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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2019 della
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RI 1 patrocinata da: PA 1
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contro |
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la decisione del 5 giugno 2019 (n. 2749) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere da sistemi di sicurezza occorrenti al Centro di pronto intervento di __________ ha deliberato la commessa alla CO 1; |
ritenuto, in fatto
A. Il 15 marzo 2019 il
Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle finanze e
dell'economia (DFE), ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da sistemi di sicurezza
occorrenti al Centro di pronto intervento di __________ (FU __________ pag. __________).
Le disposizioni particolari integrate nel capitolato d'appalto (pos. 131.100
CPN 102) fornivano la seguente descrizione della commessa:
Il presente concorso ha per oggetto le opere da
impianti di sicurezza e sorveglianza relativi al Centro Pronto Intervento (CPI)
di __________ fase 2 e comprendono le seguenti prestazioni:
D 3.1.1 Impianto Antintrusione;
D 3.3.1 Impianto di videosorveglianza;
D 3.2.1 Impianto di controllo accessi;
D 1.5.3 Impianto intercomunicanti di sicurezza;
D 2.6.1 Impianto supervisore sicurezza;
H 8.9.4 Manutenzione e pronto intervento.
Le quantità erano le seguenti (pos.
143.100 e lett. b del bando):
Impianto antintrusione
- Centrale d'allarme certificata in
grado 3 Q.tà 1
- Rilevatori passivi a doppia tecnologia Q.tà 19
- Terminali di comando Q.tà 10
- Raccordi circuiti rottura vetri Q.tà 41
- Sensori scanner laser Q.tà 2
Impianto di videosorveglianza
- Video server Q.tà 2
- Telecamere antivandalo inox Q.tà 6
- Telecamere fissa varifocale 2-5 mpx Q.tà 59
- Telecamera PTZ Q.tà 2
Impianto controllo accessi
- Lettori di prossimità Q.tà 67
- Concentratori di gestione Q.tà
10
- Elettronica controllo varchi Q.tà 34
- Elettronica controllo "Chiusa" Q.tà
6
- Serrature motorizzate Q.tà 38
- Elettroniche di controllo porte Q.tà 34
Impianto interfoni di sicurezza
- Centrale virtuale Q.tà 1
- Interfoni di sicurezza Q.tà 16
- Stazioni videocitofoniche IP Q.tà 2
- Moduli microfono IP Q.tà 7
- Stazione videocitofoniche touch IP Q.tà 3
Impianto supervisore di sicurezza
- Sistema supervisore e interfacce Q.tà 1
Il bando (lett. d) stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al
miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- economicità-prezzo 40%
- attendibilità dei prezzi 15%
- durata dei lavori 10%
- referenze ed esperienze 7%
- organizzazione del picchetto 10%
- garanzia del prodotto 10%
- formazione apprendisti 5%
- perfezionamento professionale 3%
Il capitolato prescriveva che il concorrente poteva offrire i prodotti indicati dal committente, oppure dei prodotti equivalenti (pos. 251.300).
1. Prodotti equivalenti offerti
I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con
l'indicazione "prodotto equivalente offerto" devono soddisfare le
caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione.
L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione,
nel modulo d'offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà
l'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate
all'offerta.
2. Prodotti come da richiesta del COM
Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM
(stesso tipo e fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è
comunque tenuto a compilare il modulo d'offerta con l'indicazione del prodotto
offerto. In caso di dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in
assenza di schede tecniche, la sua offerta non verrà esclusa immediatamente ma
sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la
quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM.
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione dei termini
previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
Precisava inoltre,
alla pos. 259.130, che se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti,
l'offerta sarà esclusa.
Il modulo d'offerta inserito nel capitolato d'appalto prevedeva, fra l'altro,
le seguenti posizioni (cfr. modulo d'offerta impianto videosorveglianza, pagg.
72 e 77):
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1.3 |
TELECAMERE |
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1.3.1 |
Telecamera fissa varifocale a cupola (2 Mp) |
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Prodotto di riferimento:
Prodotto proposto: Tipo………….
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[..] |
[..] |
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1.3.6 |
Telecamera Dome PTZ ad alta velocità |
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Prodotto proposto: Tipo…………. |
Sia il bando di concorso (lett. r) che il capitolato d'appalto (pos. 221.100)
informavano circa la possibilità di contestare gli stessi dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione
degli atti. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Prima dell'inoltro
delle offerte i partecipanti avevano la facoltà di porre delle domande onde
ottenere informazioni (tecniche) supplementari (lett. n del bando). In risposta
ai quesiti pervenutigli, il consulente del committente ha inviato le risposte a
beneficio di tutti coloro che hanno richiesto la documentazione di gara. In particolare,
evadendo i quesiti 9 e 10 relativi al modulo d'offerta videosorveglianza
(B - D 3.3.1, pag. 64 e segg.)
Capitolato "prodotto equivalente"
Domanda 9:
Nel capitolato i requisiti delle telecamere sono un estratto della scheda
tecnica del modello di riferimento. Non esiste un'altra telecamera che abbia
esattamente gli stessi dati del prodotto di riferimento. Quali sono i criteri
per giudicare se una telecamera è equivalente o meno? Oppure in alternativa quali
sono i criteri minimi che vanno veramente rispettati per ogni telecamera?
Capitolato 1.3.2 Telecamera fissa varifocale a cupola (5Mp) "interrogatori"
Domanda 10:
Non sono sicuro di aver compreso il requisito "Fino a 8 aree di visione
ritagliate singolarmente quando si esegue lo streaming di 4 aree di visione e 1
panoramica con risoluzione VGA".
Se ho ben capito si tratta di avere in visualizzazione più finestre
contemporaneamente che mostrino dettagli da diverse aree dell'area inquadrata
dalla telecamera. Fra i vari scorci anche l'immagine completa inquadrata dalla
telecamera.
Se così fosse, immagino sia sufficiente che questa funzionalità sia disponibile
nel software di videosorveglianza, vero? Anche perché in questo modo lo si può
applicare anche alle registrazioni.
ha precisato che:
Risposta 9
Esempio di caratteristiche particolari telecamere interrogatori AXIS P3367-V;
- hanno nello specifico la possibilità di supportare funzioni PTZ digitali e
streaming multi-vista, con cui è possibile trasmettere contemporaneamente la
vista completa e numerose aree ritagliate dalla vista completa. Le funzioni di
zoom remoto e conteggio dei pixel garantiscono che l'angolo visuale della
telecamera sia ottimizzato per l'area da monitorare e la risoluzione pixel
richiesta.
- Nello specifico è stata valutata per poter avere delle multi immagini di
primo piano persona interrogata, visione generale persona interrogata e
panoramica totale del locale interrogatorio e non da ultimo la possibilità di
settaggio inquadratura da remoto.
Esempio di caratteristiche particolari telecamere interrogatori AXIS F1015;
- include un sensore immagini con una risoluzione 1080p (1920 x 1080 pixel) e
un obiettivo varifocale che offre campo visivo orizzontale tra 52° e 97°. Un
obiettivo varifocale consente agli utenti di avere la flessibilità di regolare
il campo visivo per adattarsi all'applicazione. In modalità tele, consente di
acquisire maggiori dettagli in un campo visivo più stretta. In modalità ampia,
è possibile ricoprire più di una scena.
- Nello specifico è una telecamera compatta che deve essere integrata in una
scatola incassata e con specifiche di qualità di ripresa sopra citate.
Risposta 10:
Lo scopo di sorveglianza delle telecamere è quello di avere più immagini simultanee
dalla stessa videocamera, l'obbiettivo può essere anche raggiunto con lo
streaming differenziato e gestito direttamente da software, per l'obbiettivo di
ripresa vedere risposta 9.
(cfr. scritto dell'11
aprile 2019 della __________, pagg. 5-6, prodotto dal committente sub doc. 8).
C. Nel termine
prestabilito sono giunte al committente le seguenti offerte:
- RI 1 fr.
872'810.75
- CO 1 fr.
878'947.00
- __________ fr. 1'520'382.95
Esclusa l'offerta della __________ siccome superiore all'importo massimo
preventivato dal committente e valutate quelle restanti in base ai criteri
d'aggiudicazione ed ai fattori di ponderazione preannunciati, il 5 giugno 2019 il
Consiglio di Stato ha risolto di assegnare la commessa alla CO 1,
classificatasi al primo posto con 94.8 punti, per l'importo corretto di fr.
882'136.88.
D. Contro tale decisione
la RI 1, seconda in graduatoria con 88.4 punti, insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando
l'aggiudicazione della commessa a proprio favore. In via subordinata, domanda
il rinvio degli atti al committente per una nuova decisione. Il tutto, previo
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
La ricorrente contesta per cominciare
le note attribuite nel criterio della garanzia
del prodotto, criticando l'agire del committente per aver corretto
d'ufficio (portandolo da 5 a 25) il totale degli anni di garanzia degli
impianti indicato dalla deliberataria alla pos. 224.560. Se avesse fatto
altrettanto con il totale (10) esposto nella sua offerta, afferma la RI 1, essa
avrebbe ottenuto un punteggio superiore a quello conseguito dall'aggiudicataria.
L'insorgente obietta poi che i prodotti [41 telecamere fisse varifocali a
cupola (2 Mp) e 2 telecamere Dome PTZ ad alta velocità] offerti dalla CO 1 alle
posizioni 1.3.1 e 1.3.6 del modulo d'offerta riferito all'impianto di
videosorveglianza possano essere parificati a quelli di riferimento indicati
dal capitolato. I primi avrebbero unicamente un'ottica da 2.8 a 12 mm (a
dispetto di quella da 9 a 22 mm esatta dal bando) e difetterebbero del grado di
protezione IP52. I secondi richiederebbero un'alimentazione più potente (Hi
PoE) di quella (PoE) richiesta, prevedrebbero un consumo maggiore (50 W) ed una
resistenza agli urti accresciuta (IK10); non disporrebbero infine di una forma
tipo cupola a sfera e della funzionalità Speed Dry. Non rispondendo appieno alle
caratteristiche tecniche esatte dal committente, l'offerta della CO 1 avrebbe di conseguenza dovuto essere esclusa. Da
ultimo, la RI 1 critica la nota ottenuta dall'aggiudicataria nel criterio dell'organizzazione
del picchetto sostenendo
in pratica che essa non disporrebbe di un operatore esterno alla ditta a
cui deviare le chiamate.
E. a. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente, il quale difende il proprio operato per rapporto
all'aggiudicazione della commessa alla CO 1, contestando in sostanza che i
prodotti da essa offerti non sarebbero conformi alle prescrizioni di gara. A
mente sua, non v'è dubbio che le caratteristiche dei prodotti previsti nel
modulo d'offerta non sono parametri tecnici assoluti ma consistono in
caratteristiche da valutare in funzione degli obiettivi prefissati. Le
caratteristiche elencate nel capitolato e modulo d'offerta si riferiscono ad un
prodotto di riferimento specifico; ragion per cui il committente non ha voluto
sostituire le caratteristiche precipue del prodotto ma semplicemente riprodurle
sottolineando, nell'ambito delle risposte, che determinante ai fini della
valutazione dell'equivalenza del prodotto erano gli aspetti funzioni allo scopo
delle attrezzature chieste (cfr. Doc. 8 risposte no. 9 e 10). Se avesse
voluto definire tutte le caratteristiche indicate a capitolato d'appalto come
vincolanti, soggiunge il committente, avrebbe (infatti) impedito una
libera concorrenza e ristretto la scelta ad un unico fornitore. Limitazione
della concorrenza per altro fatta emergere anche da un concorrente nell'ambito
della domanda no. 9. La valutazione dei criteri del prezzo e
dell'organizzazione del picchetto, annota per finire l'ente banditore, sarebbe
avvenuta in modo corretto.
b. Anche la deliberataria postula la reiezione del gravame, con motivazioni
sostanzialmente analoghe a quelle
addotte dall'ente banditore.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
F. Con la replica
la ricorrente ribadisce le proprie tesi, puntualizzandole ulteriormente.
G. Con le dupliche, la stazione appaltante e la resistente si riconfermano nelle argomentazioni e domande di giudizio formulate in precedenza. La prima, rilevando che le censure sollevate dalla qui ricorrente si limitano alla valutazione di 41 pezzi di telecamere (per un importo di CHF. 17'240.-, pos. 1.3.1) e 2 telecamere PTZ (per un importo di CHF. 3'116.-, pos. 1.3.6) per un importo (complessivo) di CHF. 20'356.- per rispetto ad un importo totale di delibera di CHF 882'136.88 (…). La seconda, osservando in aggiunta che se la sua offerta andava esclusa, allora doveva esserlo anche quella della ricorrente, che alla pos. 1.3.1 del modulo d'offerta videosorveglianza ha proposto un prodotto (HIKVISION DS-2CD4525FWD-IZ) che non rispecchia completamente quanto riportato nel bando (la telecamera offerta ha la funzione WDR di tipo digitale e non forense, non dispone della funzione Lightfinder, di alimentazione PoE su protocollo 802.3af, né di una cupola oscurata).
H. Delle ulteriori argomentazioni addotte dalle parti in sede di triplica e quadruplica si dirà, all'occorrenza, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto partecipante al concorso,
l'insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare l'aggiudicazione della
commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100).
1.2. Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza
istruttoria. Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre
in particolare richiedere una perizia tecnica (sulla funzionalità Lightfighter
della telecamera DS-2CD4525FWD-IZ proposta dalla ricorrente, rispettivamente
sulla conformità di questo modello con quello di riferimento della committenza),
come postulato in triplica dall'insorgente.
2. Secondo l'art.
VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS
0.632.231.422), le specifiche tecniche che definiscono le
caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come la qualità, le proprietà
d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia,
l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e metodi di produzione,
come pure le prescrizioni relative alle procedure di valutazione della
conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite,
adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio
internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto (cpv. 1). Le
specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso: (a)
definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto piuttosto che in
funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e (b) basate su norme internazionali, se esistono,
oppure, in caso contrario, su regolamenti tecnici nazionali, su norme
nazionali riconosciute o su codici delle costruzioni (cpv. 2). Non devono
essere richiesti o menzionati, soggiunge la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica
o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini
o produttori o fornitori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi
sufficientemente precisi o intellegibili per descrivere le condizioni dell'appalto
e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali "o l'equivalente".
Per le commesse edili e le forniture,
dispone il diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme
professionali in vigore ed essere
allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie
professionali (art. 11 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP, RL 730.110).
Nell'allestimento del capitolato è in
particolare vietato - a meno che ciò non sia giustificato dal
particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino
marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla
menzione "o equivalente"
sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione
dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise (art.
16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare
di tradursi nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la
cerchia dei potenziali concorrenti (STA 52.2018.528 del 28 gennaio 2019 consid.
4.1, 52.2012.75 del 10 aprile 2012
consid. 2; Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 405 segg.). Deroghe
sono ammesse qualora: (a) le norme, i benestare
tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano
alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o
qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo
soddisfacente la conformità di un prodotto a
tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, oppure
(b) quando le apparecchiature già impiegate dai committenti impongono l'uso di
prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore
complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia
che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o
specificazioni (art. 16 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).
3. Nel caso
concreto, controversa è la questione a sapere se i prodotti (HIKVISION
DS-2CD5126G0 e DS-2DF8236IX-AEL) offerti dall'aggiudicataria siano conformi
alle prescrizioni del capitolato, ovvero equipollenti a quelli di riferimento
(AXIS Q3515-LV e Q6125-LE) indicati alle posizioni 1.3.1 e 1.3.6, riferite alle
telecamere (cfr. punto 3.1 del modulo d'offerta videosorveglianza).
A mente della ricorrente, l'offerta della CO 1 meritava l'esclusione, poiché le
telecamere proposte non adempirebbero appieno le esigenze tecniche fissate in modo vincolante dalle prescrizioni
di gara. Committente e aggiudicataria, dal canto loro, ritengono che le peculiarità
dei prodotti elencati nel modulo d'offerta sarebbero da intendersi per obiettivi
e non per caratteristiche vincolanti. Le risposte (9 e 10) ai
quesiti di alcuni concorrenti
sulla definizione di "prodotto equivalente" ed il rapporto stilato il
2/3 luglio 2019 dal progettista (doc. 12), soggiungono, confermerebbero questa
loro tesi. A torto, tuttavia.
3.1. Come già esposto al consid. A di
narrativa, il concorso ha per oggetto, fra l'altro, la fornitura, posa e messa
in servizio di 41 telecamere fisse varifocali a cupola (2Mp) e di 2 telecamere
Dome PTZ ad alta velocità (cfr. modulo d'offerta, pag. 86). Il modulo d'offerta
descriveva partitamente le caratteristiche tecniche del materiale necessario
(cfr. per quanto qui interessa, le pagg. 72 e 77). Da queste ultime era
possibile desumere che per le telecamere (fisse varifocali a cupola [2 Mp] e
Dome PTZ ad alta velocità) il committente aveva scelto un prodotto di
riferimento, dando comunque modo ai concorrenti di produrre un articolo
equivalente. Il capitolato e il modulo d'offerta stabilivano espressamente che
i materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con
l'indicazione "prodotto equivalente offerto" avrebbero dovuto soddisfare
le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione (cfr.
pos. 251.300). Tant'è vero che l'offerente, qualora avesse scelto di offrire un
prodotto equipollente, avrebbe dovuto presentarne anche la relativa scheda
tecnica (pos. 251.300 punto 1). Inutilmente i resistenti si avventurano
nell'affermare che le caratteristiche dei prodotti elencate nelle posizioni
1.3.1 e 1.3.6 del modulo d'offerta sarebbero da intendersi per obiettivo/scopo
e non per caratteristiche vincolanti e che la ricercata equivalenza
risiederebbe nella funzionalità del prodotto stesso ed all'uso a cui questo è
destinato. Contrariamente a quanto essi sostengono, il documento (doc. 8) su
cui sono riportate le risposte ai quesiti dei concorrenti non permette di
avvalorare questa loro tesi. Le risposte alle domande 9 e 10, infatti, oltre a
non riguardare i prodotti di cui è in concreto contestata l'equivalenza, non permettono
neppure di dedurre che gli articoli richiesti potessero anche presentare
caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte. Invano l'ente banditore
tenta ancora in sede di quadruplica di asserire che la risposta al quesito numero
9 non è solo limitata ai prodotti presi come esempi ma deve essere intesa
quale risposta generale a valere per l'insieme del capitolato d'appalto
(desumibile del resto anche dal titolo assegnato alla risposta). Se ne deve
concludere che quelli esposti
alle pos. 1.3.1 e 1.3.6 del modulo d'offerta erano a tutti gli effetti dei
requisiti vincolanti che i prodotti equivalenti, se offerti, avrebbero dovuto rispettare
cumulativamente. Pena l'esclusione dalla procedura (cfr. pos. 259.130 CPN 102).
Non porta a diversa conclusione il rapporto stilato, peraltro solo in sede
ricorsuale, dal progettista (doc. 12).
3.2. Nella fattispecie, il modulo d'offerta videosorveglianza, alle pos. 1.3.1
e 1.3.6, segnalava la marca ed il tipo dei prodotti di riferimento che lo Stato
intendeva acquistare (AXIS Q3515-LV, rispettivamente AXIS Q6125-LE). Se è ben vero
che l'indicazione "Prodotto
proposto: …" in calce alle
citate posizioni lasciava ai concorrenti facoltà di offrire articoli
alternativi, altrettanto evidente è che le prescrizioni in oggetto - nella
misura in cui riprendevano le informazioni contenute nelle schede tecniche dei
modelli di riferimento scelti dal committente - favorivano, di fatto, solo la
ditta AXIS, escludendo qualsiasi concorrenza. Non è dato di sapere se
sul mercato esistono telecamere (fisse varifocali a cupola 2 Mp e Dome PTZ ad
alta velocità) oltre a quelle della AXIS che rispettino cumulativamente le
esigenze imposte dagli atti di gara. È anzi vero il contrario, non fosse altro
per il fatto che è il committente medesimo ad affermare che se avesse voluto
definire tutte le caratteristiche - indicate a capitolato d'appalto - come
vincolanti, avrebbe impedito una libera concorrenza e ristretto la scelta ad un
unico fornitore. Limitazione della concorrenza per altro fatta emergere anche
da un concorrente nell'ambito della domanda no. 9 (cfr. risposta, ad
3.1-3.2). Irrilevante è la circostanza che chiunque, in assenza di particolari
criteri d'idoneità, possa procurarsi le telecamere in questione. Il principio
della libera concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb) risulta comunque disatteso a
monte. Altrettanto palesemente non sono dati i presupposti per una deroga.
Nemmeno l'ente banditore d'altronde lo pretende. Neppure il fatto che l'importo afferente
alle 43 telecamere oggetto del contendere sia di poco conto (fr. 20'356.-
rispetto al totale dell'offerta della deliberataria di fr. 882'136.88) può
essere di giovamento al committente (vedi STA 52.2013.279 del 28 agosto 2013;
offerta scarta per una differenza di lunghezza del manico di una scopa
dell'ordine di 0.5 cm). Nel caso di specie, imponendo
- praticamente - in modo vincolante la fornitura di determinate telecamere, la
committenza ha indubbiamente violato il divieto sancito dagli art. VI cpv. 3
AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. Il fatto che il capitolato non sia stato
impugnato non permette di giungere a conclusione diversa. La violazione in cui
è incorsa la stazione appaltante è troppo
importante e gravida di conseguenze per non comportare l'irrimediabile
annullamento della decisione impugnata, resa in esito ad una procedura
concorsuale gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano
l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo
Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel
Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; cfr. in tal senso le STA 52.2010.396 del
25 novembre 2010 e 52.2010.157 del 10 giugno 2010).
4. 4.1.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando la decisione di aggiudicazione senza
che si renda necessario esaminare le altre censure sollevate dalle contendenti. Va invece respinta la domanda di deliberare la commessa alla
ricorrente o di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione,
perché l'impostazione del capitolato è talmente difettosa da non permettere
un'aggiudicazione conforme alle disposizioni della LCPubb.
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
4.3. La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, il
committente e la ditta resistente secondo il rispettivo grado di soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria (quest'ultima
nella misura in cui non la compensa) rifonderanno alla ricorrente un'indennità
per ripetibili commisurata al successo solo parziale dell'impugnativa (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 5 giugno 2019 (n. 2749) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato alla CO 1 le opere da sistemi di sicurezza occorrenti al Centro di pronto intervento di __________ è annullata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 4'500.- è posta a carico dello Stato e della CO 1 nella misura
di fr. 1'800.- ciascuno e della ricorrente nella misura di fr. 900.-. Alla
ricorrente va restituito l'anticipo versato in eccesso (fr. 3'600.-).
3. A titolo di ripetibili la ricorrente riceverà fr. 1'800.- dallo Stato e fr. 900.- dalla CO 1.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera