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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 giugno 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTRB) che fissa in fr. 420.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente sita a Bellinzona; |
ritenuto, in fatto
A. Il 20 novembre 2018 l'OTRB ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati nel distretto di Bellinzona, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.
B. RI 1 è domiciliato a __________
(__________) ed è proprietario di una casa di vacanza a Bellinzona (mappale n. __________).
Con apposito formulario compilato il 3 febbraio 2019, accompagnato da una
lettera di spiegazioni, egli ha comunicato all'OTRB che la sua abitazione
secondaria dispone di sei posti letto. Con decisione del 7 giugno 2019 l'Ente
turistico gli ha pertanto fatturato l'importo di fr. 420.- (fr. 70.- per posto
letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.
C. Avverso tale pronuncia
RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento; in via subordinata postula che la tassa venga ridotta nel senso
che gli siano conteggiati unicamente due posti letto.
Dei motivi posti a fondamento del gravame si dirà in seguito.
D. All'accoglimento del
gravame si oppone l'OTRB con argomenti che verranno discussi, per quanto
necessario, in appresso.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il
compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2
lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al
finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista,
dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al
pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune
che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della
gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne,
appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi
(art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così
come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di
un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.-
per posto letto a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente
dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j
LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi
secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv.
5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17
dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri
uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello
stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,
denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire
esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di
incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è
altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte
dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di
imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag.
128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che
l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
3. 3.1. Il
ricorrente contesta che possa essergli addebitata la tassa di soggiorno per il
2019 nella forma forfettaria. In assenza dei soggetti fiscali a cui l'art. 21
cpv. 5 LTur si riferisce, e meglio non avendo egli familiari che possano
occupare i letti (fatto questo che l'autorità di prime cure avrebbe se del caso
dovuto accertare), l'esazione della contestata tassa sulla base del numero dei
posti letto sarebbe contrario al chiaro testo di legge e di riflesso del
principio di legalità che per i tributi pubblici è particolarmente restrittivo
(art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999; Cost.; RS 101), nonché lesivo del principio della buona fede e
condurrebbe in specie a un risultato arbitrario. Ad ogni modo, quandanche si
volesse ritenere che il forfait comprenda eventuali ospiti, esterni al nucleo
familiare, dovrebbe essergli permesso di provare, come ritiene di aver fatto,
che in specie vi è un utilizzo della sua abitazione secondaria nettamente
inferiore rispetto all'ammontare della tariffa forfettaria applicata nei suoi
confronti.
3.2. L'attuale ordinamento,
riprendendo in sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo
del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema
impositivo (regime generale secondo il cpv. 4 dell'art. 21 LTur e regime
particolare ex cpv. 5 del medesimo disposto; cfr. STA 52.2018.605 del 25 aprile
2019 consid. 2). Il regime
particolare, applicabile ai proprietari di appartamenti o di case di vacanza,
così come dei membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili
immobili (art. 21 cpv. 5 LTur) come pure agli ospiti che hanno in usufrutto o
che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi
(art. 21 cpv. 6 LTur), prevede il prelievo di un importo fisso annuale calcolato
in funzione del numero dei letti (art. 21 cpv. 5 LTur). Per stabilire
l'ammontare della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante
se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso
potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2001.94 del 7
agosto 2002 consid. 3.1). Va dunque rilevato che il soggetto della tassa resta
la persona, segnatamente il proprietario di una residenza secondaria e ciò in
ragione del fatto che a questi può essere attribuita la spesa riferita alle
infrastrutture turistiche che la tassa di soggiorno è destinata a finanziare (abstrakten
Kostennähe). Tuttavia, al fine di procedere al calcolo del tributo, la legge tiene
conto del numero di posti letto presenti nell'abitazione e opera così una
schematizzazione in grado di permettere, da un lato, di privilegiare
(quantomeno potenzialmente) dal
punto di vista economico il turista-proprietario e il turista di lunga
permanenza rispetto al turista "classico" che soggiorna soltanto per
un breve periodo e, dall'altra parte, di sgravare gli Enti turistici locali dal
compito di verifica delle presenze effettive, alleggerendo pure i proprietari
di residenze secondarie dal compito di "contabilizzare" le loro
presenze nelle proprie dimore (cfr.
Messaggio n. 4625/6 del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato sulla nuova legge
sul turismo, in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2470 e segg. e relativo Rapporto
del 10 novembre 1998 della Commissione speciale turismo, in RVGC 1998-1999,
vol. 3, pag. 2548 e segg.). La determinazione precisa del numero
di pernottamenti effettivi dei proprietari di immobili, così come dei membri
delle loro famiglie e dei loro ospiti occasionali (anch'essi compresi nel forfait),
sarebbe infatti possibile solo con un grande dispendio di tempo e di mezzi da
parte dell'autorità di controllo, mentre che un simile esercizio risulta più
agevole per quanto concerne gli ospiti delle altre strutture ricettizie (STF
2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.4.3, 2P.194/2006 del 7 agosto 2006
consid. 3; STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). D'altronde in materia
di imposte di dotazione questo genere di schematizzazioni è in generale consentito
e ampiamente diffuso, a condizione che il forfait così stabilito si avvicini il
più possibile a quelle che sono, in generale, le circostanze concrete (STF
2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.2 e rinvii). Tuttavia, in singoli
casi è possibile che il sistema forfettario comporti delle divergenze rispetto
al reale utilizzo dell'immobile; ciò risulta ad ogni modo ancora accettabile e
deve essere ammesso nell'interesse di una semplificazione del sistema di
riscossione del tributo (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.4.4).
Ora, per quanto riguarda il sistema vigente in Ticino, si osserva che le
tariffe forfettarie, a differenza di altri Cantoni, sono calcolate in funzione
dei letti presenti nell'abitazione ciò che, a non averne dubbio, dipende dalla
volontà del proprietario e si riferisce all'uso potenziale della residenza che
il contribuente intende fare. Ritenuto ad ogni modo che la tariffa massima
consentita si basa su una media di 50 pernottamenti all'anno (fr. 100.-
all'anno per posto letto da rapportare all'aliquota di 2.- per notte a persona
per pernottamento), che nel caso concreto tiene conto di 35 pernottamenti all'anno
(tariffa forfettaria di fr. 70.- per posto letto), il risultato che ne deriva appare
tutto sommato sostenibile e non dà ancora luogo ad una lesione dei principi
costituzionali invocati dall'insorgente. D'altro canto quest'ultimo non può
limitarsi ad affermare di essere celibe e senza figli per sfuggire al pagamento
del tributo, considerato che anche altre persone possono soggiornare con lui
nella casa di vacanza (eventuali parenti o anche persone esterne alla
famiglia), ciò che l'Ente turistico non è tenuto né a verificare né a provare. Il
fatto che l'insorgente faccia un uso solo sporadico della sua residenza
secondaria non è - come detto - rilevante ai fini della fissazione della tassa
di soggiorno a suo carico e ancor meno per determinare il suo assoggettamento
alla medesima.
4. 4.1. Visto
quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione
impugnata.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
All'OTRB, patrocinata da un avvocato, va riconosciuta un'indennità a titolo di
ripetibili, visto che la vertenza poneva delle questioni giuridiche sufficientemente
complesse da giustificare la scelta di far capo all'ausilio di un legale (art.
49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Il ricorrente verserà all'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino fr. 500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere