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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2019 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 settembre 2019 (n. 20.2018.21) con cui la Commissione di disciplina notarile le ha inflitto una multa di fr. 2'500.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Nel 2015 l'avv. F__________ - che vantava un credito nei confronti di S__________ rispettivamente della __________ AG, __________, garantito da cartelle ipotecarie al portatore gravanti la part. __________ di Ascona di proprietà della predetta società - ha iniziato la procedura d'incasso sia verso il debitore che verso il terzo proprietario del pegno. In quella vertenza, entrambi erano patrocinati dallo studio legale e notarile __________, che beneficiava anche di altre procure sia a favore di S__________ che a favore e contro __________ AG.
b. Il 29 marzo 2017 il notaio RI 1 ha istrumentato l'atto di compravendita (rogito n. 229) con cui la __________ AG - rappresentata dall'amministratore S__________ - ha venduto a __________, al prezzo di fr. 1'900'000.-, 4 fogli di PPP (__________, __________, __________ e __________) del fondo base part. __________ e la part. __________ di Ascona.
c. Il 24 settembre 2018 l'avv. F__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio RI 1 che, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto ricusarsi, siccome attivo presso lo studio legale e notarile __________ che patrocinava la società venditrice in diverse vertenze, relative segnatamente alla titolarità delle sue azioni e all'identità del suo legittimo amministratore. A sostegno della propria tesi, ha prodotto un parere giuridico del professor Denis Piotet, secondo cui l'atto istrumentato in tali circostanze sarebbe nullo.
B. a. Preso atto della
segnalazione, il 2 ottobre 2018 la Commissione ha aperto nei confronti del
notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
b. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito
mosso nei suoi confronti. Ha in particolare rilevato di non essersi mai
occupata personalmente di qualsivoglia pratica legale concernente S__________
rispettivamente la __________ AG, patrocinate esclusivamente dall'avv. T__________,
suo collega di studio, circostanza peraltro ben nota al segnalante. Poco
importerebbe che anche il proprio nome figurasse sulle procure, le quali si
limiterebbero a indicare la composizione dello studio legale. Rilevato che
l'avvocato è tenuto al segreto professionale anche nei confronti dei colleghi
che operano nel suo stesso studio legale e che non prestano il loro concorso
nell'esecuzione del mandato, nega di essere stata al corrente delle
vicissitudini interne della società e della vertenza che la opponeva - insieme
a S__________ - al denunciante. Respinge altresì l'accusa di avere rogato
sapendo di nuocere a quest'ultimo, che ritiene peraltro non abbia subito alcun
pregiudizio. Contesta inoltre il parere giuridico prodotto con la segnalazione,
che si baserebbe su un assunto errato e traviserebbe il senso della norma su
cui si fonda.
c. In corso di causa il notaio ha versato agli atti copia della decisione
emanata il 26 giugno 2019 dalla Commissione di disciplina degli avvocati,
parallelamente adita dall'avv. F__________ in relazione (tra l'altro) a
un'asserita violazione da parte degli avvocati attivi nello studio __________
del divieto di incorrere in un conflitto d'interessi con riferimento al loro
operato sia a favore che contro la __________ AG. Per quanto qui interessa,
dalla stessa emerge in particolare che tutte le vertenze in questione erano
state seguite personalmente dall'avv. T__________, senza il coinvolgimento dei
colleghi di studio, ragion per cui la segnalazione nei confronti di questi
ultimi è stata ritenuta manifestamente infondata.
C. Con decisione del 20
settembre 2019, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr.
2'500.-.
La precedente istanza ha anzitutto smentito il parere giuridico prodotto dal
segnalante, secondo cui il notaio sarebbe intervenuto all'atto anche come
rappresentante di una parte. Ha poi ritenuto che, non riguardando direttamente
il notaio, gli stretti legami familiari tra la parte acquirente al rogito (__________
e due degli avvocati attivi nello studio legale in questione (avv. L__________
e il marito avv. T__________, figlia rispettivamente genero) non fossero
rilevanti. Ha invece considerato che il notaio, indipendentemente dalla prova
che si fosse effettivamente occupato delle pratiche legali generanti la
situazione di conflitto d'interessi, avesse contravvenuto al suo obbligo di
imparzialità. Da un lato perché all'interno di uno studio legale gli obblighi e
i vincoli propri di un avvocato incombono anche su tutti gli altri suoi
colleghi di studio. Dall'altro perché anche il notaio, nella sua qualità di
avvocato, era indicato sulle procure sottoscritte da __________ AG e S__________
e non è possibile chiarire se abbia mai in qualche modo appreso informazioni
risultanti da quei mandati. Siccome al momento della stipula dell'atto notarile
il contenzioso sul controllo della società alienante - senz'altro rilevante per
il rogito - non era ancora stato deciso in via definitiva, il notaio avrebbe
dovuto rinunciare a prestare il suo ministero, in quanto era presunto sapere
che le premesse all'atto (relative alla titolarità delle azioni e alla facoltà
di rappresentanza) erano contestate giudizialmente. Per questo al notaio è
stato altresì rimproverato di avere disatteso il suo dovere, in caso di atti
coinvolgenti una persona giuridica, di richiedere la prova del rapporto di
rappresentanza e di farne menzione nell'atto. La sanzione è stata commisurata
avuto riguardo all'assenza di precedenti in materia disciplinare,
all'attitudine dell'interessata in corso di procedura e al fatto che l'atto rogato
ha causato inconvenienti.
D. Avverso la predetta
decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta anzitutto che la Commissione abbia ignorato la decisione
dell'autorità disciplinare competente in materia di avvocati (che ha appurato come
le pratiche legali in questione siano state seguite esclusivamente dall'avv. T__________)
e ritenuto invece determinante la presenza del proprio nominativo sulle procure
per concludere che lei fosse a conoscenza di tali vertenze. Deduzione, questa,
che ritiene contraria al principio della presunzione d'innocenza, valida anche
in materia disciplinare. Contesta la trasposizione pura e semplice della
giurisprudenza sui colleghi di studio alla funzione di notaio, tanto più che
sarebbe dimostrato che lei era all'oscuro delle pratiche legali gestite dal suo
collega. Ritiene di avere correttamente adempiuto al compito del notaio
consistente nell'accertare - tramite l'estratto del Registro di commercio (che
gode della fede pubblica) - la legittimità dell'organo iscritto e lo scopo
della società venditrice al momento della stipula del rogito, l'avv. T__________
avendo confermato di non averla mai informata della contestazione relativa alla
posizione di S__________. Quand'anche ne fosse stata a conoscenza, rileva che
non avrebbe comunque potuto sindacare sull'esito delle procedure in corso, che
avevano condotto all'iscrizione provvisoria di S__________ quale
amministratore della società. Contesta infine la multa inflittale, che ritiene
in ogni caso assolutamente sproporzionata.
E. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100).
Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e
direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 104
LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione
di particolari mezzi di prova.
2. 2.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare.
Corollario della vigilanza assicurata
dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e
di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità
disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.
STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via
disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o
tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il
suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui
ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le
violazioni alla legge sul notariato, al
regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche
e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art.
126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU
1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in
merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui
contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche
(cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile
2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001
n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, Le
droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221
seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie
notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.). I
doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti come tali nella
LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare nell'esercizio della
sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le singole procedure di
istrumentazione (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in:
ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Mooser, op. cit.,
pag. 219 seg., n. 336 seg.).
3. Tra gli obblighi
professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente
direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione
federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla
giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle
parti (cfr. Mooser, op. cit., pag.
36, n. 53d e pag. 160, n. 241; Aron
Pfammatter, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009,
n. 1 ad art. 37 NG; cfr. pure Ufficio
federale di giustizia, rapporto esplicativo relativo alla modifica del Codice
civile svizzero concernente gli atti pubblici, dicembre 2012, ad art. 55f,
pag. 16). L'obbligo di imparzialità
- di cui gli obblighi di ricusazione e d'indipendenza contribuiscono ad
assicurare il rispetto - contribuisce alla forza pro-
bante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit.,
pag. 160, n. 241).
A livello cantonale tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il
quale il notaio deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di
tutte le parti, nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei
notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio
mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia
conferito l'incarico.
Il dovere d'imparzialità implica che il notaio informi tutte le parti allo
stesso modo e istrumenti gli atti pubblici senza tentare di difendere
maggiormente gli interessi di una delle parti (cfr. STF 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.3, in:
RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., pag. 160, n. 242; UFG,
rapporto citato, pag. 16).
Nell'esecuzione di tale obbligo, il notaio non deve influenzare la formazione
della volontà delle parti. Queste ultime, tanto più se prive di conoscenze
giuridiche, devono infatti potere essere dispensate dal verificare con i loro
mezzi se il notaio abbia effettivamente dato loro informazioni esatte e se non
abbia omesso dir loro qualcosa di importante per il loro affare (cfr. RNRF
91/2010, pag. 58 segg.; Mooser, op.
cit., pag. 160, n. 242).
Il notaio che svolge anche l'attività forense non è sottoposto solo agli
obblighi professionali - segnatamente le regole d'incompatibilità (di diritto
cantonale) - concernenti l'esercizio del notariato, ma anche a quelli (di
diritto federale) che si applicano nei confronti degli avvocati e che sono
disciplinati dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del
21 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61; cfr. STF 2C_26/2009 citata consid. 3.2 e 8.3 e
rimandi; Mooser, op. cit., pag.
96, n. 164a; cfr. pure STF 2C_427/2009 citata consid. 2.3, 2C_407/2008 del 23
ottobre 2008 consid. 3.3 e rif., in: RNRF 92/2011 pag. 124 segg.). Il pubblico
ufficiale che esercita anche quale avvocato non può patrocinare una parte in un
contenzioso se ha precedentemente funto da notaio nella medesima pratica. Ciò
non vale solo nel caso in cui oggetto di controversia sia l'atto che ha rogato,
ma anche qualora egli sia venuto a conoscenza di dati riguardanti le parti,
segnatamente relativi alla loro situazione finanziaria (cfr. STF 2C_26/2009
citata consid. 3.1, 8.3-8.4 e rif.; STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in:
RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.3; Mooser, op. cit., pag. 97, n. 164a e pag. 162, n. 243a; cfr.
anche UFG, rapporto citato, pag. 16; cfr. pure STF
2C_407/2008 citata consid. 3.3-3.4; François
Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1431, n. 3625 seg.). Inversamente, il
notaio che esercita anche in qualità di avvocato deve astenersi
dall'istrumentare un atto tra due parti quando lui - o uno dei suoi associati o
collaboratori - ha precedentemente assunto un mandato d'avvocato per una di
esse, concernente un aspetto che riguarda direttamente l'oggetto dell'atto
(cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n.
3624; Mooser, op. cit., pag. 96,
n. 164a; cfr. pure l'art. 20 cpv. 2 della legge sul notariato del Canton Vallese, secondo cui un
notaire ne peut pas instrumenter un acte en relation directe avec une affaire
dont lui-même ou un de ses associés s'est occupé comme avocat). Si tratta insomma di evitare la
commistione dei ruoli o il loro scambio in un solo e unico affare (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit, n. 3624 e
rif.; Christian Brückner,
Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1821 seg.). In generale, il
fatto di avere precedentemente patrocinato, in qualità d'avvocato, una parte a
un atto, il cui oggetto era alla base della controversia, dovrebbe in linea di
principio condurre il pubblico ufficiale a rinunciare a istrumentare l'atto
(cfr. Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 3626; Brückner, op. cit., n.
1645 e 1651). Anche se il diritto cantonale - come quello ticinese - non
prevede una tale ipotesi tra quelle che impongono la ricusa al notaio,
l'esigenza di imparzialità - per la quale le apparenze contano - comanda una
tale soluzione (cfr. Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 3626; Brückner, op. cit.,
1652).
4. 4.1.
In concreto, dagli atti emerge chiaramente che nel corso degli anni S__________
e la __________ AG hanno rilasciato diverse procure agli avvocati all'epoca
attivi presso lo studio legale __________ affinché, ognuno singolarmente o in
comune, avessero a rappresentarli in svariate pratiche. Agli atti figurano in
particolare i seguenti documenti:
- procura di S__________ del 28 febbraio 2014 segnatamente
in re F__________ (doc. 1.3);
- procura di __________ AG del 9 luglio 2015 in re F__________, sottoscritta da K__________ in qualità di amministratore della società (doc. 1.4);
- procura di S__________ del 14 giugno 2016 in re K__________/__________ AG (doc. 1.6), ritenuto che, come già stabilito dalla Commissione di disciplina degli avvocati, il fatto che quale controparte figurasse anche la società è da ricondurre alla congiunzione, decisa dal giudice competente, di due cause cautelari pendenti (quella di St__________ contro K__________ per l'iscrizione di S__________ quale amministratore al posto di K__________ e quella di K__________ contro __________ AG tendente al blocco di tale iscrizione a RC; cfr. decisione del 26 giugno 2019 sub doc. E, consid. 15, pag. 15 seg.);
- procura di __________ AG del 2 novembre 2016, sottoscritta da S__________ in qualità di amministratore, in re K__________ (doc. 1.7), il quale rivendicava la proprietà delle azioni e il ruolo di amministratore della società.
Dalle
tavole processuali emerge pure chiaramente che, all'interno dello studio __________,
a occuparsi delle citate pratiche è stato esclusivamente l'avv. T__________,
collega di studio della qui ricorrente. Non solo lo ha sempre sostenuto
quest'ultima (cfr. osservazioni del 30 novembre 2018, punto n. 5, pag. 2;
ricorso, punto n. 20, pag. 7), ma lo hanno confermato anche gli altri suoi
colleghi di studio (cfr. doc. G, punto n. 4.a, pag. 4; doc. H, punto n. 5, pag.
3), in particolare l'avv. T__________ stesso (cfr. dichiarazione del 14
novembre 2018 sub doc. F). Lo comprovano inoltre altri atti prodotti in altre procedure
(cfr. doc. 7.1; doc. 1.8, 1.9 e 1.10) e lo ha riconosciuto pure la Commissione
di disciplina degli avvocati (cfr. doc. E, consid. n. 12, pag. 13).
Dalla decisione del 6 settembre 2016 del giudice unico del Kantonsgericht Zugo
(doc. 1.8) emerge poi che S__________ si professava non solo azionista unico,
ma anche amministratore della società e rivendicava di essere iscritto come
tale a RC al posto di K__________ (cfr. punto n. 1). Quest'ultimo, che a sua
volta pretendeva di essere unico proprietario e beneficiario economico della
società, si opponeva all'azione del primo (cfr. punto n. 3 in fatto) e alla
mutazione a RC (punto n. 6 in fatto). Ritenendo che il fatto che K__________
fosse in possesso delle azioni al portatore fosse verosimilmente da ricondurre
a un mandato fiduciario (cfr. consid. 2.2 e 2.3), frattanto disdetto, il giudice
competente ha ordinato, in via cautelare, al RC del Canton Zugo di cancellare
K__________ quale amministratore di __________ AG e di iscrivere al suo posto
S__________, cui ha impartito un termine di 30 giorni per promuovere l'azione
di merito. Promossa entro il suddetto termine, la causa di merito è tuttavia
stata dichiarata irricevibile per incompetenza materiale, rispettivamente per
mancato esperimento del tentativo di conciliazione e mancato rilascio
dell'autorizzazione ad agire (cfr. sentenza del 1° marzo 2017 del
Bezirksgericht Aarau sub doc. 1.9).
Ne discende che la situazione nel marzo 2017 era quella per cui S__________
era iscritto quale amministratore della __________ AG soltanto a titolo
provvisorio, con l'obbligo, pena la decadenza del provvedimento cautelare, di
intentare la causa di merito in procedura ordinaria. Causa, quest'ultima,
promossa entro la scadenza del termine ma dichiarata irricevibile con una
pronuncia per la cui impugnazione stava correndo un termine di 30 giorni (e che
sarebbe successivamente stata confermata dall'Obergericht Aarau con giudizio
del 21 giugno 2017, agli atti sub doc. 1.10).
Ciononostante, come accennato in narrativa, il 29 marzo 2017 la ricorrente ha
istrumentato un atto di compravendita tra __________ AG, rappresentata da S__________,
quale membro, con diritto di firma individuale, del consiglio di
amministrazione della società, e __________, con cui quest'ultimo ha acquistato
dalla prima, al prezzo di fr. 1'900'000.-, 4 fogli di PPP (__________, __________,
__________ e __________) del fondo base part. __________ e la part. __________
di Ascona (cfr. rogito n. 229 agli atti).
Ritenuto come il notaio debba
astenersi dall'istrumentare un atto tra due parti anche quando uno dei suoi associati
o collaboratori ha precedentemente assunto per una di esse un mandato
d'avvocato concernente un aspetto riguardante direttamente l'oggetto dell'atto
(cfr. supra, consid. 3), rogando la predetta compravendita l'insorgente
è chiaramente incorsa in una violazione dell'obbligo di imparzialità che
incombe al pubblico ufficiale. Oggetto del mandato di patrocinio assunto
dall'avv. T__________ era infatti proprio la titolarità e il potere di
rappresentanza sulla società proprietaria degli immobili venduti mediante il
rogito della ricorrente e che - almeno per quanto riguarda le PPP costituite
sulla part. __________ di Ascona - garantivano anche il credito fatto valere
dal segnalante nei confronti di S__________ rispettivamente della __________
AG, sempre patrocinate dall'avv. T__________. La deduzione si giustifica in
quanto, ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di imparzialità, i
diversi legali che esercitano la professione in forma associata vanno
considerati come un unico avvocato (cfr. DTF 140 III 221 consid. 4.3.2, 139 III
433 consid. 2.1.5; STF 4A_663/2018 del 27 maggio 2019 consid. 3.5 e rif.; cfr.
pure DTF 145 IV 218 consid. 2.2). Benché concretamente le pratiche a favore di
S__________ e della __________ AG fossero state trattate esclusivamente dal suo
collega di studio, l'insorgente era dunque tenuta al suo dovere di imparzialità
come se li avesse patrocinati personalmente.
Ne discende che, anche se il diritto ticinese non prevede espressamente una
tale ipotesi tra quelle che impongono la ricusa, l'insorgente avrebbe dovuto rinunciare a istrumentare la qui
controversa compravendita immobiliare.
4.2. Non avendolo fatto, non ha tuttavia mancato soltanto al suo dovere di equidistanza tra le parti all'atto, ma ha disatteso anche l'art. 39 LN. Tale disposto prevede infatti che, in caso di pubblici istromenti che coinvolgono una persona giuridica quale parte, il notaio deve indicare compiutamente sia il rappresentato che il rappresentante, chiedere sia prodotta la prova del rapporto di rappresentanza e farne menzione nell'atto (cpv. 1). Ne discende che, se il notaio ha dubbi sulla validità di tale rapporto, deve astenersi dall'istrumentare l'atto. Lo prevede del resto espressamente l'art. 51 LN, che sancisce che il notaio deve rifiutare il suo ministero segnatamente quando le circostanze gli facciano sorgere un dubbio fondato sulla capacità civile e di disporre delle persone fisiche o di rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre (lett. c). Dubbio che, in concreto, proprio perché occorre ragionare come se S__________ e __________ AG fossero stati patrocinati da lei personalmente, la ricorrente non poteva non avere al momento in cui ha rogato l'atto di compravendita (con il quale sono peraltro stati alienati tutti i beni immobili della società), ritenuto che la questione del ruolo di amministratore della __________ AG non era ancora stata definitivamente risolta con sentenza passata in giudicato. In queste circostanze, l'insorgente - che, alla luce del fatto che la predetta controversia era seguita e gestita dal suo collega di studio, era presunta sapere che l'iscrizione di S__________ a registro di commercio quale membro con firma individuale del consiglio di amministrazione della società (attestata dall'estratto sub doc. 9.8) era solo provvisoria, non può ora appellarsi agli art. 9 cpv. 1 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e 933 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), pretendendo che il registro di commercio, in quanto documento pubblico, faccia piena prova dei fatti che attesta e abbia un effetto di pubblicità positiva.
5. Ferme queste premesse, resta da
statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le
misure disciplinari seguenti:
- l'avvertimento;
- l'ammonimento;
- la multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da
pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o
con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari
devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il
grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e
in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella
fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione
dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in
generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di
principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha
svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui
tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).
5.2. In concreto, è innegabile che RI 1 abbia infranto in maniera piuttosto grave delle regole professionale
fondamentali, che derivano dalla mansione di particolare fiducia che il notaio
è chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere pubblico. Se non giova alla ricorrente il fatto di
non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a
suo favore l'assenza di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la
multa inflitta dalla precedente istanza. La sanzione così commisurata, situata
ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN,
risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e
rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene in effetti adeguatamente
conto dell'incensuratezza della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla
al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera