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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2019 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 maggio 2019 (n. 2684) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 7 febbraio 2019 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni salariali); |
ritenuto, in fatto
A. La RI 1, con sede a __________,
è una ditta che si occupa di commercio di prodotti chimici e affini, prodotti
di pulizia e apparecchi per la distribuzione di asciugamani di carta, di
apparecchi asciugamani ad aria, distributori di saponi e affini (cfr. estratto
RC agli atti).
Nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e
salariali nel settore del commercio all'ingrosso, il 20 luglio 2018 l'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia
(UIL) ha invitato la RI 1 a fornire copia dei contratti di lavoro e delle buste
paga del mese di maggio 2018, nonché la distinta dei dipendenti debitamente
compilata.
B. Dopo aver analizzato la documentazione prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 7 dicembre 2018 ha quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo prescritto dal contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2016. In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a due dipendenti (__________ e __________), occupati a tempo pieno, per il mese di maggio 2018, un salario inferiore (fr. 2'000.-) a quello minimo (fr. 3'044.68) prescritto (differenza complessiva, per entrambi i dipendenti, di fr. 2'044.68).
Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 7 febbraio 2019 l'autorità cantonale le ha inflitto una multa di fr. 1'022.-. La decisione è stata resa sulla base degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f e g LDist, nonché 3 lett. d e 9 del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).
C. Con giudizio del 28 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
Disattesa una censura riferita all'obbligo di motivazione, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente contesta la realizzazione dell'infrazione, rilevando di avere
corrisposto ai due dipendenti in questione un salario mensile superiore al
minimo prescritto dal CNL in parola. Nel suo calcolo andrebbero infatti
considerati anche le provvigioni versate alla fine del mese e il vantaggio
economico (che rientra anche nel salario determinante AVS) derivante dalla
possibilità di utilizzare il veicolo aziendale a scopo privato per coprire la
tratta domicilio-luogo di lavoro. In ogni caso, si tratterebbe semmai di una
mera violazione di forma, commessa in buona fede, priva di conseguenze
sul salario dei lavoratori rispettivamente sulle uscite dell'azienda. La
sanzione inflittale sarebbe quindi sproporzionata, avuto anche riguardo a tutte
le sue possibili implicazioni (esclusione da ogni commessa pubblica per i
prossimi cinque anni, con conseguente licenziamento dei dipendenti in
questione). A suo parere, l'autorità avrebbe dovuto rinunciare a pronunciare la
multa, limitandosi a chiederle di modificare il suo sistema retributivo.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. In sede di replica e duplica, l'insorgente e l'autorità dipartimentale hanno ribadito le loro contrapposte tesi e conclusioni, mentre il Governo è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno la ricorrente sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. 2.1. Per ovviare ai rischi
di dumping salariale e sociale che avrebbero potuto essere causati dal distacco
di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei a seguito
dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità (ora:
Unione) europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681), il legislatore svizzero ha adottato quali misure di
accompagnamento la legge sui lavoratori distaccati e gli art. 360a segg.
del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; DTF 143 II 102
consid. 2.1 e 2.2; STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019 consid. 2.1).
2.2. Secondo l'art. 360a cpv. 1 CO, entrato in vigore il 1° luglio 2004,
qualora in un ramo o in una professione vengano
ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il
luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di
lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà
generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b CO, l'autorità competente
può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda
salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo
scopo di combattere o impedire abusi.
2.3. La legge sui lavoratori distaccati,
parimenti entrata in vigore il 1° luglio 2004, disciplina, giusta il suo art. 1
cpv. 1, le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un
datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché
essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto
e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con
il destinatario della prestazione (lett. a) oppure lavorino in una succursale o
in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro
(lett. b).
Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist,
secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il
controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le
sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le
disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai
sensi dell'articolo 360a CO. Con la
modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il
mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro
(cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2
lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto
estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi
previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i
datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con
sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018
citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20
novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).
2.4. Allo scopo di disciplinare il settore del commercio all'ingrosso, il 10 novembre 2015 il Cantone Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2016 per la durata di tre anni (cfr. BU 50/2015 del 13 novembre 2015 e art. 6 CNL), la cui validità è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 2/2019 del 18 gennaio 2019). Tale contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio all'ingrosso (art. 1 CNL). L'art. 2 CNL - modificato a far tempo dal 1° gennaio 2018 per adeguarlo ai nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2018 rispettivamente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2017 (cfr. FU 102/2017 del 22 dicembre 2017) - dispone in particolare che il salario orario minimo di base per il personale non qualificato è di fr. 17.45, mentre quello per il personale qualificato (AFC o titolo equivalente o superiore) è di fr. 19.80 e quello per gli impiegati di commercio è di fr. 19.85/21.45/24.40 a dipendenza della specifica funzione (cpv. 1), precisando che il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo (cpv. 2) e che al salario orario di base vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.64% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni, cfr. cpv. 3). Questo salario - vincolante (cfr. art. 360d cpv. 2 CO e FU 076/2015 del 25 settembre 2015) - è stato nuovamente aumentato, ma solo in relazione agli impiegati di commercio, a far tempo dal 1° gennaio 2020 per adeguarlo ai nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il CCL per gli impiegati di commercio nell'economica ticinese per il 2020 (cfr. FU 102/2019 del 20 dicembre 2019), senza che ciò sia comunque qui di rilievo.
3. 3.1. Come accennato in
narrativa, nell'ambito del controllo effettuato dall'UIL sulla base della
documentazione raccolta dalla ricorrente, l'autorità cantonale ha riscontrato
che l'insorgente non aveva rispettato il salario minimo prescritto dal CNL nei
riguardi di due collaboratori (__________ e __________). In particolare, nel
mese di maggio 2018, i due dipendenti impiegati a tempo pieno (per 40 ore
settimanali) quali venditori - facendo astrazione da provvigioni e benefits
aziendali, che non possono essere considerati - sarebbero stati retribuiti con uno
stipendio di fr. 2'000.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe
stato di fr. 3'022.34. Da cui un
ammanco complessivo - per entrambi i dipendenti - di fr. 2'044.68 (pari a - 33.83%).
Sulla base di tali riscontri, l'UIL ha quindi inflitto alla ricorrente una sanzione
amministrativa di fr. 1'022.-, che l'Esecutivo cantonale ha tutelato, avallando
le tesi dell'autorità dipartimentale.
3.2. L'insorgente, riproponendo le censure sollevate senza successo davanti
all'istanza inferiore, contesta che le provvigioni versate e il vantaggio
economico derivante dalla possibilità di utilizzare il veicolo aziendale a
scopo privato (per coprire il tragitto casa-lavoro) non possano essere
computate nello stipendio minimo. Sostiene anzi di avere corrisposto ai due
collaboratori un salario addirittura superiore al minimo sancito dal CNL.
3.3. Dai contratti di lavoro agli atti emerge anzitutto che la retribuzione di __________
e __________ si compone nel seguente modo:
Stipendio lordo mensile 2'000.00 inclusa 13.a mensilità
Veicolo aziendale Compreso
Telefonia Compresa
Provvigioni sul fatturato:
- 5%: carta igienica, asciugamani, bobine di carta sacchi rifiuti, carta fotocopie, scatole pizza, …
- 10%: vestiario di protezione, chimica per lavastoviglie, articoli igienici
- 15%: TNT, detergenti e prodotti chimici, igiene personale e saponi, attrezzature e accessori.
Le buste paga per il mese oggetto di verifica da parte dell'UIL attestano che alla parte fissa del loro stipendio si sono in particolare aggiunte le seguenti provvigioni (su cui il datore di lavoro ha regolarmente pagato gli oneri sociali, cfr. conteggi stipendio maggio 2018):
- per __________: fr. 1'296.70 (fr. 185.55 + 1'111.15), per un totale di fr. 3'296.70;
- per __________: fr. 860.20 (fr. 53.15 + 807.05), per un totale di fr. 2'860.20.
3.4. Ora, dalla premessa al CNL pubblicato nel Foglio ufficiale
(FU 076/2015 del 25 settembre 2015) - che il Governo ha richiamato nel decreto
di adozione del 10 novembre 2015 - risulta che l'UIL (su incarico della
Commissione tripartita) ha svolto nel corso del 2015 un'inchiesta del mercato
del lavoro per la verifica delle condizioni salariali del personale occupato
nel settore del commercio all'ingrosso. Emerge inoltre che l'inchiesta è stata
esaustiva, siccome ha riguardato tutte le aziende del settore, e che, a seguito
degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO emersi, la Commissione tripartita
ha deciso di proporre al Governo l'adozione del contratto normale di lavoro in
questione (cfr. FU citato). Per far fronte alla situazione di dumping salariale
riscontrata, il CNL, come visto, ha tra l'altro espressamente stabilito che il pagamento
del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario
minimo (art. 2 cpv. 2). Tale genere di remunerazione, che non dipende dal
tempo di lavoro impiegato bensì esclusivamente dalle vendite effettuate, non è quindi
chiaramente ammesso ai fini del calcolo del salario minimo (cfr. pure,
relativamente ad altri CNL: STA 52.2018.372 del 23 ottobre 2019 consid. 4.2 e
52.2014.47 del 4 luglio 2014 consid. 4.3). Scopo del CNL, come anche spiegato
dall'UIL (cfr. risposta), è infatti quello di garantire ai lavoratori un
salario minimo che sia fisso, prevedibile e garantito, ciò che non è di
principio possibile per le provvigioni, in quanto non assicurate (segnatamente
in caso di incapacità lavorativa senza colpa del dipendente; cfr. pure
documento intitolato "«FAQ» - Domande frequenti, Mercato del lavoro:
procedure, controlli e misure", edito dall'UIL, versione agosto 2018, ad
12, pag. 8).
Ne discende che lo stipendio versato ai singoli dipendenti per maggio 2018 (fr.
2'000.-, compresa la quota parte di tredicesima) risulta effettivamente
inferiore al salario mensile minimo lordo prescritto dal CNL di categoria, che -
come indicato dall'UIL - ammonta a fr. 3'022.34 (fr. 17.45 all'ora x 40 ore
settimanali di lavoro x 4.33 settimane al mese). L'ammanco totale è dunque pari
a fr. 2'044.68 (fr. 1'022.34 x 2, ovvero - 33.38%).
3.5. A ragione, richiamandosi anche alla giurisprudenza federale (DTF 140 III
59 consid. 10.5), le precedenti istanze non hanno inoltre aggiunto al suddetto
calcolo il vantaggio derivante dalla possibilità di utilizzare il veicolo
aziendale a scopo privato per la tratta casa-lavoro. Al di là del fatto che, in
concreto, tale elemento sembra essere già compreso nel salario lordo
minimo di fr. 2'000.- (cfr. supra, contratti), si tratta infatti di un
tipico esempio di "benefit aziendale", che non può essere preso in considerazione
ai fini della verifica del rispetto dei salari minimi (cfr. pure Wolfgang Portmann/Roger Rudolph, in: Heinrich
Honsell/ Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [curatori], Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, Basilea 2015, n. 3 ad art. 360a).
Invano la ricorrente sostiene che la citata giurisprudenza federale sarebbe
irrilevante poiché concernente una questione completamente diversa, ovvero il
metodo per determinare i salari usuali nel ramo, e di conseguenza
stabilire il salario minimo nel CNL. Conformemente a quanto indicato dall'UIL
(risposta, pag. 3), così come nel quadro della valutazione del dumping
salariale ai fini dell'adozione del CNL non si sono considerati i benefit
aziendali, anche in sede di controllo concreto del rispetto del salario minimo
fissato da tale contratto occorre prescindere da tale elemento. Il principio è
il medesimo. Ammettere il contrario significherebbe del resto rimettere in
discussione lo stesso CNL.
Invano l'insorgente tenta di calcolare tale vantaggio, rifacendosi alla
direttiva della Divisione delle contribuzioni (che indica come riportarlo nel
certificato di salario): tale quantificazione - che impedisce tra l'altro a un
dipendente di dedurre eventuali spese di trasporto nell'ambito della procedura
di tassazione - ha infatti un fine prettamente fiscale, ben diverso da quello
perseguito dal CNL che, come detto, mira ad assicurare ai lavoratori un salario
minimo fisso, prevedibile e garantito. A ciò aggiungasi che agli atti non
figura in concreto alcun certificato salariale di ________ e __________ in cui
sia menzionato il vantaggio calcolato dall'insorgente. Anzi, la produzione
davanti al Governo (allegato 6 al ricorso) di un tale attestato vergine (cioè
non compilato) sembrerebbe piuttosto comprovare il contrario, come a ragione
osservato dall'UIL. Del resto, neppure risulta che la ricorrente abbia pagato
gli oneri sociali su tale valore, peraltro non quantificato nelle buste paga.
Ne discende che, per quanto riguarda la materialità
dell'infrazione, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.
4. Appurata la realizzazione dell'infrazione,
resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla ricorrente.
4.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f LDist, l'autorità
cantonale competente può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi
prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO
commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare
una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr.
30'000.-.
Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione
notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico competente
ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale tiene un
elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante
decisione passata in giudicato.
4.2. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle
circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve
in particolare tenere debitamente conto della gravità
della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che
del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR
2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017
consid. 5.2).
4.3. In concreto, il Governo, considerando come la formula applicata
dall'autorità dipartimentale per commisurarne l'ammontare tenesse conto, seppur
in maniera schematica, delle principali circostanze che possono ricorrere nei
casi di infrazione alle disposizioni sui salari minimi, ha tutelato la multa di
fr. 1'022.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva
dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. La conclusione merita
tutela.
La multa inflitta appare infatti tutto sommato correttamente commisurata alle
circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Da un
lato, come correttamente rilevato dal Governo, la violazione della legge da
parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda la
metà dei collaboratori dell'azienda (due su quattro) e ha comportato un
risparmio pari a fr. 2'044.68. Nel periodo considerato, gli stessi - che non
sono stati pagati esclusivamente a dipendenza del tempo di lavoro impiegato ma
in parte anche a titolo di provvigione - sono infatti stati retribuiti con uno
stipendio fisso mensile che presentava una
differenza - decisamente assai rilevante - del 33.83% rispetto al minimo previsto dal CNL. Come visto, quanto
ottenuto a titolo di provvigione (sopportando
invero anche il rischio d'impresa della mancata conclusione di determinati
affari) non può infatti essere preso in
considerazione ai fini della verifica del rispetto dei salari minimi prescritti
dal CNL. Circostanza, questa, che nemmeno la ricorrente poteva invero ignorare,
avuto riguardo alle chiare prescrizioni del CNL (art. 2 cpv. 2). Neppure
giova all'insorgente l'aver continuato a negare, ancora in questa sede, gli
addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non avere preso
coscienza del suo errore. D'altro canto, va tenuto conto del fatto che
l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata commessa
sull'arco di un solo mese. A ciò aggiungasi che l'UIL, pur non considerando le
provvigioni ai fini del rispetto del salario minimo per il mese controllato, ne
ha comunque tenuto conto come se si trattasse di una reintegrazione
salariale. Neppure può essere trascurato che l'interessata risulta,
quantomeno dagli atti, incensurata.
In queste circostanze, l'inflizione di una sanzione
amministrativa si giustifica quindi senz'altro. Contrariamente a quanto
sostenuto nel gravame, l'autorità dipartimentale non poteva infatti limitarsi a
chiedere alla ricorrente di modificare il suo sistema retributivo. Neanche l'ammontare
della sanzione appare in concreto sproporzionato, neppure avuto riguardo alle
altre sue possibili conseguenze. Irrilevante in questa sede è in particolare l'esclusione,
evocata dall'insorgente, dalla partecipazione a qualsiasi commessa pubblica per
i prossimi cinque anni ai sensi dell'art. 38 del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Premesso che
la citata norma - che prevedeva l'esclusione dall'aggiudicazione delle offerte
provenienti da offerenti contro i quali fossero state pronunciate sentenze
giudiziarie per infrazioni alle disposizioni legislative sui contratti
collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'avviso di gara - è stata nel
frattempo abrogata con effetto al 1° gennaio 2020 (cfr. BU 2019, 218), una tale
esclusione sarebbe infatti stata unicamente ascrivibile al comportamento della
ricorrente, di cui essa avrebbe dovuto sopportare le conseguenze, per quanto
severe (anche a fronte della possibile riduzione dell'attività e il successivo
possibile licenziamento dei dipendenti in questione).
Ne discende che la multa di fr. 1'022.- (che
corrisponde peraltro a quanto risulta applicando le raccomandazioni emanate
dalla SECO nell'aprile 2017, cfr. punti 1.2 e 1.4) inflitta all'insorgente va confermata. Oltre che essere contenuta nei limiti concessi dalla
legge, tale sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della
gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata alla ricorrente, nonché del
grado di colpa ad essa ascrivibile.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dall'insorgente nella misura di fr. 1'000.-, sono poste interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera