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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2019 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4122) del Consiglio di Stato, che accoglie il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione resa su reclamo il 29 gennaio 2019 dal Municipio di __________ in materia di tassa d'uso delle canalizzazioni per il 2016; |
ritenuto, in fatto
A. Fondandosi sulla nuova
ordinanza municipale del 6 febbraio 2018, adottata in sostituzione della
precedente ordinanza del 25 giugno 2017 che era stata annullata su ricorso dal
Consiglio di Stato con giudizio n. 5691 del 13 dicembre 2017, il 23 ottobre
2019 il Municipio di __________ ha emesso nei confronti di RI 1, in quanto
proprietaria della PPP __________ del mappale n. __________ di questo Comune,
la tassa d'uso delle canalizzazioni 2016 per un importo di complessivi fr. 1'209.40
(IVA inclusa), calcolato in funzione dell'1.9% del valore di stima del fondo
allacciato e di fr. 0.80 al mc di acqua consumata. La destinataria della
fattura ha immediatamente contestato la medesima con reclamo al Municipio, il
quale mediante risoluzione del 29 gennaio 2019 ha però respinto le sue censure,
confermando l'avversata imposizione.
B. Con giudizio del 28
agosto 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da RI 1,
annullando la decisione su reclamo del Municipio e fissando in complessivi fr.
700.75, IVA inclusa, la tassa d'uso delle canalizzazioni 2016 a suo carico (fr.
523.25 di tassa base + fr. 125.60 di tassa sul consumo + fr. 51.90 di IVA). In
sostanza il Governo ha ritenuto che il contestato emolumento, calcolato in
applicazione dell'art. 33 cpv. 3 del regolamento comunale delle canalizzazioni
del 7 giugno 1993 (RCC), si basava in maniera eccessiva sul valore di stima
dell'elemento allacciato alla rete delle canalizzazioni, eccedendo così in
maniera sproporzionata il valore della prestazione di cui costituiva il
corrispettivo. Dovendo procedere a definire l'importo dovuto nel caso specifico
in attesa che il Legislativo di __________ modificasse la suddetta disposizione
comunale in modo tale da renderla compatibile con i principi di causalità e di
equivalenza, il Governo cantonale ha ritenuto sostenibile applicare al caso
specifico l'aliquota minima dell'1.0‰ del valore di stima dell'elemento
allacciato prevista dall'ordinamento a quel tempo vigente.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento. Sostiene che, malgrado i correttivi apportati dal
Consiglio di Stato nel suo giudizio, la tassa d'uso delle canalizzazioni posta
a suo carico permane lesiva dei principi generali che disciplinano la materia,
in quanto la tassa base copre una quota pari a circa l'80% dell'intero
emolumento.
D. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo il Municipio di __________ ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Certa è la legittimazione
a ricorrere del Comune (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100; art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm; art. 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine e può essere
emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1.
Giusta l'art. 60a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle
acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio,
manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico
che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre
tasse conformemente al principio di causalità.
L'ammontare delle tasse è fissato
tenendo conto in particolare:
a) del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b) degli
ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c) degli
interessi; d) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il
risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento
alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. Se l'introduzione di tasse a copertura
dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo
smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se
necessario, essere finanziato in altro modo (cpv. 2). I detentori degli
impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve
finanziarie (cpv. 3). Le basi per il calcolo delle tasse
sono a disposizione del pubblico (cpv. 4).
2.2. Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di tenere rendiconti specifici per la costruzione,
l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti
per le acque di scarico, i Cantoni regolano il prelievo degli emolumenti in
modo autonomo, segnatamente tramite la riscossione di tasse
uniche di allacciamento e di tasse di
utilizzazione (STF
2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.1 e 4.2 e rinvii ivi citati). Il principio di causalità permette essenzialmente di definire la
cerchia delle persone tenute al loro pagamento. Dal punto di vista della
commisurazione, le tasse citate soggiacciono
per contro ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il
principio della copertura dei costi, anch'esso ancorato all'art. 60a
LPAc, esige una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse di allacciamento e di utilizzazione e
l'ammontare complessivo dei costi generati, ivi compresi ammortamenti e riserve
(art. 60a cpv. 3 LPAc; DTF 126 I 180 consid. 3a/aa pag. 188 e 124 I 11
consid. 6c pag. 20; sentenze 2C_817/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 9.1 e
2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3). Il principio dell'equivalenza, che
discende dal principio della proporzionalità, dispone invece che l'ammontare
della singola tassa deve rimanere in rapporto
adeguato con la prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 126 I 180 consid. 3a/bb
pag. 188; sentenza 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3 entrambe con
rinvii): esso è dunque violato solo in caso di sproporzione manifesta (René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte
sul Meno 1990, n. 110 B V). Il divieto dell'arbitrio e il
principio dell'uguaglianza giuridica, pongono infine ulteriori limitazioni
all'esazione (DTF 106 Ia 241 consid. 3b pag. 243 seg.). In questo contesto, il Tribunale federale ha comunque
ripetutamente deciso che, salvo nei casi in cui la loro applicazione porti a
risultati manifestamente ingiustificati, le tasse
in oggetto possono essere prelevate anche in base a criteri schematici
(sentenze 2C_847/2008 dell'8 settembre 2009 consid. 2 e 2C_656/2008 del
29 maggio 2009 consid. 3.3; quest'ultima, con riferimento alla facoltà di far
capo al valore di stima dei fabbricati, criterio scelto pure nel caso in esame;
STF 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.2 e rinvii ivi citati).
2.3. Il Cantone Ticino ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai
Cantoni in materia di protezione delle acque attraverso l'adozione della legge
d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8
ottobre 1971 (LALIA; RL 833.100). Per quanto qui interessa, la tassa
d'uso delle canalizzazioni è il corrispettivo che il proprietario dell'immobile
allacciato deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche. Essa
presuppone l'esistenza di una costruzione le cui acque luride defluiscono e
vengono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993 n. 29). A
tal proposito, l'art. 110 LALIA prevede che la tassa deve essere proporzionata
all'intensità dell'uso degli impianti (cpv. 2) e deve di regola garantire la
copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti
per la manutenzione straordinaria (cpv. 3). In principio, quindi, nel nostro
Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di
acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore
di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il
regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi
elementi (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle
canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; DELALIA; RL
833.120). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata
secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve
essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA; RDAT
II-2001 n. 48; STA 52.2007.402 del 15 dicembre 2008 consid. 2.2).
3. 3.1. A __________
il calcolo e il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni è retto
dall'art. 33 RCC, il quale, nella versione in vigore al momento dei fatti qui
in discussione, prevedeva quanto segue:
1. “L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata, per ordinanza, dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio.
3. La tassa consiste in un
importo variabile tra fr. 0.20 e fr. 0.80 per mc. di acqua potabile consumata e
in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla
canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore all'1.0‰ e superiore al
2.5‰ di tale valore, ritenuto un minimo di fr. 100.--
4. Per i fondi aperti della zona
edificabile e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i
casi in cui una quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata
sui valori di stima variabile tra il 1.0%0 e il 2.5%0 del detto valore,
ritenuto un minimo di fr. 50.-.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua
consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP
istallati negli edifici.
6. Fa stato il consumo dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. La tassa è dovuta dal
proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali
limitati.
8. È ammessa la stipulazione di
una convenzione tra il Municipio e l'Azienda privata, nel caso di Aziende o
Stabilimenti di particolare importanza per il Comune. La convenzione deve
regolare la tassa d'uso dovuta.
9. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta “pro rata temporis”.
10.Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
11. L'ordinanza di cui al capoverso 2 prescrive le
modalità d'incasso.
3.2. Come accennato
in narrativa, il Municipio di __________ fondandosi sul predetto articolo, aveva
dapprima fissato con ordinanza del 26 giugno 2017 una tassa base del 2.45‰
del valore di stima e una tassa sul consumo di fr. 0.30 al mc per il 2016.
Accogliendo un ricorso inoltrato da RI 1, il 13 dicembre 2017 il Consiglio di
Stato aveva quindi annullato quest'ordinanza, rinviando gli atti al Municipio
che il 6 febbraio 2018 aveva emanato una nuova regolamentazione la quale fissava
l'aliquota per il calcolo della tassa base all'1.9‰ del valore dei fondi
allacciati e la tassa sul consumo in fr. 0.80 al mc. Sennonché, chiamato a
pronunciarsi sul gravame presentato dalla ricorrente avverso la tassa d'uso
2016 notificale dall'Esecutivo comunale, con il giudizio qui impugnato il
Governo ha annullato la medesima ritenendo che essa si basava ancora in misura
eccessiva sul valore di stima del fondo allacciato. Allo scopo di correggere
questo vizio, il Governo ha ridotto la tassa base da fr. 994.20 a fr. 523.25,
applicando l'aliquota minima del 1.0‰ prevista dal RCC, mantenendo in aggiunta
l'importo di fr. 125.60 riferito ai consumi e l'IVA calcolata sull'intero
ammontare della tassa d'uso.
4. 4.1. La ricorrente contesta
le conclusioni a cui è pervenuto nel giudizio qui impugnato il Consiglio di
Stato e rileva come, malgrado tutto, la tassa posta a suo carico permanga
irrispettosa tanto del principio di causalità, quanto del principio
d'equivalenza, dal momento che anche applicando l'aliquota minima prevista dal
RCC per il calcolo della tassa base, quest'ultima costituisce comunque ancora più
dell'80% dell'intero importo richiestole.
4.2. Le tasse per l'uso delle canalizzazioni devono rispettare il principio di
causalità, così come prescritto dall'art. 60a cpv. 1 LPAc a livello
federale e ribadito dall'art. 110 cpv. 2 LALIA sul piano cantonale, come pure
il principio della copertura dei
costi e quello dell'equivalenza, secondo cui l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto
adeguato con la prestazione dell'ente pubblico, nel senso che la tassa non deve
trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e
deve contenersi entro limiti ragionevoli.
Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto
attiene al suo ammontare la tassa d'uso delle canalizzazioni deve trovarsi in
un certa - seppur non esclusiva - correlazione con l'effettivo quantitativo di
acque luride che sono state prodotte, pena, in caso contrario, la violazione
dei principi di causalità e di equivalenza (DTF 128 I 46 consid. 5c pag. 56 seg. e STF
2C_417/2007 dell'11 gennaio 2008 consid. 4.1, nelle quali viene sottolineato
anche lo scopo incitativo dell'art. 60a LPAc; DTF 125 I 1 consid. 2b; STF 2P.266/2003
del 5 marzo 2004, consid. 3.1, pubbl. in: URP 2004, pag. 197 e segg.;
9C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid. 6.5, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433
e segg. e in URP 2015, pag. 91 e segg.). Attraverso il prelievo di una tassa
calcolata sul quantitativo di acqua consumato può essere garantita
un'imposizione che tiene debitamente conto dei volumi fatti defluire nella rete
fognaria. Oltre a ciò dal profilo del principio di causalità è comunque
ammissibile prevedere anche il prelievo di una tassa base calcolata secondo
criteri che fanno astrazione dai consumi al fine di coprire i costi legati alla
manutenzione della rete delle canalizzazioni, in quanto le relative
infrastrutture devono essere funzionanti indipendentemente dall'intensità con
cui vengono utilizzate (STF 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2, pubbl. in: URP 2004, pag. 197 e segg.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in
URP 1999, pag. 539 e segg. e in particolare pag. 556 e seg.).
In questo senso la tassa periodica di uso delle canalizzazioni può
dunque essere caratterizzata, come d'altra parte previsto dall'art. 11 cpv. 2
DELALIA, dalla combinazione tra una componente di base e una componente
commisurata ai consumi, ritenuto comunque che un'eventuale rinuncia a
quest'ultima si avvererebbe lesiva del principio di causalità (STF 2P.125/2001
del 10 ottobre 2001, consid. 5a/bb). A tal proposito la giurisprudenza ha
precisato che il principio in parola è da ritenersi violato già a partire dal
momento in cui la parte del tributo calcolata in funzione dei consumi appare
solo marginale rispetto al totale complessivo della tassa (STF 2C_995/2012 del
16 dicembre 2013 consid. 6.4, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433 e segg.). Ne
discende pertanto che sotto questo profilo l'autonomia comunale,
rispettivamente, il margine di manovra di cui dispongono i Cantoni in ambito
legislativo sono limitati da quanto previsto dal diritto federale (STF
2C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid. 6.5, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433
e segg.). Il legislatore rimane comunque sempre libero di decidere se calcolare
la tassa d'uso delle canalizzazioni unicamente in base a criteri che tengono
conto dei quantitativi d'acque luride evacuate o se affiancare a questa
componente una tassa base calcolata secondo modalità che fanno astrazione
dell'intensità con cui viene fatto effettivo uso della rete fognaria.
Qualora l'ente pubblico opti per questa seconda soluzione, si pone
inevitabilmente il quesito di sapere quale debba essere la proporzione tra la
tassa base e la tassa sui consumi. Il diritto federale non fissa alcun criterio
preciso in proposito. Rientra dunque nel margine di apprezzamento dell'ente
pubblico stabilire in che misura l'importo della tassa d'uso possa essere fatto
dipendere dall'effettiva quantità di acque luride che vengono fatte defluire
nella rete delle canalizzazioni.
4.3. In Ticino il diritto
cantonale non contempla alcuna norma di legge volta a disciplinare questo
aspetto, di modo che i Comuni beneficiano di una certa autonomia. La Sezione
per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha emanato il 20
novembre 2015 una circolare destinata ai Municipi di tutti i Comuni del Cantone
denominata “Linee guida per l'allestimento del Regolamento comunale delle
canalizzazioni. Parte E. Contributi e Tasse” nella quale per quanto attiene
alle tasse d'uso ha indicato che al fine di meglio ossequiare il principio di
causalità sancito dalla legislazione federale il criterio del consumo d'acqua,
in combinazione con il valore di stima, dovrebbe avere carattere prevalente
(80% dei costi), in quanto, in caso contrario rischierebbero di verificarsi
delle situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima
eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua,
colpendo così l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni,
quanto per il valore della loro proprietà. In quell'occasione l'Autorità
cantonale ha quindi proposto ai Comuni, al fine di evitare il verificarsi di
disparità di trattamento tra utenti dovute all'eccessivo peso dato al valore di
stima per rapporto a quello dato al consumo d'acqua, di stabilire allo 0.3‰ il limite superiore della parte di tassa calcolata sul valore
di stima e di coprire invece i costi rimanenti con la tassa sui consumi.
Al di là di queste indicazioni, che è bene ricordare sono sprovviste di
qualsiasi valore vincolante, in termini più generali il rapporto tra tassa base
e tassa sui consumi dovrebbe tenere conto della proporzione esistente tra costi
fissi e costi variabili generati dal servizio di evacuazione delle acque luride
al netto dei costi che risultano coperti dal prelievo di contributi di
canalizzazione e delle tasse di allacciamento. Secondo la direttiva Finanzierung
der Abwasserentsorgung pubblicata dall'Associazione svizzera dei
professionisti della protezione delle acque (VSA) e dalla Fachorganisation für
Entsorgung und Strassenunterhalt des Schweizerischen Städteverbands (FES, nel
frattempo divenuta Associazione svizzera infrastrutture comunali [ASIC]), la
tassa base dovrebbe collocarsi tra il 30 e il 50% mentre che la parte calcolata
sui consumi dovrebbe di riflesso attestarsi tra il 50 e il 70% dell'intera
tassa d'uso delle canalizzazioni (cfr. in questo senso anche: Karlen, op. cit., pag. 561 e seg.).
Dottrina e giurisprudenza tendono comunque ad ammettere per quei Comuni con una
forte presenza di case secondarie, la possibilità di prevedere un tassa base
che vada poco oltre la metà dell'intero contributo richiesto (cfr. Karlen, op. cit., pag. 566 con
riferimenti).
4.4. Ora, nel caso di specie le critiche sollevate dalla ricorrente avverso la
tassa d'uso delle canalizzazioni stabilita dal Consiglio di Stato sono del
tutto pertinenti e meritano tutela.
Come giustamente rilevato da quest'ultima, malgrado i correttivi apportati
dalla precedente istanza di giudizio, la tassa base costituisce ancora poco più
dell'80% dell'intero tributo, mentre che la parte calcolata sul consumo
d'acqua, di riflesso, si colloca ad appena il 19.36% del totale. Alla luce di
tutto quanto sopra illustrato (consid. 4.2. e 4.3.), non vi può dunque essere
alcun dubbio sul fatto che il querelato contributo violi manifestamente il
principio di causalità, e come tale non possa essere tutelato e questo anche
volendo considerare il fatto che __________ è un Comune a forte inclinazione
turistica, per cui la sua rete fognaria deve essere strutturata e mantenuta in
modo tale da poter sopportare durante taluni periodi dell'anno un'utilizzazione
che va ben al di là di quanto sarebbe necessario per poter soddisfare i bisogni
della sua popolazione stabile, ciò che evidentemente influisce in maniera
rilevante sui costi fissi che devono essere di massima coperti con la tassa
base. Sebbene che il fatto di tener conto anche del valore ufficiale di stima
per il calcolo della tassa d'utilizzazione delle canalizzazioni costituisca,
come visto sopra (consid. 2.3), una semplificazione indotta da motivi pratici
prevista dalla legge e conforme ai principi generali che disciplinano la
materia e malgrado che la percentuale concretamente applicata dal Consiglio di
Stato (1.0‰ del valore di stima) si
situi in corrispondenza del minimo previsto dalla forchetta tariffale di cui
all'art. 33 cpv. 3 RCC, va rilevato che, a differenza di altri Comuni che
conoscono un sistema impositivo misto, basato sul valore dell'immobile
allacciato e sul volume di acqua consumata, il RCC di __________, nella sua
versione in vigore al momento dei fatti qui in discussione, conferiva al primo
elemento un'importanza particolarmente marcata, prevedendo dei tassi
insolitamente alti, al punto che l'aliquota minima prevista dalla predetta
norma comunale in molte altre realtà del Cantone si situava quasi al massimo
della forchetta stabilita dalla legge, mentre che, di converso, la tariffa
applicata per il consumo d'acqua risultava piuttosto contenuta rispetto a
quelle usualmente vigenti negli altri Comuni.
4.5. Ferme queste premesse, visto
che l'insorgente ha comunque pienamente usufruito nel 2016 del servizio
comunale di evacuazione delle acque luride, occorre in questa sede provvedere a
determinare il tributo dovuto attraverso l'applicazione di criteri sommari e
transitori, volti unicamente alla liquidazione della litispendenza. È infatti
incontestabile il diritto del Comune di percepire una tassa d'uso delle canalizzazioni per l'immobile
dell'insorgente. Al solo fine di evadere la
presente vertenza questa Corte ritiene che la tassa 2016 vada fissata in
fr. 125.60 per la parte calcolata sul consumo e in fr. 170.- per l'importo di
base, corrispondente allo 0.32‰
del valore di stima, per un totale di fr. 295.90 + IVA. In questo modo, tenuto
conto della tariffa applicata per il calcolo della quota sul consumo e del
fatto che __________ è un Comune a forte vocazione turistica, il rapporto tra
le due componenti del tributo si colloca a circa il 57% per la parte fissa
contro circa il 43% per la parte variabile, ciò che, come sopra esposto,
rientra ancora nel margine dell'ammissibile.
Ora, è vero che si tratta a sua volta di una soluzione non del tutto
soddisfacente in quanto estremamente schematica visto che - tenuto
conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida della SPAAS che
individuano attorno allo 0.3‰
del valore di stima l'aliquota massima applicabile per il calcolo della tassa
base – si basa sostanzialmente sul rapporto aritmetico tra le due componenti
del tributo: essa ha però il pregio di essere semplice e facilmente
applicabile, ritenuto comunque che nel frattempo, pendente causa, con
risoluzione del 29 marzo 2021 il Consiglio comunale di __________ ha modificato
l'art. 33 RCC, in modo tale da conformarsi alla giurisprudenza vigente in
materia al fine di garantire un miglior
rispetto dei principi generali del diritto amministrativo che governano il
settore giuridico in parola e di pervenire ad un'imposizione maggiormente
rispettosa del principio di proporzionalità.
5. 5.1. Stante quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto,
con conseguente annullamento del dispositivo n. 1 della decisione governativa
impugnata la quale deve essere riformata nel senso che la tassa d'uso delle
canalizzazioni 2016 per la PPP __________ del mappale n. __________ RFD di __________ è stabilita in fr. 295.90 + IVA.
5.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Comune, soccombente, che ha resistito in
causa a difesa dei propri interessi finanziari
(art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) alla
ricorrente, che peraltro agisce quale avvocato in causa propria (cfr. fra tante, STA
52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è annullato il dispositivo n. 1 della decisione governativa impugnata il quale deve essere riformato nel senso che la tassa d'uso delle canalizzazioni 2016 per la PPP __________ del mappale n. __________ di __________ è stabilita in complessivi fr. 295.90 + IVA.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del Comune di __________. Alla ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera