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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 giugno 2019 (n. 2915) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 9 gennaio 2019 con cui la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riammissione alla guida; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato nel 1955
ed ha conseguito la licenza di condurre nel 1974.
Meccanico d'auto di professione, attualmente al beneficio dell'AI (100%), negli
anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro
automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):
21 aprile 2010/
12 ottobre 2010 revoca della licenza di condurre per la durata di 6 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida di un veicolo a motore in stato d'ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue [1.77 gr. per mille], commessa il 31 gennaio 2010); la misura, ridotta a 5 mesi, è stata espiata il 22 ottobre 2010;
31 luglio 2014/
10 marzo 2015 revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi a seguito di un'infrazione grave (per aver circolato, l'11 aprile 2014, a velocità eccessiva sull'autostrada, superando di 43 km/h il limite vigente di 120 km/h): da scontare dall'11 maggio 2015 al 23 aprile 2016.
B. a. Il 6 febbraio 2016,
RI 1 è stato fermato e controllato dalla polizia comunale a __________ mentre
circolava alla guida del suo veicolo nonostante quest'ultima revoca della
licenza.
b. A seguito di tali fatti, con decreto dell'11 aprile 2016 il competente
Procuratore pubblico ha ritenuto il conducente colpevole di guida senza
autorizzazione in base all'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). Tale imputazione
è stata confermata dalla Pretura penale con sentenza del 3 aprile 2017 (la
quale ha tuttavia ridotto la pena pecuniaria e la multa precedentemente
inflittegli).
c. Nel frattempo, a fronte dei suddetti accadimenti, con decisione del 24 marzo
2016 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha revocato all'interessato
la licenza di condurre a tempo indeterminato sulla base degli art. 16c
cpv. 1 lett. f e 16c cpv. 2 lett. d LCStr. La riammissione alla guida è
stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello
psicologo del traffico. Tale risoluzione è stata confermata dapprima dal
Consiglio di Stato e poi da questo Tribunale (STA 52.2017.355 del 16 novembre
2017).
C. a. Alla scadenza del
termine di sospensione di due anni (novembre 2018) - che l'autorità aveva
ristabilito a seguito delle procedure ricorsuali (cfr. scritto del 27 novembre
2017) - RI 1 ha chiesto alla Sezione della circolazione di essere riammesso
alla guida. Così invitato dall'autorità dipartimentale, il 5 dicembre 2017 l'interessato
si è quindi sottoposto a una valutazione di psicologia del traffico, presso l'Unità
di psicologia applicata (Unità) della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI).
b. Preso atto del rapporto peritale del 17 dicembre 2018 allestito dagli
specialisti di tale Unità (psicologo del traffico FSP ______ e psicologa
FSP/ATP __________) - che hanno ritenuto il conducente non idoneo alla guida -,
con decisione del 9 gennaio 2019 la Sezione della circolazione ha respinto la
predetta istanza, confermando la revoca della licenza di condurre a tempo
indeterminato. La riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni
di:
· presentare un preavviso favorevole di iQ-Center di Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 10 sedute sull'arco di 6 mesi, atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;
· superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.
La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata
sulla base degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. c
e cpv. 2 LCStr.
D. Con giudizio del 12 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso il suddetto provvedimento, rigettando inoltre l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Dopo aver disatteso una richiesta di assunzione prove (nuova perizia), il Governo, ricordato il quadro normativo, ha in sostanza respinto tutte le argomentazioni avanzate dal ricorrente per contestare la predetta valutazione e la sua inidoneità, così come si dirà meglio in seguito. Ritenendo che non vi fossero seri e validi motivi per scostarsi dalla valutazione degli specialisti, neppure alla luce dello scritto del 15 maggio 2019 dello psichiatra Dr. med. __________ (prodotto dall'insorgente), ha quindi tutelato la revoca di sicurezza, unitamente alle condizioni poste ai fini della riammissione.
E. Avverso quest'ultimo
provvedimento, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame. Domanda inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Rimprovera anzitutto alla precedente istanza una violazione del suo diritto di
essere sentito, per non aver affrontato tutte le sue censure e rifiutato l'assunzione
di una nuova perizia, qui nuovamente richiesta. Il Governo non avrebbe neppure
spiegato per quali motivi il referto agli atti sarebbe completo ed esaustivo.
Ripropone quindi le sue critiche avverso tale perizia, affermando di aver
dimostrato non solo di aver capito i propri errori, ma anche di aver fatto tesoro
delle cattive esperienze passate. Nega tra l'altro di avere una tendenza ad addossare
le responsabilità del proprio comportamento a terze persone, come ritenuto
dalla perizia. Contesta pure di non aver
assunto un atteggiamento critico e di aver banalizzato i comportamenti passati.
Ribadisce invece di aver ammesso, nel proprio linguaggio semplice, di aver
sbagliato, di aver riconosciuto la propria colpa e di aver dichiarato che non
ricadrà più nell'errore, ciò che è però stato ignorato. Rimprovera inoltre al
Governo di non aver sufficientemente preso in considerazione il referto
del Dr. med. __________, il quale avrebbe seriamente messo in dubbio l'attendibilità
della perizia in questione. Considera infine drastiche
e sproporzionate le misure disposte ai fini della
riammissione.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
La risposta della Sezione della circolazione, presentata tardivamente (art. 73
cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100), è stata estromessa
dall'incarto con decreto del 24 settembre 2019.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti (cfr. art. 25 cpv. 1
LPAmm). Come si vedrà più avanti, non vi sono seri motivi per dubitare della
perizia di psicologia del traffico rassegnata dagli psicologi dell'Unità della
SUPSI, su cui si è fondata la misura di sicurezza qui in discussione. A una
valutazione anticipata (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3 e rimandi) non si
giustifica dunque di assumere una perizia giudiziaria di un altro psicologo del
traffico, come a ragione concluso anche dal Governo. Nemmeno le altre prove
genericamente sollecitate dall'insorgente (testi, audizione del Dr. med. __________,
interrogatorio del ricorrente, ecc.) appaiono idonee a portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. L'insorgente
lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il
fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la
propria decisione, trattando tutte le censure sollevate.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima
disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa
una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte
quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1,
133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione
sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure
proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano
in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr.
DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81
consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale,
il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,
risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del
29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF
2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1).
Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato
ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che,
come in concreto, può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che
si pongono o - anche se la lesione è di una certa gravità - quando il rinvio
all'istanza precedente costituisca una formalità priva di senso e porti a
inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della
parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117
consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. Nel giudizio impugnato - dopo aver commentato alcuni passaggi
effettivamente poco chiari e polemici del gravame (che si riferiva tra l'altro,
impropriamente, alla figura del medico del traffico) - il Governo ha elencato i
vari argomenti addotti dal ricorrente a suo favore (in sintesi: la
frequentazione di corsi di educazione stradale, l'aver mostrato di conoscere il
senso della perizia, le sue buone condizioni di salute, l'assenza di un rapporto
problematico con l'alcol, il suo asserito stile di guida tranquillo, l'aver
capito e ammesso i propri precedenti errori, senza cercare di giustificarli),
ritenendoli tuttavia non determinanti. Ricordato che al ricorrente era stata
revocata la patente per un problema di natura caratteriale (a seguito dei suoi
precedenti), ha in particolare considerato irrilevanti le sue buone condizioni
di salute, il suo rapporto con l'alcol o il fatto di non essersi opposto all'esame
peritale, come pure le sue percezioni soggettive in merito all'idoneità alla
guida. Dopo aver ricordato che l'autorità decidente non si scosta da una
perizia senza valide e serie ragioni, il Governo ha considerato che le critiche
del ricorrente relative al referto dell'Unità della SUPSI fossero generiche,
basate su una visione soggettiva e in parte incentrate sull'estrapolazione di
passaggi di rilevanza secondaria. Ha quindi
concluso che dagli atti non emergessero seri motivi per dissociarsi dalle
valutazioni degli specialisti, che avevano rassegnato un referto concludente,
compiutamente motivato e scevro di contraddizioni. Nemmeno dal breve
scritto del Dr. med. __________, ha terminato, scaturirebbero elementi
suscettibili di rimettere in discussione tale perizia.
Ora, contrariamente a quanto afferma sommariamente l'insorgente, vi è da
ritenere che l'Esecutivo cantonale, seppur in modo a tratti succinto, ha
essenzialmente affrontato le sue tesi. Dalla pronuncia è in particolare
possibile desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la
precedente istanza a confermare il provvedimento di sicurezza e rigettare -
anche solo implicitamente - le censure sollevate dall'insorgente. La fondatezza
o meno degli argomenti del ricorrente è questione di merito. Le motivazioni del
Consiglio di Stato sono d'altra parte state recepite dall'insorgente, che ha
potuto impugnare con cognizione il suo giudizio, riproponendo in questa sede le
tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, tutto sommato, non vi è
stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Anche se vi fosse
stata, una simile lesione andrebbe peraltro considerata sanata, atteso che,
come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo
Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale.
3. 3.1. La licenza
di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1
LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr la licenza deve in
particolare essere revocata se a causa del suo precedente comportamento il
conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a
motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (cfr. anche
art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi sussistono quando l'interessato presenta
aspetti caratteriali rilevanti per la circolazione, dai quali si desume che
egli, quale conducente, costituisce una fonte di pericolo per la circolazione.
Determinante ai fini di una revoca di sicurezza per motivi caratteriali è la
prognosi negativa sul suo comportamento quale conducente (cfr. DTF 125 II 492
consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del 20 maggio 2019 consid. 5.1 e rimandi,
1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1). Se l'idoneità non è data, la
licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate
condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può
comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).
La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di
proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa
comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato,
l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve chiarire
accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1,
139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il
pronostico deve fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua
situazione personale (cfr. DTF 139 II 95
consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid.
5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e
rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF
1C_264/2018 citata consid. 3.2). Per l'art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr, se
sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona - segnatamente in caso
di violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di
rispetto nei confronti degli altri utenti della strada - quest'ultima è
sottoposta a un esame di verifica (che giusta l'art. 28a cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 [OAC; RS 741.51] deve essere effettuato da uno psicologo
del traffico ex art. 5c OAC).
3.2. Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr dopo un'infrazione grave la
licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per
due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte
per infrazioni gravi.
Nonostante la sua collocazione tra le revoche a scopo di ammonimento nella
sistematica della legge, la misura disposta in base a tale norma - analogamente
a quella pronunciata in virtù dell'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr -
costituisce una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti
dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro
ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti
della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999
concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 593 seg.). A differenza della
revoca di cui all'art. 16d LCStr, il provvedimento retto dall'art. 16c
cpv. 2 lett. d LCStr (e dall'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr) non prevede
una verifica dell'idoneità, ma si fonda su un'inidoneità caratteriale -
presunta per legge - basata sui precedenti accumulati (cfr. DTF 139 II 95
consid. 3.4.2; Mizel, op. cit.,
pag. 593 seg.).
Una verifica delle circostanze determinanti s'impone nondimeno al momento della
riammissione: il nuovo rilascio della licenza di condurre dipende infatti dalla
comprova di avere rimediato a questa mancanza di idoneità (cfr. art. 17 cpv. 3
LCStr; Messaggio citato, pag. 3863). In tale ambito l'autorità può quindi
ordinare i necessari accertamenti, esigendo in particolare un esame di verifica
dell'idoneità da parte di uno psicologo del traffico (cfr. STA 52.2017.355
citata consid. 2.2 in fine e rimandi; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.
12 seg. ad art. 17).
3.3. Come ogni mezzo probatorio, simili perizie sottostanno al libero
apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni
specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che
non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II
334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Mizel, op. cit., pag. 150 seg.). Il
giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si
pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle
allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della
concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se
necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece
fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe
altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF
133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del
23 febbraio 2009 consid. 2.2).
4. 4.1. In
concreto, dopo che al ricorrente era stata revocata la licenza di condurre a
tempo indeterminato giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr - ovvero, per
inidoneità caratteriale presunta per legge -, con decisione del 9 gennaio 2019
la Sezione della circolazione gli ha negato la riammissione alla guida e
confermato la revoca di sicurezza in base all'art. 16d cpv. 1 lett. c
LCStr, appoggiandosi alla perizia di psicologia del traffico del 17 dicembre
2018 dell'Unità della SUPSI, così come indicato in narrativa.
Tale referto è stato redatto sulla base dell'analisi dell'incarto
amministrativo, di una valutazione psicologica del peritando, inclusa la
somministrazione di un test (Symptom Check List 90, da cui non sono emersi
indici particolari). In particolare, nel corso di un colloquio esplorativo,
dopo una raccolta di informazioni sulla sua persona (formazione, situazione
professionale, precedenti seguiti, consumo di alcol o altre sostanze, pratica
della guida), l'interessato è stato invitato ad affrontare il suo istoriato
come conducente, passando in rassegna i suoi antecedenti (del 31 gennaio 2010,
dell'11 aprile 2014 e del 6 febbraio 2016) e quanto elaborato (pag. 3-8). Gli
specialisti dell'Unità della SUPSI hanno analizzato e discusso gli elementi
raccolti (cfr. pag. 9-13). La perizia osserva, ad esempio, come l'insorgente
abbia riconosciuto di aver sbagliato, mostrando tuttavia un atteggiamento
ambivalente per quanto concerne l'assunzione di responsabilità (Infatti dice di riconoscere le proprie responsabilità
nei diversi accadimenti discussi durante il colloquio come ad esempio quando
parla dell'eccesso di velocità dove egli spiega "Avevo la macchina
dell'amico e poi alla polizia ho detto era io", ma dalle sue
affermazioni non emerge una piena assunzione di tale responsabilità che viene
da lui distribuita in ogni occasione su altre persone come l'amico che non lo
ha accompagnato a casa ("È andata che questo non ha fatto quello che
doveva fare e è capitato quello che è capitato.."), la presunta
persona nascosta con un rilevatore laser di velocità ("Ci sarà stato
qualcuno nascosto con la pistola laser"), la sfortuna ("La
prima volta.... il fattore che è successo. La sfortuna") e
l'ausiliario che ha chiamato la Polizia Cantonale ("Ho preso la
macchina e sono andato in farmacia [...] ho deciso di andare in quel
parcheggio e c'era quel ... non poliziotto, ausiliario… Mi ha chiesto i
documenti. E gli ho detto che mancava poco alla patente e non ha voluto saperne
e ha chiamato la Cantonale...").
Considera inoltre, ad esempio, come l'insorgente non abbia problematizzato i
comportamenti che lo hanno condotto alle diverse sanzioni, senza assumere un
atteggiamento critico e arrivando in alcuni momenti a banalizzare le proprie
azioni ("... Ma non è in sé stesso...
sono tre cose differenti... la prima cosa è che tu avendo la strada libera non
ti aspetti, non vedi... Fai un'accelerazione prima, seconda, terza, quarta,
quinta.., quante marce c'ha? quell'attimino. Se io avrei guardato il
contachilometri un attimino prima... è sempre quell'attimino… Quella del bere
le ho detto come è andata. Poi non essendo abituato a bere.... Ora ho questo
impegno, se mi porta qualcuno che non beve. E se prendo la macchina..,
coca-cola, aranciata, che ce n'è sempre.... E l'altra.... Uno che non ha
animali non può capire. A mente fredda ci potevano essere altre soluzioni. A
mente fredda. Non so. Perché di animali non prendo più per il momento")
e di cui non conosce i rischi ("Da
premettere che con un'auto piccola o una grossa la velocità te la fa vedere il
Radar. A parte che la strada era vuota. Era un rettilineo.... Ho schiacciato un
po'... e poi tirato su il piede... e doveva esserci il radar nascosto e.... era
l'unica volta. Che sfortuna! ").
Esposta una sintesi degli aspetti salienti per la guida con la relativa valutazione
(pag. 11 seg.), i periti hanno quindi riepilogato i fattori a favore (buone intenzioni del rubricato che si dice ora pronto a
rispettare il codice della strada) e a sfavore (lista di infrazioni commesse sull'arco di pochi anni che mostrano come
in passato egli non sia stato capace di apprendere dall'esperienza; locus of
control che a oggi risulta essere esterno; l'insufficiente riflessione in
merito ai propri agiti passati che non vengono da lui adeguatamente
problematizzati con la mancata comprensione delle dinamiche sottostanti che li
hanno resi possibili; l'assunzione di rischio e l'impulsività presenti in modo
significativo a livello anamnestico; le strategie di prevenzione della recidiva
che risultano ad oggi ancora generiche, ritenuto che per identificare strategie concrete e adeguate è prima
necessario il riconoscimento dei meccanismi che stanno alla base dei
comportamenti messi in atto che lo hanno portato alle diverse sanzioni).
Da tutto ciò, hanno quindi concluso, dal punto di vista psicologico, che:
"il rubricato non ha sufficientemente
problematizzato i comportamenti che lo hanno portato a interessare le Autorità
cantonali in tre occasioni tra il 2010 e il 2016. Questi tre episodi in un
lasso di tempo di pochi anni mettono in luce uno scarso apprendimento
dall'esperienza. Egli afferma di riconoscere di aver sbagliato, ma dal suo
discorso non emerge una piena assunzione di responsabilità. Per poter evitare
delle recidive in futuro è necessario che l'interessato rilegga il suo percorso
in modo critico problematizzando quanto accaduto. Egli potrà di seguito
identificare delle strategie concrete e adeguate che gli possano permettere di
ridurre il rischio di commettere nuove infrazioni a medio/lungo termine.
In particolare, riteniamo che:
a) non sia presente una sufficiente presa di coscienza della problematica del comportamento infrattivo;
b) non sono state pienamente identificate le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida;
c) le cause/condizioni personali che hanno determinato precedentemente il comportamento problematico non si sono modificate in maniera decisiva in un senso positivo e non sono compensate da delle strategie appropriate."
Gli
esperti hanno pertanto ritenuto che il ricorrente non fosse idoneo alla guida
di veicoli a motore, indicando le possibili condizioni per la riammissione alla
guida, che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione
del 9 gennaio 2019 (supra, consid. Cb).
4.2. Ora, contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, dall'esame degli
atti non emergono seri e validi motivi per scostarsi da questa perizia specialistica,
che risulta concludente, motivata e scevra di contraddizioni. La perizia si
fonda su un'accurata indagine e su valutazioni precise e pertinenti, che, come
visto, hanno in sostanza considerato lo scarso processo di elaborazione del
ricorrente dei suoi antecedenti (insufficiente presa di coscienza dei problemi
e assunzione di responsabilità, con tendenza a esternalizzare le cause), l'assenza
di adeguate strategie di compensazione e la sussistenza di caratteristiche
sfavorevoli della sua personalità (quale l'insufficiente coscienza dei rischi e
l'impulsività). Dal referto risultano quindi in modo chiaro e convincente le
ragioni per cui egli non offra garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo
a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo e non possa
quindi essere ritenuto idoneo alla guida per motivi caratteriali (art. 14 cpv.
2 lett. d LCStr).
A torto l'insorgente - che non si confronta puntualmente con le risultanze
peritali e le deduzioni tratte dagli specialisti - sostiene in modo generico di
aver ammesso i propri errori, di aver riconosciuto la sua colpa e di averla
fatta propria, dichiarando di non voler più sbagliare. In realtà, come visto,
il referto ha anche considerato tali affermazioni e le sue buone intenzioni; ha
tuttavia ben spiegato come ciò non basti, a fronte di un'insufficiente
rilettura critica dei propri comportamenti e dei meccanismi che li hanno resi
possibili. Dalla perizia emerge inoltre chiaramente da quali elementi gli
specialisti abbiano dedotto che l'interessato, al di là delle sue ammissioni,
abbia a più riprese ripartito la responsabilità dei diversi accadimenti su
terzi rispettivamente su forze al di fuori
del suo controllo e non abbia assunto un atteggiamento sufficientemente
critico (cfr. in particolare pag. 10). Anche su questo punto, cadono quindi nel
vuoto le critiche che egli rivolge agli esperti, le cui valutazioni non
appaiono affatto errate, ma basate su dati oggettivi. Per quanto concerne poi
il corso di educazione stradale, che egli si limita a richiamare, basta
rilevare come anche tale aspetto sia stato considerato (cfr., al riguardo,
perizia pag. 9). Come già osservato dal Governo, poco conta invece che il
ricorrente goda di buona salute e affermi di non avere un rapporto problematico
con l'alcol: egli non è infatti stato ritenuto inidoneo alla guida per mancanza
delle attitudini fisiche e psichiche
(art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr) o perché soffre di una forma di dipendenza (art.
14 cpv. 2 lett. c LCStr), bensì per inattitudine caratteriale.
Da ultimo, non permettono di suscitare dubbi sull'attendibilità del referto
nemmeno le generiche considerazioni dello psichiatra e psicoterapeuta Dr. med. __________
(scritto del 15 maggio 2019), il quale senza nemmeno confrontarsi con le
risultanze e le analisi peritali e con gli aspetti salienti per l'idoneità
caratteriale alla guida, né tanto meno riportando elementi ed esiti di sue
eventuali indagini, afferma dapprima che: "Nella
valutazione dello psicologo della circolazione emerge chiaramente un punto di
vista particolarmente negativo sul comportamento e l'atteggiamento
dell'interessato che viene sostanzialmente riconosciuto con una scarsa presa di
coscienza del comportamento che ha portato alle infrazioni della circolazione.
Su questo si basa il prognostico negativo e la richiesta di un nuovo percorso
psico-educativo dove l'interessato dovrebbe disporsi in modo più critico
rispetto alle infrazioni commesse", limitandosi poi a concludere -
in modo lapidario - che: "Sinceramente,
leggendo le motivazioni che hanno portato a questa conclusione, rimango
piuttosto perplesso in quanto non è ben comprensibile su quale valutazione e su
quale gravità di fatti attuali vengano fatte queste considerazioni.
L'interessato ha accettato e scontato la sanzione. Non ritengo che la
condizione psicopatologica dell'interessato lo renda incompatibile con la guida
sicura, e questo non può essere seriamente messo in discussione con valutazioni
improponibili di carattere psico-educativo" e che la perizia
sarebbe pertanto "piuttosto discutibile in
assenza di una chiara presenza di riscontri oggettivi che la legittimano".
4.3. Ne discende che questo Tribunale non può quindi che confermare la
legittimità della revoca di sicurezza a tempo indeterminato decisa dalla
Sezione della circolazione e tutelata dal Governo. Parimenti da confermare sono
le condizioni per la riammissione alla guida, che risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle circostanze
(cfr. pure Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" del 26 aprile
2000 edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale",
pag. 8; Mizel, op. cit., pag. 566
seg.). Anche su questo punto, da respingere sono le generiche obiezioni del
ricorrente, il quale, in modo invero inconferente, si limita a osservare di non
essere un malato mentale o un pericolo di terzi.
5. 5.1.
Sulla base di tutto quanto precede, l'impugnativa deve essere respinta.
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
5.3. La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va anch'essa
respinta, ritenuto che il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della
possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della
legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15
marzo 2011; Lag; RL 178.300).
La tassa di giustizia è quindi posta a carico dell'insorgente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); nella sua commisurazione si tiene comunque
conto della sua situazione economica.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera