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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di
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RI 1 e RI 2
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contro |
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la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4516) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di CO 1 e dei membri della comunione ereditaria fu __________ contro la risoluzione del 18 maggio 2018 con cui il Municipio di Novazzano ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per posare dei dissuasori stradali (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e RI 2 sono
comproprietari di un terreno (part. __________) con una casa d'abitazione e un'autorimessa
situato a Novazzano tra via __________ (strada di servizio, SSV) e via __________
(part. __________). Quest'ultima è una strada privata a fondo cieco, larga meno
di 3 m e lunga ca. 100 m, in proprietà coattiva della part. __________ e di
altri tre fondi allineati lungo il percorso, tra cui la part. __________,
appartenente a CO 1 e alla comunione ereditaria fu __________. Sull'altro lato
di via __________, all'incrocio con via __________, vi è il fondo part. __________.
B. a.
Con notifica di costruzione del 21 febbraio 2018, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al
Municipio il permesso di posare a confine con via __________, sullo slargo di
loro proprietà a nord-est, quattro dissuasori stradali, e meglio due elementi
amovibili (barriere automatiche "salva parcheggio") e due funghi
di cemento alti 0.45 m (panettoni stradali). I primi (1 e 2)
delimiteranno l'accesso veicolare che, diagonalmente a via __________, conduce
all'autorimessa. I secondi due ( 1 e
2 ), più a ovest, demarcheranno
invece il cuneo tra il giardino dei ricorrenti e via __________.
b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si sono tra l'altro
opposti i membri della CE fu __________ (CO 1, CO 2 ed CO 3, CO 4 e CO 5).
c. Il 18 maggio 2018, il Municipio ha rilasciato a RI 1 e RI 2 il permesso
richiesto, subordinandolo alla condizione che i due elementi amovibili siano
automatizzati e radiocomandati affinché non abbiano a ostacolare in nessun modo
il traffico della strada comunale. Nel contempo ha respinto le opposizioni
pervenute.
C. Con giudizio del 17 settembre
2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1 e
dai membri della CE fu __________ avverso quest'ultima decisione, che ha
annullato.
Il Governo, richiamando anche una sua precedente decisione del 2017 e una
sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello del 20 luglio 2017
(riguardante un diritto di passo necessario), ha anzitutto affermato che via __________
non rispetterebbe i requisiti fissati dalle norme di attuazione del piano
regolatore di Novazzano (NAPR) per le strade di lottizzazione private (art. 58
NAPR). Entro questi termini, ha aggiunto, l'accesso esistente ai fondi part. __________,
__________ e __________ non sarebbe sufficiente. La precedente istanza ha poi
ricordato le risultanze della perizia giudiziaria resa nella procedura civile,
che aveva ritenuto difficoltoso accedere a via __________ senza invadere lo
slargo sulla part. __________, illustrando inoltre le diverse manovre
altrimenti necessarie per imboccare la coattiva (che sarebbero d'intralcio alla
circolazione su via __________). In queste circostanze, pur dando atto delle
difficoltà di visibilità esistenti all'incrocio a causa del muro a confine
sulla part. __________ (che dovrebbe essere rimosso per un tratto di m 1.80),
ha concluso che, allo stato attuale, i dissuasori non potessero essere
autorizzati. Tali opere, ha spiegato il Governo, aggraverebbero infatti l'inadeguatezza
dell'accesso ai fondi vicini, ponendosi in contrasto con l'art. 59 NAPR (giusta
il quale gli accessi alle strade non devono arrecare disturbo o pericolo alla
circolazione e devono permettere una buona visibilità).
D. Contro tale pronuncia,
RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che sia ripristinata la licenza edilizia.
Ripercorsi i fatti, gli insorgenti contestano in sostanza di essere tenuti a
concedere l'uso del loro terreno a terzi e di non poterne disporre liberamente.
Con la condizione posta dal Municipio, nessun impedimento di diritto pubblico
osterebbe al rilascio del permesso per i dissuasori. Le difficoltà d'accesso
lamentate dai resistenti andrebbero risolte allargando l'imbocco di via __________,
ma non verso il loro fondo, bensì verso la part. __________, così come già
stabilito dalla sentenza civile, travisata dal Governo. In ogni caso,
ribadiscono, i vicini __________ - che non si sono opposti alla costruzione del
muro a confine con via __________ sulla part. __________ (contrario alle NAPR)
e hanno rifiutato qualsiasi accordo con i relativi proprietari - non potrebbero
ora pretendere di transitare sul loro terreno.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono i membri della comunione ereditaria, con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, più avanti.
Il Municipio è invece
rimasto silente.
F. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi, di cui si riferirà, se del caso, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti,
istanti in licenza, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato
di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE, 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 146 III 73
consid. 5.2.2), le prove genericamente offerte dai ricorrenti (testi, perizia,
ispezione oculare, richiamo incarti dalla Pretura di Mendrisio Nord e dalla
prima Camera civile, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi
rilevanti ai fini del presente giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto
del contendere emerge infatti con sufficiente chiarezza dai piani e dalle
fotografie presenti nell'incarto. Per quanto di rilievo, gli atti della citata
causa civile, in particolare le sentenze richiamate dagli insorgenti,
unitamente alla perizia dell'ing. __________ del luglio 2014 e al relativo
complemento del novembre 2014, sono inoltre già contenute nell'incarto.
2. Oggetto di contestazione è il giudizio del Consiglio di Stato che ha annullato la licenza edilizia del 27 febbraio 2018 rilasciata a RI 1 e RI 2, accogliendo il ricorso che avrebbero presentato CO 1 e i membri della CE fu __________, tra cui la stessa CO 1 (cfr. decisione impugnata pag. 1). In realtà, come ben si evince dall'impugnativa al Governo, la stessa è stata presentata solo dai membri della CE (già opponenti) e non anche - a titolo individuale - da CO 1, che è stata designata solo per il recapito degli atti. Tant'è che anche gli allegati successivi (in questa sede) sono tutti stati inoltrati a nome dei membri della comunione ereditaria. La qualità di parte di CO 1 può quindi essere puntualizzata entro questi termini.
3. 3.1. La licenza
edilizia, per definizione, accerta unicamente che nessun impedimento di diritto
pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 del regolamento
di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). La licenza edilizia deve di conseguenza essere
concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di
polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle
altre prescrizioni legali del diritto pubblico, applicabili nel quadro
della procedura della licenza edilizia (cfr. art. 2 cpv. 1 LE).
3.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1 NAPR, gli accessi a strade e piazze pubbliche non
devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione e devono permettere una
buona visibilità. Il cpv. 4 dell'art. 59 NAPR stabilisce in particolare che gli
accessi su strade devono rispettare le seguenti norme sulla viabilità:
a) i cancelli di accesso e le catene di
delimitazione ad autorimesse o aree di posteggio devono essere arretrati di
almeno m 5 nelle zone residenziali e di m 8 nelle zone artigianali e
industriali, dal ciglio della strada esistente o prevista dal PR, compreso il
marciapiede.
Eccezioni alle distanze indicate possono essere concesse dal Municipio per
cancelli ad apertura automatica, riservati aspetti di sicurezza e fluidità
viaria.
b) per una profondità di almeno m 5 dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%. Gli accessi privati non devono scaricare acque meteoriche su nessun tipo di strada.
c) i muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. dovranno permettere un'adeguata visibilità.
Per quanto qui interessa, la predetta norma disciplina dunque gli accessi ad autorimesse
o aree di posteggio in funzione della sicurezza e della fluidità della
circolazione stradale, imponendo segnatamente di collocare i cancelli o le
catene che li delimitano a una distanza minima di 5 m dal ciglio della strada,
in modo da assicurare che le manovre dei veicoli in entrata o in uscita non
ostacolino la circolazione (art. 59 cpv. 4 lett. a NAPR). Restano riservate le eccezioni
che il Municipio può concedere per cancelli ad apertura automatica (lett.
a, in fine). Precisazione, quest'ultima, che, più che conferire una
facoltà di deroga generale, appare volta a istituire un regime secondario a
favore di questo genere di opere, che vincola l'autorità, permettendole di
scostarsi dalla regola generale, alla condizione che non ne risulti un
pregiudizio per la sicurezza e la fluidità del traffico (cfr. STA 52.2007.298
del 21 gennaio 2008 consid. 3.1 e rinvii; Adelio
Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 692 ad art. 2 LE).
L'art. 59 cpv. 4 lett. c NAPR inibisce inoltre che in corrispondenza degli
accessi veicolari vengano sistemate opere di cinta (muri di cinta, siepi,
scarpate, ecc.), che possano impedire una corretta visibilità, ovvero
rappresentino un ostacolo alla visuale verso la strada.
4. 4.1. In concreto,
come indicato in narrativa, il Governo ha annullato la licenza edilizia per la
posa dei quattro dissuasori stradali, ritenendo dato un contrasto con l'art. 59
NAPR. In buona sostanza, ha ritenuto che i due funghi e i due elementi "salva
parcheggio", volti a impedire a terzi di invadere lo slargo di proprietà
dei ricorrenti, non potessero essere autorizzati almeno finché non sarà
eliminato il tratto di muro sul fondo opposto (part. __________), che ostacola
l'imbocco della strada privata. I dissuasori aggraverebbero infatti l'inadeguatezza
dell'accesso esistente ai fondi part. __________, __________ e __________,
richiedendo maggiori manovre su via __________ e ostacolando di riflesso la
circolazione.
4.2. Ora, come rettamente eccepiscono i ricorrenti, il giudizio impugnato si
pone anzitutto in urto con il giudizio reso in ambito civile, che non ha
riconosciuto ai vicini resistenti alcun diritto di transitare sul loro fondo.
La sentenza della prima Camera civile del 20 luglio 2017, richiamata dal Governo,
ha infatti chiaramente confermato il giudizio del 2 giugno 2015, con cui il
Pretore di Mendrisio Nord aveva respinto la petizione dei proprietari delle
part. __________, __________ e __________ volta a costituire un diritto di
passo necessario sulla part. __________ (a favore dei loro fondi). La Corte
civile ha invero ammesso che i fondi dei predetti proprietari versano in un
parziale stato di necessità, poiché l'accesso dalla strada pubblica a via __________
non adempie i requisiti minimi di un accesso sufficiente a norma del PR (come
accertato dal perito giudiziario): in particolare, ha rilevato, per ottemperare
alle condizioni delle norme VSS cui si riferisce il PR ai fini dell'art. 19
cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno
1979 (LPT; RS 700; cfr. art. 58 n. 5 NAPR), l'imbocco attuale andrebbe
allargato arrotondando l'angolo formato dalla stradina. Tuttavia, ha
puntualizzato, ciò dovrebbe avvenire non verso la part. __________, bensì verso
il fondo dirimpettaio (part. __________), da cui andrebbe anche rimosso il
muro a confine per una lunghezza di m 1.80 (cfr. sentenza citata, consid. 7 con
rinvio alla perizia citata, pag. 7 e 13). Inoltre, ha aggiunto, il calibro di
via __________ (attualmente di m 2.70-2.88) andrebbe portato a 3 m lungo tutta
la strada (cfr. art. 58 n. 2 NAPR; sentenza citata, consid. 7 con rinvio alla
citata perizia, pag. 5). Ciò detto, e ricordato come dall'art. 694 cpv. 1 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) non discenda di regola un
diritto a ottenere più o altro di quanto assicura il PR, i giudici civili hanno
stabilito che per i loro fondi gli attori avrebbero semmai potuto rivendicare
il passaggio necessario sull'angolo della particella __________, mentre non
era dato di vedere cosa giustificherebbe di invadere la particella n.
__________ (sentenza citata, consid. 9). Nel giudizio hanno poi pure
rilevato che, anche in passato, gli attori non avevano mai fruito di un diritto
di passo sulla part. __________ (ma semmai erano transitati sull'angolo della
medesima credendo a torto, fino alla misurazione catastale del 2003, di passare
sulla strada coattiva; consid. 12).
In queste circostanze, nella misura in cui i proprietari dei fondi vicini
(part. __________, __________ e __________) non vantano alcun diritto a
transitare sullo slargo (accesso privato) dei ricorrenti, non è dato di vedere
come la semplice circostanza che i controversi dissuasori impediscano a terzi
di invaderlo possa ostare al rilascio del permesso. Insostenibile è l'opposta
conclusione del Governo. In base all'art. 59 NAPR, gli accessi sui fondi
privati non devono recare disturbo o pericolo alla circolazione sulle strade;
non devono anche garantire il passaggio a terzi, per porre rimedio a eventuali
carenze di sufficienza di accesso in fatto e in diritto di altri fondi, che
vanno semmai risolte in altre sedi. Da questo profilo, il giudizio impugnato
non può quindi essere tutelato.
4.3. Ciò detto, resta da verificare se i dissuasori stradali si pongano altrimenti
in contrasto con l'art. 59 NAPR, e in particolare con le condizioni poste dal
cpv. 4 alle opere di chiusura e di cinta dei fondi.
4.3.1. Ora, certo è anzitutto che i due funghi di cemento - assimilabili
a opere di cinta che delimitano il cuneo tra il giardino dei ricorrenti e la
via __________ - rispettano l'art. 59 cpv. 4 lett. c NAPR. Non è infatti dato
di vedere come questi due panettoni stradali, alti meno di mezzo metro, possano
rappresentare un ostacolo alla visuale verso l'incrocio con via __________.
Nemmeno dalle norme VSS, che agli incroci prescrivono di regola un campo visivo
libero da ostacoli a partire da m 0.60, scaturisce una diversa indicazione
(cfr. STA 52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 3.3, con riferimento alla
norma VSS 640 273a, ora 40 273a [edizione 2019]). Nessuno pretende il
contrario. Rientrando abbondantemente anche nell'altezza massima (m 2.50)
fissata per le opere di cinta (cfr. art. 28 cpv. 1 NAPR), nulla osta dunque
alla posa di questi due manufatti. Da questo profilo, il giudizio impugnato va
quindi annullato, ripristinando il permesso accordato dal Municipio.
4.3.2. Una diversa conclusione s'impone invece per i due elementi amovibili "salva
posteggio", che sbarreranno l'accesso veicolare all'autorimessa, già attualmente
chiuso da un cancello arretrato meno di un paio di metri dal campo stradale. Al
riguardo non si possono infatti ignorare le precarie condizioni di viabilità
esistenti all'incrocio con via __________, che impongono ai veicoli provenienti
dal paese (via __________) di effettuare più manovre per imboccare via __________
o di invertire il senso di marcia sullo slargo che si trova 65 m più a monte,
risalendo e discendendo la strada, così come ben risulta dalla citata perizia
(cfr. pag. 9 e 10; cfr. pure citato complemento alla perizia, pag. 4).
Considerato pure che questa strada di servizio (priva di marciapiedi), oltre alla
via __________, serve altre tre strade private e almeno una dozzina di fondi
più a monte, non è francamente dato di vedere come dalla posa delle due
ulteriori barriere a confine non possa derivare alcun pregiudizio per la
sicurezza e la fluidità del traffico. Ancorché automatizzati, è infatti
evidente che questi due elementi impediranno ai veicoli in entrata di
effettuare direttamente le manovre sul fondo, imponendo loro di sostare sul
campo stradale in attesa della loro apertura e intralciando di riflesso la
circolazione. E questo, oltretutto, in un contesto in cui l'entrata dei veicoli
sulla part. __________ già risulta parzialmente ostruita - ma comunque in
misura minore - dal cancello di cui si è detto, situato solo a un paio di metri
di distanza dal ciglio stradale e non conforme all'art. 59 cpv. 4 lett. c NAPR
(cfr. citata perizia pag. 5). Pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar
prova questo Tribunale nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di
diritto comunale autonomo (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; RtiD I-2013 n. 44
consid. 2.3 e rimandi), non è insomma dato di vedere come nelle circostanze del
caso concreto possano essere date le premesse per concedere un'eccezione alla
regola generale, che nelle zone residenziali impone agli elementi di chiusura
di autorimesse o posteggi di distare almeno 5 m dal ciglio stradale (cfr. art. 59
cpv. 4 lett. a NAPR). Insostenibile è l'opposta conclusione del Municipio, che
si è limitato a porre la condizione che i due elementi amovibili siano
automatizzati e radiocomandati affinché non abbiano ad ostacolare in nessun
modo il traffico della strada comunale, senza tuttavia confrontarsi
concretamente con tali aspetti.
Da questo profilo, seppur per altri motivi, il giudizio del Governo che ha
annullato la licenza edilizia va quindi confermato.
A ciò aggiungasi peraltro che i due elementi in questione non rispettano
neppure la linea di arretramento lungo via __________, senza che sia stata
richiesta né concessa una deroga (cfr. art. 63 NAPR). Aspetto sul quale, dato l'esito,
non mette comunque conto di soffermarsi.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono,
il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio
governativo, oltre che per gli oneri processuali (disp. n. 2), è annullato nei
limiti di cui si è detto al consid. 4.3.1: di conseguenza, è ripristinata la licenza
edilizia rilasciata dal Municipio per la posa dei due panettoni stradali.
Per il resto, il giudizio impugnato è confermato.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1
LPAmm) è suddivisa tra i ricorrenti e i resistenti, proporzionalmente al
rispettivo grado di soccombenza. I resistenti rifonderanno inoltre agli
insorgenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili commisurata al loro grado di successo, a valere per entrambe le sedi
di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4516) del Consiglio di Stato è annullata, nei limiti di cui si è detto al consid. 5.1;
1.2. la risoluzione del 18 maggio 2018 del Municipio di Novazzano è ripristinata nella misura in cui approva la posa dei due panettoni stradali.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali tra i ricorrenti __________
(fr. 750.-) e i membri della comunione ereditaria fu __________ (fr. 750.-).
Questi ultimi rifonderanno inoltre agli insorgenti complessivi fr. 800.- a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.
Ai ricorrenti va restituito l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera