Incarto n.
52.2019.367

 

Lugano

15 marzo 2022      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

la decisione del 3 luglio 2019 (n. 3354) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 31 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1, qui ricorrente, è nato l'__________ 1960 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore.
Non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

 

                                  B.   a. Il 1° aprile 2018, verso le ore 03.30, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato TI __________ in territorio di __________ (autostrada A4 in direzione sud) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 129 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.

b. Preso atto della segnalazione della polizia cantonale svittese al Ministero pubblico di quel Cantone, il 3 agosto 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Dopo avergli dato la facoltà di esprimersi al riguardo, il 31 agosto successivo l'autorità dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi (dal 2 novembre 2018 al 1° marzo 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).


                                  C.   Con giudizio del 3 luglio 2019 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Rilevato come l'interessato avesse chiaramente ammesso l'infrazione, l'Esecutivo cantonale ha negato la sussistenza di eventuali circostanze atte a ridimensionare la sua responsabilità, in particolare l'asserita insufficiente segnalazione del cantiere presente sul tratto autostradale in questione e del limite di velocità ivi vigente. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr che, a fronte della notevole entità dell'eccesso di velocità commesso e della mancata dimostrazione di particolari esigenze personali e professionali, ha ritenuto giustificare una revoca di un mese in più rispetto alla durata minima legale di tre mesi.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

Il ricorrente ribadisce le tesi avanzate senza successo davanti alla precedente istanza. Fa segnatamente valere di non essere stato a conoscenza (non risiedendo nella zona) del cantiere - peraltro inattivo a quella tarda ora - presente sul tratto di autostrada da lui percorso, che sarebbe stato in ogni caso mal segnalato e illuminato. Ritiene ingiusto essere punito con la stessa sanzione che sarebbe applicabile a un conducente che avesse superato il limite di velocità di 80 km/h fuori località, su una strada normale. Evidenziando la sua ottima reputazione quale conducente, contesta di avere anche in concreto messo in pericolo l'incolumità sua o di terzi. Si prevale della necessità di condurre un veicolo a motore, sia dal profilo personale (dovendo recuperare i figli all'uscita dalla scuola serale) che professionale (essendo indispensabile per rendersi economicamente indipendente). Contesta infine il mancato riconoscimento dell'assistenza giudiziaria.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

 

                                  F.   In replica, l'insorgente, pur ammettendo di essere stato stanco e dolorante per il lungo viaggio (andata e ritorno dal Ticino in ore notturne), ha sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni e domande di giudizio, manifestando forti dubbi che nel frattempo la segnalazione del cantiere sia stata migliorata.
Né il Governo né l'autorità dipartimentale hanno presentato una duplica.

 

 

                                  G.   Pendente causa, sono state acquisite agli atti le decisioni penali di cui RI 1 è stato oggetto a seguito degli accadimenti all'origine della qui controversa misura. Dalle stesse emerge che, con decreto d'accusa del 30 novembre 2018 il Ministero pubblico di Innerschwyz lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione colposa alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, proponendone la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 50 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 750.-.
Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione da lui interposta, con sentenza del 26 giugno 2019 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Svitto, esperito il dibattimento, ha confermato in toto la condanna. In parziale accoglimento dell'impugnativa presentata dal conducente, con giudizio del 6 ottobre 2020 la Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto ha confermato il capo d'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria a 40 aliquote giornaliere e il relativo importo a fr. 30.- cadauna (pari a complessivi fr. 1'200.-) - sempre sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - e la multa a fr. 300.-. Un ricorso da lui inoltrato avverso tale decisione è stato infine respinto, nella misura della sua ricevibilità, dal Tribunale federale con sentenza del 23 agosto 2021 (STF 6B_1397/2021), di modo che la condanna penale di RI 1 è passata in giudicato.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.


                                   2.   2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2
.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 1° aprile 2018, la Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di fr. 1'200.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 300.- per grave infrazione colposa alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr in relazione con gli art. 27 LCStr e 4a cpv. 5 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]). Adito su ricorso del conducente, il Tribunale federale ha confermato la predetta condanna, che è quindi regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Ne discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali riferite alla segnalazione della presenza del cantiere e del relativo limite di velocità, la cui conformità alle normative vigenti è nel frattempo definitivamente stata confermata in sede penale (cfr. sentenza della Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto del 6 ottobre 2020 consid. 1b, confermata da STF 6B_1397/2020 del 23 agosto 2021 consid. 3.2). Nulla muta a tale conclusione il fatto che dopo gli accadimenti qui in discussione la stessa sia stata eventualmente modificata (cfr. ibidem).

 

 

                                   3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti da ultimo nella sentenza emanata il 23 agosto 2021 dal Tribunale federale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438).


3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1).

Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigoro-samente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2020.523 dell'8 febbraio 2021 consid. 2.3, 52.2019.383 del 12 novembre 2019 consid. 3.3 e rif.).

3.4. Nel caso in esame, l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione, ossia di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr è pacifica. Incontestato è infatti che RI 1 circolasse, il 1° aprile 2018, sull'autostrada A4, in territorio di __________, a una velocità di 129 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h, superando così di ben 49 km/h la velocità massima consentita. L'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può quindi essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto (ben superiore ai 35 km/h stabiliti dalla giurisprudenza), indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione. In questo stesso senso, privo di rilevanza è che non vi fossero operai sul cantiere al momento dei fatti.


3.5. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi). Ciò sempre che non si possa considerare che RI 1 possa valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se poteva avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80 km/h o se per altre ragioni la sua colpa appare di minore gravità.
Evenienza che in concreto tuttavia non si verifica. Il ricorrente non si può in particolare prevalere del fatto che il cantiere fosse segnalato e illuminato in maniere inadeguata, ritenuto come le autorità penali abbiano nel frattempo confermato definitivamente la conformità della segnaletica (retroriflettente) presente in concreto con le normative vigenti (cfr. supra, consid. 2.2). A ciò aggiungasi che le autorità penali hanno pure accertato che il rilevamento radar è avvenuto solo dopo il secondo segnale indicante la "velocità massima 80 km/h", diversi segnali indicanti una prossima soppressione di una corsia, nonché un ulteriore segnale di avvertimento di controlli radar. L'apparecchio è stato inoltre collocato dopo l'avvenuta soppressione di una corsia di marcia (cfr. STF 6B_1397/2020 citata consid. 3.2). In queste circostanze, il fatto che il ricorrente non si sia accorto della riduzione del limite di velocità per la presenza di un cantiere dimostra che egli non prestava la dovuta attenzione alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida (cfr. anche STF 6B_1397/2020 citata consid. 3.2). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che il fatto di non prestare la dovuta attenzione alla velocità massima segnalata - ridotta, ad esempio e come nel caso di specie, per la presenza di un cantiere - costituisce di massima una negligenza grave (cfr. STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.1, 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4).
Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite di 80 km/h. Neppure il fatto di essere stanco per avere intrapreso l'andata e il ritorno dal Ticino in una notte è atto a ridimensionare la sua colpa, anzi. Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 49 km/h in autostrada è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.


3.6. Ferme queste premesse, resta da esaminare se la sanzione amministrativa irrogata all'insorgente sia stata quantificata correttamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr. Nemmeno il ricorrente contesta invero puntualmente la durata della revoca inflittagli, che, giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, in concreto non può in ogni modo essere inferiore a tre mesi. In questo contesto, assume nondimeno importanza l'enorme entità dell'eccesso di velocità rilevato (+ 49 km/h). Se ne deve concludere che, pur avuto riguardo alla buona reputazione del ricorrente quale conducente, tenuto conto dell'assoluta gravità dell'infrazione da lui commessa, del consistente grado di colpa che gli è imputabile e considerato che nemmeno in questa sede ha saputo comprovare una reale necessità professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), il provvedimento di revoca della durata di quattro mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di tre mesi, una misura di tale ampiezza, per quanto severa possa apparire agli occhi dell'interessato, risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità (fermo restando che previa frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr, cfr. dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale).
Non porta ad altra conclusione il fatto che il ricorrente abiti in una zona discosta e sia l'unico della famiglia a disporre di una licenza di condurre. Premesso che gli
inconvenienti, anche gravi, legati alla revoca della licenza di condurre costituiscono uno degli effetti volutamente punitivi di tale misura amministrativa, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale, nulla impedirà al figlio (l'unico, cfr. sistema informativo generalizzato dei dati anagrafici sul movimento della popolazione, MOVPOP) del ricorrente di farsi riaccompagnare a casa al termine delle lezioni della scuola serale da altri genitori o, semmai, da amici. Dagli atti (cfr. certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del 21 agosto 2019) emerge peraltro che il ragazzo, nato il 26 giugno 2003, ha ormai superato l'età per conseguire personalmente la licenza di condurre veicoli a motore (cfr. art. 6 OAC), risolvendo così l'evocato problema di trasporto.


3.7. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 2 novembre 2018 al 1° marzo 2019, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'aprile 2018 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

 

 

                                   4.   4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
Per la stessa ragione, deve essere respinta anche la doglianza del ricorrente relativa alla mancata concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria da parte del Governo, davanti al quale, contrariamente a quanto sembra sostenere in questa sede, egli neppure aveva espressamente formulato la relativa domanda.

 

4.3. La tassa di giustizia segue dunque la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ma tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

 

3.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera