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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2019 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 16 ottobre 2019 (n. 4987) del Consiglio di Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la decisione di allontanamento dal territorio svizzero pronunciata nei suoi confronti il 20 settembre 2019 dall'Amministrazione federale delle dogane; |
ritenuto, in fatto
A. Il 12 settembre 2001
il cittadino indiano e iraniano RI 1 (1969) è entrato in Svizzera tramite un
visto turistico della durata di tre mesi per rendere visita alla cittadina
elvetica E__________ (1966), incinta, con la quale intendeva successivamente
convolare a nozze. Dalla loro relazione è nata, il 23 ottobre 2001, P__________.
Raccolto il preavviso favorevole dell'allora Ufficio federale degli stranieri,
l'11 febbraio 2002 il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di
dimora annuale fondato sull'allora vigente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita
l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS; RU 1986 1971) (casi
personali particolarmente rigorosi), sottoposto alla condizione di vivere
insieme a E__________, dalla cui unione sono nate, il 14 ottobre 2003, le
figlie __________ e __________.
B. Nel novembre 2003, RI
1 e E__________ si sono separati definitivamente. Il 6 febbraio 2006, il
Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere
il rinnovo del permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il 31
marzo 2006 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata
confermata dalle varie autorità di ricorso adite e in ultima istanza anche dal
Tribunale federale.
C. Benché privo di una
valida autorizzazione di soggiorno, RI 1 non ha mai lasciato il suolo Svizzero
e nel corso degli anni ha a più riprese inoltrato delle domande d'asilo e di
rilascio di un permesso di dimora, poi sistematicamente respinte dalle varie
autorità interpellate. Nel nostro Paese egli ha poi più volte delinquito
rendendosi per lo più autore di furti all'interno di negozi.
Il 14 maggio 2019 egli ha quindi presentato una nuova domanda di rilascio di un
permesso di dimora per motivi umanitari dinanzi alle autorità del Canton
Lucerna, invocando l'esistenza di un caso di rigore.
D. Il 20 settembre 2019, mentre stava viaggiando in treno
verso __________, RI 1 è incappato in un controllo del Corpo delle
Guardie di confine. Constatato che questi era privo di un valido permesso di
soggiorno e risultava colpito da un divieto d'entrata in Svizzera, con decisione
di quel medesimo giorno l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha
pronunciato nei suoi confronti una decisione di allontanamento giusta l'art. 64
della legge federale legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), poiché la sua presenza sul
nostro territorio costituiva una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici.
Al medesimo è dunque stato fatto ordine di lasciare immediatamente la Svizzera,
ritenuto che un suo eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.
E. Con decisione del 16
ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1 contro
la suddetta decisione.
Il Governo ha ritenuto giustificato il provvedimento dal momento che l'interessato
non dispone più dal 2005 di alcun valido permesso di soggiorno in Svizzera,
Paese dove oltretutto vige nei suoi confronti un divieto d'entrata, è
sprovvisto di documenti di legittimazione, e visti i suoi precedenti penali,
costituisce una minaccia per l'ordine pubblico. Ha inoltre rilevato che il
rapporto con le figlie, che vivono in Svizzera, non è tale da permettergli di
invocare con successo il diritto alla tutela della vita privata e familiare ai sensi
dell'art. 8 della convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU; RS
0.101).
F. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la
stessa sia annullata unitamente alla decisione dell'AFD da essa tutelata.
Rimprovera al Consiglio di Stato di non essersi confrontato con le sue
argomentazioni ricorsuali. Rileva che, come già fatto presente alla precedente
istanza di giudizio, al momento dei fatti rilevanti egli aveva pendente davanti
all'ufficio della migrazione del Canton Lucerna una domanda di rilascio di un
permesso di dimora per motivi umanitari. Le autorità lucernesi gli avevano
confermato per scritto che pendente quel procedimento, egli non doveva temere
alcuna misura esecutiva di allontanamento. Precisa inoltre che al momento del
controllo da parte delle guardie di confine, egli stava rientrando in treno da __________
dove si era recato per far visita alle proprie figlie, per cui anche in quell'occasione
non aveva affatto lasciato il territorio elvetico, dove la sua presenza sarebbe
comunque da tempo tollerata.
G. All'accoglimento del
gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, che l'AFD, quest'ultima con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Chiamato a prendere posizione sul ricorso, l'Amt für Migration del Canton
Lucerna è rimasto silente.
H. In sede di replica il
ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni e
domande di giudizio, così come fatto dall'AFD con allegato di duplica. Dal
canto suo invece il Consiglio di Stato non ha duplicato.
I. Con
scritto del 3 settembre 2020 RI 1 ha comunicato, per il tramite del suo
patrocinatore, al Tribunale di avere ottenuto il 6 agosto 2020 dalle autorità
lucernesi un permesso di dimora B. Chiede quindi nuovamente che il suo gravame
sia accolto, in quanto la decisione impugnata sarebbe arbitraria e fondata su un
accertamento dei fatti errato. Ribadisce in sostanza quanto già sollevato nelle
sue precedenti comparse scritte.
Delle osservazioni inoltrate dall'AFD a tale proposito si dirà se del caso nei
considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1.
La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). L'impugnativa, tempestiva
giusta l'art. 64 cpv. 3 LStrI e presentata da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm).
2.
L'art. 64 cpv. 1 LStrI dispone che le autorità competenti emanano
una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero: che
non è in possesso del permesso necessario (lett. a); che non adempie o non
adempie più le condizioni d'entrata giusta l'art. 5 della medesima legge (lett.
b); cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato
dopo un soggiorno autorizzato (lett. c).
Giusta l'art. 5 LStrI, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere
in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del
confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi
finanziari necessari al soggiorno (lett. b);
non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le
relazioni internazionali della Svizzera (lett. c); e non dev'essere
oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione
ai sensi dell'articolo 66a o
66abis del
codice penale (CP) o dell'articolo 49a o
49abis del
codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) (lett. d).
3. Nel caso di
specie è pacifico che al momento in cui l'AFD ha emanato la querelata decisione
di allontanamento il ricorrente era sprovvisto (ormai da lungo tempo) di un
permesso che lo autorizzava a risiedere in Svizzera e di un documento di
legittimazione valido. Considerati i numerosi precedenti penali a suo carico e
l'esistenza nei suoi confronti di un divieto d'entrata pronunciato il 5 luglio
2011 dall'allora Ufficio federale della migrazione e valido fino al 6 luglio
2021, l'AFD poteva ritenere sulla base degli elementi liquidi a sua disposizione
che egli adempisse le condizioni previste dall'art. 64 cpv. 1 LStrI per poter
essere immediatamente allontanato in via ordinaria. Nulla importa a questo
proposito che in occasione del controllo RI 1 si trovasse sul treno poiché
proveniente dall'Italia o perché salito a __________, dove, secondo quanto da
lui sostenuto, si era recato per rendere visita alle figlie.
Risulta tuttavia dagli atti come già in sede di ricorso dinanzi al Consiglio di
Stato l'insorgente avesse chiaramente indicato e dimostrato (cfr. doc. 4
prodotto con tale gravame) che a quel tempo era pendente davanti all'Amt für
Migration del Canton Lucerna una procedura per il rilascio a suo favore di un
permesso di dimora per casi di rigore in materia di asilo, la quale si trovava
ancora in fase di istruzione. Ora, questo fatto avrebbe dovuto indurre il
Governo, che nel suo giudizio ha completamente ignorato tale aspetto, ad
approfondire la questione e, se del caso, ad interpellare le autorità lucernesi,
le quali tra l'altro - come emerso in questa sede (cfr. doc. 6) - con scritto
del 22 luglio 2019 avevano garantito al patrocinatore del ricorrente che sino
alla conclusione di quel procedimento quest'ultimo avrebbe potuto continuare a
risiedere nel Canton Lucerna senza temere l'adozione di misure di esecuzione
nei suoi confronti. Viste le circostanze, la precedente istanza di giudizio non
poteva dunque evadere il ricorso di RI 1, respingendolo, senza tenere conto che in un altro Cantone era in corso
una procedura volta a regolarizzare la sua posizione dal profilo del diritto
degli stranieri. Per evidenti ragioni di economia processuale essa avrebbe
dovuto piuttosto attendere l'esito di quel procedimento prima di decidere in
merito alla legittimità o meno del contestato provvedimento d'espulsione.
Sia come sia, resta comunque il fatto che in esito alla suddetta procedura il
6 agosto 2020 RI 1 ha ottenuto dalle
autorità lucernesi un permesso di dimora B con la possibilità di svolgere un'attività
lucrativa. Il che significa, evidentemente, che egli non può essere allontanato
dalla Svizzera, non essendo riuniti i requisiti posti dall'art. 64 cpv. 1 LStrI
per adottare nei suoi confronti una simile misura.
4. 4.1. Stante tutto quanto
precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della
decisione impugnata e di quella dell'AFD da essa tutelata.
4.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse né spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però versare al
ricorrente, in quanto assistito da un
avvocato, un'adeguata indennità a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi. L'art. 49 cpv. 1 LPAmm dispone infatti che le autorità di
ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla
controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Questa norma,
la quale non fissa i parametri per la commisurazione delle ripetibili, precisa
che le parti possono presentare una nota delle loro spese. L'art. 10 cpv. 1 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310)
precisa che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle
spese sopportate nell'interesse del cliente. Secondo l'art. 11 cpv. 5 di tale regolamento, le ripetibili sono
fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio. Giusta l'art. 12 del medesimo regolamento, nelle pratiche in cui il valore non è
determinato o determinabile, le ripetibili sono invece stabilite in base al
tempo di lavoro applicando la tariffa oraria di fr. 280.- per l'avvocato e di
fr. 120.- per il praticante. In caso di manifesta sproporzione tra il valore
litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa e
nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa
lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti
disposizioni (art. 13 cpv. 1 del regolamento). L'autorità competente determina
le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche
l'imposta sul valore aggiunto (art. 14 cpv. 1 del regolamento).
In concreto, il ricorrente chiede ora che gli sia assegnato un importo di fr. 2'066.70 a titolo di ripetibili sulla base della nota prodotta dal suo patrocinatore, che indica un onorario di fr. 1'878.45 e delle spese per complessivi fr. 40.60 oltre a fr. 147.75 di IVA. Tale conteggio si basa su di un dispendio di tempo di 8.17 ore a fr. 230.- l'una. Ora, il dispendio di tempo esposto dal legale appare manifestamente eccessivo, segnatamente per quanto riguarda il numero di ore dedicate alla preparazione e alla redazione degli allegati. Il mandato ricevuto per il patrocinio di RI 1 non può essere infatti considerato complesso, non richiedendo un impegno tale come quello che ha indicato nella sua nota d'onorario. Esso si è tradotto concretamente nell'allestimento, dinanzi al Consiglio di Stato, di un gravame di una pagina e mezza, e, a questo Tribunale, di un ricorso praticamente identico a quello precedente pure di una pagina e mezza, che non ha comportato per il patrocinatore la necessità di approfondire ulteriori questioni oltre a quelle già trattate in prima istanza, nonché di un breve allegato di replica di circa una pagina. Il legale del ricorrente ha quindi informato il Tribunale dell'ottenimento da parte di quest'ultimo di un permesso di dimora dove ha riproposto quanto già abbondantemente illustrato in precedenza. Per il che, questo Tribunale ritiene che un onorario di fr. 1'380.-, corrispondente a complessive 6 ore di lavoro remunerate in base alla tariffa oraria esposta allestita dal patrocinatore di fr. 230.-, appare adeguato all'impegno richiesto e al grado di difficoltà per la trattazione di un mandato di complessità analoga. Per quanto riguarda le spese occasionate dal patrocinio, l'importo esposto appare corretto. Di conseguenza al ricorrente deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili per entrambe le sedi che, arrotondata, ammonta a fr. 1'527.-, IVA compresa.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione del 16 ottobre 2019 (n. 4987) del Consiglio di Stato;
1.2. la
decisione di allontanamento del 20 settembre 2019
dell'Amministrazione federale delle dogane.
2. Non si
prelevano né tasse né spese.
3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 1'527.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere