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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 giugno 2019 (n. 3188) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 12 aprile 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________
1965 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1984.
Invalido, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. L'8 febbraio 2019,
verso le ore 14.40, RI 1 ha percorso la via __________, nell'abitato di __________,
alla guida della vettura __________ immatricolata TI __________, intestata alla
madre, a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 58
km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 30 km/h.
Interrogato dalla polizia comunale il 4 marzo 2019, il conducente non ha negato
gli estremi dell'infrazione, accettando in particolare le risultanze del
rilevamento tecnico e dichiarandosi dispiaciuto per l'accaduto. Ha nondimeno
precisato che, pur conoscendo il limite vigente su quel tratto di strada, non
si era reso conto che stava procedendo a velocità eccessiva in quanto la
macchina aveva il display digitale che non funzionava completamente e quindi
non vedevo a che velocità viaggiavo.
b. Preso atto del rapporto di polizia, il 22 marzo 2019 la Sezione della circolazione
ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di
revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 12 aprile
2019 l'autorità dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a
motore per la durata di tre mesi (dal 13 giugno al 12 settembre 2019 inclusi),
autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie
speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.
1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
c. A seguito degli
stessi accadimenti, mediante decreto di accusa del __________ il competente
Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, proponendone la condanna alla
pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni
- di 45 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna (corrispondenti a fr. 1'800.-),
oltre che al pagamento di una multa di fr. 300.-. Nonostante la gravità degli
addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a
impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato
incontestata.
C. Con giudizio del 26 giugno 2019, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Pur ricordando che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha approvato l'agire della Sezione della circolazione che, dando manifestamente per acquisiti i fatti, ha emanato la propria decisione già prima della conclusione del procedimento penale. Fatti, il cui svolgimento non sarebbe messo in discussione dalle sommarie e per certi versi confuse allegazioni contenute nel gravame del conducente (il quale avrebbe comunque ammesso l'infrazione, limitandosi a chiedere una riduzione della sanzione) e che sarebbero peraltro successivamente stati accertati nei medesimi termini anche dall'autorità penale. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi. A titolo abbondanziale ha ritenuto del tutto irrilevanti le scusanti addotte dal conducente nel tentativo di sminuire la propria responsabilità.
D.
Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando sostanzialmente
il dimezzamento della durata della revoca.
Nel suo ricorso, di lettura assai difficile,
il ricorrente - che si ritiene un conducente responsabile - sostiene in
sostanza di essersi trovato nell'impossibilità di leggere correttamente il
tachimetro dell'automobile - nel modello in questione, situato più lontano del
solito rispetto alla posizione del conducente - e lamenta che il costruttore
non abbia previsto la possibilità di aumentarne la luminosità per garantirne una
miglior lettura, osservando come la situazione peggiori ancor più accendendo le
luci anabbaglianti durante il giorno. Pretende poi di non avere avuto
familiarità con il veicolo, da lui condotto soltanto sporadicamente, e di non
essersi quindi accorto - in base al rumore del motore - che stava circolando a
velocità eccessiva. Biasima infine la precedente istanza per non avere
verificato le sue allegazioni procedendo a un esame della vettura.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è
invece rimasta silente.
F. In replica, il
ricorrente, nel frattempo rivoltosi a un legale, ha preteso di non avere mai
utilizzato (e quindi di non conoscere) il veicolo della madre e ribadito la
tesi dell'oggettiva impossibilità, a causa della luce solare molto abbagliante,
di leggerne il contachilometri, sostenendo di non essersi quindi reso conto di
avere superato il limite di velocità. Lamenta che la decisione amministrativa
sia stata presa senza attendere l'esito della procedura penale, costringendolo
a interporre ricorso davanti al Governo. Avendo sin da subito sostenuto di non
sapere a che velocità circolasse per le predette ragioni, ritiene che le
precedenti istanze avrebbero dovuto approfondire maggiormente la dinamica
dell'accaduto. Biasima in particolare il Governo per non avere sfruttato il suo
potere di apprezzare liberamente la sua colpa. A fronte della lievità della
stessa, reputa che l'infrazione - di cui non contesta la gravità oggettiva - vada
considerata soltanto medio grave e chiede che la durata della revoca sia
limitata a un mese.
Nessuna duplica è stata inoltrata dalle autorità.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure il ricorrente sembra invero
effettivamente sollecitare l'assunzione di particolari mezzi di prova, ritenuto
che la richiesta di audizione testimoniale formulata nel ricorso non è stata ribadita
in sede di replica. In ogni caso, tale prova non appare idonea ad apportare la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Per
gli stessi motivi, a una valutazione
anticipata delle prove offerte (DTF
141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), non lede il diritto di essere
sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) la decisione del
Consiglio di Stato di non procedere a un esame della vettura.
2. 2.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata
pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II
447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal
giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti
sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume
nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento
delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti
accertati o infine se il giudice penale non
ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano
la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129
II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).
A determinate condizioni, tale
autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in
cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual
è quella del decreto di accusa), segnatamente
ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la
gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca
della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto
del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti
difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della
buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a;
STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio
2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi l'8 febbraio 2019,
l'insorgente è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni) di fr. 1'800.-, corrispondente a 45
aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa
di fr. 300.- per aver circolato, nell'abitato di __________, alla velocità
punibile di 58 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il
limite di 30 km/h, contravvenendo così all'art. 90 cpv. 2 LCStr. Il decreto di
accusa del __________ è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato
in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in
questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti (neppure, dunque, la
leggibilità del tachimetro della vettura), ormai stabiliti dalle autorità
penali con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di
giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza inferiore - è infatti
vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Nulla può
dunque essere rimproverato al Governo per non avere esaminato il veicolo al
fine di verificare la posizione e la visibilità del tachimetro nelle condizioni
descritte dall'insorgente (luce solare abbagliante e luci del cruscotto accese).
Se il ricorrente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla
scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi
di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che
gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che
riteneva utili ai fini della sua difesa.
Tanto più che egli si è sempre giustificato affermando di avere avuto
difficoltà a leggere il contachilometri della vettura e che, non conoscendo bene
il veicolo di proprietà della madre, non si era accorto (in base al rumore del
motore) di circolare a velocità eccessiva (cfr. verbale d'interrogatorio del 4
marzo 2019, pag. 2; osservazioni del 28 marzo 2019 alla Sezione della
circolazione; ricorso al Consiglio di Stato, pag. 1; ricorso qui in esame, pag.
1; replica, pag. 2). La sua linea
difensiva avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde
tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. Egli è
dunque sicuramente malvenuto a lamentarsi solo in sede amministrativa delle
difficoltà di lettura del tachimetro. La buona fede processuale gli avrebbe
infatti imposto di far valere tali argomenti già in sede penale. L'insorgente,
nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione
inflittagli, è invece rimasto passivo, adagiandosi sul decreto con il quale il
Procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria e una multa per
avere commesso un'infrazione grave alle norme della circolazione, senza
contestarlo. Ha dunque lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur
sapendo che i fatti accertati in quella sede sarebbero stati vincolanti anche
per le autorità amministrative. In simili
evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in
discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del
reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD
I-2011 n. 41 consid. 3.1).
2.3. A titolo meramente abbondanziale si osserva come la tesi difensiva
proposta dall'insorgente sia comunque del tutto infondata. Come correttamente
rilevato dalla precedente istanza, ogni conducente deve infatti essere in grado
di condurre il veicolo alla guida del quale si pone nel rispetto delle norme
della circolazione stradale, senza potersi certo nascondere dietro un'asserita
scarsa familiarità con lo stesso per giustificare un'eventuale infrazione e
sottrarsi alla propria responsabilità - che, anzi, proprio per tale ragione, potrebbe
addirittura risultare aggravata. Posto che neppure il ricorrente sostiene, né
tantomeno dimostra, che la vettura in questione non sia omologata, qualora la
stessa avesse presentato un malfunzionamento, sarebbe comunque spettato al
detentore, subordinatamente a lui quale conducente, provvedere alla sua eliminazione
(cfr. art. 29 e 93 cpv. 2 LCStr).
3. 3.1. Vincolato
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può
nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009
consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, come si avrà modo di
meglio spiegare in appresso.
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali
non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di
condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi
sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre
deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr). Commette invece un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della
circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1
lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.3. In una giurisprudenza
recente (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2),
il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l'infrazione medio grave
così come definita dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica
per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi
tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a
cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza
altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave
+ grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
3.4. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004
è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità
di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della
località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media
gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv.
2 vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze
concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato
un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid.
3.1).
Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a
cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche
soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per
categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione
degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234
consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora,
il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno della località
costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto
deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno
un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b cpv. 2 lett. a
LCStr). A partire da un eccesso di 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza
assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche
se viene commesso in circostanze favorevoli.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità
da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto,
l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese
in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della
revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se
circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come
di minore gravità
(DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. fra le tante: STF
1C_293/2009 del 27 agosto 2009 consid. 2.3.2).
3.5. Nel caso in esame, l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione, ossia di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, è pacifica. Incontestato è infatti che RI 1 circolasse, l'8 febbraio 2019, nell'abitato di __________, a una velocità di 58 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vige il limite di 30 km/h, superando così di 28 km/h la velocità massima consentita. L'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può quindi essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.
3.6. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi). Ciò sempre che non si possa considerare che RI 1 potesse valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se la sua colpa appare di minore gravità.
In concreto inutilmente egli si prevale (di nuovo) dell'impossibilità di vedere il tachimetro della vettura, con cui egli non avrebbe del resto avuto familiarità. La tesi - che, come detto, il ricorrente ha rinunciato a portare avanti in sede penale, impugnando il decreto di accusa - è comunque priva di fondamento, come rilevato al consid. 2.3. D'altra parte, RI 1 neppure pretende di avere avuto seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 30 km/h (cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.3). Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 28 km/h all'interno di una località è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Checché ne dica il ricorrente, un simile schematismo è infatti indispensabile per assicurare la parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid. 2.3.2).
3.7. Se ne deve concludere che, in assenza di precedenti in materia di
circolazione stradale di cui occorra tener conto, il provvedimento
amministrativo della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può
che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza
appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per
il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv.
2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si
potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona
reputazione, necessità professionale di disporre di un veicolo a motore), tale
essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr.
art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid.
2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif.).
3.8. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 13 giugno al 12 settembre 2019, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al febbraio 2019 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4. Stante quanto precede, il
ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente in ragione di fr. 1'200.-, è posta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera