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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2019 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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a.
b. |
la decisione del 19 agosto 2019 (n. 40.2010.3) del Tribunale di espropriazione che ha respinto la loro impugnativa contro la decisione su reclamo del 7 aprile 2010 dell'Ufficio cantonale di stima nell'ambito della procedura di aggiornamento particolare della stima del fondo part. __________ di Lugano, sezione _______;
la decisione del 19 agosto 2019 (n. 40.2018.15) del Tribunale di espropriazione che ha respinto la loro impugnativa contro la decisione su reclamo del 26 febbraio 2018 dell'Ufficio cantonale di stima nell'ambito della procedura di aggiornamento intermedio della stima del predetto fondo; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del fondo part. __________ di Lugano, sezione __________, che apparteneva anche ai genitori RI 2 ed E__________
B. Nel quadro della revisione generale delle stime immobiliari di tutti i Comuni del 2004, l'Ufficio stima (US) ha determinato il valore ufficiale di stima del fondo di 527 m2 in fr. 144'130.-.
C. a. A seguito della
nuova misurazione catastale dell'allora Comune di __________ (sfociata in una
decisione del 30 ottobre 2006 del perito unico, da cui risultava una superficie
del fondo pari a 499 m2), l'8 ottobre 2008 l’US ha aggiornato il
valore ufficiale di stima del fondo in fr. 143'290.-.
b. Il 7 aprile 2010 l'US ha respinto il reclamo interposto da RI 1 RI 2 ed E__________
contro la predetta determinazione, che era stata eseguita sulla base
catastale ufficialmente iscritta all'Ufficio dei Registri (mq 499).
c. Con ricorso del 10 maggio 2010, i proprietari hanno dedotto tale risoluzione
davanti al Tribunale di espropriazione, contestando la superficie del fondo
alla base del valore di stima (di 499 anziché di 527 m2), ancora sub
judice.
d. Il 2 giugno 2010 il procedimento è stato quindi sospeso in attesa dell'esito
della procedura promossa dai proprietari dinnanzi al Pretore del Distretto di
Lugano contro la citata decisione del perito unico (inc. OA.2006.777 e
OA.2006.778), menzionata a registro fondiario.
Il 12 luglio 2011 è mancato E__________.
e. Con sentenza del 19 agosto 2019 (n. 40.2010.3), il Tribunale di
espropriazione ha in seguito respinto il suddetto ricorso, confermando il
valore di stima stabilito dall'US.
Premesso che non si giustificava procrastinare oltre la sospensione del
procedimento (anche a rischio di rendere una decisione contradditoria), il
Tribunale ha essenzialmente ritenuto che l'US avesse correttamente determinato
la stima della part. __________ sulla base delle risultanze contenute nei
pubblici registri a quel momento e che potrà semmai procedere a un nuovo
aggiornamento particolare in caso di eventuali futuri mutamenti in fatto o in
diritto (modifica della superficie, ecc.).
D. a. Nel frattempo, a
seguito dell'aggiornamento intermedio delle stime che ha interessato l'intero
territorio cantonale, il 19 settembre 2016 l'US ha aggiornato la stima
ufficiale della part. __________ in fr. 160'828.- (applicando la percentuale di
aumento del 12.24% al singolo elemento della stima precedentemente in vigore).
b. Pure contro tale determinazione RI 1 e RI 2 hanno presentato un reclamo, che
l'US ha respinto il 26 febbraio 2018.
c. Con giudizio del 19 agosto 2019 (n. 40.2018.15) - contemporaneo a quello di
cui sopra (consid. Ce) - il Tribunale di espropriazione ha respinto anche il
ricorso interposto da RI 1 e RI 2 avverso quest'ultima decisione.
Il Tribunale ha disatteso l'obiezione relativa alla superficie del fondo alla
base del valore di stima, già respinta con la parallela sentenza, ricordando
poi lo scopo dell'aggiornamento intermedio. Ha quindi ritenuto corretto
l'incremento percentuale applicato alla stima del fondo, aggiungendo che la
loro censura potrà se del caso essere fatta valere nell'ambito di un'altra procedura
(aggiornamento particolare, revisione generale o eccezionale).
E. Contro i due predetti giudizi del Tribunale di espropriazione, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che siano annullati. In buona sostanza, ribadiscono che la superficie del loro fondo sarebbe di 527 m2 e non di 499 m2 come erroneamente considerato dalle istanze inferiori, sollevando obiezioni e accuse non sempre chiare, che non occorre comunque riprendere nel dettaglio.
F. Nella sua risposta, il Tribunale di espropriazione non formula particolari osservazioni.
G. Con la replica i
ricorrenti non si scostano dalle loro domande di giudizio, adducendo ulteriori
critiche.
In sede di duplica, l'US ha a sua volta comunicato di non avere particolari
osservazioni.
H. a. Il Tribunale ha acquisito
agli atti la sentenza dell'8 luglio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano
resa in esito al procedimento civile avviato a suo tempo dai ricorrenti (inc. OA.2006.777
e OA.2006.778) e quella del 10 agosto 2023 della prima Camera civile del
Tribunale d'appello (n. 11.2021.125), che l'ha riformata in appello, accertando
in particolare che la superficie della particella n. __________ di Lugano,
sezione di __________, è di 527 m2. Ha inoltre acquisito agli atti
il giudizio del 6 ottobre 2025 della stessa Camera civile (n. 11.2023.138), che
ha respinto una domanda di revisione presentata dal Comune di Lugano contro la
predetta sentenza del 10 agosto 2023.
b. Nelle more della presente procedura è deceduta RI 2.
c. Invitate a esprimersi, le precedenti istanze non hanno formulato
osservazioni. Dell'ulteriore scritto presentato da RI 1 si dirà invece, per
quanto occorre, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 della
legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LSt;
RL 215.600). In quanto presentato da RI 1, che appare anche unico erede
subentrato alla madre RI 2 (cfr. suo ultimo scritto del 17 gennaio 2026 con
allegati), il ricorso soddisfa il requisito della legittimazione attiva (art.
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100, per rinvio dell'art. 39 cpv. 1 LSt). Il ricorso, tempestivo
(art. 38 LSt), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla
documentazione acquisita dal Tribunale di cui si è detto in narrativa (consid.
H).
2.
2.1. La LSt stabilisce che i valori di stima sono calcolati in
base al valore venale dei fondi, definito quale il prezzo normalmente
conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione (art. 16 cpv.
1 LSt). Il valore venale di un fondo edificato (fabbricato più terreno annesso
che formano un'unità economica, cfr. art. 15 cpv. 2 LSt) è il frutto di una
specifica ponderazione fra valore metrico e valore di reddito (cfr. art. 16
cpv. 2 LSt e 7 del regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare del 19 dicembre 1997; RSt; RL 215.610). La
superficie del fondo risultante dal registro fondiario è uno degli elementi che
serve da base per le operazioni di stima.
2.2. In concreto, come visto in narrativa, con l'aggiornamento particolare a
seguito della nuova misurazione catastale, la stima della part. __________ è
stata determinata dall'US in fr. 143'290.-, sulla base di una superficie del
fondo pari a 499 m2. Tale valutazione è stata tutelata dal Tribunale
di espropriazione (decisione impugnata n. 40.2010.3), il quale ha poi anche
confermato il successivo aggiornamento intermedio della stima del fondo,
stabilito dall'US procedendo da tale valore (decisione impugnata n. 40.2018.15).
Sennonché, pendente procedura, la causa civile avviata dai proprietari per
contestare la superficie della nuova misurazione ufficiale (499 m2),
dopo un lungo iter, è sfociata nella predetta sentenza del 10 agosto 2023 (n. 11.2021.125)
della prima Camera civile del Tribunale d'appello che, in accoglimento parziale
dell'appello presentato da RI 1 e RI 2, ha accertato che la superficie della
particella n. __________ di Lugano, sezione di __________, è in realtà di 527 m2
(stabilendo inoltre i confini del fondo e invitando quindi l'Ufficio del
catasto e dei riordini fondiari, d'intesa con l'Ufficio del registro fondiario
del Distretto di Lugano, a procedere alla rettifica della nuova mappa catastale
digitalizzata e della superficie della particella nel registro fondiario, cfr.
disp. n. I). Questa sentenza è cresciuta in giudicato dopo che un ricorso al
Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile (STF 5A_719/2023 del 3
ottobre 2023). Inoltre, il 6 ottobre 2025 la stessa Camera civile ha respinto la
domanda di revisione presentata dal Comune di Lugano contro tale sentenza.
2.3. Ferme queste premesse, forza è constatare che l'errore a livello di
superficie del fondo censurato dal ricorrente, che è intervenuto nel quadro
della misurazione ufficiale e si è tradotto, dapprima, nell'aggiornamento
particolare della stima e, a seguire, in quello successivo intermedio, va considerato
accertato. Nessuno pretende del resto il contrario.
Ne discende che le stime del fondo stabilite dall'US e tutelate dalla
precedente istanza non risultano corrette, ma vanno a questo punto ricalcolate in
funzione della corretta superficie del fondo (527 m2).
3. 3.1. Sulla base delle considerazioni che precedono,
il ricorso è accolto. Le decisioni del Tribunale di espropriazione, al pari di
quelle dell'US, sono di conseguenza annullate. Gli atti sono rinviati all'US
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
3.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1. le decisioni del 19 agosto 2019 (n. 40.2010.3 e 40.2018.15) del Tribunale di espropriazione e le risoluzioni dell'8 ottobre 2008 e 7 aprile 2010 rispettivamente del 19 settembre 2016 e 26 febbraio 2018 dell'Ufficio stima sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi all'Ufficio stima per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si
preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Alla parte ricorrente è restituito l'importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera