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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 luglio 2019 (n. 3354) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 31 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente,
è nato l'__________ 1960 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a
motore.
Non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 1° aprile 2018, verso
le ore 03.30, RI 1 ha circolato alla guida
del veicolo immatricolato TI __________ in territorio di __________ (autostrada
A4 in direzione sud) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento
radar - di 129 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un
limite di 80 km/h.
b. Preso atto della segnalazione della polizia cantonale svittese al
Ministero pubblico di quel Cantone, il 3 agosto 2018 la Sezione della
circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre. Dopo avergli dato la
facoltà di esprimersi al riguardo, il 31 agosto successivo l'autorità
dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la
durata di quattro mesi (dal 2 novembre 2018 al 1° marzo 2019 inclusi), autorizzando
comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c
cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 3 luglio
2019 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Rilevato come l'interessato avesse chiaramente ammesso l'infrazione, l'Esecutivo
cantonale ha negato la sussistenza di eventuali circostanze atte a
ridimensionare la sua responsabilità, in particolare l'asserita insufficiente
segnalazione del cantiere presente sul tratto autostradale in questione e del
limite di velocità ivi vigente. Ha quindi confermato la commissione di
un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr che, a fronte della
notevole entità dell'eccesso di velocità commesso e della mancata dimostrazione
di particolari esigenze personali e professionali, ha ritenuto giustificare una
revoca di un mese in più rispetto alla durata minima legale di tre mesi.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ribadisce le tesi avanzate senza successo davanti alla precedente istanza. Fa segnatamente valere di non essere stato a conoscenza (non risiedendo nella zona) del cantiere - peraltro inattivo a quella tarda ora - presente sul tratto di autostrada da lui percorso, che sarebbe stato in ogni caso mal segnalato e illuminato. Ritiene ingiusto essere punito con la stessa sanzione che sarebbe applicabile a un conducente che avesse superato il limite di velocità di 80 km/h fuori località, su una strada normale. Evidenziando la sua ottima reputazione quale conducente, contesta di avere anche in concreto messo in pericolo l'incolumità sua o di terzi. Si prevale della necessità di condurre un veicolo a motore, sia dal profilo personale (dovendo recuperare i figli all'uscita dalla scuola serale) che professionale (essendo indispensabile per rendersi economicamente indipendente). Contesta infine il mancato riconoscimento dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta
silente.
F. In replica, l'insorgente, pur
ammettendo di essere stato stanco e dolorante per il lungo viaggio (andata
e ritorno dal Ticino in ore notturne), ha sostanzialmente ribadito le
proprie argomentazioni e domande di giudizio, manifestando forti dubbi che
nel frattempo la segnalazione del cantiere sia stata migliorata.
Né il Governo né l'autorità dipartimentale hanno presentato una duplica.
G. Pendente causa, sono state
acquisite agli atti le decisioni penali di cui RI 1 è stato oggetto a seguito
degli accadimenti all'origine della qui controversa misura. Dalle stesse emerge
che, con decreto d'accusa del 30 novembre 2018 il Ministero pubblico di
Innerschwyz lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione colposa alle norme
della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, proponendone la condanna alla
pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni
- di 50 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (corrispondenti a complessivi
fr. 3'000.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 750.-.
Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione da lui interposta, con sentenza del 26
giugno 2019 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Svitto, esperito il
dibattimento, ha confermato in toto la condanna. In parziale
accoglimento dell'impugnativa presentata dal conducente, con giudizio del 6
ottobre 2020 la Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto ha
confermato il capo d'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria a 40
aliquote giornaliere e il relativo importo a fr. 30.- cadauna (pari a
complessivi fr. 1'200.-) - sempre sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni - e la multa a fr. 300.-. Un ricorso da lui inoltrato avverso
tale decisione è stato infine respinto, nella misura della sua ricevibilità,
dal Tribunale federale con sentenza del 23 agosto 2021 (STF 6B_1397/2021), di
modo che la condanna penale di RI 1 è passata in giudicato.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto
l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza
del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la
revoca della licenza di condurre non può di
principio scostarsi dagli accertamenti
di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente
laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF
139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II
103 consid. 1c/aa). L'autorità
amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la
sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in
considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un
risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o
infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124
II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio
della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del
caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016
del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,
1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 1° aprile
2018, la Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto ha condannato RI
1 alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni) di fr. 1'200.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-
cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 300.- per grave infrazione
colposa alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr in relazione con
gli art. 27 LCStr e 4a cpv. 5 dell'ordinanza sulle norme della
circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]). Adito su ricorso
del conducente, il Tribunale federale ha confermato la predetta condanna, che è
quindi regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza
citata al considerando precedente, in questa
sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle
autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con
decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,
questo Tribunale è infatti vincolato agli
accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Ne discende che
non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali riferite alla
segnalazione della presenza del cantiere e del relativo limite di velocità, la
cui conformità alle normative vigenti è nel frattempo definitivamente stata confermata
in sede penale (cfr. sentenza della Corte penale del Tribunale cantonale del Canton
Svitto del 6 ottobre 2020 consid. 1b, confermata da STF 6B_1397/2020 del 23
agosto 2021 consid. 3.2). Nulla muta a tale conclusione il fatto che dopo gli
accadimenti qui in discussione la stessa sia stata eventualmente modificata
(cfr. ibidem).
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti da ultimo nella sentenza emanata il 23 agosto 2021 dal Tribunale federale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non
è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano
la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art.
16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere
considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la
circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di
veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La
durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3
LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi
sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre
deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr).
3.3. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è
stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità
di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34
km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una
revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128
II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle
circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato
un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid.
3.1).
Il nuovo diritto, in
vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei
provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto
per i recidivi e suddiviso rigoro-samente le infrazioni per categorie di
gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli
eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234
consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora,
il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella
migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto
deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano
precedenti (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso
di 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da
punire con una revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi
esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della
messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al
fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.
3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non
giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che
può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per
ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di
limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr.
STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2020.523 dell'8 febbraio
2021 consid. 2.3, 52.2019.383 del 12 novembre 2019 consid. 3.3 e rif.).
3.4. Nel caso in esame, l'adempimento dei presupposti oggettivi
dell'infrazione, ossia di una grave violazione delle norme della circolazione
ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr è pacifica. Incontestato è
infatti che RI 1 circolasse, il 1° aprile 2018, sull'autostrada A4, in
territorio di __________, a una velocità di 129 km/h (già dedotto il margine di
tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h, superando così di
ben 49 km/h la velocità massima consentita. L'esistenza di una messa in
pericolo accresciuta può quindi essere ammessa già solo in funzione dell'entità
dell'eccesso compiuto (ben superiore ai 35 km/h stabiliti dalla
giurisprudenza), indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe
stata commessa l'infrazione. In questo stesso senso, privo di rilevanza è che
non vi fossero operai sul cantiere al momento dei fatti.
3.5. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto
soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla
giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce
dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una
crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 4.5 e rimandi). Ciò sempre che non si possa considerare che RI 1 possa
valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se poteva avere seri
motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80
km/h o se per altre ragioni la sua colpa appare di minore gravità.
Evenienza che in concreto tuttavia non si verifica. Il ricorrente non si può in
particolare prevalere del fatto che il cantiere fosse segnalato e illuminato in
maniere inadeguata, ritenuto come le autorità penali abbiano nel frattempo
confermato definitivamente la conformità della segnaletica (retroriflettente) presente
in concreto con le normative vigenti (cfr. supra, consid. 2.2). A ciò
aggiungasi che le autorità penali hanno pure accertato che il rilevamento radar
è avvenuto solo dopo il secondo segnale indicante la "velocità massima 80
km/h", diversi segnali indicanti una prossima soppressione di una corsia,
nonché un ulteriore segnale di avvertimento di controlli radar. L'apparecchio è
stato inoltre collocato dopo l'avvenuta soppressione di una corsia di marcia
(cfr. STF 6B_1397/2020 citata consid. 3.2). In queste circostanze, il fatto che
il ricorrente non si sia accorto della riduzione del limite di velocità per la
presenza di un cantiere dimostra che egli non prestava la dovuta attenzione
alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida (cfr. anche STF
6B_1397/2020 citata consid. 3.2). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo
di stabilire che il fatto di non prestare la dovuta attenzione alla velocità
massima segnalata - ridotta, ad esempio e come nel caso di specie, per la
presenza di un cantiere - costituisce di massima una negligenza grave (cfr. STF
1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.1, 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 4).
Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun
serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite
di 80 km/h. Neppure il fatto di essere stanco per avere intrapreso l'andata e
il ritorno dal Ticino in una notte è atto a ridimensionare la sua colpa, anzi. Non
sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per
negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo
propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 49
km/h in autostrada è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti
oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai
sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.
3.6. Ferme queste premesse, resta da esaminare se la sanzione amministrativa
irrogata all'insorgente sia stata quantificata correttamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr.
Nemmeno il ricorrente contesta invero puntualmente la durata della
revoca inflittagli, che, giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, in
concreto non può in ogni modo essere inferiore a tre mesi. In questo contesto,
assume nondimeno importanza l'enorme entità dell'eccesso di velocità rilevato (+
49 km/h). Se ne deve concludere che, pur avuto riguardo alla buona reputazione
del ricorrente quale conducente, tenuto conto dell'assoluta gravità dell'infrazione
da lui commessa, del consistente grado di colpa che gli è imputabile e
considerato che nemmeno in questa sede ha saputo comprovare una reale necessità
professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF
123 II 572 consid. 2c), il provvedimento di revoca della durata di quattro mesi
tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da
questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di tre mesi, una misura
di tale ampiezza, per quanto severa possa apparire agli occhi dell'interessato,
risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del
principio della proporzionalità (fermo restando che previa
frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa potrà
essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr, cfr. dispositivo n.
1.5 della risoluzione dipartimentale).
Non porta ad altra conclusione il fatto che il ricorrente abiti in una zona
discosta e sia l'unico della famiglia a disporre di una licenza di condurre.
Premesso che gli inconvenienti, anche gravi, legati alla revoca della
licenza di condurre costituiscono uno degli effetti volutamente punitivi di
tale misura amministrativa, voluta dal legislatore
come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione
stradale, nulla impedirà al figlio (l'unico, cfr. sistema informativo
generalizzato dei dati anagrafici sul movimento della popolazione, MOVPOP) del ricorrente di farsi riaccompagnare a casa al
termine delle lezioni della scuola serale da altri genitori o, semmai, da
amici. Dagli atti (cfr. certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria
del 21 agosto 2019) emerge peraltro che il ragazzo, nato il 26 giugno 2003, ha
ormai superato l'età per conseguire personalmente la licenza di condurre veicoli
a motore (cfr. art. 6 OAC), risolvendo così l'evocato problema di trasporto.
3.7. Il ricorrente avrebbe dovuto
scontare la misura dal 2 novembre 2018 al 1° marzo 2019, ma le procedure
ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del
provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione,
l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e
fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura,
che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che
l'infrazione risale all'aprile 2018 e che le revoche d'ammonimento vanno
scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta, ritenuto che
l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito
favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
Per la stessa ragione, deve essere respinta anche la doglianza del ricorrente
relativa alla mancata concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria da
parte del Governo, davanti al quale, contrariamente a quanto sembra sostenere
in questa sede, egli neppure aveva espressamente formulato la relativa domanda.
4.3. La tassa di giustizia segue dunque la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ma tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera