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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2019 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 maggio 2019 (n. 20.2018.10) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 3'000.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 30 gennaio 2018 il
notaio RI 1 ha recepito in un atto pubblico (rogito n. __________) il verbale
dell'assemblea generale della __________ SA di __________, resasi necessaria
per procedere a diverse operazioni (trasferimento della sede sociale a __________,
indicazione di un nuovo recapito, dimissioni e scarico dell'amministratrice
unica, nomina del nuovo amministratore unico nella persona di L__________,
adozione di un nuovo statuto). In quell'occasione, prima della rogazione
dell'atto, l'allora amministratrice unica della società (K__________) ha
consegnato al notaio l'intero pacchetto azionario.
b. Il 9 luglio 2018 K__________ e la figlia __________ hanno segnalato alla
Commissione di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio RI
1, al quale hanno in particolare rimproverato di non aver mai restituito loro
le azioni di cui sarebbero titolari (in ragione del 13% rispettivamente dell'87%),
nonostante le ripetute richieste, formulate anche per il tramite dei loro
legali. Hanno pure lamentato il fatto che egli abbia fatturato loro non solo le
proprie prestazioni di notaio, ma anche quelle di avvocato, e ciò benché non
gli avessero conferito alcun mandato in tale veste.
B. a. Preso atto di tale
segnalazione, il 20 agosto 2018 la Commissione ha aperto nei confronti del
notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso nei suoi confronti, sostenendo di avere agito conformemente alle norme
che disciplinano il ministero del notaio. Ha tra l'altro precisato di avere
chiesto istruzioni in merito alla richiesta di restituzione delle azioni
formulata dall'avv. M__________ per conto delle segnalanti al nuovo
amministratore unico (L__________), che gli avrebbe vietato di procedere,
indicando che le stesse sarebbero prive di ogni ragionevole diritto sulle
azioni al portatore presso di voi depositate. Per la medesima ragione non
avrebbe dato seguito alla successiva analoga richiesta dell'avv. Y__________. Segnalanti
che - ha affermato - non sarebbero pertanto nemmeno legittimate a rappresentare
la __________ SA nella procedura disciplinare. Ha poi rilevato che, essendo la
situazione societaria a dir poco "intricata", in particolare
per quanto concerne l'azionariato, egli, consegnando le azioni, rischierebbe di
esporsi poi ad azioni da parte di chi ha effettivamente la legittimazione di
azionista, precisando di essere in ogni caso senz'altro disposto a
depositarle.
C. Con decisione del 14 maggio
2019, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 3'000.-.
Riassunti i fatti e ricordato l'obbligo di
verità, la precedente istanza ha essenzialmente indicato come un notaio
chiamato a rogare un atto pubblico contenente modifiche organizzative di una SA
debba sempre porre attenzione a chi sono gli azionisti della stessa. Ha quindi
rimproverato all'interessato di non aver approfondito a quale titolo, prima
della rogazione dell'atto, K__________ gli avesse consegnato le azioni poi
rimaste depositate da lui, contribuendo così alla situazione di confusione
venutasi a creare successivamente e disattendendo i suoi obblighi di diligenza
e di verità. Ha poi ravvisato un'ulteriore violazione della legge notarile nel
fatto che tra la documentazione prodotta con le sue osservazioni del 18 ottobre
2018 vi fosse anche una fotocopia semplice dell'atto notarile sottoscritto il
30 gennaio 2018. Ha infine addebitato al notaio anche una violazione della
tariffa notarile, considerato come la nota professionale di avvocatura del 4
aprile 2018 conteggiasse una seconda volta "a tempo" prestazioni
attinenti alla rogazione dell'atto pubblico, che avrebbero dovuto essere già
comprese nella parcella notarile del 30 marzo 2018. Le predette infrazioni sono
state ritenute gravi, viste anche le conseguenze del mancato accertamento della
titolarità delle azioni (che ha causato diversi procedimenti civili) e ciò pur
considerando l'assenza di precedenti dell'interessato.
D. Avverso la predetta
decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione e
il rinvio degli atti alla Commissione per nuovo giudizio e, subordinatamente,
l'annullamento del provvedimento.
Censurata una violazione del suo diritto di essere sentito, l'insorgente
contesta le conclusioni cui è giunta la precedente istanza. Rileva anzitutto che,
secondo la dottrina più autorevole (che la Commissione avrebbe frainteso), in
occasione di atti di constatazione (quali i verbali delle assemblee generali) l'obbligo
di assicurarsi della legittimazione dei partecipanti incomberebbe al consiglio
di amministrazione e non al notaio, al quale neppure il diritto ticinese
imporrebbe una tale verifica. Quanto alla produzione della fotocopia semplice
del rogito, osserva come lo scopo delle norme di cui gli è rimproverata la
violazione sia quello di tutelare gli interessi delle parti e l'interesse
pubblico evitando di produrre copie non autentiche, ciò che non varrebbe
nell'ambito di un procedimento disciplinare in cui è parte soltanto il notaio.
Contesta infine ogni preteso errore in relazione alle prestazioni considerate
nella sua parcella legale.
E. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni di merito. Riconfermandosi nel provvedimento impugnato, si è limitata a respingere la censura di violazione del diritto di essere sentito.
F. Con la replica, il ricorrente ribadisce sostanzialmente le proprie conclusioni e domande di giudizio.
G. Dell'ulteriore scritto del 5 gennaio 2021 del ricorrente e della risposta dell'11 febbraio successivo della Commissione si dirà, per quanto occorre, in appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Il ricorrente lamenta
anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito data dal fatto che
l'oggetto della segnalazione sarebbe stata la questione di sapere se egli fosse
o meno legittimato a trattenere le azioni, mentre la Commissione lo ha
sanzionato per non avere preventivamente accertato per chi le azioni erano
state depositate, modificando così l'oggetto del procedimento disciplinare
senza preventivamente dargli la possibilità di esprimersi. La violazione
sarebbe tanto grave da non poter essere sanata e non potrebbe anzi essere
escluso che renda addirittura la decisione radicalmente nulla.
2.1. Secondo costante
giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere
sentito ancorato in quest'ultima norma assicura alle parti la facoltà di
esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione
giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di
prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di
potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che
dovrà essere preso (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3). In
linea di massima, dal diritto di essere sentito non deriva la facoltà per le
parti di esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata
dall'autorità (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4). Soltanto quando l'autorità
prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non
evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e
poteva presupporre la pertinenza, il diritto di essere sentito esige che sia
data loro la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. DTF 145 I 167 consid.
4.1, 131 V 9 consid. 5.4.1; STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1, 2C_356/2017
del 10 novembre 2017 consid. 4.3; cfr. inoltre, sentenza del Tribunale
cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4, confermata da STF
2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale
ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha
avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame
dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con
l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere
(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. In concreto è ben vero che la segnalazione all'origine del presente
procedimento disciplinare censurava soprattutto la mancata restituzione da
parte del notaio delle azioni consegnategli da K__________ il 30 gennaio 2018.
Ciononostante, la Commissione ha sanzionato il notaio per non avere
preventivamente accertato per chi tali azioni erano state depositate
rispettivamente chi fossero gli azionisti. Non occorre tuttavia chinarsi sulla
questione di sapere se, così facendo, abbia indebitamente modificato l'oggetto
del procedimento disciplinare, ritenuto che su questo punto, come si vedrà in
seguito, il ricorso va comunque accolto.
3. 3.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo
Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di
preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità
disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.
STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare
degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da
compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore
in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il
pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla
legge sul notariato, al regolamento, alla
legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. I
doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti come tali nella
LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare nell'esercizio della
sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le singole procedure di
istrumentazione (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in:
ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Michel
Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 336 seg.).
4. 4.1. Secondo l'art. 12 LN,
il notaio deve usare la massima
diligenza nell'espletare le proprie funzioni (cfr. anche art. 5 cpv. 1 del codice professionale dell'Ordine dei
notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015; RL 952.205). Il notaio è inoltre
tenuto a un obbligo di verità. L'atto autentico deve dunque
essere conforme alla verità (cfr. anche art. 5 cpv. 2 del codice professionale dell'Ordine
dei Notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015; RL 952.205). Ne
va della sicurezza del diritto, fondata segnatamente sull'art. 9 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'obbligo di verità è anche
il corollario dell'obbligo di fedeltà che incombe al notaio nei confronti dello
Stato che gli ha delegato una parte del potere pubblico. Deriva dal diritto
privato federale e s'impone ai Cantoni quale esigenza minima. Si può pure
dedurre dal principio generale della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 Cost. e 2
cpv. 1 CC; cfr. Mooser, op.
cit., n. 177).
4.2. Nell'ambito di un atto di constatazione, qual è la redazione di un
processo verbale di un'assemblea generale (cfr. Mooser, op. cit., n. 710; sui casi in
cui è necessaria la forma autentica, cfr. Helke
Drenckhan, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, Basilea 2014, n. 60.12),
le indicazioni che il notaio protocolla, fondandosi sulle proprie
constatazioni, devono corrispondere alla realtà (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; cfr. pure art. 5 cpv. 1 seconda frase LN). Ciò presuppone che il notaio si
sia assicurato personalmente della realtà dei fatti che constata (cfr. Mooser, op. cit.,
n. 178). Per questi ultimi, egli assume un obbligo di verità assoluto
(cfr. Mooser,
op. cit., nota n. 520). Se si limita a riprendere le indicazioni
fornitegli dal presidente o dagli scrutatori, deve farlo fedelmente al fine di
adempiere al suo obbligo di verità (cfr. Mooser, op. cit., n. 207 e n. 711d). In
tal caso, un obbligo di verità incombe anche al presidente rispettivamente agli
scrutatori (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; Christian
Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993,
n. 1107, 2864, 2881 segg., 3004 e 3006 seg.). Il
notaio deve sempre far emergere dal processo verbale - il cui contenuto minimo è stabilito dall'art. 702 cpv. 2 del codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) - se la constatazione è stata fatta da
lui (che può ingaggiare la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 317 del
codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) o dal presidente
(che può, dal canto suo, rendersi colpevole del reato previsto dall'art. 253
CP; cfr. Mooser, op. cit., n. 711d).
4.3. Se si tratta di un'assemblea universale (cfr. art. 701 CO), tutti gli
azionisti o i loro rappresentanti devono essere presenti, ciò di cui il notaio
è chiamato a dare atto (cfr. Mooser,
op. cit., n. 207; Walter
A. Stoffel, L'instrumentation des actes authentiques en
droit de societés, in: Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo
2007, pag. 207). La verifica della loro presenza - che
deve evidentemente perdurare durante l'intera assemblea (cfr. Peter Voser, Notarielle Pflichten bei
gesellschaftsrechtlichen Beurkundungen, in: Jürg Schmid, Gesellschaftsrecht und
Notar, Zurigo 2016, pag. 142, 144 e 152) - come pure quella della
capacità civile dei votanti e della regolarità dei poteri di rappresentanza dei
presenti incombono in primo luogo al consiglio di amministrazione (cfr. art.
702 cpv. 1 CO; cfr. pure Mooser,
op. cit., n. 711d; Etienne Jeandin, La
profession de notaire, Zurigo 2017, pag. 80 e pag. 203 seg.; Voser, op. cit.,
pag. 142 e 150; Stoffel, op. cit.,
pag. 207 segg.; Brückner, op. cit., n. 2808, 2863). Il notaio non è tenuto a procedere a queste verifiche; può e deve
fidarsi delle affermazioni del presidente (perlomeno quando tale ruolo è
assunto, come di regola, da un membro del consiglio di amministrazione), che
deve fedelmente riportare nel processo verbale, senza doverle verificare di
persona (cfr. Mooser, op. cit., n.
711d; Jeandin, op. cit., pag. 204;
Voser,
op. cit., pag. 142 e 153; Lukas
Glanzmann/Claudia Walz, Entwicklungen und Tendenzen, in: Schmid, op. cit., pag. 33 seg.; Stoffel, op. cit.,
pag. 206 seg., 209; Brückner, op.
cit., n. 2779, 2822 e 3004). Resta riservato il caso in
cui il notaio abbia motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni del
presidente. In quel caso, deve procedere personalmente a una verifica sommaria (cfr. Jeandin, op. cit.,
pag. 203; Voser, op. cit., pag. 142; Stoffel, op. cit., pag.
209; Brückner, op. cit., n. 2858,
2864 e 2888). Se rileva che, a dispetto di quanto
dichiarato da chi la presiede, l'assemblea universale non è regolare, il notaio
non può rogare l'atto ed è tenuto a indicarlo (cfr. Mooser, op. cit., n.
711d; Brückner, op. cit.,
n. 1107, 2776 e 3008; cfr. pure DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa, 120 IV 199
consid. 3d).
Quanto appena illustrato vale anche per la constatazione delle delibere
dell'assemblea (cfr. Jeandin, op.
cit., pag. 203; Brückner, op. cit., n. 2779 e 2857; Stoffel, op. cit., pag.
206).
4.4. In caso di azioni al portatore, la legittimazione avviene mediante
presentazione delle azioni, ritenuto tuttavia che il consiglio di
amministrazione ha la possibilità di stabilire un altro modo di provare il
possesso (cfr. 689a cpv. 2 CO; cfr. pure Glanzmann/
Walz, op. cit., pag. 34; Roland
von Büren/Walter A. Stoffel/
Rolf H. Weber, Grundriss des Aktienrechts, III ed., Zurigo 2011, n. 527
seg.).
5. 5.1. Nella decisione
impugnata la Commissione, richiamata una recente modifica legislativa che ha
introdotto in particolare l'art. 697m CO, ha ritenuto che oggi come in
precedenza, al notaio viene richiesto di accertare chi deve essere ritenuto
azionista. Ha quindi rimproverato al notaio RI 1 di avere ricevuto le
azioni da K__________ senza approfondire a quale titolo queste ultime gli
venivano consegnate, contribuendo così alla confusione venutasi a creare
successivamente. Ha dunque ritenuto che, avendo provveduto a formalizzare la
modifica di sede e la nomina di un nuovo amministratore senza sapere chi fosse
azionista, l'interessato fosse incorso in una violazione del suo dovere di
diligenza e del suo obbligo di verità.
Il ricorrente contesta tale conclusione, rilevando essenzialmente come
non spetti al notaio verificare la legittimazione dei partecipanti
all'assemblea generale, tale obbligo incombendo al consiglio di amministrazione
della SA.
5.2. In concreto, la precedente istanza ha rimproverato al notaio di non avere personalmente accertato chi fossero gli azionisti della SA di cui era chiamato a recepire in forma autentica il verbale assembleare. Sennonché, come visto, nell'ambito di un'assemblea universale, la constatazione della presenza di tutti gli azionisti o dei loro rappresentanti compete in primo luogo al consiglio di amministrazione (cfr. supra, consid. 4.3). In tal caso, il notaio può limitarsi a riportare la constatazione effettuata dal presidente dell'assemblea. Ritenuto come nessuno abbia sollevato obiezioni in merito a tale constatazione e che nemmeno la Commissione abbia ritenuto che il ricorrente dovesse dubitare della veridicità delle affermazioni del presidente (dal momento che tutte le azioni, precedentemente depositate presso di lui, erano effettivamente presenti), nulla può essere rimproverato all'insorgente da questo profilo. Ne discende che, su questo punto, il ricorso dev'essere accolto.
6. 6.1. Il rilascio di copie di atti pubblici è disciplinato agli art. 55 segg. LN, che per l'allestimento delle copie rimandano al regolamento (cfr. art. 57 LN), e meglio agli art. 32 e segg. del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015 (RN; RL 952.110). Quest'ultima norma prevede in particolare che il notaio può rilasciare copie di un pubblico istromento unicamente sotto forma di copia autentica mediante riproduzione in fotocopia (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a e 33 RN) o copia autentica mediante trascrizione (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b e 34 RN), ritenuto che è proibito rilasciare copie di istromenti non autenticate (cfr. art. 32 cpv. 3 RN). L'impiego contemporaneo di differenti modalità di riproduzione è proibito: tutti i fogli di una copia autentica devono quindi essere estratti secondo un sistema uniforme (cfr. art. 32 cpv. 2 RN). Giusta l'art. 36 RN, le copie autentiche dei pubblici istromenti e le copie separate degli inserti devono sempre portare una dichiarazione di conformità che inizia con la data dell'autenticazione, indica l'ufficio o la persona destinatari della copia, l'avvenuta collazione con l'originale da parte del notaio e termina con l'indicazione del nome, cognome, residenza e qualifica del notaio, apposta a mano, e il segno del tabellionato (cpv. 1). La dichiarazione di conformità può essere apposta a stampa, a mano o con un timbro riproducente le parti invariabili del testo (cpv. 3). Ogni foglio della copia autentica deve portare un numero progressivo, il riferimento al numero di rubrica, la firma o la sigla del notaio apposta a mano e il segno del tabellionato. Lo stesso vale per ogni foglio di copie separate d'inserti, con l'avvertenza che deve, inoltre, essere indicata la designazione dell'inserto (cpv. 4). Per il resto, il rilascio di copie di inserti è regolato all'art. 37 RN.
6.2. La Commissione ha rimproverato al notaio di avere prodotto nell'ambito del
procedimento disciplinare una fotocopia semplice dell'atto autentico da lui
rogato, contravvenendo così ai disposti della legge notarile.
L'insorgente contesta la violazione addebitatagli. Con riferimento alla loro ratio
legis - che sarebbe quella di tutelare gli interessi delle parti e quelli
pubblici evitando di produrre copie non autentiche -, sostiene che le norme in
materia di rilascio di copie di atti pubblici non valgano nell'ambito di un
procedimento disciplinare in cui è parte unicamente il notaio.
6.3. Ora, come visto, la legge notarile non offre al notaio altre possibilità
per rilasciare copie degli atti autentici da lui rogati oltre a quelle previste
dagli art. 55 segg. LN nonché 32 RN. Tale norma gli vieta in particolare di rilasciare copie non autenticate (cfr. cpv. 3; cfr. pure Tiziano Bernaschina e altri, Legge sul notariato annotata, Locarno 1996, n. 2 ad art. 72
vLN). Unica riserva a tale principio ammessa
nella pratica è la possibilità di fare una fotocopia semplice di una copia
autentica già estratta, così come indicato dalla Commissione (cfr. scritto dell'11 febbraio 2021agli atti; cfr. pure decisione della
Commissione n. 20.2016.11 del 23 agosto 2018; Marco
Frigerio, La Commissione di disciplina notarile: competenze e primi
giudizi, in: RtiD I-2019 pag. 379). Nulla muta la generica richiesta di invio
di una copia dell'atto pubblico di acquisto del fondo contenuta nel
modulo "dichiarazione per richiesta di conferma di non assoggettamento
LAFE" invocato dal ricorrente (cfr. suo scritto del 5 gennaio 2021).
Nessuna eccezione è del resto prevista dalla
legge (né ammessa dalla prassi) a dipendenza del motivo del rilascio
(destinatario della copia, tipo di procedimento nell'ambito del quale va
prodotta, ecc.). Nello stesso senso, come ricordato nella decisione impugnata,
si è già espressa in passato la Commissione, stabilendo che la produzione di una fotocopia semplice non è operazione conforme alla
legge notarile nemmeno se avviene nell'ambito di un procedimento disciplinare
(cfr. decisione n. 20.2016.11 citata, richiamata anche in RtiD I-2019 pag. 379).
Anche questo Tribunale ha invero già avuto modo di confermare una violazione
dovuta alla produzione di fotocopie semplici di atti pubblici commessa addirittura
nell'ambito del procedimento disciplinare (cfr. STA 52.2017.106 del 30 ottobre 2017
consid. 4.5 e 6.2, confermata da STF 2D_49/2017 del 15 giugno 2018). Scopo delle norme relative al rilascio di copie di atti autentici è
infatti quello di evitare abusi nel loro impiego (cfr. Mooser, op. cit., n. 507), ciò che deve valere anche se
nello specifico la copia viene prodotta in un procedimento non pubblico, qual è
quello disciplinare. La violazione in concreto riconosciuta dalla precedente
istanza va dunque confermata.
7. 7.1. La legge
sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013 (LTN; RL 952.300) stabilisce gli onorari, le indennità e le spese per gli
atti e le funzioni dei pubblici notai (art. 1 cpv. 1 LTN). La predetta
normativa fissa la remunerazione massima consentita (cfr. art. 90 LN), ritenuto
che il notaio è autorizzato ad applicare onorari e percepire indennità
inferiori a quelli indicati (cfr. art. 1 cpv. 5 LTN). Il notaio che esige onorari superiori a quelli legali o rimborsi di spese
superiori a quelle realmente sopportate è obbligato alla retrocessione e va
soggetto a una sanzione disciplinare (art. 91 LN).
Gli onorari comprendono l'informazione alle parti, la preparazione di un
progetto e la pubblicazione dell'atto (art. 1 cpv. 2 LTN) e includono pure le
copie per le parti e gli uffici, fatti salvi gli emolumenti di cui all'articolo
10 (art. 1 cpv. 3 LTN). Per gli istromenti e i brevetti di valore
determinabile, gli onorari massimi sono stabiliti da una tariffa in base al
valore dell'atto (cfr. art. 2 e segg. LTN), mentre per gli atti di valore
indeterminabile la relativa tariffa va applicata tenendo conto dell'importanza
economica dell'atto e delle circostanze particolari, segnatamente del dispendio
di tempo (cfr. art. 9 LTN). La LTN prevede poi onorari specifici per
determinati atti rogati e funzioni svolte dal notaio (cfr. art. 11-19 LTN). Secondo
l'art. 1 cpv. 4 non sono compresi nell'onorario lo studio e la preparazione di
atti, nonché altre prestazioni che esulano da quelle di cui al cpv. 2 (stesura
di procure, epurazione e modifica di servitù, svincoli di pegni, dichiarazioni
di subingresso, redazione di regolamenti per la comproprietà o PPP,
elaborazione di statuti societari o contratti di conferimento, richieste per il
rilascio di autorizzazioni, traduzioni, incassi, pagamenti del prezzo, ecc.). Queste
prestazioni - connesse alla rogazione ma non comprese nella tariffa - vanno
rimunerate in base alla tariffa oraria (cfr. art. 20 cpv. 1 LTN), che ammonta al
massimo a fr. 300.- (cfr. art. 1 cpv. 6). Al notaio vanno pure corrisposte
tutte le spese, le tasse e le imposte (cfr. art. 21 LTN). Egli ha pure diritto
al rimborso delle spese di trasferta (cfr. art. 22 LTN) nonché alle indennità
previste dall'art. 23 LTN.
7.2. La Commissione ha rimproverato al notaio di avere,
nella nota d'onorario legale emessa il 4 aprile 2018, quantificato una seconda
volta "a tempo" delle prestazioni che, in base all'art. 1 cpv. 2 LTN,
avrebbero dovuto già essere comprese nella parcella notarile del 30 marzo 2018.
Il ricorrente contesta che vi sia stato un errore nella fatturazione delle sue
prestazioni, rinviando alla sua lettera del 18 (recte: 12) aprile 2018
(doc. 6 allegato alla sue osservazioni alla Commissione), in cui aveva già
illustrato alla segnalante il metodo di calcolo delle due note professionali in
discussione. Sostiene che la fatturazione è stata allestita in piena
trasparenza e separando le prestazioni legali da quelle notarili.
7.3. Ora, dal dettaglio della nota d'onorario legale del 4 aprile 2018 risulta
in effetti che sono state fatturate anche prestazioni chiaramente connesse con
la rogazione dell'atto pubblico. Figurano, ad esempio, nel tempo consacrato
alle prestazioni del 30 gennaio 2018, 60 minuti per firma atto notarile,
45 minuti per bozza rogito e statuti, 15 minuti per bozza istanza di
iscrizione, 15 minuti per istanza di iscrizione e 15 minuti per autentica
firma L__________. Prestazioni (e relative spese, pure fatturate nella nota
legale), queste, che attengono alla rogazione e, così come correttamente
ritenuto dalla precedente istanza, avrebbero dunque dovuto essere già
contemplate nella parcella notarile del 30 marzo 2018. Ne discende che, anche
su questo punto, la decisione impugnata merita di essere tutelata.
8. Ferme queste premesse,
resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
8.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le
misure disciplinari seguenti:
- l'avvertimento;
- l'ammonimento;
- la multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da
pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o
con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari
devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il
grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e
in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella
fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione
dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in
generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di
principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha
svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui
tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.534
citata consid. 9.1, 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).
8.2. In concreto, è
innegabile che il notaio RI 1 ha infranto
svariate norme attinenti all'attività di notaio. Seppur il rimprovero
più grave (cioè quello di non avere chiarito chi fossero gli azionisti della
SA) sia venuto a cadere, non possono essere trascurate le altre violazioni
riscontrate (produzione di una copia non autentica di un atto pubblico e errori
di fatturazione). La loro entità può tuttavia ancora essere considerata
relativamente lieve. A favore dell'insorgente
depone inoltre l'assenza di precedenti disciplinari in ambito notarile.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto ridurre la sanzione
per le violazioni di cui si è detto a un ammonimento. La sanzione così
commisurata, tra le più lievi previste dalla norma, risulta maggiormente
ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del
principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza
del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi.
9. 9.1. Stante quanto precede,
il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata
e riformata nel senso che nei confronti del ricorrente è pronunciato un
ammonimento.
9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, proporzionalmente al
suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo
Stato è invece tenuto a rifondere al ricorrente, che si è avvalso
dell'assistenza di un legale, un
importo ridotto a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
Di conseguenza, la decisione del 14 maggio 2019 (n. 20.2018.10) della
Commissione di disciplina notarile è annullata e riformata nel senso che nei
confronti del notaio RI 1 è pronunciato un ammonimento.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, cui va restituito l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere al ricorrente l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili ridotte per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
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4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Los |
Commissione di disciplina notarile, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera