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RI 1 |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2019 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione dell'8 maggio 2019 (n. 2266) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti contro la decisione del 28 ottobre 2015 con cui il Municipio di Breggia ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di una strada privata (part. __________ e __________, sezione Morbio Superiore); |
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietario di
un terreno inedificato in pendio (part. __________) situato nel comune di
Breggia, a Morbio Superiore, a monte della strada cantonale (__________). Il
terreno confina a ovest con la Strada Vegia e a est con il fondo (part. __________)
appartenente a RI 1e RI 2. Su quest'ultimo vi sono due abitazioni servite da
una strada privata d'accesso che, dall'imbocco sulla sottostante strada
cantonale risale per ca. 50 m fino all'edificio sub A e al giardino terrazzato
che si sviluppa ai suoi piedi.
ESTRATTO MAPPA
B. a. Con domanda di
costruzione del 31 maggio 2013, CO 1 ha chiesto al Municipio di Breggia il
permesso di costruire una strada privata sul suo terreno, allungando quella
esistente sul fondo attiguo, su cui vanta un diritto di passo pedonale e con
ogni veicolo. Il progetto prevede essenzialmente di sistemare il terreno e
costruire un nuovo tratto di strada lungo ca. 15 m sulla part. __________ e di
realizzarne un secondo di ca. 20-25 m sulla part. __________, sul terreno
antistante la casa sub A. Quest'ultimo, sostenuto da un muro a gravità in
calcestruzzo alto ca. 3 m (sotto il quale si sviluppano altri due terrapieni),
verrà in particolare pavimentato e raccordato al percorso esistente (mediante
la costruzione di un "muro triangolare").
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione dei vicini
RI 1e RI 2.
Raccolto l'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n.
85155), il 22 gennaio 2014 il Municipio ha rilasciato a CO 1 il permesso
richiesto, subordinandolo alla condizione di presentare, prima dell'inizio dei
lavori, gli approfondimenti geologico-tecnici e la definizione degli eventuali
interventi necessari a sostegno e rinforzo dei muri esistenti sulla part. __________,
così come indicato dall'Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei
progetti (UPIP) alla luce di una perizia del dr. sc. nat. ETH Markus Felber.
Tale decisione è stata tuttavia annullata dal Governo con giudizio del 23
dicembre 2014, che ha rinviato gli atti al Municipio affinché provvedesse a
raccogliere nella presente procedura - e non solo prima dell'inizio dei lavori
- la predetta perizia volta a verificare la fattibilità tecnica del progetto.
C. a. Dando seguito a
tale pronuncia, CO 1 ha inoltrato le note geologico geotecniche del 7
luglio 2015 del dott. __________, il quale ha escluso la sussistenza di
condizioni di carattere geologico geotecnico o strutturali che possano
pregiudicare la sicurezza del muro antistante l'abitazione sulla part. __________
- una volta sottoposto a determinati interventi di consolidamento - e che
impediscano la realizzazione della strada progettata.
b. Tale complemento ha dato luogo a un'ulteriore pubblicazione, nell'ambito
della quale RI 1 si sono nuovamente opposti al rilascio del permesso, ribadendo
le censure precedentemente addotte e allegando un'ulteriore valutazione del dr.
Felber (che ha confutato le conclusioni del dott. T__________).
c. Il 9 ottobre 2015, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno
emesso un avviso favorevole (n. 94231), integrato dal preavviso dell'UPIP (che,
posto come il fondo non risulti esposto a pericoli geologici di rilievo, ha
considerato che le obiezioni dei vicini riguardassero solo la statica dei
manufatti esistenti e gli aspetti progettuali). Fatto proprio tale avviso, con
decisione del 28 ottobre 2015 il Municipio ha quindi rilasciato il permesso,
respingendo la suddetta opposizione.
D. Con giudizio dell'8
maggio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa degli opponenti,
confermando la predetta licenza edilizia alla condizione che fossero rispettate
determinate condizioni poste dall'ing. B__________ (riguardanti essenzialmente
la percorribilità dell'accesso con veicoli con peso massimo di 16 t e il suo
adattamento, per i veicoli pesanti, mediante realizzazione di una trave di
sostegno dietro il muro esistente, ancorata mediante chiodatura).
Dopo aver negato che la licenza fosse da annullare siccome non sottoscritta dai
proprietari della part. __________, ma solo dal titolare della servitù di
passo, il Governo ha disatteso anche le obiezioni riguardanti la sicurezza
della costruzione. In particolare, dopo aver ripercorso le note del dott. __________
e l'ulteriore perizia allegata dai ricorrenti (della R__________ SA), a fronte
delle risultanze dell'istruttoria - e in particolare del complemento peritale
del 17 gennaio 2018 dell'ing. B__________ raccolto dall'istante - l'Esecutivo
cantonale ha in sostanza concluso che non vi fossero motivi per scostarsi dalle
conclusioni del dott. T__________. Ha in particolare considerato basso il grado
di pericolosità della situazione geologica, con un pericolo residuo solo in
caso di transito di veicoli pesanti, per il quale sarà pertanto necessario
realizzare una trave di sostegno, come suggerito dall'ing. B__________ (sulla
base della perizia R__________) e condiviso anche dall'autorità
cantonale. Ha pertanto confermato la licenza edilizia alle condizioni poste
dallo specialista, così come sopraindicato.
E. RI 1e RI 2 impugnano
ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato unitamente alla licenza edilizia.
I ricorrenti negano anzitutto che la domanda potesse essere sottoscritta dal
solo beneficiario del diritto di passo, considerato che il nuovo tracciato
tocca anche una porzione di fondo che non sarebbe interessata da tale servitù.
Il progetto, aggiungono, oltre che carente dal profilo dei dati tecnici e d'esercizio,
non potrebbe essere autorizzato siccome contrario agli art. 66 della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e 86 del relativo
regolamento: l'intervento sarebbe infatti da assimilare a una trasformazione
sostanziale di una strada esistente, con-traria alle norme vigenti (in
particolare in corrispondenza dello sbocco sulla via cantonale) e di cui viene
sovvertita l'identità. Gli insorgenti ripropongono infine le contestazioni
inerenti alla sicurezza della costruzione, eccependo in sintesi un pericolo di
cedimenti e crolli del muro di sostegno più a monte e l'assenza di indicazioni
più concrete sulle opere di consolidamento previste. Evidenziano infine come
esistano altre possibilità per rendere accessibile il fondo del vicino, senza
necessariamente passare sul giardino sotto il balcone della loro abitazione.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio di questo
Tribunale, riconfermando e puntualizzando le precedenti prese di posizione. Il
Municipio chiede la reiezione del gravame. Così pure l'istante in licenza con
argomenti che, per quanto necessario, verranno discussi in appresso.
G. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le rispettive tesi. Anche di queste si riferirà, se del caso, più avanti.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE;
RL 7.1.2.1). I ricorrenti, già vicini opponenti, sono senz'altro abilitati a
impugnare il giudizio impugnato, di cui sono destinatari (cfr. art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art.
68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dai ricorrenti (perizia relativa alla
sicurezza della costruzione, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. 2.1. Giusta
l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, correda-ta della documentazione
necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della
costruzione e firmata dal proprie-tario del fondo e dal progettista (cfr. pure art.
8 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992; RLE; RL 705.110). La firma della domanda da parte del proprietario del
fondo è richiesta quale dimostrazione della facoltà dell'istante in licenza di
disporre del fondo. L'esigenza mira unicamente a evitare all'autorità di
doversi pronunciare su domande di costruzione non suscettibili di tradursi in
realizzazioni concrete (cfr. RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b, I-1996 n. 41
consid. 2.2). La norma tutela quindi soprattutto gli interessi
dell'amministrazione, permettendo all'autorità di non dar seguito a domande
presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il
loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed.,
Cadenazzo 1996, n. 737 ad art. 4 LE).
Qualora l'autorità dia seguito a una domanda di costruzione non firmata dal
proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale
dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto,
per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si
oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Non stabilisce anche
che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali
impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto
del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono
sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità
dell'opera con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.
Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai
valere davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014
consid.
2.1, 52.2010.125 del 15 marzo 2011 consid. 2.1 con rinvii, 52.2010.305 del 10
gennaio 2011 consid. 2.1 con rimandi).
2.2. In concreto la domanda di
costruzione è stata sottoscritta da CO 1, proprietario della part. __________,
che beneficia inoltre di un diritto di passo pedonale e con ogni veicolo sulla
part. __________. Nulla impediva pertanto al Municipio di esaminarla sulla base
del pertinente diritto pubblico. La domanda può essere infatti presentata anche
dal titolare di un diritto di superficie o di una servitù. In concreto
prevalendosi della servitù iscritta a registro fondiario a favore del suo fondo
(part. __________) e a carico del fondo dei ricorrenti (part. __________) l'istante
ha di per sé reso sufficientemente verosimile la sua facoltà di disporne a fini
edilizi. Eventuali contestazioni sull'estensione di tale diritto sono da
sottoporre al giudice civile (cfr. RDAT 1987 n. 50; STA 52.2011.249 del 10
maggio 2012 consid. 2, 52.2007.207 del 23 luglio 2007 consid. 2, 52.2004.84 del
23 aprile 2004 consid. 2, citate in Athos
Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno 2016 ad art. 4,
pag. 71). Anche se dal profilo del diritto privato l'intervento contraddicesse
tale servitù dal profilo dell'estensione della superficie gravata - ciò che non
appare comunque manifesto - il difetto non sarebbe atto a invalidare il
permesso rilasciato. Come visto, tale atto accerta infatti soltanto che,
secondo l'autorità, l'intervento è conforme alle prescrizioni di diritto
pubblico concretamente applicabili. Non limita invece il diritto di terzi di
opporsi, se del caso, davanti al giudice civile agli atti di disposizione del
fondo prospettati. Su questo punto, il giudizio impugnato resiste alle critiche
dei ricorrenti.
Per le stesse ragioni non s'imponeva, né s'impone alcuna sospensione della
procedura (cfr. art. 24 LPAmm e 22 cpv. 1 RLE).
3. 3.1. L'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Un fondo
è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini
della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).
La nozione di accesso sufficiente attiene al
diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi
generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal
diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid.
3; André Jomini, in: Kommentar zum
Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2010, n. 2, 10 e 19 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a
considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso - che
comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (cfr. DTF 121 I 65
consid. 3c) - deve essere tale da non compromettere la sicurezza della
circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai
mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La
sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione
prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato
e delle circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid.
5b). La legge fa quindi dipendere la sufficienza dalla prospettata
utilizzazione di un terreno rispettivamente richiede che una strada destinata a
servire un fondo, per costruzione e assetto, sia praticabile per il traffico da
esso generato (cfr. STF 1C_234/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1,
1C_379/2019 del 7 agosto 2020 consid. 3.3). L'autorità decidente fruisce in
proposito di una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte del
Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della
violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121 I 65 consid. 3a).
La sufficienza dell'accesso deve di massima essere assicurata sia di fatto, sia
di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d;
RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con rinvii, I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi).
3.2. L'art. 16 delle norme di attuazione
del piano regolatore di Breggia, sezione Morbio Superiore (NAPR) disciplina dal
canto suo l'edificazione di nuove strade
private, prevedendo in particolare le seguenti disposizioni alla lett. a.
La costruzione di nuove strade private
di accesso a uno o più fondi è soggetta ad autorizzazione municipale.
La domanda di concessione deve essere accompagnata da una relazione tecnica e
dai piani dettagliati rappresentanti la situazione planimetrica, il profilo
longitudinale, le diverse sezioni ed i raccordi con le strade pubbliche, nonché
il progetto per l'evacuazione delle acque meteoriche.
Il Municipio può stabilire linee di costruzione o d'arretramento, alla medesima
stregua che per le strade comunali, e dà direttive per il raccordo con le
strade pubbliche.
Il tracciato di una strada privata può essere corretto o la sua esecuzione può
essere vietata per motivi di contrasto con gli scopi del PR.
Le strade private di lottizzazione dovranno avere una larghezza minima di
m 3.50.
In funzione dell'importanza e della
lunghezza della strada possono essere imposti aumenti di larghezza e piazze di
scambio e di giro.
Gli sbocchi delle strade private sulle
strade pubbliche richiamano inoltre le disposizioni sugli accessi ai fondi,
segnatamente l'art. 48 della legge sulle strade del 23 marzo 1986 (Lstr; RL
725.100; che prevede tra l'altro che la formazione di accessi ai fondi è
autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la
sicurezza del traffico) e l'art. 13 NAPR (visibilità e accessi). Quest'ultima
disposizione esige in particolare che muri di cinta, siepi, scarpate, ecc.
permettano una visuale di 60 m sulle strade cantonali (cfr. lett. a), che siano
assicurate determinate distanze (in caso di barriere o cancelli) e pendenze per
i primi 5 metri (lett. b), rimandando per il resto alle norme VSS (lett. c).
Norme, queste ultime, che non sono tuttavia regole di diritto stringenti, ma assimilabili a direttive che aiutano a orientare
l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2017.178 del 9 agosto 2018 consid.
3.1 e rinvii); non vanno pertanto applicate in modo schematico e rigido, ma in
funzione delle circostanze concrete e conformemente ai principi generali del
diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STF 1C_589/2020 del 25
marzo 2021 consid. 3.1, 1C_341/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 2.1,
1C_275/2017 del 18 gennaio 2018 consid. 2, 1C_225/2017 del 16 gennaio 2018
consid. 4.1).
3.3. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di realizzare
una strada privata che prolungherà di almeno 35-40 m quella esistente, che dall'imbocco
sulla via cantonale risale per ca. 50 m sul fondo dei ricorrenti. Dal profilo
costruttivo prevede quindi quasi un raddoppio dell'estensione dell'infrastruttura
esi-
stente (+ 70-80%), che non allaccerà inoltre più un solo terreno (part. __________),
ma due. Sebbene il progetto abbia per scopo quello di permettere a dei veicoli
di raggiungere la part. __________, la domanda non prospetta tuttavia alcuna
utilizzazione per tale fondo di ca. 2'500 m2 (assegnato alla zona
Rse, in cui sono ammessi contenuti residenziali, turistici e artigianali non
molesti, cfr. art. 19 NAPR), tanto meno si confronta con il volume di traffico
che ne potrà derivare (cfr. pure replica pag. 4 seg., in cui viene fermamente
smentita la costruzione di appartamenti con 15 posti auto, prospettata dalla perizia
di verifica dell'idoneità dell'accesso veicolare del settembre 2019 della
Brugnoli e Gottardi). In queste circostanze, forza è constatare che il progetto
ha per oggetto un'opera sprovvista di una funzione concreta rispettivamente che
non è destinata a porsi al servizio di alcuna costruzione e che, come tale, è
insuscettibile di costituire un accesso sufficiente in fatto e in diritto ai
fini di una determinata utilizzazione. Non essendo prospettato alcun uso della
part. _______, non è nemmeno possibile stabilire in che misura, anche per i
difetti riscontrati dalla citata perizia della Brugnoli e Gottardi sul primo
tratto esistente, il nuovo accesso non sia conforme all'art. 19 cpv. 1 LPT
(come pure all'art. 48 cpv. 1 Lstr). Secondo tale referto, il percorso esistente,
di larghezza variabile tra m 2.90 e 3.15, non rispetta infatti la larghezza
minima di m 3.50 imposta dall'art. 16 lett. a NAPR (cfr. perizia pag. 6). Il
suo raccordo con la strada cantonale disattende invece la distanza minima di
visibilità (60 m) prescritta dall'art. 13 lett. a NAPR, che risulta ostruita,
come pure le pendenze massime (cfr. perizia pag. 6 segg.).
Ne discende che, già solo per questi motivi, il giudizio impugnato che ha
tutelato la licenza edilizia non può essere confermato.
Se e in che misura i difetti rilevati nella suddetta perizia siano invece tali
da richiedere ai ricorrenti di adattare il percorso esistente con il suo sbocco
sulla via cantonale (cfr. art. 48 cpv. 4 Lstr), in particolare per la
pericolosità e i rischi di collisione dati dalle manovre dei veicoli che vi s'immettono
evocati nella citata perizia (cfr. pag. 6 e 8), è invece questione che può
restare aperta, poiché esula dalla presente procedura.
4.
4.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LE,
sono vietate le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie
di salubrità e stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe,
frane, inondazioni. I territori soggetti a pericoli naturali sono indicati nel
piano delle zone, che, unitamente al regolamento edilizio, riprende e precisa
le zone di pericolo (cfr. art. 27 cifra VI cpv. 1 del regolamento della legge
sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.100) sulla base
dei contenuti del piano delle zone esposte a pericoli naturali (PZP).
All'interno delle zone di pericolo sono ammesse costruzioni solo se sono
adempiute le condizioni di sicurezza richieste dal grado di pericolo accertato
(art. 27 cifra VI cpv. 2 RLst). L'inserimento di un fondo nella zona
edificabile, rispettivamente la sua esclusione da una zona di pericolo, crea una
presunzione d'idoneità all'edificazione. Tale presunzione non è comunque
irreversibile [cfr. art. 9 cpv. 2 della legge sui territori
interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat; RL 701.500),
entrato in vigore il 21 luglio 2017; in precedenza art. 2 cpv. 3 della legge
sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (vLTPN; BU 1990,
93)].
Anche all'interno di questo perimetro, in presenza di particolari circostanze,
l'autorità può quindi esigere che l'istante in licenza dimostri, attraverso
adeguate perizie, che il terreno non è esposto a pericoli atti a giustificare
un divieto di edificazione per motivi di polizia (art. 11 RLE; cfr. RDAT I-1991 n.
38; Scolari, op. cit., n. 1009 ad
art. 24 LE). L'esigenza di particolari studi deve essere resa plausibile
dall'autorità, che può soltanto pretendere la dimostrazione dell'esistenza di
sufficienti condizioni di sicurezza in quanto riferite al fondo, non anche alla
conformità dell'opera con le regole dell'arte edilizia (cfr. STA 52.2007.377
del 22 gennaio 2008 consid. 2.1, 52.1995.574 del 26 gennaio 1996 consid. 3;
cfr. anche STA 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010 consid. 2, confermata da STF
1C_112/2010 del 4 giugno 2010). Al di fuori di queste ipotesi, per
giurisprudenza la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alla
sicurezza delle opere (calcoli statici, particolari misure di esecuzione e
interventi di consolidamento, ecc.) esula dalla procedura di rilascio del
permesso edilizio, per rientrare nei limiti della progettazione esecutiva,
ferma restando semmai la facoltà per il Municipio, in corso d'opera o a lavori
ultimati, di ordinare provvedimenti che si rendessero necessari per garantire
la sicurezza delle persone o delle cose (art. 35 LE; cfr. RDAT I-1998 n. 37;
STA 52.2018.324 del 4 dicembre 2018 consid. 4.1, 52.2017.65 del 2 marzo 2018
consid. 2.1, confermata da STF 1C_203/2018 del 30 maggio 2018; 52.2015.67 del
22 dicembre 2016 consid. 3.1, 52.2013.169/256/ 257 del 26 agosto 2014 consid.
3.2, 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014 consid. 3.4.3, 52.2009.137 del 7 settembre
2009 consid. 5).
4.2. In concreto va anzitutto rilevato che, in base a quanto accertato dall'UPIP
(cfr. avviso cantonale n. 94231, pag. 2 e risposta del 22 gennaio 2016), i
fondi in questione, e in particolare la part. __________, non risultano esposti
a pericoli naturali di tipo geologico (frane, caduta massi, scivolamenti).
Nessuno pretende il contrario. Inserito in una zona edificabile residenziale,
il fondo dei ricorrenti beneficia dunque di una presunzione d'idoneità all'edificazione.
Da questo profilo, in linea di principio, nulla osterebbe al rilascio di un
permesso di costruzione per una strada privata. I rischi di sicurezza lamentati
dagli insorgenti appaiono in effetti più che altro legati alla potenziale
instabilità del muro a gravità in calcestruzzo destinato a sorreggere una tale
opera. Aspetto che, come ritenuto dai diversi specialisti interpellati e come
emerge in particolare dallo stesso referto prodotto dai ricorrenti davanti al
Governo (perizia "Valutazione della stabilità globale e dei muri in
corrispondenza del mapp. __________" della R__________ SA del novembre
2015), sembrerebbe tuttavia risolvibile mediante un adeguato intervento di
consolidamento del manufatto (cfr. pag. 6 e all'allegato 4 alla perizia).
Considerato che la licenza edilizia non può comunque essere confermata, non
mette conto di soffermarsi oltre su tali aspetti, né sulle relative condizioni
poste dal Governo. In generale, giova nondimeno ricordare che la definizione di
aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza delle opere (calcoli statici, particolari
misure di esecuzione e interventi di consolidamento, ecc.), come visto sopra,
esulano di principio dalla procedura di rilascio del permesso, per rientrare
nei limiti della progettazione esecutiva.
5. 5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Di conseguenza, sono
annullati il giudizio governativo, come pure la licenza edilizia che conferma.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'istante in licenza, il quale rifonderà ai ricorrenti un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv.
1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione dell'8 maggio 2019 (n. 2266) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 28 ottobre 2015 rilasciata dal Municipio di Breggia a CO 1.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, il quale è tenuto a
rifondere ai ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi di giudizio.
Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera