Incarto n.
52.2019.499

 

Lugano

25 aprile 2022    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di

 

 

 

RI 1 e RI 2  

patrocinati da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4516) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di CO 1 e dei membri della comunione ereditaria fu __________ contro la risoluzione del 18 maggio 2018 con cui il Municipio di Novazzano ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per posare dei dissuasori stradali (part. __________);

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   RI 1 e RI 2 sono comproprietari di un terreno (part. __________) con una casa d'abitazione e un'autorimessa situato a Novazzano tra via __________ (strada di servizio, SSV) e via __________ (part. __________). Quest'ultima è una strada privata a fondo cieco, larga meno di 3 m e lunga ca. 100 m, in proprietà coattiva della part. __________ e di altri tre fondi allineati lungo il percorso, tra cui la part. __________, appartenente a CO 1 e alla comunione ereditaria fu __________. Sull'altro lato di via __________, all'incrocio con via __________, vi è il fondo part. __________.


                                                                                                  










 

B.   a. Con notifica di costruzione del 21 febbraio 2018, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio il permesso di posare a confine con via __________, sullo slargo di loro proprietà a nord-est, quattro dissuasori stradali, e meglio due elementi amovibili (barriere automatiche "salva parcheggio") e due funghi di cemento alti 0.45 m (panettoni stradali). I primi (1 e 2) delimiteranno l'accesso veicolare che, diagonalmente a via __________, conduce all'autorimessa. I secondi due ( 1  2 ), più a ovest, demarcheranno invece il cuneo tra il giardino dei ricorrenti e via __________.












b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si sono tra l'altro opposti i membri della CE fu __________ (CO 1, CO 2 ed CO 3, CO 4 e CO 5).

c. Il 18 maggio 2018, il Municipio ha rilasciato a RI 1 e RI 2 il permesso richiesto, subordinandolo alla condizione che i due elementi amovibili siano automatizzati e radiocomandati affinché non abbiano a ostacolare in nessun modo il traffico della strada comunale. Nel contempo ha respinto le opposizioni pervenute.



C.   Con giudizio del 17 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1 e dai membri della CE fu __________ avverso quest'ultima decisione, che ha annullato.
Il Governo, richiamando anche una sua precedente decisione del 2017 e una sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello del 20 luglio 2017 (riguardante un diritto di passo necessario), ha anzitutto affermato che via __________ non rispetterebbe i requisiti fissati dalle norme di attuazione del piano regolatore di Novazzano (NAPR) per le strade di lottizzazione private (art. 58 NAPR). Entro questi termini, ha aggiunto, l'accesso esistente ai fondi part. __________, __________ e __________ non sarebbe sufficiente. La precedente istanza ha poi ricordato le risultanze della perizia giudiziaria resa nella procedura civile, che aveva ritenuto difficoltoso accedere a via __________ senza invadere lo slargo sulla part. __________, illustrando inoltre le diverse manovre altrimenti necessarie per imboccare la coattiva (che sarebbero d'intralcio alla circolazione su via __________). In queste circostanze, pur dando atto delle difficoltà di visibilità esistenti all'incrocio a causa del muro a confine sulla part. __________ (che dovrebbe essere rimosso per un tratto di m 1.80), ha concluso che, allo stato attuale, i dissuasori non potessero essere autorizzati. Tali opere, ha spiegato il Governo, aggraverebbero infatti l'inadeguatezza dell'accesso ai fondi vicini, ponendosi in contrasto con l'art. 59 NAPR (giusta il quale gli accessi alle strade non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione e devono permettere una buona visibilità).

 

 

D.   Contro tale pronuncia, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che sia ripristinata la licenza edilizia.
Ripercorsi i fatti, gli insorgenti contestano in sostanza di essere tenuti a concedere l'uso del loro terreno a terzi e di non poterne disporre liberamente. Con la condizione posta dal Municipio, nessun impedimento di diritto pubblico osterebbe al rilascio del permesso per i dissuasori. Le difficoltà d'accesso lamentate dai resistenti andrebbero risolte allargando l'imbocco di via __________, ma non verso il loro fondo, bensì verso la part. __________, così come già stabilito dalla sentenza civile, travisata dal Governo. In ogni caso, ribadiscono, i vicini __________ - che non si sono opposti alla costruzione del muro a confine con via __________ sulla part. __________ (contrario alle NAPR) e hanno rifiutato qualsiasi accordo con i relativi proprietari - non potrebbero ora pretendere di transitare sul loro terreno.



E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono i membri della comunione ereditaria, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, più avanti.

Il Municipio è invece rimasto silente.


F.    Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi, di cui si riferirà, se del caso, in appresso.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE, 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 146 III 73 consid. 5.2.2), le prove genericamente offerte dai ricorrenti (testi, perizia, ispezione oculare, richiamo incarti dalla Pretura di Mendrisio Nord e dalla prima Camera civile, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge infatti con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie presenti nell'incarto. Per quanto di rilievo, gli atti della citata causa civile, in particolare le sentenze richiamate dagli insorgenti, unitamente alla perizia dell'ing. __________ del luglio 2014 e al relativo complemento del novembre 2014, sono inoltre già contenute nell'incarto.

 

 

2.    Oggetto di contestazione è il giudizio del Consiglio di Stato che ha annullato la licenza edilizia del 27 febbraio 2018 rilasciata a RI 1 e RI 2, accogliendo il ricorso che avrebbero presentato CO 1 e i membri della CE fu __________, tra cui la stessa CO 1 (cfr. decisione impugnata pag. 1). In realtà, come ben si evince dall'impugnativa al Governo, la stessa è stata presentata solo dai membri della CE (già opponenti) e non anche - a titolo individuale - da CO 1, che è stata designata solo per il recapito degli atti. Tant'è che anche gli allegati successivi (in questa sede) sono tutti stati inoltrati a nome dei membri della comunione ereditaria. La qualità di parte di CO 1 può quindi essere puntualizzata entro questi termini.



3.    3.1. La licenza edilizia, per definizione, accerta unicamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). La licenza edilizia deve di conseguenza essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico, applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia (cfr. art. 2 cpv. 1 LE).

3.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1 NAPR, gli accessi a strade e piazze pubbliche non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione e devono permettere una buona visibilità. Il cpv. 4 dell'art. 59 NAPR stabilisce in particolare che gli accessi su strade devono rispettare le seguenti norme sulla viabilità:

a)   i cancelli di accesso e le catene di delimitazione ad autorimesse o aree di posteggio devono essere arretrati di almeno m 5 nelle zone residenziali e di m 8 nelle zone artigianali e industriali, dal ciglio della strada esistente o prevista dal PR, compreso il marciapiede.
Eccezioni alle distanze indicate possono essere concesse dal Municipio per cancelli ad apertura automatica, riservati aspetti di sicurezza e fluidità viaria.

b)   per una profondità di almeno m 5 dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%. Gli accessi privati non devono scaricare acque meteoriche su nessun tipo di strada.

c)   i muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. dovranno permettere un'adeguata visibilità.


Per quanto qui interessa, la predetta norma disciplina dunque gli accessi ad autorimesse o aree di posteggio in funzione della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale, imponendo segnatamente di collocare i cancelli o le catene che li delimitano a una distanza minima di 5 m dal ciglio della strada, in modo da assicurare che le manovre dei veicoli in entrata o in uscita non ostacolino la circolazione (art. 59 cpv. 4 lett. a NAPR). Restano riservate le eccezioni che il Municipio può concedere per cancelli ad apertura automatica (lett. a, in fine). Precisazione, quest'ultima, che, più che conferire una facoltà di deroga generale, appare volta a istituire un regime secondario a favore di questo genere di opere, che vincola l'autorità, permettendole di scostarsi dalla regola generale, alla condizione che non ne risulti un pregiudizio per la sicurezza e la fluidità del traffico (cfr. STA 52.2007.298 del 21 gennaio 2008 consid. 3.1 e rinvii; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 692 ad art. 2 LE).
L'art. 59 cpv. 4 lett. c NAPR inibisce inoltre che in corrispondenza degli accessi veicolari vengano sistemate opere di cinta (muri di cinta, siepi, scarpate, ecc.), che possano impedire una corretta visibilità, ovvero rappresentino un ostacolo alla visuale verso la strada.



4.    4.1. In concreto, come indicato in narrativa, il Governo ha annullato la licenza edilizia per la posa dei quattro dissuasori stradali, ritenendo dato un contrasto con l'art. 59 NAPR. In buona sostanza, ha ritenuto che i due funghi e i due elementi "salva parcheggio", volti a impedire a terzi di invadere lo slargo di proprietà dei ricorrenti, non potessero essere autorizzati almeno finché non sarà eliminato il tratto di muro sul fondo opposto (part. __________), che ostacola l'imbocco della strada privata. I dissuasori aggraverebbero infatti l'inadeguatezza dell'accesso esistente ai fondi part. __________, __________ e __________, richiedendo maggiori manovre su via __________ e ostacolando di riflesso la circolazione.

4.2. Ora, come rettamente eccepiscono i ricorrenti, il giudizio impugnato si pone anzitutto in urto con il giudizio reso in ambito civile, che non ha riconosciuto ai vicini resistenti alcun diritto di transitare sul loro fondo. La sentenza della prima Camera civile del 20 luglio 2017, richiamata dal Governo, ha infatti chiaramente confermato il giudizio del 2 giugno 2015, con cui il Pretore di Mendrisio Nord aveva respinto la petizione dei proprietari delle part. __________, __________ e __________ volta a costituire un diritto di passo necessario sulla part. __________ (a favore dei loro fondi). La Corte civile ha invero ammesso che i fondi dei predetti proprietari versano in un parziale stato di necessità, poiché l'accesso dalla strada pubblica a via __________ non adempie i requisiti minimi di un accesso sufficiente a norma del PR (come accertato dal perito giudiziario): in particolare, ha rilevato, per ottemperare alle condizioni delle norme VSS cui si riferisce il PR ai fini dell'art. 19 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700; cfr. art. 58 n. 5 NAPR), l'imbocco attuale andrebbe allargato arrotondando l'angolo formato dalla stradina. Tuttavia, ha puntualizzato, ciò dovrebbe avvenire non verso la part. __________, bensì verso il fondo dirimpettaio (part. __________), da cui andrebbe anche rimosso il muro a confine per una lunghezza di m 1.80 (cfr. sentenza citata, consid. 7 con rinvio alla perizia citata, pag. 7 e 13). Inoltre, ha aggiunto, il calibro di via __________ (attualmente di m 2.70-2.88) andrebbe portato a 3 m lungo tutta la strada (cfr. art. 58 n. 2 NAPR; sentenza citata, consid. 7 con rinvio alla citata perizia, pag. 5). Ciò detto, e ricordato come dall'art. 694 cpv. 1 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) non discenda di regola un diritto a ottenere più o altro di quanto assicura il PR, i giudici civili hanno stabilito che per i loro fondi gli attori avrebbero semmai potuto rivendicare il passaggio necessario sull'angolo della particella __________, mentre non era dato di vedere cosa giustificherebbe di invadere la particella n. __________ (sentenza citata, consid. 9). Nel giudizio hanno poi pure rilevato che, anche in passato, gli attori non avevano mai fruito di un diritto di passo sulla part. __________ (ma semmai erano transitati sull'angolo della medesima credendo a torto, fino alla misurazione catastale del 2003, di passare sulla strada coattiva; consid. 12).
In queste circostanze, nella misura in cui i proprietari dei fondi vicini (part. __________, __________ e __________) non vantano alcun diritto a transitare sullo slargo (accesso privato) dei ricorrenti, non è dato di vedere come la semplice circostanza che i controversi dissuasori impediscano a terzi di invaderlo possa ostare al rilascio del permesso. Insostenibile è l'opposta conclusione del Governo. In base all'art. 59 NAPR, gli accessi sui fondi privati non devono recare disturbo o pericolo alla circolazione sulle strade; non devono anche garantire il passaggio a terzi, per porre rimedio a eventuali carenze di sufficienza di accesso in fatto e in diritto di altri fondi, che vanno semmai risolte in altre sedi. Da questo profilo, il giudizio impugnato non può quindi essere tutelato.

4.3. Ciò detto, resta da verificare se i dissuasori stradali si pongano altrimenti in contrasto con l'art. 59 NAPR, e in particolare con le condizioni poste dal cpv. 4 alle opere di chiusura e di cinta dei fondi.

4.3.1. Ora, certo è anzitutto che i due funghi di cemento - assimilabili a opere di cinta che delimitano il cuneo tra il giardino dei ricorrenti e la via __________ - rispettano l'art. 59 cpv. 4 lett. c NAPR. Non è infatti dato di vedere come questi due panettoni stradali, alti meno di mezzo metro, possano rappresentare un ostacolo alla visuale verso l'incrocio con via __________. Nemmeno dalle norme VSS, che agli incroci prescrivono di regola un campo visivo libero da ostacoli a partire da m 0.60, scaturisce una diversa indicazione (cfr. STA 52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 3.3, con riferimento alla norma VSS 640 273a, ora 40 273a [edizione 2019]). Nessuno pretende il contrario. Rientrando abbondantemente anche nell'altezza massima (m 2.50) fissata per le opere di cinta (cfr. art. 28 cpv. 1 NAPR), nulla osta dunque alla posa di questi due manufatti. Da questo profilo, il giudizio impugnato va quindi annullato, ripristinando il permesso accordato dal Municipio.

4.3.2. Una diversa conclusione s'impone invece per i due elementi amovibili "salva posteggio", che sbarreranno l'accesso veicolare all'autorimessa, già attualmente chiuso da un cancello arretrato meno di un paio di metri dal campo stradale. Al riguardo non si possono infatti ignorare le precarie condizioni di viabilità esistenti all'incrocio con via __________, che impongono ai veicoli provenienti dal paese (via __________) di effettuare più manovre per imboccare via __________ o di invertire il senso di marcia sullo slargo che si trova 65 m più a monte, risalendo e discendendo la strada, così come ben risulta dalla citata perizia (cfr. pag. 9 e 10; cfr. pure citato complemento alla perizia, pag. 4). Considerato pure che questa strada di servizio (priva di marciapiedi), oltre alla via __________, serve altre tre strade private e almeno una dozzina di fondi più a monte, non è francamente dato di vedere come dalla posa delle due ulteriori barriere a confine non possa derivare alcun pregiudizio per la sicurezza e la fluidità del traffico. Ancorché automatizzati, è infatti evidente che questi due elementi impediranno ai veicoli in entrata di effettuare direttamente le manovre sul fondo, imponendo loro di sostare sul campo stradale in attesa della loro apertura e intralciando di riflesso la circolazione. E questo, oltretutto, in un contesto in cui l'entrata dei veicoli sulla part. __________ già risulta parzialmente ostruita - ma comunque in misura minore - dal cancello di cui si è detto, situato solo a un paio di metri di distanza dal ciglio stradale e non conforme all'art. 59 cpv. 4 lett. c NAPR (cfr. citata perizia pag. 5). Pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di diritto comunale autonomo (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi), non è insomma dato di vedere come nelle circostanze del caso concreto possano essere date le premesse per concedere un'eccezione alla regola generale, che nelle zone residenziali impone agli elementi di chiusura di autorimesse o posteggi di distare almeno 5 m dal ciglio stradale (cfr. art. 59 cpv. 4 lett. a NAPR). Insostenibile è l'opposta conclusione del Municipio, che si è limitato a porre la condizione che i due elementi amovibili siano automatizzati e radiocomandati affinché non abbiano ad ostacolare in nessun modo il traffico della strada comunale, senza tuttavia confrontarsi concretamente con tali aspetti.
Da questo profilo, seppur per altri motivi, il giudizio del Governo che ha annullato la licenza edilizia va quindi confermato.
A ciò aggiungasi peraltro che i due elementi in questione non rispettano neppure la linea di arretramento lungo via __________, senza che sia stata richiesta né concessa una deroga (cfr. art. 63 NAPR). Aspetto sul quale, dato l'esito, non mette comunque conto di soffermarsi.

 

5.    5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio governativo, oltre che per gli oneri processuali (disp. n. 2), è annullato nei limiti di cui si è detto al consid. 4.3.1: di conseguenza, è ripristinata la licenza edilizia rilasciata dal Municipio per la posa dei due panettoni stradali.
Per il resto, il giudizio impugnato è confermato.


5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra i ricorrenti e i resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. I resistenti rifonderanno inoltre agli insorgenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili commisurata al loro grado di successo, a valere per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4516) del Consiglio di Stato è annullata, nei limiti di cui si è detto al consid. 5.1;

1.2. la risoluzione del 18 maggio 2018 del Municipio di Novazzano è ripristinata nella misura in cui approva la posa dei due panettoni stradali.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali tra i ricorrenti __________ (fr. 750.-) e i membri della comunione ereditaria fu __________ (fr. 750.-). Questi ultimi rifonderanno inoltre agli insorgenti complessivi fr. 800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.
Ai ricorrenti va restituito l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).



4.   Intimazione a:

 

 

 

1.  CO 1  

2.  CO 2  

3.  CO 3  

4.  CO 4  

5.  CO 5  

6. CO 6  

7. CO 7  

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera