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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 novembre 2018 (n. 5654) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 aprile 2017 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, con effetto immediato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è nato il __________ e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 2009.
__________ di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):
14 giugno 2010 revoca della licenza di condurre di 3 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità); la misura è stata scontata dal 3 gennaio al 2 aprile 2011;
16 maggio 2014 revoca della licenza di condurre di 12 mesi per un'infrazione grave (eccesso di velocità); il provvedimento è stato scontato dal 31 ottobre 2014 al 30 ottobre 2015.
B. a. Il 21 dicembre 2016, verso
le ore 21.30, RI 1 circolava in territorio di __________ alla guida della
vettura VW Golf targata __________ quando, nell'affrontare una curva per lui
piegante a destra, ha perso la padronanza di guida, ha invaso la corsia di
contromano ed è fuoriuscito a sinistra dal campo stradale, collidendo contro un
palo elettrico, prima di precipitare per circa dieci metri in una scarpata.
Accompagnato al Pronto soccorso, è stato sottoposto a un esame tossicologico
che ha messo in evidenza una concentrazione di THC nel suo sangue superiore al
valore limite fissato dalla legge (cfr.
rapporto di analisi del 16 gennaio 2017 dell'Istituto Alpino di Chimica
e Tossicologia, IACT).
Interrogato dalla polizia cantonale, il ricorrente - che ha dichiarato di avere
circolato a circa 50-60 km/h - ha spiegato di avere perso il controllo del
veicolo a causa della poca dimestichezza con la strada, che lo ha portato ad
affrontare a una velocità troppo elevata la curva in questione, accorgendosi
solo in un secondo momento che era più stretta di quanto si aspettasse. Avendo
preso la curva troppo larga, ha invaso la corsia opposta e, nel tentativo di
correggere la traiettoria, ha sterzato bruscamente verso destra, perdendo così
la padronanza della vettura. Dopo avere in un primo tempo negato di fare uso di
stupefacenti, confrontato con gli esiti dell'esame tossicologico cui era stato
sottoposto, ha infine ammesso di avere fumato una canna di marijuana la sera
prima dell'incidente. Ha comunque precisato che quando si è messo alla guida
non sentiva più alcun effetto dello stupefacente, escludendo che la presenza di
THC nel suo sangue possa aver influito sulla dinamica del sinistro.
Anche il passeggero, a sua volta interrogato dalla polizia, ha stimato la
velocità con cui l'amico ha abbordato la curva in circa 50-60 km/h, ben al di
sotto del limite vigente di 80 km/h.
b. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 3 maggio 2017 (che ha annullato quello precedentemente emanato il 27 aprile 2017) il competente Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). Oltre ad avere fumato una canna di marijuana il giorno prima, gli ha in particolare rimproverato di avere, il 21 dicembre 2016, gravemente violato le norme della circolazione. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (per un totale di fr. 4'800.-) e alla multa di fr. 300.-, rinunciando a revocare il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (pari a complessivi fr. 5'400.-) decretata nei suoi confronti il 10 giugno 2014 ma limitandosi ad ammonirlo formalmente.
c. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza
dell'8 maggio 2018, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento,
ha sostanzialmente confermato il decreto d'accusa, concedendo tuttavia la
sospensione condizionale (con un periodo di prova di 5 anni) alla pena
pecuniaria e aumentando l'importo della multa a fr. 2'300.-.
Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli,
l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi
passata in giudicato incontestata.
C. a. Nel frattempo, venuta a conoscenza della predetta infrazione e preso atto del relativo rapporto di polizia, il 7 febbraio 2017 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, l'autorità dipartimentale gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica di medicina del traffico a cura del Centro medico del traffico. Tale decisione, resa in applicazione degli art. 15d e 16 cpv. 1 LCStr nonché 11b cpv. 1 lett. a e b, 30 e 33 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.
b. Il 22 marzo 2017 RI 1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi
confronti.
Preso atto delle conclusioni della perizia rassegnata il 18 aprile 2017 dalla
dr. med. __________, medico del traffico SSML (che ha ritenuto il conducente
idoneo alla guida dal profilo fisico) e raccolte le osservazioni dell'interessato
in merito alla procedura amministrativa, con decisione del 27 aprile 2017 - resa prima del citato decreto
d'accusa del 3 maggio 2017 - la Sezione della circolazione, per i fatti occorsi il 21 dicembre 2016 e ritenendo
che avesse condotto in stato di inattitudine alla guida per influsso da sostanze
psicoattive, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con effetto immediato, stabilendo che nessun
riesame sarebbe stato concesso prima del dicembre 2018 e subordinando la riammissione alla guida
al superamento di un esame psicotecnico a cura dello psicologo del traffico. La
risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c
cpv. 2 lett. c (recte: d) LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. a. Contro questa risoluzione
RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e sollecitando
in via provvisionale la restituzione immediata della licenza di condurre.
b. Con giudizio del 12 giugno 2017, il
Presidente del Consiglio di Stato, stante l'attitudine alla guida
dell'interessato accertata in sede peritale, in accoglimento dell'istanza
provvisionale, ha conferito effetto sospensivo al gravame, decretando
conseguentemente l'immediata restituzione della licenza di condurre per la
durata della presente procedura.
c. Pronunciatosi nel merito il 27 novembre 2018, il
Governo ha poi confermato il provvedimento amministrativo, respingendo
l'impugnativa presentata da RI 1 e levando a un eventuale ricorso l'effetto
sospensivo.
Il Governo ha anzitutto appurato la sussistenza di un'infrazione grave ex
art 16c cpv. 1 lett. a LCStr, come accertato anche in sede penale.
Contrariamente a quanto concluso dalle autorità penali, ha inoltre considerato
che il conducente si fosse macchiato anche del reato di guida in stato
d'inattitudine giusta l'art. 16c cpv.
1 lett. c LCStr. Visti i precedenti accumulati dall'interessato - in
particolare le citate revoche del 14 giugno 2010 e del 16 maggio 2014 (scontate
meno di dieci anni prima) -, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che vi
fossero gli estremi per la revoca a tempo indeterminato, senza possibilità di
riesame prima di due anni (dedotto il periodo di revoca già espiato). Ha inoltre
confermato la condizione cui è stata subordinata la riammissione alla guida,
ritenendola conforme all'art. 17 cpv. LCStr e alla giurisprudenza in materia.
E. Avverso quest'ultimo
giudizio, dichiarato immediatamente esecutivo, RI 1 si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente, che rileva come il suo stato di inattitudine alla guida non sia
comprovato e non sia stato pertanto accertato in sede penale, nega che possa
essere posto alla base della qui controversa misura amministrativa. Le analisi tossicologiche
esperite su di lui costituirebbero infatti una prova inammissibile e dunque
inutilizzabile. Lamenta che la precedente istanza non abbia prestato sufficiente
attenzione alla commisurazione della sua colpa in funzione della sola perdita
di padronanza del veicolo per avere circolato a una velocità inadeguata alle
circostanze. Evidenzia la prognosi favorevole formulata nei suoi confronti
dall'autorità penale, che gli ha concesso il beneficio della condizionale senza
revocare quello accordato a una precedente sanzione. Ritiene pertanto, sulla
scorta di tutta una serie di elementi, che la sua colpa non possa essere
considerata grave, bensì tutt'al più medio grave. Di conseguenza tornerebbe
applicabile l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr, che prevede una revoca
della patente di almeno quattro mesi, in concreto già scontata dal 7 febbraio
al 12 giugno 2017.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,
riconfermandosi nel proprio provvedimento.
G. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito
degli eventi occorsi il 21 dicembre 2016, il giudice della Pretura
penale ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di cinque anni) di fr. 4'800.-, corrispondente a 40 aliquote
giornaliere da fr. 120.- cadauna, e al pagamento di una multa di fr. 2'300.-, riconoscendolo
colpevole, oltre che di contravvenzione alla LStup, anche di grave infrazione
alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), in particolare per avere
circolato a una velocità non adatta alle circostanze, ritenuto il manto
stradale bagnato, e avere negligentemente perso la padronanza di guida in una
curva, invadendo la corsia opposta e collidendo contro un palo elettrico, per
poi precipitare per circa dieci metri nella scarpata ivi presente, cagionando così
un serio pericolo per la sicurezza altrui, segnatamente quella del passeggero. La
predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente
passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in
questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti
dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con
decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,
questo Tribunale - al pari dell'istanza
inferiore - è infatti vincolato non solo alla descrizione degli avvenimenti che
hanno portato alla condanna pronunciata l'8 maggio 2018. Se l'insorgente
riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di
presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le
proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il
giudizio del giudice della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia
di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di
appello e di revisione penale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 3 della
sentenza pretorile), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede
amministrativa. Il ricorrente, nonostante la gravità del reato imputatogli e
l'ampiezza della sanzione inflittagli, dopo avere annunciato l'appello, ha
invece rinunciato a motivare la relativa dichiarazione, con conseguente
stralcio del suo gravame. Per ragioni sue di
cui non può che rammaricarsi non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato
passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto
costantemente assistito da un legale - che la condanna per aver gravemente
violato le norme della circolazione avrebbe comportato inevitabilmente anche
una revoca della licenza di condurre. Tanto più che, al di là della personale
esperienza maturata a seguito delle infrazioni commesse in passato, è ormai
fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono
sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I
363 consid. 2.3 e 2.3.2; STA 52.2015.409 del 13 giugno 2016 consid. 3.2
confermata dalla STF 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 3.4, 52.2014.381
del 27 febbraio 2015 consid. 3.2 confermata dalla STF 1C_219/2015 del 19 giugno
2015 consid. 2.3 e rimandi). In simili evenienze, il principio della sicurezza
giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli estremi
dell'infrazione o la sussistenza stessa del reato al fine di eludere la misura
amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n.
41 consid. 3.1).
3. 3.1. Vincolato
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno
procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019
dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5
dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti
descritti nella sentenza emanata l'8 maggio 2018 dal giudice della Pretura
penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi,
soggettivi e oggettivi, del reato di grave
infrazione alle norme della
circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret,
Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare
in appresso, a RI 1è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi
dell'art. 16c cpv. 1
lett. a LCStr (Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 397).
3.2.
Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è
applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24
giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16
cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate
le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione,
la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata
minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3
LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che, violando gravemente le
norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume
il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In
tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per un tempo
indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza
è stata revocata due volte per infrazioni gravi (cfr. art. 16c cpv. 2
lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile
senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto
comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della
strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999
concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric
Mizel, op. cit., pag. 593 seg.).
3.3. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3
dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962
(ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla
strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la
manovra sicura del veicolo e la sua attenzione non deve essere distratta in
particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di
comunicazione o di informazione (cpv. 1). Il grado di attenzione che si pretende
da lui va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la
densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le
fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid.
2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2; DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127
II 302 consid. 3c). Tale attenzione implica
che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la
vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui e la padronanza del
veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi
in modo appropriato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid.
2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1).
L'art. 32 cpv. 1 LCStr dispone dal canto suo che la velocità deve sempre
essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e
del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità. L'adeguamento della velocità alle circostanze costituisce uno degli
obblighi essenziali che il conducente deve osservare per padroneggiare
costantemente la sua vettura, così come imposto dall'art. 31 cpv. 1
LCStr. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ai sensi di questa
disposizione, il conducente è tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo
da evitare ch'esso possa divenire una causa d'incidente o d'intralcio eccessivo
alla circolazione (André Bussy/Baptiste Rusconi/Yvan
Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Christoph Müller, Code suisse de la
circulation routière commenté, IV ed., Basilea 2015, n. 1.1 ad art. 32 LCStr).
Onde determinarsi sul carattere adeguato della velocità il giudice deve
prendere in considerazione tutte le circostanze del caso, quali, ad esempio, le
capacità del conducente, lo stato del veicolo, le condizioni della carreggiata
e le condizioni di circolazione (cfr. anche l'elenco allestito da Bussy e altri,
op. cit., n. 1.6 segg. ad art. 32 LCStr, cfr. STF 4C.260/2003 del 6 febbraio 2004 consid. 5.2.2), ritenuto
che l'art. 32 cpv. 1 LCStr è violato anche quando il conducente circola a una velocità uguale o
inferiore a quella autorizzata su quel tratto di strada (cfr. STF 6B_282/2009
del 14 dicembre 2009 consid. 2.1). Particolare
prudenza è richiesta in generale nella stagione invernale, segnatamente quando
il manto stradale è bagnato (Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.
16 ad art. 32 LCStr).
3.4. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 21 dicembre 2016,
verso le ore 21.30, RI 1 stava circolando in territorio
di __________ alla guida della sua vettura allorquando, nell'affrontare una
curva, ha perso la padronanza di guida, invadendo la corsia opposta e
collidendo contro un palo elettrico, per poi precipitare per circa dieci metri
nella scarpata ivi presente.
Sia il conducente che il passeggero hanno dichiarato che il veicolo circolava a
una velocità senz'altro inferiore a quella di 80 km/h autorizzata su quel
tratto di strada (cfr. rapporto di polizia del 1° febbraio 2017, pag. 1),
stimandola in circa 50-60 km/h (cfr. verbali d'interrogatorio del 22 dicembre
2017 di RI 1, pag. 3, e di __________, pag. 2). Premesso che tale dato è stato
semplicemente addotto dalle persone coinvolte nell'incidente ma non è stato in
alcun modo dimostrato, ritenuto che i fatti si sono svolti alle porte della
stagione invernale, di notte, su una carreggiata bagnata e non illuminata, il
ricorrente avrebbe dovuto ridurre la velocità in misura ancora maggiore, tanto
più che, per sua stessa ammissione, egli non conosceva bene la strada - ciò che
lo ha portato a mal interpretare la curva in questione, che ha creduto essere
più larga di quanto è effettivamente. Egli, sorpreso dallo stretto raggio della
curva, ha invaso la corsia di contromano e, nel
tentativo di correggere la traiettoria, ha sterzato bruscamente verso destra,
perdendo così la padronanza della vettura e uscendo di strada. Lo sbandamento
della sua vettura dimostra che non si è attenuto ai suoi doveri di prudenza, che gli imponevano di
tenersi pronto a dosare le sue reazioni, evitando brusche manovre.
Ne discende che, da un profilo oggettivo, il ricorrente ha gravemente
violato fondamentali norme della circolazione (quali sono quelle che impongono
al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di
adeguare la velocità alle circostanze per mantenere sempre la padronanza di
guida), mettendo seriamente in pericolo la sicurezza e l'incolumità altrui. Il
suo veicolo fuori controllo, che ha invaso la corsia di contromano, prima di
cozzare contro un palo e precipitare in una scarpata (con conseguente suo massiccio
danneggiamento, cfr. documentazione fotografica agli atti), ha determinato un
elevato rischio di collisione per possibili altri utenti della strada
provenienti in senso opposto; oltremodo gravi avrebbero potuto essere le
conseguenze in caso di incidente (frontale). Con il suo comportamento egli ha
poi in particolare leso l'incolumità del suo passeggero, che è rimasto
leggermente ferito (taglio all'arcata sopraccigliare destra e tumefazione
dell'occhio destro, cfr. verbale d'interrogatorio del 22 dicembre 2016 di RI 1,
pag. 3, e di __________, pag. 2).
Sul piano soggettivo, la violazione oggettivamente grave delle regole della
circolazione di cui si è reso responsabile l'insorgente va di principio
ritenuta costitutiva anche di una crassa negligenza, posto che, in base ai
fatti accertati, nessuna circostanza particolare permette in concreto di
valutare sotto una luce più favorevole il suo comportamento (cfr. STF
6B_665/2015 del 15 settembre 2016 consid. 2.1.2 e 4.2.1 e rimandi, 6B_441/2015
del 3 febbraio 2016 consid. 2.2.1). Nelle condizioni di cui si è detto (strada
in curva, bagnata, non illuminata, percorsa in inverno, di notte e sconosciuta
al conducente), ben doveva infatti il ricorrente essere cosciente del pericolo
di perdere il controllo del veicolo. Egli doveva quindi prestare particolare
attenzione e segnatamente - come egli stesso già aveva ammesso davanti alla
Polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del 22 dicembre 2016 pag. 3) - adattare
la sua guida, riducendo maggiormente la velocità prima di affrontare la
controversa curva. E ciò a prescindere dall'asserita presenza o meno di una
determinata segnaletica o della configurazione dei margini della strada;
circostanze di fatto che egli ha peraltro rinunciato a far valere in sede
penale, contestando la pronuncia del giudice della Pretura penale. Non giova
poi all'insorgente invocare il limite di velocità (80 km/h) vigente su quel
tratto di strada che egli ha rispettato, ritenuto che la velocità deve comunque
sempre essere adattata alle circostanze. L'orario in cui è stata commessa l'infrazione
e il fatto che fosse buio, come già visto, non sono poi elementi che permettono
di valutare con minor rigore il suo grado di colpa, al contrario. Stessa
deduzione vale per l'eventuale presenza di sale sulla carreggiata, che avrebbe semmai pure dovuto indurre il conducente a
una accresciuta prudenza. A fronte di tutto ciò, non è invece dato di vedere in
che modo le sentenze evocate dal ricorrente (STF 1C_267/2010 del 14 settembre
2010 e 1C_3/2008 del 18 luglio 2008) - attinenti a fattispecie diverse -
possano condurre a un altro risultato. È bene semmai ricordare che il Tribunale
federale ha spesso ravvisato una colpa grave nella perdita di controllo di un veicolo, occorsa in condizioni di circolazione
che richiedevano un'attenzione
particolare (cfr. STF 6B_665/2015 citata consid. 4.2.2, 1C_249/2012 del 27 marzo 2013 consid. 2.2.4, 1C_38/2011 del 5 maggio
2011 consid. 5, 1C_83/2010 del 12 luglio 2010 consid. 5.2).
3.5. Il ricorrente, dopo avere subito nel 2010 un ritiro della licenza
di tre mesi per un'infrazione grave, nel 2014 è stato oggetto di una seconda
revoca di 12 mesi per un'ulteriore infrazione di pari gravità. Il 21 dicembre
2016 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione della
patente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. d seconda frase LCStr) -
l'insorgente - come appena visto - si è nuovamente reso autore di un'infrazione
grave. E ciò anche facendo astrazione dall'ulteriore infrazione inopinatamente considerata
dall'autorità dipartimentale e dal Governo, e
meglio la guida in stato d'inattitudine, non accertata in sede penale
(apparentemente a causa del carattere illecito della prova su cui si fondava; cfr.,
su questo tema e in particolare sull'impossibilità per l'autorità
amministrativa, in simili casi, di disporre una revoca in base all'art.
16c cpv. 2 lett. d LCStr, DTF 139 II 95 consid. 3.4.3).
Ne consegue che il provvedimento di revoca a tempo indeterminato di almeno due
anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo
Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva
e il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi
per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza
resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida
(cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel,
op. cit., pag. 596; Philippe Weissenber-ger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit
Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che
neppure l'insorgente del resto contesta. Va da sé che una
volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'autorità di prime cure
dovrà fissare un nuovo periodo di sospensione, tenendo anche conto del periodo in
cui la patente gli è stata restituita a seguito del giudizio del 12 giugno 2017
del Presidente del Governo sull'effetto sospensivo.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.
4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera