|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
|
vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2019 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 27 novembre 2018 del Consiglio di Stato (n. 5663) che dichiara irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione del 22 dicembre 2017 con cui il Municipio di CO 1 ha disdetto il suo rapporto di lavoro durante il periodo di prova per il 31 gennaio 2018; |
ritenuto, in fatto
che il 1° febbraio 2017
RI 1 è stato assunto dal Comune di CO 1 quale infermiere presso il Centro __________
di __________;
che per motivi che non occorre evocare, il 22 dicembre 2017 il Municipio ha
disdetto il rapporto di lavoro con il dipendente durante il periodo di prova
con effetto al 31 gennaio 2018;
che RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione
municipale, chiedendo di accertare che la decisione di licenziamento era
ingiustificata e, di conseguenza, di condannare il Municipio al pagamento di un
indennizzo di fr. 13'398.50 pari a due mensilità salariali;
che il 27 novembre 2018 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il
ricorso del dipendente;
che contro la decisione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti
all'autorità ricorsuale inferiore affinché entri nel merito del ricorso;
premesso di non avere alcun interesse ad una reintegra nella precedente
funzione, egli sostiene che il Governo abbia adottato un comportamento
contrario alla buona fede e alla tutela dell'affidamento e finanche arbitrario
per aver atteso la conclusione dell'iter procedurale ricorsuale per emanare un'incomprensibile,
illogica e contraddittoria decisione d'irricevibilità, senza
preventivamente renderlo attento di una simile conseguenza, rispettivamente assegnandogli
un termine per porre rimedio alle lacune formali insite nel suo gravame giusta
l'art. 12 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm; RL 165.100); l'insorgente rimprovera inoltre al Consiglio di Stato
di aver leso il suo diritto di essere sentito per non avergli dato la
possibilità di esprimersi su una questione fondamentale come la ricevibilità
del proprio gravame;
che il ricorrente ritiene che la domanda di appurare il carattere illegale
della disdetta gli debba essere riconosciuta, così come in seconda istanza,
anche dinanzi al primo Giudice e critica quest'ultimo per non aver scorto nella
richiesta di condanna pecuniaria un'implicita domanda di annullamento del
provvedimento impugnato;
che il dipendente sostiene infine che il Governo avrebbe potuto e dovuto
scostarsi dalle conclusioni contenute nel ricorso, a vantaggio del ricorrente;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione perviene il
Municipio, con argomenti che saranno discussi, se del caso, in appresso;
che con la replica e la duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate
nelle rispettive tesi e conclusioni;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 della legge organica
comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che la legittimazione
attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa
impugnata e destinatario della stessa, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm e 209
lett. b LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e 213 LOC); il
ricorso è quindi ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm); visto che la presente controversia è circoscritta al
quesito di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato non è entrato
nel merito del ricorso del dipendente, le generiche prove richieste dall'insorgente
(testi, sopralluogo, perizia, richiamo e edizione documenti) si rivelano
ininfluenti per il giudizio;
che le decisioni di scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti
comunali possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato mediante ricorso
giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC; a loro volta, le decisioni del Governo possono
essere dedotte in giudizio dinanzi a questo Tribunale, che tuttavia non può
annullare la disdetta ma deve limitarsi ad accertare se la stessa è
giustificata o no (art. 91 cpv. 2 LPAmm);
che, in generale, una domanda di accertamento formulata
all'autorità ricorsuale ha natura sussidiaria; non è ammissibile se il
risultato può essere conseguito mediante una domanda condannatoria o
costitutiva;
che
eccezioni a questo principio sono possibili solo se l'accertamento permette di
risolvere preventivamente determinate questioni, evitando l'avvio di
procedimenti dispendiosi (DTF 142 V 2 consid. 1.1, 141 II 113 consid. 1.7, 131
I 166 consid. 1.4; STF 8C_466/2017 del 9 novembre 2017 consid. 2.1; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in:
Waldmann/Weissenberger (ed.), Kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed.,
Zurigo 2016, n. 36 ad art. 52);
che come ricordato in narrativa, il ricorrente ha chiesto all'autorità
ricorsuale di prima istanza unicamente di accertare il carattere ingiustificato
e abusivo della disdetta e, di conseguenza, di condannare l'autorità di nomina
al pagamento di un indennizzo di fr. 13'398.50 pari a due mensilità; egli non
ha postulato l'annullamento dell'atto con il quale l'ente comunale ha posto
fine al rapporto di lavoro;
che il fine dichiarato dal ricorrente di accertare il carattere illecito della
fine del rapporto di lavoro nell'ottica di una successiva richiesta di
risarcimento avrebbe potuto essere conseguito con una domanda di annullamento
della disdetta per gli stessi motivi addotti a sostegno del ricorso inoltrato,
ossia con una domanda di natura costitutiva; avendovi di fatto rinunciato, ciò
comporta l'inammissibilità della domanda di accertamento (cfr. STA 52.2017.300
del 21 dicembre 2017);
che inutilmente l'insorgente si avventura nell'affermare che il diritto di
un indennizzo per ingiustificata disdetta di un rapporto di lavoro giocoforza
non può prescindere dall'accertamento dell'ingiustificatezza e abusività della
disdetta medesima e dal suo annullamento, nel vano tentativo di criticare
il Consiglio di Stato per non aver scorto nella domanda di condanna al
pagamento di un indennizzo un'implicita richiesta di annullamento del
provvedimento impugnato; checché ne dica il ricorrente, citando anche non
meglio precisate argomentazioni ricorsuali dalle quali emergerebbero inconfutabilmente
le proprie conclusioni, con il suo ricorso egli ha chiesto unicamente l'accertamento
(…) dell'infondatezza della disdetta in disamina (cfr. ricorso al
Consiglio di Stato, ad 9 pag. 5); la richiesta di indennizzo è stata formulata
per la prima volta solo nel petitum;
che in assenza di un interesse evidente da parte del ricorrente a continuare la
sua attività presso il Centro __________, mal si comprende come il Governo
avrebbe potuto o dovuto scostarsi dalle richieste di giudicato per
interpretarle come domande intese ad ottenere l'annullamento della disdetta;
che, confrontato con l'eccezione d'improponibilità delle domande di causa sollevata
dal Municipio (già) nell'ambito dell'impugnativa inoltrata al Consiglio di
Stato, il ricorrente si era limitato a riconfermarsi nelle domande di
petizione (cfr. replica del 26 marzo 2018, pag. 8), senza argomentare
alcunché;
che in simili circostanze, contrariamente a quanto assume il ricorrente, egli
non può prevalersi dei principi della buona fede e di tutela dell'affidamento; in
particolare, non può dirsi sorpreso della decisione d'irricevibilità, né dedurre
alcunché a suo favore per il fatto che il Governo l'abbia emanata solo dopo
aver portato a termine lo scambio di allegati;
che, malgrado gliene sia stata data la facoltà, l'insorgente ha deciso, consapevolmente,
di non esprimersi sulla questione della ricevibilità del proprio gravame; egli
non può dunque lamentarsi con successo di una violazione del suo diritto di
essere sentito;
che neppure l'art. 12 cpv. 1 LPAmm soccorre le tesi dell'insorgente; il
Consiglio di Stato non era infatti tenuto ad invitare il ricorrente a ripresentare
il ricorso, nelle dovute forme, entro un termine perentorio, poiché in concreto
la sua impugnativa non difettava dei contenuti prescritti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm;
non spettava di certo al Governo renderlo attento sulle eventuali lacune del
suo ricorso, tanto più che egli è rappresentato da un avvocato;
che pertanto, ai fini
del presente giudizio è determinante unicamente il fatto che il ricorrente
avrebbe potuto ottenere con una domanda di annullamento della disdetta quanto
fatto valere con la domanda di accertamento del carattere illecito della
medesima, ragione per cui non può essergli riconosciuto un interesse giuridico
degno di protezione; a ragione il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato
irricevibile il suo ricorso;
che, visto quanto precede, il gravame è quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a
suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100), se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera