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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Mariano Morgani |
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 giugno 2019 (n. 2914) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente contro la decisione del 19 novembre/4 dicembre 2018 con cui il Municipio di Ronco s/Ascona gli ha ordinato di presentare una nuova domanda di costruzione per la variante di progetto concernente la costruzione di una casa d'abitazione al mapp __________ di quel Comune; |
ritenuto, in fatto
A. a. Dal 30 dicembre 2005 __________, RI 1 e __________ sono comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno, del mapp. __________ di Ronco s/Ascona, situato in località Chiossaccio, a monte di via __________, in zona residenziale estensiva secondo il vigente piano regolatore (cfr. piano delle zone). Il fondo, di 2689 m2, confina verso monte (nord) con due fondi ricoperti da bosco, pure di proprietà __________, RI 1 e __________. Verso ovest confina invece con una proprietà comunale (mapp. __________), comprendente un percorso pedonale pubblico, che lo separa dalla part. __________0, dal 16 novembre 2016 di proprietà di CO 1.
b. Il 17 settembre 2003, raccolto l'avviso (n. 37956 del 23 ottobre 2002) favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il Municipio di Ronco s/Ascona ha rilasciato a __________, all'epoca proprietaria del mapp. __________, il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare (con piscina coperta ed autorimessa), destinata a residenza primaria.
c. Dopo che erano stati raccolti gli avvisi cantonali favorevoli del 23 settembre 2005 (n. 50788) rispettivamente del 27 novembre 2009 (n. 50788/2), il permesso è stato rinnovato, ma per una residenza secondaria, una prima volta (a richiesta di __________) il 18 ottobre 2005 e una seconda volta (a richiesta di RI 1) il 12 gennaio 2010.
d. Il 27 aprile 2012, RI 1, qui ricorrente, ha chiesto un ulteriore rinnovo.
La domanda non è stata pubblicata, né ne è stato dato avviso ai vicini confinanti. Gli atti della domanda sono invece stati trasmessi al Dipartimento del territorio per il suo (nuovo) avviso.
Preso atto dal Municipio, al quale si erano rivolti constatando l'esecuzione di lavori di pulizia sul fondo dedotto in edificazione, che era in corso una procedura di rinnovo della licenza, __________, all'epoca proprietario del mapp. __________0, si è opposto, unitamente alla moglie CO 1, al rilascio del permesso rinnovato.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 79970 del 19 novembre 2012, rinnovo del precedente avviso n. 50788 del 27 novembre 2009) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in data 6 dicembre 2012 l'Esecutivo comunale ha rinnovato il permesso fino al 12 gennaio 2014.
Con scritto separato, cui erano allegati la licenza rinnovata e l'avviso cantonale, il Municipio ha al contempo respinto l'opposizione sollevata, senza possibilità di ricorso, osservando che:
- il rinnovo della licenza edilizia citata non è soggetto a pubblicazione, in quanto il PR di Ronco s/Ascona non è nel frattempo cambiato;
- le modifiche introdotte dal Ruen sul risparmio energetico nell'edilizia sono state trattate nell'avviso cantonale 79970, che è parte integrante del presente rinnovo;
- l'Ordinanza federale sulle residenze secondarie entrerà in vigore al 1.1.2013.
e. Dopo vicissitudini che non occorre evocare, il 7 febbraio 2013 __________ e CO 1 si sono rivolti al Municipio, contestando il rinnovo della licenza avvenuto tacitamente nel gennaio 2010, dato che erano scaduti i termini e che il diritto applicabile era stato nel frattempo modificato, così come il rinnovo concesso il 6 dicembre 2012, chiedendo la revoca di quest'ultima decisione.
Essenzialmente per le stesse ragioni, con ricorso dell'8 febbraio 2013 __________ e CO 1 sono pure insorti davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento del rinnovo deciso il 6 dicembre 2012.
f. Con giudizio del 19 febbraio 2014 (n. 936), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile la suddetta impugnativa, siccome tardiva.
Il gravame inoltrato da __________ e CO 1 davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso tale giudizio è stato respinto in quanto ammissibile (STA 52.2014.84 dell'8 agosto 2014). Quest'ultima sentenza e, di riflesso, la licenza rinnovata del 6 dicembre 2012, sono passati in giudicato il 15 settembre 2014.
g. I lavori di costruzione sono iniziati il 17 ottobre 2014.
Il 2 giugno 2015, il legale di __________ ha chiesto al Municipio di intervenire, ordinando il fermo dei lavori, in quanto sarebbero stati in corso lavori difformi, segnatamente la formazione di un muro di sostegno e di una platea di fondazione, rispetto a quanto approvato.
Il 9 giugno 2015, l'Autorità comunale ha pertanto chiesto alla direzione dei lavori (arch. __________), tra l'altro, la presentazione di eventuali disegni di variante ed il controllo dei tracciamenti ad opera del geometra revisore, in pianta e in altezza, anche per i muri di sostegno a valle del futuro edificio.
Il 30 giugno 2015, l'Esecutivo comunale ha inoltre ordinato l'immediata sospensione dei lavori, convocando un sopralluogo in contraddittorio per il successivo 2 luglio.
Infine, richiamato il sopralluogo del giorno precedente, il 3 luglio 2015 ha confermato la sospensione dei lavori e, constatato il mancato inoltro dei piani e delle misurazioni richiesti, ha ordinato la presentazione di una domanda di costruzione entro 30 giorni.
h. Con giudizio del 16 settembre 2015 (n. 3895), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'impugnativa presentata dai comproprietari del mapp. __________ avverso l'ordine di sospensione dei lavori.
i. Nel frattempo, il beneficiario della licenza ha deciso di ridimensionare il progetto, mantenendo soltanto l'edificio fuori terra e spostando quest'ultimo leggermente verso oriente, in modo da allontanarlo dal sentiero comunale e dalla part. __________0.
Con il Municipio sono quindi stati concordati, in data 9 febbraio 2017, la ripresa dei lavori con l'accordo della vicina (nel frattempo divenuta unica proprietaria della part. __________0), l'inoltro di una variante in corso d'opera relativa al progetto ridimensionato, la notifica di quest'ultima ai vicini e la conferma della destinazione secondaria dell'abitazione.
l. Il 23 febbraio 2018 è stata inoltrata al Municipio, sotto forma di notifica, la variante riduttiva in corso d'opera. Il progetto prevede in particolare di rinunciare alle opere/strutture interrate e seminterrate (incluso l'ampliamento della caverna-posteggio esistente a livello della strada sottostante, il tunnel di accesso al lift ed il lift stesso) e di conservare la volumetria e l'aspetto esterno della parte fuori terra del progetto approvato, traslando l'edificio verso sud-est, in modo da allontanarlo dal confine ovest e da rispettare la distanza di 10.00 m dal limite del bosco, e riorganizzando gli spazi interni.
La notifica di costruzione (variante riduttiva), completata il 5 marzo 2018 come da richiesta dell'Ufficio tecnico, è stata pubblicata dal 30 marzo al 13 aprile 2018, suscitando nuovamente l'opposizione di CO 1.
Interpellata dall'Esecutivo comunale, la Sezione forestale ha preavvisato favorevolmente la domanda (avviso del 14 novembre 2018).
m. Nel frattempo, il 17 luglio 2018, _______, RI 1 e __________, hanno concesso una servitù prediale a favore della part. ____0 e a carico del mapp. __________, che prevede, in cambio del ritiro dell'opposizione del 13 aprile 2018, la messa a dimora sul fondo serviente di siepi, piante ed arbusti con funzione di schermo verso il fondo dominante.
Conseguentemente, il 21 settembre 2018, il legale della vicina opponente ha comunicato al Municipio di ritirare l'opposizione.
n. Con risoluzione del 19 novembre/4 dicembre 2018, l'Esecutivo comunale ha deciso che, tenuto conto delle modifiche apportate al progetto approvato, la variante riduttiva in corso d'opera presentata il 5 marzo 2017 (recte: 2018) non può essere evasa con una procedura di notifica di costruzione. Pertanto ha chiesto che l'istanza in questione venga (ri)presentata come procedura ordinaria in quanto considerata come un nuovo progetto e non come variante in corso d'opera. Da ultimo, ha precisato che la nuova domanda sarà esaminata applicando le attuali disposizioni e norme di diritto pubblico, e quindi anche quelle della LAsec.
o. Il 27 dicembre 2018, RI 1 è insorto davanti al Governo, chiedendo di annullare la decisione municipale e di imporre al Municipio di riconfermare la licenza edilizia rilasciatagli a suo tempo e utilizzata con l'inizio dei lavori (già intervenuto), con le modifiche ed il ridimensionamento concordato con l'autorità il 9 febbraio 2017 oggetto della notifica del 23 febbraio 2018.
B. Con giudizio del 12 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando il provvedimento municipale.
Rilevato come il Municipio non avesse revocato la licenza originaria e neppure si fosse espresso sulla sospensione, rispettivamente la ripresa dei lavori iniziati a suo tempo, il Governo ha anzitutto ritenuto che questi due temi esulassero dall'oggetto del contendere. Di seguito, ha reputato che le modifiche previste, che ridurrebbero drasticamente i volumi di scavo e la volumetria dell'edificio e che diminuirebbero in misura notevole anche la superficie edificata (- 362 m2) e la superficie utile lorda (- 132 m2), sarebbero molti rilevanti, concernendo l'intera costruzione che verrebbe realizzata in un'altra posizione e che verrebbe notevolmente ridimensionata. Essendo il progetto cambiato radicalmente, la domanda non potrebbe essere catalogata alla stregua di una variante. Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto irricevibile, siccome estranea all'oggetto del contendere, la domanda formulata in sede di replica con cui l'istante in licenza postula che in via subordinata sia confermato il diritto del ricorrente di continuare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della costruzione approvata a suo tempo (rinnovo 6.12.2012) e al beneficio della licenza rilasciata dal Municipio di Ronco s/Ascona, e ciò in assenza acquisita di opposizioni e/o ricorsi.
C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato (assieme, implicitamente, alla decisione municipale) e, in via principale, che sia imposto al Municipio di riconfermare la licenza edilizia rilasciatagli a suo tempo e da lui utilizzata con l'inizio dei lavori (già intervenuto), con le modifiche ed il ridimensionamento concordato con l'autorità il 9 febbraio 2017 oggetto della notifica 23 febbraio 2018. Subordinatamente, riformula la domanda enunciata in via subordinata con la replica davanti al Governo.
Il ricorrente lamenta anzitutto il fatto che il Municipio, da un lato, non gli vieterebbe di portare a termine i lavori secondo i piani approvati e, dall'altro, contravvenendo all'accordo preso il 7 febbraio 2017, gli imporrebbe di qualificare la variante riduttiva come domanda per un nuovo progetto, assoggettandolo a tutte le nuove norme, in particolare a quelle volte a limitare le residenze secondarie. Quanto preteso equivarrebbe ad un'illecita revoca della licenza ottenuta, di cui egli avrebbe cominciato a far uso il 14 ottobre 2014, fino all'ingiustificata sospensione dei lavori. Di seguito, l'insorgente critica la conclusione del Consiglio di Stato, secondo cui il progetto sarebbe stato modificato radicalmente, ritenuto che il ridimensionamento concernerebbe soltanto le parti di servizio interrate. Contesta inoltre di aver rinunciato al progetto originale, per il quale sono già stati spesi oltre fr. 300'000.- e che egli intende ancora realizzare qualora la variante non venisse accolta. La rinuncia sarebbe in effetti (stata) subordinata alla realizzazione dell'edificio ridimensionato e spostato per accontentare i vicini. Evidenziato di nuovo il comportamento contraddittorio dall'Esecutivo comunale, che conformemente all'accordo preso avrebbe dapprima pubblicato la notifica di variante riduttiva per poi dichiarare di voler considerare la domanda come un nuovo progetto cui applicare (tra l'altro) la legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec; RS 702), il ricorrente contesta infine che la destinazione secondaria dell'abitazione possa essere rimessa in discussione senza violare il principio della buona fede.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza presentare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione giunge il Municipio con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.
CO 1 dichiara di non opporsi al ricorso per quanto concerne i punti 1 e 2 del suo petitum, nella misura in cui i piani di progetto siano quelli del 5 marzo 2018. Per contro, chiede che il petitum 2.1 sia dichiarato irricevibile e, in subordine, respinto.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si limita a rilevare che la vertenza non concerne aspetti di sua competenza.
b. Con la risposta e la duplica, il ricorrente, l'UDC e CO 1 si riconfermano essenzialmente nelle loro posizioni.
Il Municipio è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza e destinatario del giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Se la decisione municipale del 4 dicembre 2018 fosse impugnabile e se il ricorso al Consiglio di Stato fosse ricevibile è questione di merito.
1.2. Il giudizio può essere emanato in base agli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPamm). Le questioni che si pongono,
del resto, sono essenzialmente di natura giuridica.
2. 2.1. Una decisione è finale
se pone termine alla lite, poco importa che sia fondata su ragioni di merito
oppure su motivi procedurali. Sono per contro incidentali le decisioni che
riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione
strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza (cfr.
DTF 133 V 477 consid. 4.1.1).
In base all'art. 66 cpv. 2 LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali
possono essere impugnate se atte a provocare al ricorrente un pregiudizio
irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria
defatigante e dispendiosa (lett. b).
L'esistenza
di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a
LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla
natura dell'atto impugnato (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC
2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag.
1985 ad 2.4); di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse
degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione
impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il
ricorrente intenda semplicemente evitare un
rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi
della procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1, 133 V 477 consid. 5.2.1, Martin Kayser, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 46 n. 13; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in:
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, ad art. 46 n. 7);
L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone
invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza
inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover
retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr. Messaggio citato, pag. 1986 ad
2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46
n. 18; Uhlmann/Wälle-Bär, op.
cit., ad art. 46 n. 19); richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione
della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e
dispendiosa (cfr. Messaggio citato, pag. 1986 ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 17, 19 e 20; cfr. per tutto
quanto precede: STA 52.2014.238 del 25 giugno 2015);
2.2. In concreto, con la decisione del 19 novembre/4 dicembre 2018 il Municipio ha risolto che, tenuto conto delle modifiche apportate al progetto approvato, la variante riduttiva in corso d'opera del 5 marzo 2017 (recte: 2018) non può essere evasa con una procedura di notifica di costruzione (dispositivo n. 1), che pertanto l'istanza in questione deve essere presentata come procedura ordinaria in quanto considerata come un nuovo progetto e non come variante in corso d'opera (dispositivo n. 2), e che la stessa sarà esaminata applicando le attuali disposizioni e norme di diritto pubblico, e quindi anche quelle della LAsec (dispositivo n. 3). Ora, tale decisione non costituisce evidentemente una decisione finale. Non pone in effetti termine alla lite, ma semmai le dà inizio, nella misura in cui impone al ricorrente di (ri)presentare il progetto di variante come nuova domanda (per un nuovo progetto) secondo la procedura ordinaria. In quanto tale, configura una decisione che riguarda soltanto una fase (iniziale) del procedimento, assumendo una funzione strumentale rispetto alla questione se il progetto rivisto possa o meno essere autorizzato e, semmai, a quali condizioni, ovvero rispetto alla pronuncia - rilascio o diniego della licenza - destinata a concludere la vertenza (cfr. nello stesso senso, con riferimento alla richiesta di presentare una domanda in sanatoria, STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid. 3 e 5). Ciò detto, la decisione municipale era impugnabile soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 lett. a e b LPAmm, esigenze con cui nessuno si è confrontato e in difetto delle quali l'Esecutivo cantonale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il gravame inoltratogli, mentre l'impugnativa presentata in questa sede dovrebbe essere respinta già solo per questo motivo.
Sennonché almeno una delle condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm era adempiuta. Anzitutto, ci si può chiedere se la decisione del 19 novembre/4 dicembre 2018 non fosse impugnabile già perché suscettibile di arrecare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, nella misura in cui impone al ricorrente di presentare una nuova domanda per il progetto oggetto della notifica di variante riduttiva inoltrata il 23 febbraio 2018, che, peraltro, è già stata pubblicata. La questione può restare aperta, giacché era/è comunque data la condizione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm. Infatti, se il Governo, giudicando in modo diverso dal Municipio, avesse annullato la richiesta di presentare una nuova domanda, esso avrebbe quantomeno posto fine al nuovo procedimento, evitando così l'avvio di un'ulteriore procedura edilizia con ciò che ne consegue. Ne deriva che, benché di carattere incidentale, la controversa decisione municipale era impugnabile (cfr. STA 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid. 2.4.2, confermata da STF 1C_75/2019 citata consid. 3). Tutto sommato, è dunque a ragione che il Consiglio di Stato ha ritenuto ricevibile il gravame presentato dal ricorrente e che è entrato nel merito dello stesso. Ferme queste premesse, occorre ritenere che anche in questa sede siano dati i presupposti per esaminare il ricorso nel merito, stabilendo se la decisione municipale ed il giudizio governativo che la tutela, vadano confermati.
3. 3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 1 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (cfr. art. 1 cpv. 1 LE). La licenza edilizia è rilasciata se, nell'ambito della procedura d'esame, risulta che il progetto è conforme con le disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio nonché con le altre prescrizioni di diritto pubblico, segnatamente ambientali, applicabili (cfr. art. 2 cpv. 1 LE). La LE distingue due tipi di procedura: quella ordinaria (art. 4 - 10 LE) e quella di notifica (art. 11 - 13 LE; cd. procedura semplificata). Di regola, le domande di costruzione soggiacciono alla procedura ordinaria. Quest'ultima è infatti applicabile in tutti i casi in cui la legge non permette di far capo alla procedura di notifica (art. 4 in combinazione con art. 5 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Essa è caratterizzata dal coinvolgimento del Dipartimento del territorio, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla conformità dell'intervento con il diritto federale e cantonale (cfr. art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LE) e può opporsi al rilascio della licenza con avviso vincolante per il Municipio (cfr. art. 7 cpv. 1 e 2 LE). La procedura di notifica, di principio applicabile ai lavori di secondaria importanza (art. 11 cpv. 1 LE, art. 6 cpv. 1 RLE), nei casi esplicitamente previsti dalla legge (art. 5 cpv. 1 RLE) e soltanto all'interno della zona edificabile (art. 6 cpv. 1 RLE), si distingue da quella ordinaria perché si sviluppa esclusivamente a livello comunale, senza coinvolgere il Dipartimento del territorio. L'obbligo di pubblicazione è invece comune ad entrambe le procedure (art. 6 cpv. 1 e 3 LE, art. 12 cpv. 1 e 2 LE), salvo l'eccezione prevista dall'art. 12 cpv. 3 nel caso della notifica.
La distinzione tra i due tipi di procedura si fonda dunque sull'importanza dell'opera edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o meno del Dipartimento del territorio (cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010 consid. 2.1). Di conseguenza, se i lavori previsti, pur essendo di secondaria importanza, comportano l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, deve essere in ogni caso raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; cfr. STA 52.2009.488 citata consid. 2.2). Di principio, la procedura di notifica dovrebbe pertanto essere esperita unicamente per lavori di secondaria importanza disciplinati soltanto dal diritto comunale.
In tutti i casi, la scelta della procedura non compete all'istante in licenza, ma al Municipio, che, a prescindere dalla qualifica data dall'interessato alla domanda, deve sottoporla alla procedura richiesta dalle circostanze, se del caso esigendo previamente il suo completamento (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 RLE).
3.2. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LE, la pubblicazione dev'essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura d'approvazione o successivamente. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, prosegue il disposto (cpv. 2), è applicabile la procedura della notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità.
Per principio, le varianti soggiacciono dunque alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, il cpv. 2 della norma dispone infatti che è applicabile la procedura (semplificata) della notifica. Anche in questo contesto vale tuttavia il principio secondo cui, nel caso di modifiche che, pur essendo di minore entità, richiamano l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va comunque raccolto il preavviso di quest'ultima (cfr. STA 52.2018.171 del 27 maggio 2019 consid. 3.1, 52.2016.471/476 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2014.51 del 18 marzo 2015 consid. 2.2, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004, consid. 2). Infine, differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, non soggiacciono a nessuna formalità. Scopo di quest'ultima precisazione è essenzialmente quello di evitare procedure sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare.
Dall'art. 16 LE si evince dunque che vi sono differenti forme di varianti. In particolare, sono da distinguere le varianti che concernono interventi più importanti e/o che richiamano l'applicazione del diritto rimesso al giudizio dell'autorità cantonale, sottoposte alla procedura ordinaria, da quelle, soggiacenti alla procedura semplificata di notifica, relative a modifiche di minore entità sottoposte al solo diritto comunale. Dal canto loro, differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono ad alcuna procedura e non necessitano dunque di una formale approvazione.
3.3. Per principio, le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della decisione. Va da sé che ciò vale nel caso di un progetto edilizio interamente nuovo. Tale diritto è applicabile anche nel caso di una domanda di variante, a prescindere dalla procedura cui soggiace, ma ciò soltanto limitatamente alle parti variate del progetto. In effetti, la licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla stregua di un atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti di costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per lo stesso motivo, una variante di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto limitatamente agli aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono per contro le contestazioni concernenti le parti della costruzione che non subiscono modifiche rispetto ai progetti già approvati (RDAT 1984 n. 60 consid. 4; STA 52.2000.301/324 dell'8 marzo 2001 consid. 3.2; Otello Rampini, La variante di licenza edilizia, in: RDAT 1981, pag. 207 seg.). Determinante per l'applicazione del nuovo diritto, subentrato tra il momento dell'approvazione del progetto originario e quello d'esame della variante, è quindi la portata della domanda, ovvero delle modifiche apportate al progetto originario. L'intera domanda può essere considerata nuova, e come tale sottoposta alle nuove norme, laddove gli elementi innovativi sono talmente significativi da stravolgere in modo sostanziale l'identità del progetto originario, al punto da apparire talmente estraneo, diverso per struttura, funzione e conformazione da quello approvato da dover essere oggettivamente configurato come una nuova costruzione. Si tratta invece di una variante, che richiama l'applicazione del nuovo diritto soltanto alle parti concretamente toccate dalla variante, allorquando le modificazioni, per quanto importanti, non turbino gli attributi sostanziali della costruzione. La distinzione, di non sempre agevole momento, non dipende dalla qualifica data dall'interessato alla domanda, di per sé irrilevante, ma dalla valutazione dell'insieme degli elementi che concorrono a definire l'identità della costruzione, quali l'ubicazione, le dimensioni, l'aspetto esterno e le modalità di utilizzazione (cfr. RDAT 1984 n. 60 consid. 4; STA 52.2000.301/324 citata consid. 3.2; Otello Rampini, op. cit., pag. 208 seg.). La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di stabilire che vanno (ancora) considerate come varianti, ad esempio, la riduzione della larghezza e l'aumento della lunghezza dell'edificio, le modificazioni quantitative ai corpi seminterrati, la diversa distribuzione interna dei locali, la diversa espressione architettonica delle facciate e la diversa ubicazione dello stabile per rapporto al fondo confinante (Adelio Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, n. 895 ad art. 16).
3.4. In concreto, il rinnovo del permesso è passato in giudicato il 15 settembre 2014. I lavori sono cominciati il 17 ottobre seguente e sono stati sospesi, dietro richiesta d'intervento dei vicini proprietari della part. __________0, oltre 8 mesi dopo. Dopo svariate vicissitudini, perlomeno in parte riconducibili ai difficili rapporti con i citati vicini, in data 23 febbraio 2018 il ricorrente ha presentato al Municipio, sotto forma di notifica, una variante, indicata come riduttiva, in corso d'opera. La notifica di costruzione è stata pubblicata con l'indicazione variante riduttiva in corso d'opera dal 30 marzo al 13 aprile 2018, suscitando l'opposizione di CO 1, che l'ha successivamente ritirata con ciò che ne consegue. Interpellata dal Municipio, il 14 novembre 2018 la Sezione forestale ha dal canto suo preavvisato favorevolmente la domanda. Anziché dare seguito al procedimento (di rilascio del permesso) avviato con la pubblicazione, in data 19 novembre/4 dicembre 2018 il Municipio ha in sostanza risolto di non dar più seguito alla notifica di variante, chiedendo che venisse (ri)presentata come domanda per un nuovo progetto e prospettando l'applicazione delle norme in vigore al momento dell'esame, inclusa la LASec. Ora, diversamente da quanto ritenuto dal Governo, l'agire dell'Esecutivo comunale non può essere tutelato.
Intanto, il progetto (ridimensionato) in questione era già stato inoltrato al Municipio, che l'ha anche pubblicato. La procedura di rilascio del permesso era/è quindi già pendente e non si è del resto ancora conclusa in quanto l'autorità comunale non si è ancora pronunciata sulla domanda (di variante) del 23 febbraio 2018. In tali circostanze, non vi era/è quindi motivo di esigere la presentazione di una nuova ulteriore domanda per lo stesso progetto (riduttivo). Non porta ad altra conclusione il fatto che l'Esecutivo comunale, apparentemente contraddicendo l'agire del sindaco e del segretario comunale (cfr. accordo/dichiarazioni d'intenti del 9 febbraio 2017), rispettivamente il suo stesso comportamento (cfr. pubblicazione del 30 marzo 2018), abbia ritenuto, posteriormente alla pubblicazione ed al ritiro dell'opposizione, che la domanda dovesse essere considerata come nuova anziché di variante e che dovesse essere quindi (ri)presentata secondo la procedura ordinaria. Di per sé spetta(va) al Municipio stesso decidere come considerare la domanda e come incanalare il procedimento (la qualifica data dall'istante alla domanda di costruzione essendo di per sé irrilevante). In tale ottica, nulla impediva/impedisce all'Esecutivo comunale di trattare la notifica di variante secondo la procedura ordinaria (cosa che, almeno in parte, è del resto avvenuto, posto che è stato raccolto l'avviso della Sezione forestale), ciò che peraltro, come accennato, non esclude(va) neppure di considerare la domanda come una domanda di variante, anziché come una domanda del tutto nuova, interamente soggetta al diritto applicabile al momento dell'esame. Da questo profilo, nella misura in cui pretende la presentazione di una (ulteriore) nuova domanda, la decisione municipale non può essere seguita. Va piuttosto portata a termine la procedura (già) pendente.
La decisione municipale ed il giudizio governativo non sono condivisibili nemmeno laddove partono dal presupposto che la domanda inoltrata il 23 febbraio 2018 non sia una variante, ma un progetto integralmente nuovo. Dai piani presentati, che contemplano una sovrapposizione dei piani originari e di quelli nuovi, si evince che il nuovo progetto rinuncia alle opere/strutture interrate e seminterrate (incluso l'ampliamento della caverna-posteggio esistente, il tunnel di accesso al lift ed il lift stesso), previste a valle dell'edificio abitativo. Quest'ultimo rimane invece sostanzialmente intatto, oltre che nella destinazione, nella volumetria, nella forma e nell'espressione architettonica, mentre che dal profilo dell'ubicazione subisce una leggera traslazione verso sud-est, ciò che lo allontana, da un lato, dal sentiero comunale e dalla part. __________, e, dall'altro, dal limite del bosco sovrastante. È inoltre prevista una riorganizzazione degli spazi interni. Ferme queste premesse, la domanda in esame, pur comportando mutamenti significativi, non trascurabili, non sconvolge il progetto primitivo, al punto da sovvertirne in modo sostanziale l'identità e da doverla quindi considerare interamente nuova, ma essenzialmente lo ridimensiona (diminuiscono sia la superficie edificata sia la SUL), riducendone l'impatto sul paesaggio e sulle adiacenze (cfr. RDAT I-1995 n. 24 consid. 4.3; RDAT 1984 n. 60 consid. 5; STA 52.2000.301/324 citata consid. 3.2). Diversamente da quanto assumono le autorità inferiori, la domanda di costruzione del 23 febbraio 2018 poteva/può pertanto essere trattata come variante, soggetta tuttavia alla procedura ordinaria.
4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione municipale del 19 novembre/4 dicembre 2018 ed il giudizio governativo che la conferma. Gli
atti sono retrocessi al Municipio affinché, completati per quanto necessario gli
atti della domanda, e raccolto un avviso cantonale completo, si pronunci sulla
domanda di variante del 23 febbraio 2018.
4.2. Per prassi, il rinvio degli atti all'autorità inferiore, con esito aperto,
comporta che chi ricorre venga considerato vittorioso, con ciò che ne consegue
sotto il profilo della ripartizione delle spese processuali e dell'assegnazione
delle ripetibili. In concreto, si prescinde quindi dalla tassa di giustizia, posto
che la vicina non ha resistito al progetto di
variante e che l'ente pubblico ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Il
Comune di Ronco s/Ascona rifonderà invece adeguate ripetibili all'insorgente,
assistito da un legale, per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 12 giugno 2019 (n. 2914) del Consiglio di Stato e la decisione del 19 novembre/4 dicembre 2018 del Municipio di Ronco s/Ascona sono annullate e gli atti sono rinviati a quest'ultimo affinché proceda come indicato al consid. 4.1.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Il Comune di Ronco s/Ascona verserà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. A quest'ultimo viene restituita la somma di fr. 1'800.- versata a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere