Incarto n.
52.2019.2

 

Lugano

12 giugno 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2018 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 novembre 2018 (n. 5654) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 aprile 2017 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, con effetto immediato;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   RI 1, qui ricorrente, è nato il __________ e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 2009.

__________ di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

14 giugno 2010              revoca della licenza di condurre di 3 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità); la misura è stata scontata dal 3 gennaio al 2 aprile 2011;

16 maggio 2014             revoca della licenza di condurre di 12 mesi per un'infrazione grave (eccesso di velocità); il provvedimento è stato scontato dal 31 ottobre 2014 al 30 ottobre 2015.

 

 

                                  B.   a. Il 21 dicembre 2016, verso le ore 21.30, RI 1 circolava in territorio di __________ alla guida della vettura VW Golf targata __________ quando, nell'affrontare una curva per lui piegante a destra, ha perso la padronanza di guida, ha invaso la corsia di contromano ed è fuoriuscito a sinistra dal campo stradale, collidendo contro un palo elettrico, prima di precipitare per circa dieci metri in una scarpata.
Accompagnato al Pronto soccorso, è stato sottoposto a un esame tossicologico che ha messo in evidenza una concentrazione di THC nel suo sangue superiore al valore limite fissato dalla legge (cfr. rapporto di analisi del 16 gennaio 2017 dell'Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia, IACT).
Interrogato dalla polizia cantonale, il ricorrente - che ha dichiarato di avere circolato a circa 50-60 km/h - ha spiegato di avere perso il controllo del veicolo a causa della poca dimestichezza con la strada, che lo ha portato ad affrontare a una velocità troppo elevata la curva in questione, accorgendosi solo in un secondo momento che era più stretta di quanto si aspettasse. Avendo preso la curva troppo larga, ha invaso la corsia opposta e, nel tentativo di correggere la traiettoria, ha sterzato bruscamente verso destra, perdendo così la padronanza della vettura. Dopo avere in un primo tempo negato di fare uso di stupefacenti, confrontato con gli esiti dell'esame tossicologico cui era stato sottoposto, ha infine ammesso di avere fumato una canna di marijuana la sera prima dell'incidente. Ha comunque precisato che quando si è messo alla guida non sentiva più alcun effetto dello stupefacente, escludendo che la presenza di THC nel suo sangue possa aver influito sulla dinamica del sinistro.
Anche il passeggero, a sua volta interrogato dalla polizia, ha stimato la velocità con cui l'amico ha abbordato la curva in circa 50-60 km/h, ben al di sotto del limite vigente di 80 km/h.

                                         b. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 3 maggio 2017 (che ha annullato quello precedentemente emanato il 27 aprile 2017) il competente Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). Oltre ad avere fumato una canna di marijuana il giorno prima, gli ha in particolare rimproverato di avere, il 21 dicembre 2016, gravemente violato le norme della circolazione. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (per un totale di fr. 4'800.-) e alla multa di fr. 300.-, rinunciando a revocare il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (pari a complessivi fr. 5'400.-) decretata nei suoi confronti il 10 giugno 2014 ma limitandosi ad ammonirlo formalmente.


c. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza dell'8 maggio 2018, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha sostanzialmente confermato il decreto d'accusa, concedendo tuttavia la sospensione condizionale (con un periodo di prova di 5 anni) alla pena pecuniaria e aumentando l'importo della multa a fr. 2'300.-.
Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

 

 

                                  C.   a. Nel frattempo, venuta a conoscenza della predetta infrazione e preso atto del relativo rapporto di polizia, il 7 febbraio 2017 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, l'autorità dipartimentale gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica di medicina del traffico a cura del Centro medico del traffico. Tale decisione, resa in applicazione degli art. 15d e 16 cpv. 1 LCStr nonché 11b cpv. 1 lett. a e b, 30 e 33 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.


b. Il 22 marzo 2017 RI 1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti.
Preso atto delle conclusioni della perizia rassegnata il 18 aprile 2017 dalla dr. med. __________, medico del traffico SSML (che ha ritenuto il conducente idoneo alla guida dal profilo fisico) e raccolte le osservazioni dell'interessato in merito alla procedura amministrativa, con decisione del 27 aprile 2017 - resa prima del citato decreto d'accusa del 3 maggio 2017 - la Sezione della circolazione, per i fatti occorsi il 21 dicembre 2016 e ritenendo che avesse condotto in stato di inattitudine alla guida per influsso da sostanze psicoattive, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del dicembre 2018 e subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico a cura dello psicologo del traffico. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c (recte: d) LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

 

                                  D.   a. Contro questa risoluzione RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e sollecitando in via provvisionale la restituzione immediata della licenza di condurre.

b. Con giudizio del 12 giugno 2017, il Presidente del Consiglio di Stato, stante l'attitudine alla guida dell'interessato accertata in sede peritale, in accoglimento dell'istanza provvisionale, ha conferito effetto sospensivo al gravame, decretando conseguentemente l'immediata restituzione della licenza di condurre per la durata della presente procedura.

c. Pronunciatosi nel merito il 27 novembre 2018, il Governo ha poi confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1 e levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
Il Governo ha anzitutto appurato la sussistenza di un'infrazione grave ex art 16c cpv. 1 lett. a LCStr, come accertato anche in sede penale. Contrariamente a quanto concluso dalle autorità penali, ha inoltre considerato che il conducente si fosse macchiato anche del reato di guida in stato d'inattitudine giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. c LCStr. Visti i precedenti accumulati dall'interessato - in particolare le citate revoche del 14 giugno 2010 e del 16 maggio 2014 (scontate meno di dieci anni prima) -, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che vi fossero gli estremi per la revoca a tempo indeterminato, senza possibilità di riesame prima di due anni (dedotto il periodo di revoca già espiato). Ha inoltre confermato la condizione cui è stata subordinata la riammissione alla guida, ritenendola conforme all'art. 17 cpv. LCStr e alla giurisprudenza in materia.

 

                                     

                                  E.   Avverso quest'ultimo giudizio, dichiarato immediatamente esecutivo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente, che rileva come il suo stato di inattitudine alla guida non sia comprovato e non sia stato pertanto accertato in sede penale, nega che possa essere posto alla base della qui controversa misura amministrativa. Le analisi tossicologiche esperite su di lui costituirebbero infatti una prova inammissibile e dunque inutilizzabile. Lamenta che la precedente istanza non abbia prestato sufficiente attenzione alla commisurazione della sua colpa in funzione della sola perdita di padronanza del veicolo per avere circolato a una velocità inadeguata alle circostanze. Evidenzia la prognosi favorevole formulata nei suoi confronti dall'autorità penale, che gli ha concesso il beneficio della condizionale senza revocare quello accordato a una precedente sanzione. Ritiene pertanto, sulla scorta di tutta una serie di elementi, che la sua colpa non possa essere considerata grave, bensì tutt'al più medio grave. Di conseguenza tornerebbe applicabile l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr, che prevede una revoca della patente di almeno quattro mesi, in concreto già scontata dal 7 febbraio al 12 giugno 2017.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.

 

 

                                  G.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).


2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 21 dicembre 2016, il giudice della Pretura penale ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni) di fr. 4'800.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, e al pagamento di una multa di fr. 2'300.-, riconoscendolo colpevole, oltre che di contravvenzione alla LStup, anche di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), in particolare per avere circolato a una velocità non adatta alle circostanze, ritenuto il manto stradale bagnato, e avere negligentemente perso la padronanza di guida in una curva, invadendo la corsia opposta e collidendo contro un palo elettrico, per poi precipitare per circa dieci metri nella scarpata ivi presente, cagionando così un serio pericolo per la sicurezza altrui, segnatamente quella del passeggero. La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza inferiore - è infatti vincolato non solo alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata l'8 maggio 2018. Se l'insorgente riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio del giudice della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 3 della sentenza pretorile), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa. Il ricorrente, nonostante la gravità del reato imputatogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, dopo avere annunciato l'appello, ha invece rinunciato a motivare la relativa dichiarazione, con conseguente stralcio del suo gravame. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che la condanna per aver gravemente violato le norme della circolazione avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. Tanto più che, al di là della personale esperienza maturata a seguito delle infrazioni commesse in passato, è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3 e 2.3.2; STA 52.2015.409 del 13 giugno 2016 consid. 3.2 confermata dalla STF 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 3.4, 52.2014.381 del 27 febbraio 2015 consid. 3.2 confermata dalla STF 1C_219/2015 del 19 giugno 2015 consid. 2.3 e rimandi). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza stessa del reato al fine di eludere la misura amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

 

 

                                   3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nella sentenza emanata l'8 maggio 2018 dal giudice della Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 397).

                                         3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel, op. cit., pag. 593 seg.).

3.3. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (cpv. 1). Il grado di attenzione che si pretende da lui va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2; DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui e la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1).
L'art. 32 cpv. 1 LCStr dispone dal canto suo che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. L'adeguamento della velocità alle circostanze costituisce uno degli obblighi essenziali che il conducente deve osservare per padroneggiare costantemente la sua vettura, così come imposto dall'art. 31 cpv. 1 LCStr. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ai sensi di questa disposizione, il conducente è tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ch'esso possa divenire una causa d'incidente o d'intralcio eccessivo alla circolazione (André Bussy/Baptiste Rusconi/Yvan Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Christoph Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, IV ed., Basilea 2015, n. 1.1 ad art. 32 LCStr). Onde determinarsi sul carattere adeguato della velocità il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso, quali, ad esempio, le capacità del conducente, lo stato del veicolo, le condizioni della carreggiata e le condizioni di circolazione (cfr. anche l'elenco allestito da Bussy e altri, op. cit., n. 1.6 segg. ad art. 32 LCStr, cfr. STF 4C.260/2003 del 6 febbraio 2004 consid. 5.2.2), ritenuto che l'art. 32 cpv. 1 LCStr è violato anche quando il conducente circola a una velocità uguale o inferiore a quella autorizzata su quel tratto di strada (cfr. STF 6B_282/2009 del 14 dicembre 2009 consid. 2.1). Particolare prudenza è richiesta in generale nella stagione invernale, segnatamente quando il manto stradale è bagnato (Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 16 ad art. 32 LCStr).


3.4. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 21 dicembre 2016, verso le ore 21.30, RI 1 stava circolando in territorio di __________ alla guida della sua vettura allorquando, nell'affrontare una curva, ha perso la padronanza di guida, invadendo la corsia opposta e collidendo contro un palo elettrico, per poi precipitare per circa dieci metri nella scarpata ivi presente.
Sia il conducente che il passeggero hanno dichiarato che il veicolo circolava a una velocità senz'altro inferiore a quella di 80 km/h autorizzata su quel tratto di strada (cfr. rapporto di polizia del 1° febbraio 2017, pag. 1), stimandola in circa 50-60 km/h (cfr. verbali d'interrogatorio del 22 dicembre 2017 di RI 1, pag. 3, e di __________, pag. 2). Premesso che tale dato è stato semplicemente addotto dalle persone coinvolte nell'incidente ma non è stato in alcun modo dimostrato, ritenuto che i fatti si sono svolti alle porte della stagione invernale, di notte, su una carreggiata bagnata e non illuminata, il ricorrente avrebbe dovuto ridurre la velocità in misura ancora maggiore, tanto più che, per sua stessa ammissione, egli non conosceva bene la strada - ciò che lo ha portato a mal interpretare la curva in questione, che ha creduto essere più larga di quanto è effettivamente. Egli, sorpreso dallo stretto raggio della curva, ha invaso la corsia di contromano e, nel tentativo di correggere la traiettoria, ha sterzato bruscamente verso destra, perdendo così la padronanza della vettura e uscendo di strada. Lo sbandamento della sua vettura dimostra che non si è attenuto ai suoi doveri di prudenza, che gli imponevano di tenersi pronto a dosare le sue reazioni, evitando brusche manovre.
Ne discende che, da un profilo oggettivo, il ricorrente ha gravemente violato fondamentali norme della circolazione (quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di adeguare la velocità alle circostanze per mantenere sempre la padronanza di guida), mettendo seriamente in pericolo la sicurezza e l'incolumità altrui. Il suo veicolo fuori controllo, che ha invaso la corsia di contromano, prima di cozzare contro un palo e precipitare in una scarpata (con conseguente suo massiccio danneggiamento, cfr. documentazione fotografica agli atti), ha determinato un elevato rischio di collisione per possibili altri utenti della strada provenienti in senso opposto; oltremodo gravi avrebbero potuto essere le conseguenze in caso di incidente (frontale). Con il suo comportamento egli ha poi in particolare leso l'incolumità del suo passeggero, che è rimasto leggermente ferito (taglio all'arcata sopraccigliare destra e tumefazione dell'occhio destro, cfr. verbale d'interrogatorio del 22 dicembre 2016 di RI 1, pag. 3, e di __________, pag. 2).
Sul piano soggettivo, la violazione oggettivamente grave delle regole della circolazione di cui si è reso responsabile l'insorgente va di principio ritenuta costitutiva anche di una crassa negligenza, posto che, in base ai fatti accertati, nessuna circostanza particolare permette in concreto di valutare sotto una luce più favorevole il suo comportamento (cfr. STF 6B_665/2015 del 15 settembre 2016 consid. 2.1.2 e 4.2.1 e rimandi, 6B_441/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 2.2.1). Nelle condizioni di cui si è detto (strada in curva, bagnata, non illuminata, percorsa in inverno, di notte e sconosciuta al conducente), ben doveva infatti il ricorrente essere cosciente del pericolo di perdere il controllo del veicolo. Egli doveva quindi prestare particolare attenzione e segnatamente - come egli stesso già aveva ammesso davanti alla Polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del 22 dicembre 2016 pag. 3) - adattare la sua guida, riducendo maggiormente la velocità prima di affrontare la controversa curva. E ciò a prescindere dall'asserita presenza o meno di una determinata segnaletica o della configurazione dei margini della strada; circostanze di fatto che egli ha peraltro rinunciato a far valere in sede penale, contestando la pronuncia del giudice della Pretura penale. Non giova poi all'insorgente invocare il limite di velocità (80 km/h) vigente su quel tratto di strada che egli ha rispettato, ritenuto che la velocità deve comunque sempre essere adattata alle circostanze. L'orario in cui è stata commessa l'infrazione e il fatto che fosse buio, come già visto, non sono poi elementi che permettono di valutare con minor rigore il suo grado di colpa, al contrario. Stessa deduzione vale per l'eventuale presenza di sale sulla carreggiata, che avrebbe semmai pure dovuto indurre il conducente a una accresciuta prudenza. A fronte di tutto ciò, non è invece dato di vedere in che modo le sentenze evocate dal ricorrente (STF 1C_267/2010 del 14 settembre 2010 e 1C_3/2008 del 18 luglio 2008) - attinenti a fattispecie diverse - possano condurre a un altro risultato. È bene semmai ricordare che il Tribunale federale ha spesso ravvisato una colpa grave nella perdita di controllo di un veicolo, occorsa in condizioni di circolazione che richiedevano un'attenzione particolare (cfr. STF 6B_665/2015 citata consid. 4.2.2, 1C_249/2012 del 27 marzo 2013 consid. 2.2.4, 1C_38/2011 del 5 maggio 2011 consid. 5, 1C_83/2010 del 12 luglio 2010 consid. 5.2).


3.5. Il ricorrente, dopo avere subito nel 2010 un ritiro della licenza di tre mesi per un'infrazione grave, nel 2014 è stato oggetto di una seconda revoca di 12 mesi per un'ulteriore infrazione di pari gravità. Il 21 dicembre 2016 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione della patente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. d seconda frase LCStr) - l'insorgente - come appena visto - si è nuovamente reso autore di un'infrazione grave. E ciò anche facendo astrazione dall'ulteriore infrazione inopinatamente considerata dall'autorità dipartimentale e dal Governo, e meglio la guida in stato d'inattitudine, non accertata in sede penale (apparentemente a causa del carattere illecito della prova su cui si fondava; cfr., su questo tema e in particolare sull'impossibilità per l'autorità amministrativa, in simili casi, di disporre una revoca in base all'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, DTF 139 II 95 consid. 3.4.3).
Ne consegue che il provvedimento di revoca a tempo indeterminato di almeno due anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe Weissenber-ger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che neppure l'insorgente del resto contesta. Va da sé che una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'autorità di prime cure dovrà fissare un nuovo periodo di sospensione, tenendo anche conto del periodo in cui la patente gli è stata restituita a seguito del giudizio del 12 giugno 2017 del Presidente del Governo sull'effetto sospensivo.

                                   4.   4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.


4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera