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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 maggio 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale CO 1 che fissa in fr. 770.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata a __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2018 l'CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.
B. RI 1 è domiciliato a __________ ed è proprietario di una casa di vacanza a __________ (mappale n. __________). Con apposito formulario compilato il 4 gennaio 2019, egli ha comunicato all'CO 1 che la sua abitazione secondaria dispone di 11 posti letto (cinque letti singoli e tre letti doppi). Con decisione del 7 maggio 2019 l'Ente turistico gli ha quindi fatturato l'importo di fr. 770.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.
C. Avverso tale pronuncia
RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento e postulando che la stessa venga ridotta a fr. 420.-,
corrispondenti agli importi pagati per gli anni passati. Egli contesta da una
parte l'importo tariffale applicatogli di fr. 70.- per letto ritenendo che lo
stesso non sia definito dalla legge e che sia stato applicato in modo non
corretto. Critica poi le norme in specie applicabili sostenendo che le stesse
vìolino, sotto più aspetti, il principio di parità di trattamento. Eccepisce
inoltre che la decisione impugnata sia carente nella motivazione.
D. All'accoglimento del
gravame si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
E. RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Anzitutto
il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata sarebbe
carente in quanto l'Ente turistico avrebbe omesso di indicare come ha stabilito
l'importo di fr. 70.- per posto letto e si sarebbe rifiutato di rispondere alle
precise domande dell'insorgente, segnatamente quelle da questi formulate nel
suo scritto del 12 febbraio 2019 indirizzato all'CO 1.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo della
motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto
all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di
permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della
decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta
sufficiente - e adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che
l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in
questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità di
impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126
I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando
risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF
2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF
2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2
febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è
inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti
gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole
allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare
invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1,
136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile
2013 consid. 2.2; Scolari, op.
cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art.
26 n. 2a).
2.3. Nel caso concreto detti requisiti minimi di motivazione sono stati
senz'altro soddisfatti dall'CO 1. Si precisa in primo luogo che a seguito
dell'inoltro al ricorrente del formulario per la determinazione dell'imposta in
oggetto, al quale erano allegate la LTur e una lettera accompagnatoria di
spiegazioni, l'Ente ha risposto alle domande del contribuente sia tramite
colloquio telefonico con il direttore dell'CO 1 sia con scritto del 7 maggio
2019 trasmesso contemporaneamente alla fatturazione impugnata. L'autorità ha
così esposto in maniera sufficientemente chiara gli elementi alla base della
propria decisione; prova ne è che nel suo gravame il ricorrente è stato in
grado di contestare in maniera precisa e
circostanziata la fattura emessa, dimostrando in questo modo di averne
perfettamente compreso la portata. In sostanza l'Ente turistico ha spiegato,
benché in modo succinto, le modalità di adozione delle tariffe (emanate con
decisione del consiglio d'amministrazione dell'OTR e sulla base dell'offerta
turistica nel comprensorio, differenziandole secondo l'accessibilità stradale),
rispondendo in maniera abbastanza puntuale alle domande poste, con il che non
si intravvedono affatto gli estremi per ritenere che l'autorità sia incorsa in un diniego di giustizia.
3. 3.1. Le
Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di
incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di
soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture
turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione
(art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno
tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai
sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti
in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi,
alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri
stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di
appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie,
pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo
importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità
e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5
LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota
per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel
comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del
regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110)
gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro
comprensorio o in zone particolari dello stesso.
3.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,
denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire
esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione
non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di
unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto
alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i
compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare
sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare
la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle
infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, il ricorrente contesta le tariffe stabilite dall'CO 1:
eccepisce anzitutto che il loro importo non è fissato nella legge stessa. Lamenta
poi il fatto che l'Ente ritenga doppio un letto largo 140 cm, così come un
letto matrimoniale nel caso di vedovi o persone separate, nonché che non venga
tenuto in considerazione l'effettivo utilizzo dell'immobile e se la proprietà
del medesimo è stata acquisita in via ereditaria. Le tariffe inoltre,
contrariamente a quanto previsto all'art. 21 cpv. 5 LTur, sarebbero fissate
solo in funzione dell'accesso stradale, comunque in maniera inadeguata vista la
mancata presa in considerazione dell'esistenza di collegamenti con i mezzi
pubblici o di limitazioni di accesso durante l'inverno, e senza riguardo all'offerta
turistica effettiva che sarebbe eterogenea all'interno del comprensorio.
L'insorgente sostiene poi che la legge stessa disattende il principio della
parità di trattamento e del divieto d'arbitrio: da una parte perché non
assoggetta all'imposta i proprietari di case di vacanza con domicilio civile
nel medesimo Comune in cui è sita la residenza secondaria; dall'altra parte per
il fatto che prevede delle tariffe differenziate in funzione del tipo di struttura
per i datori di alloggio, mentre che i proprietari di immobili sono imposti
senza alcun riguardo alla qualità della loro abitazione.
4.2. Preliminarmente va detto che, giusta l'art. 73 cpv. 2 della Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost.TI; RL 1.1.1.1), i
Tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale.
Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto
superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di
diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne
l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o
modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della
norma stessa (STA 52.2017.385 del 6 febbraio 2019 consid. 4.2, 52.2016.200 del
9 luglio 2018 consid. 2, 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 3.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti).
Fatta questa premessa, si rileva in specie che non risultano date le violazioni
costituzionali pretese dal ricorrente. Anzitutto per quanto attiene alla
presunta disparità di trattamento tra proprietari di case di vacanza va detto
che in una recente sentenza (TF 2C_672/2017 dell'8 ottobre 2018 consid. 3.5) il
Tribunale federale ha ritenuto la distinzione in parola ammissibile
considerando che le strutture turistiche che la tassa di soggiorno è destinata
a finanziare sono principalmente create per le persone non residenti nel territorio
in cui l'abitazione secondaria si situa e che pertanto i proprietari di case
con domicilio fuori dal Comune, al pari di tutti gli altri turisti nel senso
tradizionale del termine, vadano considerati come la causa primaria delle spese
legate al turismo ("abstrakten Kostennähe"); a quest'ultima categoria
di proprietari va dunque addossato il tributo in questione.
Per quanto attiene invece all'altra distinzione contestata, va preliminarmente rilevato
che il doppio sistema impositivo previsto dall'attuale ordinamento (regime
generale secondo il cpv. 4 dell'art. 21 LTur e regime particolare ex cpv. 5 del
medesimo disposto; cfr. STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2) non
comporta per i proprietari di case di vacanze uno svantaggio contributivo rispetto
agli ospiti delle varie strutture ricettizie di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur; le
tariffe applicate ai pernottamenti di ogni soggiornante, infatti, sono
tendenzialmente più onerose di quelle imposte con il regime del forfait.
A titolo di esempio per un appartamento o una residenza secondaria l'importo
per pernottamento è di fr. 2.- (art. 1 lett. c del decreto esecutivo sulle
tasse turistiche del 14 settembre 2016; RL 941.120), che se rapportato ad un
periodo di tre mesi ammonta a fr. 180.- per persona, a fronte di una tariffa
annua di fr. 70.- per posto letto applicato nel comprensorio dell'CO 1. Ad ogni
modo, va osservato che nelle diverse categorie di alloggio applicate giusta
l'art. 21 cpv. 4 LTur neppure le residenze secondarie - siano esse appartamenti
o case - sono differenziate secondo lo standard ma formano per contro un'unica
categoria, con il che la censura ricorsuale risulta del tutto infondata.
4.3. In merito alle tariffe stabilite dall'CO 1, il cui ammontare - tutto sommato contenuto - rientra
senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273
consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13), va in primo luogo rilevato che la
delega di competenza che permette ai vari Enti turistici di fissare gli importi
forfettari annuali non presta il fianco a critica; l'art. 21 cpv. 5 LTur,
infatti, limita sufficientemente il margine di manovra dell'autorità esecutiva
fissando le linee essenziali del contributo in parola e meglio la cerchia dei
contribuenti, l'imponibile e la base di calcolo (art. 127 cpv. 1 Cost.; cfr.
STF 2C_365/2012 dell'11 febbraio 2013 consid. 5.1; STA 52.2016.393 del 26
settembre 2018 consid. 2.1, 52.2017.277 del 17 agosto 2018 consid. 3.1). Giova poi
ricordare che per la fissazione della tassa nella forma dell'importo
forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia
occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa
di vacanza (STA 52.2018.605 del 24 aprile 2019 consid. 2, 52.2001.94 del 7
agosto 2002 consid. 3.1). Risulta pertanto irrilevante l'effettivo utilizzo del
letto o lo stato civile del potenziale occupante, così come pure il modo di
acquisito della proprietà. Il fatto poi che l'CO 1 consideri doppio un letto
largo 140 cm, seppur opinabile a mente dell'insorgente, è ammissibile
trattandosi a tutti gli effetti di giaciglio sufficiente per due persone e
considerato altresì il margine di apprezzamento di cui l'Ente turistico deve
poter beneficiare in materia. Non si rilevano infine violazioni dell'art. 21
cpv. 5 LTur. Da un lato, l'Ente ha previsto delle tariffe ridotte per le
residenze che non dispongono di un accesso stradale, applicabili anche in caso
di raggiungibilità limitata
per periodi non trascurabili dell'anno (cfr. STA 52.2018.183 del 5 dicembre
2018 consid. 3.2), criterio che risulta pertanto sufficiente. D'altro canto,
l'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur impone ai vari Enti turistici di stabilire gli
importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio,
per cui la scelta dell'CO 1 di applicare lo stesso importo nelle varie parti
del territorio, considerate le caratteristiche dello stesso, appare del tutto
lecita e in linea con lo spirito della legge. D'altronde, l'offerta turistica
dell'intero comparto è di fatto rilevante, compresa la __________ e più
specificatamente la zona di __________ dove è presente un'importante rete di
itinerari pedestri della cui manutenzione
l'Ente turistico regionale si occupa regolarmente garantendo così
l'attrattività del passeggio naturale. Altri criteri per la fissazione delle
aliquote, come il valore locativo degli immobili proposto dall'insorgente (il
quale comunque non è certo fissato in funzione dell'esistenza o meno di
infrastrutture turistiche), non sono attualmente previsti dalla legge in vigore.
5. 5.1. Visto
quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione
impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato,
all'CO 1 non possono essere assegnate ripetibili, come da esso richiesto, non
essendone date le condizioni. Giova infatti rammentare che, tranne nei casi in
cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di una simile
indennità a favore dell'autorità pubblica può entrare in linea di conto
unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della
conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di
fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un
legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure
poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli
interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. STA 52.2008.409 del 6
marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss,
in: Martin Bertschi/Marco Donatsch/Alain
Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n.
51 ad § 17 con numerosi riferimenti).
Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato che si vede co-stretto ad intraprendere la via ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo sen-so: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kom-mentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kan-ton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104).
Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un proprio servizio giuridico, la presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato ad emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto essere svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al patrocinio di un legale.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera