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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 maggio 2019 (2554) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 dicembre 2016 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio degli aiuti allo studio, in materia di sostegni allo studio; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha beneficiato
per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 di prestiti di studio giusta gli allora
vigenti art. 19 e segg. della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL
400.100).
B. Con decisione di
accertamento del 16 febbraio 2011 l'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi
(UBSS) ha rilevato che a RI 1 erano stati concessi prestiti agli studi per un
ammontare complessivo di fr. 30'000.-, importo per il quale egli aveva firmato
l'usuale riconoscimento di debito. L'UBSS ha dunque indicato che l'importo era
da rimborsare entro il 31 dicembre 2016.
Il 30 giugno 2016, atteso come non vi fosse stato nel frattempo alcun rimborso
parziale, l'Ufficio degli aiuti allo studio (UAST), autorità che è subentrata
all'UBSS, ha trasmesso all'interessato la fattura per la restituzione
dell'importo di fr. 30'000.- con scadenza al 31 dicembre successivo. Con
istanza del 21 novembre 2016 RI 1 ha postulato la conversione del suddetto
prestito in borsa di studi.
Mediante decisione del 19 dicembre 2016 l'UAST ha respinto il reclamo
interposto da RI 1 avverso il diniego di trasformazione del prestito di studio.
C. Con risoluzione del 22
maggio 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1
avverso quest'ultima decisione dipartimentale. Il Governo cantonale ha
ritenuto, in sintesi, che la situazione finanziaria del ricorrente negli anni
in cui egli avrebbe dovuto procedere alla restituzione del prestito, così come
ancora al momento della decisione contestata, era tale da permettere il
rimborso in questione, motivo per cui non si giustificava la richiesta
conversione del debito.
D. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente la trasformazione del
prestito di studio in borsa di studio, con conseguente condono della
restituzione dell'importo di fr. 30'000.-. Sostiene che il periodo di
formazione è stato caratterizzato da grandi difficoltà economiche che hanno poi
condizionato gli anni successivi durante i quali si è trovato nell'impossibilità
di restituire il prestito di studi. D'altro canto, visti i motivi medici che lo
hanno obbligato a intraprendere una nuova formazione, il rifiuto ingiustificato
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) di prendere a carico i costi
della riqualifica professionale resasi necessaria, l'impegno profuso per fare
capo il meno possibile a prestazioni sociali e i grandi sacrifici compiuti da
lui e dalla sua famiglia, si giustifica ora il condono richiesto. Benché
infatti l'attuale situazione finanziaria non possa definirsi disastrosa, la
stessa lo diventerebbe qualora il debito nei confronti del Cantone non venisse
condonato. Lamenta infine il ritardo dell'Esecutivo cantonale nell'evadere il
suo ricorso.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene l'UAST con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, in appresso.
F. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 431.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Il Cantone
favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria
nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo
studio (art. 1 cpv. 1 LASt), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2
LASt). Giusta l'art. 2 LASt è borsa di studio il contributo che può essere
concesso per la frequentazione di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al
conseguimento di un certificato o titolo di studi dopo l'obbligo scolastico
(cpv. 2); è prestito di studio l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere
concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola
solo per gli studi di grado terziario. L'art. 18 cpv. 6 LASt prevede che nel
caso di oggettive difficoltà economiche, il prestito di studio può essere
trasformato in borsa di studio; la richiesta di trasformazione deve essere
presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente sostiene che, benché la sua attuale condizione
finanziaria non possa definirsi disastrosa, la restituzione del prestito
causerebbe un grande aggravio economico al suo nucleo familiare. Per la
valutazione del caso concreto, non è a suo avviso sufficiente fare riferimento
ai dati fiscali poiché le spese affrontate durante gli anni di formazione hanno
fortemente condizionato il periodo successivo. Egli espone dei calcoli dai
quali emerge che negli anni dal 2006 al 2009 lui e la sua famiglia hanno subìto
un disavanzo complessivo di circa fr. 60'000.-, motivo per cui, oltre al
prestito di studi e all'impiego di tutti i risparmi, essi hanno dovuto
contrarre altri debiti privati per garantire il loro sostentamento, ciò che gli
ha impedito negli anni immediatamente successivi al raggiungimento del titolo accademico
di provvedere al rimborso del debito nei confronti del Cantone. Inoltre la
richiesta conversione del prestito in borsa di studio si giustificherebbe anche
in base all'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione
professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform; RL 416.100) e all'art.
88 del relativo regolamento, ritenuto che l'importo in questione è stato
utilizzato per garantire il mantenimento della famiglia durante gli anni di
formazione, nonché in virtù dell'art. 14 cpv. 2 lett. l della Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.100) il
quale impone alle autorità di provvedere affinché ogni persona bisognosa
d'aiuto per ragioni di malattia o di handicap possa disporre di un sufficiente
sostegno; fattispecie che si realizzerebbe in specie visto come la riqualifica
professionale si sia resa necessaria a causa di problemi di salute che gli hanno
impedito di continuare la precedente attività lavorativa. La sua richiesta
andrebbe accolta anche per motivi etici per tenere conto dei sacrifici affrontati,
del fatto che egli ha limitato al minimo le richieste di altre prestazioni
sociali per non risultare un peso per la società e in considerazione dell'ingiustificato
rifiuto dell'UAI di finanziare la sua riqualifica. Censura infine una
violazione dell'art. 10 cpv. 3 Cost./TI da parte del Consiglio di Stato per via
del ritardo nell'evasione del suo ricorso.
3.2. Anzitutto va rilevato che benché i sostegni allo studio siano in specie
stati erogati in base alla previgente legislazione, considerato che l'istanza
di conversione del prestito in borsa di studio è del 21 novembre 2016, dunque posteriore
all'entrata in vigore della LASt (BU 2015, 184), la presente vertenza va
risolta in base al nuovo diritto (art. 42 LASt). La questione tuttavia riveste
unicamente carattere formale poiché l'art. 18 cpv. 6 LASt, nonostante una
diversa formulazione, ricalca il precedente art. 21 cpv. 4 LSc. La norma in
questione, come in passato, non conferisce al beneficiario di un prestito di
studio una pretesa alla conversione; gli garantisce però il diritto a che la
sua richiesta sia vagliata e apprezzata dall'autorità senza arbitrio né
disparità di trattamento, in ossequio alle regole della buona fede e della
proporzionalità (STA 52.2010.293 del 7 dicembre 2011 consid. 3.1.). In questo
contesto va rilevato che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è
proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere
d'apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 LPAmm); la censura di inadeguatezza è
invece ammissibile davanti a questo Tribunale solo se prevista dalla legge
(art. 69 cpv. 2 LPAmm), ciò che qui non è il caso (art. 39 LASt). Il controllo
dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma
circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i
limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in
spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in
particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della
precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli
estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o
dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei
casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni
oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di
trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (DTF 104 Ia 206;
RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Haefelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San
Gallo 2016, n. 1148; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61, n. 2d).
3.3. Orbene, nel caso di specie non si rilevano violazioni del diritto, con particolare
riferimento ai principi costituzionali testé menzionati. Considerato che il
ricorrente ha ripreso l'attività lavorativa da settembre 2009, la sua
situazione economica a partire dal 2010 è notevolmente migliorata ciò che è
comprovato dalle decisioni di tassazione riferite al periodo dal 2010 al 2015. Queste
attestano infatti entrate annue che sono andate via via crescendo (da fr.
98'974.- nel 2010 a fr. 157'967.- nel 2015), con dei conseguenti redditi imponibili
che, ad eccezione del 2012 dove verosimilmente vi sono state ingenti deduzioni,
sono aumentati da fr. 49'389.- nel 2010 a fr. 79'967.- nel 2015 sopperendo così
anche alle spese affrontate in precedenza. L'insorgente è poi proprietario
della casa d'abitazione in cui vive con la sua famiglia e lo stato dei debiti
da lui attestato (doc. C allegato al ricorso) non presenta un scenario
particolarmente negativo (la posta principale consiste infatti nell'ipoteca
sulla casa di cui è proprietario). Il quadro finanziario non è dunque da
ritenere critico e il ricorrente dispone dei mezzi per onorare il suo impegno
senza particolari ripercussioni sul confacente sostentamento della sua
famiglia. D'altronde i dati fiscali configurano elementi oggettivi atti a
descrivere in modo imparziale la situazione economica dell'interessato, dei
quali non può essere fatta astrazione anche in considerazione di una parità di
trattamento che l'autorità deve garantire tra i beneficiari di aiuti allo
studio.
Gli altri argomenti sollevati dal ricorrente non permettono di giungere a
diversa conclusione. Seppur sia indubbio che egli abbia dato prova di grande
impegno compiendo anche dei sacrifici nel periodo formativo, va rilevato che
l'art. 18 cpv. 6 LASt pone quale unica condizione per la conversione del
prestito di studio l'esistenza di oggettive difficoltà economiche, ciò che in
concreto non si realizza, atteso come la riqualifica professionale gli ha
permesso finanche di migliorare la sua situazione finanziaria.
A giusto titolo dunque l'UAST prima e il Consiglio di Stato poi, hanno ritenuto
che la condizione economica dell'insorgente dal 2010 al 2016 era tale da
permettere il rimborso, quantomeno parziale, del prestito di studio; decisione,
questa, che non appare né priva di giustificazioni oggettive né lesiva di
principi costituzionali sopra evocati.
Inapplicabili risultano invece i disposti della Lorform e del suo regolamento,
in primo luogo poiché gli aiuti allo studio non sono stati erogati su quella
base legislativa e le norme citate sono da tempo abrogate (BU 2008, 183; BU
2014, 344 e BU 2015, 194). A prescindere da ciò le stesse non conferivano alcun
diritto alla conversione qui richiesta. Inconferente risulta pure il
riferimento all'art. 14 Cost./TI, ritenuto che gli obiettivi sociali sanciti
dal disposto in parola si rivolgono essenzialmente alle autorità legislative,
chiamate a fissarne natura e modalità, e non costituiscono pertanto norme
direttamente applicabili in sede giudiziaria (cfr. Rapporto n. 4341 del 9
giugno 1997 della commissione legislativa sul messaggio del 20 dicembre 1994
concernente il progetto di revisione totale della Costituzione ticinese [in:
RVGC sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 536]; STA 38.2015.20 del 25
giugno 2015 consid. 2.7). Tra le legislazioni emesse in base a questi obiettivi (segnatamente la lett. f
dell'art. 14 Cost./TI) vi è, tra l'altro, la LASt (cfr. STF 2C_244/2008 del 5
giugno 2009 consid. 2.2). Le
prestazioni sociali in favore di persone bisognose per ragioni di malattia o di
handicap, con particolare riferimento alle riformazioni professionali, sono
oggetto di altre normative, tra cui la legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20); la materia tuttavia esula di
tutta evidenza dall'oggetto della presente vertenza e in questo senso il fatto
che le autorità non abbiano tenuto in considerazione la decisione dell'UAI di
rifiutare la presa a carico delle spese per la formazione professionale del
ricorrente, pronuncia che andava se del caso impugnata, non presta il fianco a
critica. Per quanto attiene infine al ritardo con cui il Governo cantonale avrebbe
emesso la propria decisione, nemmeno l'insorgente pretende di aver mai sollecitato
l'autorità, per cui le sue critiche cadono nel vuoto. In ogni caso, le stesse
non permetterebbero di sovvertire l'esito del presente gravame.
4. 4.1. Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera