Incarto n.
52.2019.538

 

Lugano

12 luglio 2024   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 dell'

 

 

 

  RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell'8 ottobre 2019 (n. 225) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   a. Con scritto del 22 maggio 2018, l'avv. __________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento tenuto dall'avv. RI 1 in occasione di un interrogatorio tenutosi il 18 maggio 2018 davanti alla Procuratrice pubblica __________, ritenendo le parole da lui proferite, in presenza dei rispettivi clienti coimputati, lesive della propria dignità personale e professionale. Ha in particolare rimproverato al collega di avere più volte affermato che lei, agendo in qualità di difensore d'ufficio, non tutelava gli interessi del suo cliente bensì quelli dello Stato, garante del pagamento delle sue prestazioni. L'avrebbe inoltre tacciata di assistente del procuratore pubblico per avere spiegato il senso di una domanda posta dalla PP al proprio assistito, su richiesta di quest'ultimo. Gli ha infine rimproverato di avere insinuato che lei imboccasse il proprio cliente a favore della PP, come risulterebbe dal verbale d'interrogatorio (che avrebbe dovuto essere sospeso per il clima venutosi a creare).

 

b. Preso atto di tale segnalazione, il 23 maggio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61).

 

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. Ha categoricamente negato di avere affermato che la collega non tutelasse gli interessi dell'imputato bensì quelli dello Stato e di averla denominata assistente del procuratore pubblico. Ha invece ammesso di essere intervenuto - pretendendo che si verbalizzassero le risposte senza imboccamenti - quando la PP e l'avv. __________ hanno iniziato a incalzare l'imputato patrocinato da quest'ultima (affinché confermasse alcune dichiarazioni apparentemente rilasciate il giorno precedente e che invece in quel momento sembrava contraddire), ritenendo pertanto di avere agito in maniera del tutto legittima e professionale, senza mancare di rispetto a nessuno.


d. A fronte delle contestazioni dell'interessato, la Commissione ha interpellato la PP __________, che ha in particolare precisato di non ricordare le parole esatte proferite dall'avv. RI 1, confermando comunque che il senso era quello indicato nella segnalazione dell'avv. __________, ossia che il difensore d'ufficio non tutelerebbe gli interessi del cliente poiché viene remunerato dallo Stato.

 

B.   Dopo avergli concesso la facoltà di pronunciarsi in merito all'informazione acquisita, con decisione dell'8 ottobre 2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.- per i fatti segnalati dall'avv. __________, che ha considerato solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La precedente istanza ha anzitutto negato rilevanza disciplinare all'accusa mossa alla segnalante di avere imboccato il proprio assistito a favore della PP, ritenendo che una simile critica rientrasse in ogni caso ancora in una difesa energica da parte dell'avvocato, non lesiva dell'onorabilità della collega (finalizzata alla corretta verbalizzazione delle risposte rese dagli imputati, senza ingerenze da parte di terzi). Ha parimenti respinto - siccome non dimostrata - la critica secondo cui il denunciato avrebbe apostrofato la collega di assistente del procuratore pubblico. Vista la presa di posizione della PP, che conferma nella sostanza la censura sollevata dalla denunciante, ha invece ritenuto che il denunciato avesse superato ampiamente il limite consentito dalla legge e dalla giurisprudenza. In particolare ha rilevato che, sostenere, per di più davanti al cliente della denunciante, che la stessa non stesse facendo il proprio lavoro onestamente e seriamente bensì stesse curando gli interessi dello Stato, che la retribuisce, costituisse a non averne dubbio un'accusa lesiva dell'onore della collega, rigettando quindi ogni tesi difensiva dell'insorgente. Ha infine commisurato la sanzione tenendo conto dell'entità media dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.



C.   Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente nega di avere mai accusato la collega di non avere tutelato gli interessi dell'imputato bensì quelli dello Stato. Contesta quindi l'accertamento dei fatti operato dalla precedente istanza, fondato sull'informazione scritta raccolta dalla PP, che costituirebbe un mezzo di prova illecito e in ogni caso inidoneo a dimostrare, per vari motivi, l'infrazione rimproveratagli. Ritiene pure che, viste le circostanze concrete, anche se avesse pronunciato la frase denunciata dall'avv. __________, il suo intervento andrebbe comunque esente da critiche in virtù della facoltà di critica riservata all'avvocato.

 

 

                                  D.   In sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

 

 

                                  E.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita l'assunzione di particolari mezzi di prova.

 

 

                                   2.   2.1. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i contatti con le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161).
Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera unilaterale e parziale, senza essere segnatamente tenuto a procedere sempre nel modo meno incisivo per la controparte. Può intervenire in rappresentanza dei propri clienti anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni duri, senza dover misurare ogni singola parola. Entro certi limiti egli ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione, fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino inutilmente offensive. Una simile libertà di retorica è concessa all'avvocato in considerazione del suo obbligo di tutela unilaterale degli interessi del proprio mandante. Egli è tenuto alla parzialità, non all'obiettività (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2 e rinvii, 2C_103/2016 del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1).

2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente offensivo dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la professione con cura e diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del cliente. L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa ed evitare di esprimersi in violazione della buona fede. Deve segnatamente astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al suo cliente, danneggiano inutilmente od offendono senza alcuna valida ragione la controparte o un terzo (cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2).


2.3. Per giurisprudenza, l'uso di eventuali espressioni lesive dell'onore non è a priori escluso; esse possono essere giustificate dal dovere dell'avvocato di argomentare in favore del suo cliente, a condizione che non siano prive di pertinenza con la causa, che si limitino a quanto necessario per raggiungere lo scopo prefisso, che non siano espresse in malafede e che semplici supposizioni siano presentate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3; STF 2C_620/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.2 con rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.3).
Tenuto conto della libertà di opinione di cui gode l'avvocato, le autorità disciplinari devono dar prova di un certo riserbo nel valutare se le affermazioni fatte nel contesto di una procedura giudiziaria fossero davvero indispensabili o se fossero invece eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.4, 2C_620/2016 citata consid. 2.2 e rif., 2C_103/2016 citata consid. 3.2.3; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.3).

2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 del precedente codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (in vigore fino al 30 giugno 2023), l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Nell'esercizio della professione, non muove attacchi personali ai suoi colleghi (cfr. art. 24 cpv. 1; cfr. pure per l'attuale codice del 9 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, gli analoghi art. 6 e 27).

 

                                   3.   3.1. Come visto, controverso in questa sede è solo il rimprovero al ricorrente di aver affermato il 18 maggio 2018, durante un interrogatorio dinanzi alla Procuratrice pubblica, che la collega avv. __________ (patrocinatrice di un altro coimputato), agendo in qualità di difensore d'ufficio, non tutela gli interessi dell'imputato bensì quelli dello Stato del Canton Ticino ritenuto che il pagamento delle prestazioni è garantito da quest'ultimo. La Commissione ha essenzialmente ritenuto che tale rimprovero fosse sufficientemente dimostrato dalla presa di posizione raccolta dal magistrato penale (che conferma nella sostanza la censura sollevata dalla denunciante) e costituisse un inammissibile attacco lesivo dell'onore della collega, così come indicato in narrativa.
Dagli atti risulta in particolare che in corso d'istruttoria, a fronte delle
contestazioni dell'insorgente, con scritto del 26 febbraio 2019 la Commissione si è rivolta alla Procuratrice pubblica __________, chiedendole di specificare se le diverse affermazioni descritte dall'avv. __________ erano effettivamente state proferite dall'avv. RI 1. Nella sua risposta scritta del 24 maggio 2019, il magistrato penale ha in particolare precisato di non ricordare le parole esatte proferite dall'avv. RI 1, confermando comunque che il senso era quello indicato nella segnalazione dell'avv. __________, ossia che il difensore d'ufficio non tutelerebbe gli interessi del cliente poiché viene remunerato dallo Stato. Ha inoltre osservato che tale circostanza sarebbe peraltro stata ribadita anche nell'arringa davanti alla Corte di appello e di revisione penale (di cui ha riportato uno stralcio), segnalando infine che il verbale aveva dovuto essere interrotto per la grande difficoltà di verbalizzazione per i continui attacchi e interventi dell'avv. RI 1, non inerenti il procedimento penale.

3.2. Il ricorrente - che nega
di avere mai accusato la collega di non avere tutelato gli interessi dell'imputato bensì quelli dello Stato - contesta dal canto suo l'accertamento dei fatti operato dalla precedente istanza, richiamando tale presa di posizione. Come già accennato, ritiene questo mezzo di prova illecito, poiché non contemplato nell'elenco di cui all'art. 25 LAvv, e in ogni caso inidoneo a dimostrare che egli abbia effettivamente pronunciato le affermazioni rimproverategli (non verbalizzate). Vista la ridotta forza probatoria di cui godono le informazioni scritte, la risposta della PP non sarebbe sufficiente per sovvertire la presunzione secondo cui ciò che non è stato riportato a verbale è da considerarsi non avvenuto. Ad ogni modo, la maniera suggestiva in cui la Commissione avrebbe posto la domanda minerebbe irrimediabilmente il valore probatorio della risposta. Quest'ultima, visto anche il lungo tempo trascorso dai fatti, sarebbe comunque inattendibile e inadatta a provare il contenuto della frase pronunciata, di cui la PP avrebbe più che altro fornito una discutibile interpretazione. In ogni caso, aggiunge, anche se avesse pronunciato la controversa affermazione, la stessa sarebbe irrilevante dal profilo disciplinare, viste le circostanze concrete in cui è intervenuto e l'ampia facoltà di critica riservata all'avvocato.

3.3. Ora, contrariamente a quanto crede il ricorrente, certo è anzitutto che nulla impediva di principio all'autorità disciplinare di interpellare per iscritto il magistrato penale ai fini dell'accertamento dei fatti. Benché la raccolta di informazioni di terzi non sia espressamente menzionata all'art. 25 LAvv (secondo cui la Commissione può ordinare la produzione di incarti o di documenti e sentire testimoni), avuto riguardo al principio inquisitorio che regge la procedura disciplinare (cfr. pure Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2121), a cui torna applicabile anche la LPAmm (cfr. art. 30 LAvv), non è in effetti dato di vedere per quale motivo la precedente istanza non poteva servirsi di un simile mezzo di prova (cfr. art. 28 cpv. 1 LPAmm), che nella procedura amministrativa costituisce peraltro la regola (cfr. art. 28 cpv. 2 LPAmm; Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 17). Nel caso di specie, occorre tuttavia constatare che, al di là delle criticate modalità di assunzione, l'informazione scritta acquisita dalla Commissione non permette di stabilire con certezza i termini utilizzati dall'insorgente, che lo stesso magistrato ha espressamente precisato di non ricordare. Il fatto che abbia confermato che il senso fosse quello indicato dalla segnalante costituisce certo un indizio che l'insorgente sia intervenuto in modo aspro e appuntito (come peraltro traspare anche dalla sua osservazione più generale relativa ai continui attacchi e interventi del ricorrente). Contrariamente a quanto indicato dalla Commissione, la presa di posizione scritta non permette però ancora di affermare che l'avv. RI 1 abbia chiaramente sostenuto che la collega non stesse facendo il proprio lavoro onestamente e seriamente bensì curando gli interesso dello Stato, che la retribuisce (cfr. decisione impugnata pag. 6). Collega che, nella misura in cui fosse stata apostrofata con una tale locuzione, ben avrebbe del resto potuto richiederne la trascrizione a verbale, come avvenuto per un'altra critica (l'avv. RI 1 insinua che l'avv. __________ imbocchi il cliente a favore della Procuratrice), che la Commissione non ha tuttavia ritenuto lesiva dell'obbligo di cura e diligenza, ma rientrante nei limiti di un'energica difesa, tesa alla verbalizzazione corretta delle risposte rese dagli imputati, senza ingerenze da parte di terzi (cfr. decisione impugnata pag. 5). In tal senso va poi considerato che, proprio in un simile contesto, ribadito dall'insorgente (cfr. ricorso pag. 12) e risultante in parte anche dal verbale d'interrogatorio (che è stato interrotto in considerazione del clima creatosi, cfr. pag. 22) - tenuto conto dell'ampia libertà di critica e retorica che spetta a un avvocato all'interno di un procedimento (cfr. pure per degli esempi: STF 2C_83/2023 del 26 marzo 2024 consid. 6.2.4, 2C_164/2023 del 25 marzo 2024 consid. 8) e del riserbo di cui deve dar prova l'autorità disciplinare nel censurarla (cfr. STF 2C_164/2023 citata consid. 8.3 e rimandi) - non è in definitiva possibile affermare che un'esternazione orale nel senso di quella rimproverata all'insorgente, quand'anche appuntita o esagerata, fosse senz'altro fuori contesto e inammissibile. Nulla agli atti permette in particolare di smentire il ricorrente laddove pretende di essere intervenuto solo a tutela del suo cliente, al fine di ottenere il corretto svolgimento di un atto istruttorio e non per muovere un attacco personale offensivo nei confronti della collega, che nemmeno conosceva (cfr. ricorso pag. 4). Un attacco personale diretto nei confronti dell'avv. __________ non risulta tutto sommato neppure dallo stralcio dell'arringa evocato dal magistrato (contenente più che altro aspre critiche sommarie, non censurate dalla Commissione, relative ad asseriti metodi degli inquirenti riferiti ad esempio alla nomina di difensori d'ufficio compiacenti o poco incisivi).
In queste circostanze, forza è constatare che nel complesso - pur trattandosi per certi versi di un caso limite - non è alla fin fine possibile concludere che l'insorgente abbia sferrato un attacco personale illecito nei confronti dell'avv. __________, realizzando gli estremi di una violazione del dovere di cura e diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA. La sanzione inflitta dalla Commissione non può di conseguenza essere confermata. Per il futuro, il ricorrente è nondimeno invitato a prestare particolare attenzione ai termini impiegati nell'esercizio della sua professione, in particolare laddove potrebbero ledere inutilmente l'onore di un collega e compromettere la dignità della professione.

 

 

                                   4.   4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata.


4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che il ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (cfr. fra tante, STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la decisione dell'8 ottobre 2019 (n. 225) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata.

 

 

2.   Non si preleva tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo versato a titolo di anticipo.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera