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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2019 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 maggio 2019 (n. 18.2019.169) con cui la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello lo ha revocato dalla funzione di notaio; |
ritenuto, in fatto
A. Il 7 settembre 1995 l'avv.
RI 1 è stato ammesso all'esercizio del notariato e, dall'agosto 1996, ha svolto
tale attività presso il proprio studio legale e notarile.
Dal 1° luglio 2013 è stato nominato presidente delle Autorità regionali di
protezione (ARP) di __________, con una percentuale di impiego dell'80%.
B. a. Dopo aver ricevuto
una segnalazione, il 6 novembre 2018 la Commissione per il notariato del
Tribunale d'appello (Commissione), al fine di valutare la sussistenza di un
caso d'incompatibilità tra il ruolo di presidente delle ARP e la funzione di
notaio, ha chiesto all'RI 1 di indicare come svolgeva le due attività e la
percentuale lavorativa ad esse dedicata.
b. Con scritto del 27 novembre 2018, dopo aver confermato la percentuale d'impiego
presso le ARP dal 2013, relativamente all'attività di notaio, l'interessato ha
indicato gli orari feriali di presenza nel suo studio (martedì 7.30-19.30, mercoledì
17.30/18-19.30/20, giovedì 12.30-13.45 e
18.30-19.30, venerdì 7.30-13.45 e 18.30-19.30, sabato 9-12.30), precisando
di disporre dei necessari spazi e di una
segretaria a metà tempo. Ha inoltre indicato di frequentare dei corsi di
formazione e aggiornamento, chiedendo in sostanza di poter continuare a
svolgere l'attività notarile - ciò che ha poi ribadito anche in un successivo
incontro con la Commissione.
C. Dopo avergli prospettato il provvedimento e raccolto le sue osservazioni, con decisione del 9 maggio 2019 la Commissione ha revocato il notaio RI 1 dalla sua funzione con effetto dal 1° luglio 2019, ordinandogli di consegnare il suo tabellionato e nominare un notaio depositario dei suoi rogiti; ha inoltre disposto la pubblicazione nel Foglio ufficiale, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Illustrati i principi e la giurisprudenza relativi all'art. 23 cpv. 1 lett. b della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100) che regola l'incompatibilità della funzione di notaio con ogni impiego o funzione a carattere permanente o duraturo, stipendiato o retribuito da un ente pubblico, la Commissione ha essenzialmente ritenuto che la percentuale lavorativa (80%) consacrata dall'interessato all'attività di presidente delle ARP - assimilabile a quella di dipendente pubblico - fosse incompatibile con l'esercizio del notariato e comportasse la revoca dalla sua funzione giusta gli art. 25 lett. g e 26 cpv. 1 LN.
D. Avverso il predetto
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo.
L'insorgente sostiene anzitutto che il suo incarico in seno alle ARP non
sarebbe assimilabile a quello di un dipendente pubblico, ma di un Pretore quale
magistrato civile (non a tempo pieno), che potrebbe anche esercitare il
notariato secondo l'art. 23 cpv. 1 lett. a LN. Ritiene in ogni caso scorrette
le conclusioni tratte dalla Commissione applicando l'art. 23 cpv. 1 lett. b LN.
In sostanza confuta l'interpretazione data dalla precedente istanza alla
nozione di impiego o funzione a carattere permanente e duraturo,
evocando anche una disparità di trattamento con i notai che esercitano l'avvocatura,
quelli che ricoprono altre cariche (sindaci, municipali, ecc.), inclusi
presidenti delle ARP. Nega di svolgere la funzione di notaio solo a titolo accessorio,
contestando tra l'altro che si possa definire il tempo di occupazione al 100%
in 8 ore al giorno (tale percentuale essendo solo un riferimento di impegno
temporale) e imporre al notaio dei limiti agli orari d'attività. Sostiene
quindi di esercitare la funzione "perlomeno nella misura del 50%",
come richiederebbe la giurisprudenza. In particolare, ribadisce di essere
presente in studio almeno al 60% (70% se si contano anche gli orari 12.15-13.30
il lunedì e il mercoledì, per un totale di 29h e 30') e di essere sempre
raggiungibile (lu-ve 7-19.30, sa 8-12) via telefono e/o tramite i mezzi
elettronici (e-mail, sms, ecc.), mentre il suo studio sarebbe quotidianamente
accessibile ai clienti (grazie ai colleghi e alla sua segretaria). Il carattere
accessorio dell'attività sarebbe pure smentito dai suoi guadagni e dal numero
di rogiti e brevetti stilati negli ultimi anni (2013-2019).
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone la Commissione, contestando le tesi
del ricorrente con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in
appresso.
F. In sede di
replica l'insorgente si è riconfermato nella propria posizione, sviluppando
ulteriormente i propri argomenti. Di questi, come di quelli addotti dall'autorità
di prime cure, si riferirà, nella misura del necessario, nei seguenti
considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1
LN. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e
direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100,
per rimando dell'art. 104 LN). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Il notaio è un pubblico ufficiale (art. 1 cpv. 1
LN) che adempie una funzione statale quale organo della giurisdizione non contenziosa. L'esercizio del notariato è regolato dai singoli Cantoni. Nei
Cantoni - come il Ticino - in cui il notariato è una libera professione, la sua
funzione pone il notaio in un rapporto di diritto pubblico speciale, nell'ambito
del quale egli è tenuto a prestare il suo ufficio
ogni qualvolta ne sia richiesto (cfr. art. 9 LN) e soggiace a una serie di
incompatibilità (cfr. 23 LN), ma rimane indipendente dallo Stato ed esercita la
sua funzione a proprio nome e sotto la propria responsabilità, assumendone i
profitti e i rischi (cfr. STA 52.2016.83 del 16 dicembre 2016 in RtiD I-2017 n.
6 consid. 1 e rimandi, confermata da STF 2C_131/2017 del 1° giugno 2017).
2.2. Per l'art. 23 cpv. 1 LN, la funzione di notaio è incompatibile:
- con la carica di Consigliere di Stato e di magistrato a tempo pieno dell'ordine giudiziario (lett. a);
- con qualsiasi impiego o funzione - ad eccezione dei mandati - a carattere permanente o duraturo stipendiato o retribuito dalla Confederazione, dai Cantoni, da un Comune, dalle loro amministrazioni o aziende o da altro ente di diritto pubblico (lett. b);
- con le professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore e consulente finanziario, con l'esercizio di un'attività commerciale non casuale, e comunque nei casi nei quali direttamente o indirettamente può esserci collisione di interessi (lett. c).
La legge non definisce
la nozione di impiego o funzione a carattere permanente o duraturo che
determina un'inconciliabilità con la funzione di notaio ai sensi dell'art. 23
cpv. 1 lett. b LN. Considerati gli scopi perseguiti da quest'ordine di norme,
questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che dev'essere considerato tale
ogni rapporto di lavoro (al servizio dello Stato o delle sue aziende) che
assorbe il titolare a tempo pieno o in misura preponderante, laddove
preponderante è, per definizione, l'attività lucrativa che occupa più del 50%
dell'orario lavorativo del notaio (RtiD I-2017 n. 6 consid. 2;
Stephan Wolf/Aron Pfammatter, Kommentar zum
Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009,
n. 5 ad art. 4 NG). Il
principio dell'incompatibilità della funzione di notaio con un'attività
lucrativa preponderante deve infatti valere non soltanto per i rapporti di natura
privata ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. c LN (cfr. al riguardo: STF
2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid. 3c), ma anche
per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico giusta l'art. 23
cpv. 1 lett. b LN (cfr. nello stesso senso: RDAT citata, consid. 3e in fine).
Le norme che regolano i casi di incompatibilità perseguono in effetti finalità
specifiche, che essenzialmente mirano tutte a garantire nella misura del
possibile la qualità del servizio che il notaio accetta di assumere (cfr.
Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 sulla LN,
pag. 12; cfr. anche Michel Mooser,
Le droit notarial en Suisse, Berna
2014, n. 101; STF 2C_507/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 7.2.1). Esse sono in particolare destinate a
garantire l'indipendenza e la neutralità del notaio, oltre che a fare in
modo che egli disponga di tempo sufficiente da dedicare alla propria clientela
e che rispetti al meglio i doveri derivanti dalla sua funzione, come pure ad
assicurargli l'acquisizione della necessaria esperienza (RtiD I-2017 n. 6 consid. 2 e rimandi). È ben vero che il
rapporto di dipendenza esistente nei confronti di un datore di lavoro, i
cui interessi l'impiegato deve in primo
luogo difendere (ciò che potrebbe creare la parvenza che anche come notaio
questi agisca soprattutto nell'interesse del datore di lavoro) non sussiste, di
principio, nei confronti dello Stato (o delle sue aziende), quando questo è il
datore di lavoro (cfr. RDAT II-1997 n. 10 consid. 3e). D'altra parte però,
anche per l'impiegato o funzionario di un ente pubblico sussiste il rischio - tenuto conto in particolare della remunerazione
che percepisce nel quadro di un simile impiego - che tale posizione possa
indebolire l'indispensabile indipendenza e neutralità del notaio e intaccare
la necessaria fiducia che i cittadini devono avere in lui quando richiedono i
suoi servizi (cfr. STF 2C_507/2011 citata consid. 7.2). Ne discende che le
attività accessorie, segnatamente un impiego o una funzione ai sensi dell'art.
23 cpv. 1 lett. b LN, non devono occupare una parte preponderante dell'orario
lavorativo del notaio, ovvero superiore al 50% (il cittadino dovendo oltretutto
potersi attendere dal pubblico ufficiale che
sia raggiungibile nell'orario
ordinario di apertura degli uffici). Una diversa interpretazione della norma in
questione - che ammettesse simili attività con un grado di
occupazione superiore al 50% - non è
invece sostenibile, poiché vanificherebbe i diversi scopi da essa perseguiti e,
in particolare, quello di garantire l'indipendenza - anche economica - e
la neutralità del notaio (RtiD I-2017 n. 6 consid. 2 e rimandi, confermata
dalla STF 2C_131/2017 citata).
3. 3.1. Come visto
in narrativa, controversa è la questione di sapere se l'attività del ricorrente
di presidente delle ARP sia incompatibile con quella di notaio ai sensi dell'art.
23 cpv. 1 lett. b LN e ne giustifichi la revoca dalla funzione in base agli
art. 26 cpv. 1 e 25 lett. g LN (che ravvisa nello stato d'incompatibilità con l'esercizio
del notariato un caso di cessazione). La Commissione ha dapprima stabilito che
il ruolo assunto dall'insorgente fosse riconducibile a quello di un dipendente
pubblico, avuto riguardo alla sua procedura di nomina e alla sua remunerazione
(sulla base del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei
dipendenti dello Stato). Ha poi ritenuto che, visto il grado di occupazione
(80%), tale funzione non gli permettesse di garantire lo svolgimento
inappuntabile del ministero notarile, assicurando la necessaria indipendenza e
neutralità. Eccessivamente limitata sarebbe pure la sua disponibilità verso i
clienti nei normali orari d'ufficio. Fintanto che occupa la maggior parte del
suo tempo di lavoro, ha concluso, l'impiego quale presidente delle ARP
costituirebbe un'attività lucrativa preponderante, incompatibile con l'esercizio
del notariato. A giusta ragione.
3.2. Contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, corretta risulta
anzitutto l'applicazione al suo caso del motivo d'incompatibilità previsto dall'art.
23 cpv. 1 lett. b LN, in caso di impiego per un ente pubblico. Nel Canton
Ticino, le ARP non sono autorità giudiziarie indipendenti, ma autorità
amministrative. Per legge, esse rappresentano i Comuni dei comprensori
giurisdizionali nei rapporti con i terzi, per quanto riguarda l'applicazione
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (LPMA; RL 213.100) e del diritto di
protezione del minore e dell'adulto in genere (art. 6 cpv. 2 LPMA). I presidenti
delle ARP sono nominati, per un periodo di quattro anni, dai Municipi dei Comuni
sede, su preavviso del Consiglio di Stato (cfr. art. 8 cpv. 1, 4 e 5 LPMA, art.
1c del regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 [ROPMA; RL 213.110]).
I Comuni sede definiscono anche il Comune competente a formalizzare la sua
assunzione (con la relativa procedura), fissano la remunerazione e la
ripartizione dei costi e il grado di occupazione nei singoli comprensori (cfr.
art. 1a e 1b ROPMA); la remunerazione deve corrispondere almeno al minimo della
classe 32 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei
dipendenti dello Stato (art. 6 cpv. 1 ROPMA, che rimanda al sistema salariale in vigore fino al 31
dicembre 2017, vRClass, BU 2016, 95). Le ARP sottostanno inoltre alla
vigilanza della Camera di protezione del Tribunale d'appello, che esercita tale
funzione tramite un Ispettorato, il quale - tra l'altro - le consiglia e assiste
e, ove necessario, impartisce loro le necessarie direttive puntuali (art. 11
lett. a LPMA).
In queste circostanze, pur dando atto dei compiti dirigenziali e decisionali
che egli svolge in seno alle ARP di __________, __________ e __________ (cfr. art.
13 LPMA), non appare affatto insostenibile assimilare la sua attività a quella
di un impiegato o funzionario di un ente pubblico ex art. 23 cpv. 1 lett. b LN,
piuttosto che a quella di un magistrato dell'ordine giudiziario (lett. a).
Integrato in una struttura amministrativa a livello regionale, egli non è in
particolare un Pretore che esercita la giurisdizione civile (art. 75 Cost./TI)
ed è eletto dal Gran Consiglio (art. 2 LOG).
A titolo abbondanziale, va osservato che l'art. 23 cpv. 1 lett. a LN non appare
comunque più favorevole all'insorgente. Tale disposto non permette in
particolare a un Pretore (teoricamente) attivo con un grado d'occupazione (anche solo di poco) inferiore al 100% di
svolgere liberamente l'attività notarile. L'art. 23 cpv. 1 lett. a LN si
riallaccia in effetti al previgente art. 11 cpv. 1 n. 1 LN 1983, che istituiva
in generale un'incompatibilità della funzione di notaio con la carica di
magistrato dell'ordine giudiziario, ad eccezione dei giudici supplenti o
straordinari (cfr. Messaggio n. 6491 citato e disegno di legge all'art. 25,
che aveva ripreso il testo del citato art. 11). Il termine di magistrato a
tempo pieno - che la Commissione della legislazione ha introdotto al mero
scopo di adattarne la formulazione a quella prevista dalla Costituzione
e da altre leggi (cfr. Rapporto n. 6491R1 del 13 novembre 2013 sul messaggio
concernente la LN, ad art. 25) - sembra pertanto contrapporsi più a quello di "giudice
supplente o straordinario", che non di "magistrato a tempo parziale"
(che la legge invero non prevede). Tant'è che l'art. 19 cpv. 2 lett. a LOG
contempla un'analoga norma d'incompatibilità per i magistrati a tempo pieno.
A prima vista, per un Pretore l'art. 23 cpv.
1 lett. a LN appare quindi addirittura più restrittivo di quanto non lo sia la
lett. b dell'art. 23 cpv. 1 LN per un dipendente pubblico.
3.3. Per quanto attiene al grado di occupazione, come a giusta ragione rileva
la Commissione, è indubbio che quale presidente delle ARP __________, __________
e __________ egli sia occupato all'80%. Tale è infatti il grado di occupazione
minimo che l'art. 9 cpv. 1 LPMA impone per la sua funzione. Norma, questa,
votata dal Parlamento nell'ambito della modifica della LPMA del 26 settembre
2012 (BU 2013, 127), che è in buona sostanza stata introdotta per
professionalizzare la figura del presidente, permettendo a quest'ultimo di far
fronte ai maggiori oneri di lavoro (derivanti dalle modifiche del Codice civile
svizzero in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
della filiazione, entrate in vigore il 1°gennaio 2013), garantendo nel contempo
una sua costante presenza e reperibilità e più in generale l'efficienza e
qualità del lavoro (cfr. Verbali del Gran Consiglio, Anno 2012/2013, seduta XXI
di mercoledì 26 settembre 2012, pomeridiana, pag. 2253 segg., discussione
relativa all'emendamento all'art. 9 cpv. 1).
Ferma questa premessa, è certo che la funzione che il ricorrente ricopre in
seno alle ARP sia a carattere permanente o duraturo ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN: si tratta
infatti inconfutabilmente di un rapporto di lavoro che lo assorbe in misura
preponderante, ovvero di un'attività lucrativa che occupa più del 50% dell'orario
lavorativo in base alla citata giurisprudenza (consid. 2.2). Non vi è alcuna
ragione per scostarsi da tale interpretazione, già tutelata dal Tribunale
federale (cfr. STF 2C_131/2017 citata consid. 7.2.1), e volta in
particolare a garantire l'indipendenza - anche economica - e neutralità del
notaio. Indipendenza che anche solo un impiego remunerato da parte di un ente
pubblico è come detto suscettibile di intaccare, per modo che appare del tutto
sostenibile pretendere che una simile attività debba restare accessoria (cfr.
STF 2C_131/2017 citata consid. 6.2; supra consid. 2.2 e rimandi). La
normativa ticinese non appare del resto eccessivamente severa, ove solo si
consideri che a un esito insostenibile non conduce di per sé nemmeno una norma
che, a tutela dell'indipendenza, della qualità e della credibilità del notaio, esclude
la possibilità di svolgere il notariato parallelamente a un impiego alle
dipendenze di un ente pubblico (cfr. STF 2C_131/2017 citata consid. 7.2.2 e STA
52.2016.83 citata consid. 3 con rimando a STF 2C_507/2011 citata).
Non v'è poi chi non veda come l'onere che il ruolo di presidente delle ARP
necessariamente richiede sia suscettibile di diminuire in modo apprezzabile l'impegno
e la forza lavoro del notaio, pregiudicando segnatamente lo svolgimento
inappuntabile della sua funzione e la disponibilità verso i clienti nei normali
orari di lavoro, come a ragione osservato dalla Commissione (cfr. al riguardo: Mooser, op. cit., n. 101 e 106 e rimandi; Wolf/Pfammat-ter,
op. cit., n. 2 ad art. 4 NG; STF del 9
maggio 1994 consid. 3d in RNRF 77/1996, pag. 110 segg.). Non è infatti solo questione
di raggiungere una determinata percentuale d'occupazione (in funzione di un
abituale orario di lavoro di 42 ore settimanali), accumulando ogni possibile "fuori-orario"
o ritaglio di tempo (ad es. una o due ore tra un'occupazione e l'altra o nelle
pause pranzo), ma che al ministero notarile sia effettivamente dedicato l'essenziale
del proprio tempo (cfr. Mooser,
op. cit., n. 101 e rinvii). Solamente in questo modo il notaio può del resto
espletare al meglio le sue funzioni, con la massima diligenza (art. 12 LN).
Cadono quindi nel vuoto tutte le tesi (libertà di orario, suddivisione del
tempo d'occupazione, ecc.) con cui l'insorgente contesta il carattere
accessorio della sua attività di notaio (che, a rigore, non potrebbe essere
considerata preponderante rispetto a quella per le ARP neppure seguendo la
sorprendente suddivisione percentuale proposta dal ricorrente: 60-70% <
80%). Nemmeno la sua prontezza (o quella della sua segretaria) a ricevere e/o
rispondere a chiamate, messaggi o e-mail è evidentemente in grado di sopperire
al tempo che egli è in primo luogo chiamato a dedicare alla sua professione
principale ex art. 9 cpv. 1 LPMA. Tanto meno il numero di atti notarili o i
guadagni accumulati negli ultimi anni.
In conclusione, l'attività lucrativa preponderante del ricorrente di presidente
delle ARP non può che essere ritenuta incompatibile con l'esercizio del
notariato giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LN. La decisione con cui la
Commissione ha decretato la revoca dalla sua funzione sulla base degli art. 25
lett. g e 26 cpv. 1 LN, immune da violazione del diritto, deve pertanto essere
confermata.
3.4. Non porta ad altra conclusione la
censura con cui l'insorgente lamenta una disparità di trattamento con gli
avvocati che fungono da notai: come giustamente ricorda la Commissione (cfr. duplica), per espressa scelta del
legislatore, tra la funzione di notaio e l'esercizio dell'avvocatura non vi è
incompatibilità, indipendentemente dal grado di occupazione (ritenuti tra l'altro
lo stretto legame e le sinergie tra queste due attività, cfr. Messaggio sulla
LN citato, pag. 12-13 e rimandi; cfr. pure STF 2C_131/2017 citata
consid. 6.3). Non è invece ben dato di
vedere quale differente trattamento sussista con i notai che ricoprono delle
cariche pubbliche (quali municipali, sindaci, ecc.), trattandosi in tal caso
generalmente di attività diverse, svolte a titolo accessorio (cfr. pure RDAT
II-1997 n. 10 consid. 3e in fine). Nella misura in cui pretende invece
che vi sarebbero altri presidenti delle ARP che fungerebbero da notai, non si
può che prendere atto del fatto che alla Commissione non è nota alcuna
situazione concreta analoga a quella del ricorrente (cfr. risposta, pag. 2) -
che egli del resto nemmeno adduce, né sostanzia. A ciò aggiungasi che da un'eventuale
precedente violazione della legge non deriva
di regola alcun diritto di essere trattato allo stesso modo. Soltanto in casi
eccezionali, quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme
al diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi
interessi preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento
nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6).
Ipotesi che qui manifestamente non s'avvera.
4. 4.1. Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va respinto.
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda
cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.
4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, dedotto l'importo versato a titolo di anticipo (fr. 1'500.-), è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera