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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 luglio 2019 (n. 3492) con cui il Consiglio di Stato ha nominato l'insorgente quale Esperto della circolazione e lo ha inserito nella classe di stipendio 6 con 0 aumenti a partire dal 1° gennaio 2020; |
ritenuto, in fatto
che RI 1 ha ottenuto nel 2010 l'attestato federale di capacità di manutentore nautico e nel 2016 quello di meccanico di manutenzione per automobili;
che il 1° settembre 2016 egli è stato assunto alle dipendenze dello Stato quale
Operaio qualificato, all'Ufficio tecnico della Sezione della
circolazione, ed è stato inserito nella classe 17 con 4 aumenti secondo il
sistema retributivo allora vigente, con l'obbligo di frequentare il corso
preposto dall'amministrazione cantonale per ottenere il diploma che gli avrebbe
permesso di essere nominato nella funzione di Esperto (25-26);
che le sue principali mansioni consistevano nel collaborare nell'effettuazione
dei controlli tecnici dei veicoli e dei natanti e nell'effettuazione degli
esami di guida per natanti secondo quanto previsto dalle normative federali. Si
tratta di una funzione transitoria durante la quale l'operaio è formato per
diventare esperto ed è assistito nelle responsabilità da esperti e capi
servizio (cfr. descrizione della funzione agli atti);
che il 23 gennaio 2017 il Parlamento
cantonale ha adottato la nuova legge sugli stipendi (LStip; RL 173.300), posta
in vigore al 1° gennaio 2018; per questa data l'Esecutivo cantonale ha pure emanato il regolamento concernente le funzioni e
le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310) che prevede, per la funzione che qui interessa, la
classe di stipendio 2;
che con decisione del 22 novembre 2017 il Governo ha attribuito a RI 1 la
funzione di Operaio e lo ha agganciato nella classe di stipendio 2 con 9
aumenti secondo quanto previsto dall'art. 41 cpv. 1 e 3 LStip;
che in applicazione dell'art. 41 cpv. 5 LStip all'interessato è in seguito stato
riconosciuto, il 5 giugno 2019, un aumento supplementare retroattivamente alla
data del suo aggancio al nuovo modello salariale; dal 1° gennaio 2019 il suo
stipendio corrisponde quindi a quello della classe 2 con 11 aumenti (fr. 60'388.-
annui lordi);
che il 10 maggio 2019 RI 1 ha ottenuto il diploma di Esperto della
circolazione; secondo le condizioni di assunzione, il Consiglio di Stato il 10
luglio 2019 gli ha quindi conferito la nomina in questa funzione e lo ha
inserito nella classe 6 con 0 aumenti per fr. 66'454.- annui lordi a partire
dal 1° gennaio 2020;
che il 16 agosto 2019 RI 1
ha adito il Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione
governativa che ha contestato asserendo in sostanza che la classe di stipendio concessagli
non terrebbe sufficientemente in considerazione tutte le mansioni svolte e
neppure le conoscenze tecniche e l'esperienza professionale acquisita sia nel
settore navigazione, sia in quello meccanico da automobili; chiede quindi che
gli vengano riconosciuti maggiori aumenti per il suo stipendio iniziale;
che al ricorso si oppone il Consiglio di Stato che reputa corretta la
classificazione del ricorrente sulla base delle norme concernenti la promozione
dei dipendenti;
che il ricorrente non ha replicato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che come accennato in narrativa il ricorrente è stato assunto nel 2016 quale Operaio
qualificato (dal 1° gennaio 2018 Operaio) nell'ottica di assumere
poi il ruolo di Esperto della circolazione una volta frequentato il
corso e ottenuto il relativo diploma; durante il periodo di formazione egli è stato
assistito nei suoi compiti da esperti e capi servizio (cfr. descrizione della
funzione agli atti);
che nella fissazione del primo stipendio gli sono stati riconosciuti 4 aumenti,
in considerazione della sua pregressa esperienza lavorativa (art. 7 cpv. 2
della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5
novembre 1954 in vigore fino al 31 dicembre 2017; vLStip; BU 1954, 155; ora
art. 9 cpv. 3 LStip);
che il 10 maggio 2019 il ricorrente ha ottenuto il diploma di Esperto della
circolazione; il passaggio alla funzione già prospettatagli all'atto di
nomina nel 2016 costituisce chiaramente una promozione (passaggio individuale
da una funzione ad un'altra di grado superiore) ai sensi dell'art. 15 LStip e
art. 54 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt;
RL 173.110) e non una nuova assunzione, contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso;
che l'art. 54 cpv. 4 RDSt dispone che in caso di promozione il nuovo stipendio
è calcolato in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale (classe 2 + 11 =
fr. 60'388.-) maggiorato di un aumento (classe 2 + 12 = fr. 62'419.-), in
seguito arrotondato all'aumento superiore previsto dalla nuova classe (classe
6 + 0 = fr. 66'454.-);
che pertanto la classe attribuita al ricorrente è conforme a questi principi;
non è invece dato di vedere come si possa applicare l'art. 51 RDSt, così come
richiesto dal ricorrente, dato che questa norma è determinante solo per
stabilire lo stipendio dei primi impieghi;
che, come visto, l'applicazione dell'art. 54 RDSt non lascia spazio a maggiori
aumenti, né per la precedente esperienza dell'insorgente, comunque già
considerata con 4 aumenti riconosciuti al momento della sua assunzione nel
2016, né per le pretese particolarità del suo lavoro su veicoli e natanti,
comuni a tutti coloro che svolgono questa attività (cfr. descrizione della
funzione agli atti);
che il ricorso deve
pertanto essere respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente al quale è restituito l'importo di fr. 600.- anticipato in eccesso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF)
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera