciato libero
nella descrizione della posizione (se esistente) e inserendo "0.-" o "-"
nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi (STA 52.2018.614 del 22
febbraio 2019; 52.2015.251 del 21 luglio 2015);
che nel modo di operare della ricorrente non è ravvisabile alcuna violazione
del diritto suscettibile di essere censurata da parte del Tribunale (art. 38
cpv. 1 lett. a LCPubb); al contrario, la sua offerta è completa e conforme alle
condizioni di gara;
che diverso sarebbe stato invece il caso se
l'insorgente avesse omesso di iscrivere alcunché;
che a torto il Consiglio parrocchiale ha
quindi scartato l'offerta in esame;
che dagli atti emerge che il 25 giugno 2019 l'ente banditore ha fatto stilare
dal proprio consulente un nuovo rapporto di valutazione, nel quale è stata
presa in considerazione anche l'offerta della RI 1, come se la stessa non fosse
stata esclusa;
che, rivalutate le offerte in gara, l'arch. __________ ha allestito la seguente
classifica:
1° RI
1 76.82 punti
2° CO 1 68.95 punti
3° __________ 62.92 punti
4° __________ 61.40 punti
che, stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente
annullamento del provvedimento che esclude la ricorrente
dalla procedura e, di conseguenza, della decisione di aggiudicazione; disponendo
questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è assegnata direttamente
all'insorgente (art. 41 cpv. 1 LCPubb);
che nulla osta all'aggiudicazione in favore della ricorrente; del resto
deliberataria e committente non hanno eccepito alcunché al riguardo;
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua
l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;
che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del
committente che, malgrado non abbia resistito al ricorso al pari della
deliberataria, ha provocato con la sua decisione il presente contenzioso; l'ente banditore verserà inoltre
all'insorgente, patrocinata da un legale, un adeguato importo a titolo di
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 27 maggio 2019 del Consiglio della Parrocchia CO 2 di __________ è annullata;
1.2. le opere da ponteggi occorrenti al recupero e restauro della Chiesa parrocchiale di __________ sono aggiudicate alla RI 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del committente.
Alla RI 1 va restituita la somma di fr. 2'000.- versata a titolo di anticipo
delle presunte spese processuali.
3. Il committente rifonderà alla RI 1 un importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera