Incarto n.
52.2019.539

 

Lugano

1 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 dell'

 

 

 

  RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell'8 ottobre 2019 (n. 293) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. L'avv. RI 1 ha tutelato fin dal 2016 una società, la __________ SA, in una vertenza in materia di locazione avviata da una sua inquilina. A quel tempo, la __________ SA era amministrata da  L__________ e  D__________, suoi due unici azionisti alla pari.

b. Il 26 luglio 2019 D__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento assunto dall'avv. RI 1. Ha in sostanza ritenuto scorretto che il legale rappresentasse la predetta società nella citata vertenza e poi scriva a mia figlia, della quale ho procura generale, per conto di un'altra persona senza prima avvisarmi. Ha inoltre fatto presente che la causa si protrae oramai da tre anni (…). Alla segnalazione ha in particolare allegato due scritti, con i quali il legale, per conto di  L__________, si era indirizzato a J__________. Da un lato, per disdirle un credito garantito da una cartella ipotecaria (gravante la sua quota di comproprietà della part. __________ di Bellinzona). Dall'altro, per farle sottoscrivere una disdetta per mora del contratto di locazione relativo all'Hotel __________ (situato sullo stesso fondo), da inviare al fratello M__________ (titolare della ditta individuale __________).

c. Preso atto di tale segnalazione, il 7 agosto 2019 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione del dovere di cura e diligenza e del divieto di conflitto d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100], 1, 11, 12 e 13 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).

d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui, qualificando addirittura di temeraria la segnalazione. Respinti i rimproveri riferiti ai ritardi (dovuti a malattia) nello svolgimento del mandato a favore della __________ SA, ha in particolare rilevato come la procedura avviata nei confronti di J__________ (incasso del credito ipotecario) non avesse nulla a che vedere con il contenzioso concernente la società (con cui la figlia della segnalante non avrebbe avuto alcun rapporto giuridico ed economico). Ha nondimeno evidenziato di aver declinato in quei giorni il mandato per la __________ SA (Infatti la __________ SA ha come azionisti e membri del suo Consiglio di amministrazione  D__________ e L__________ e questa compagine rende per me impossibile continuare a tutelarne gli interessi).

 

 

                                 B.   Dopo un ulteriore scambio di allegati, con decisione dell'8 ottobre 2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per i fatti segnalati da  D__________, che ha considerato solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. In sintesi, dopo aver disatteso l'addebito di violazione dell'obbligo di cura e diligenza, la precedente istanza ha invece ritenuto che il legale fosse incorso in un chiaro conflitto d'interessi per avere - sia nella vertenza ipotecaria avviata contro la figlia J__________ che in quella locatizia contro il figlio M__________ - assunto il patrocinio di  L__________ prima di rimettere il mandato in favore della denunciante (quale azionista della __________ SA). La sanzione è stata commisurata tenendo conto dell'entità medio-grave dell'infrazione e avuto riguardo a una precedente condanna disciplinare del 2009, non ritenuta però tale da configurare una recidiva.

 

 

                                  C.   Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente ritiene anzitutto discutibile, dal profilo formale, l'operato della Commissione, che avrebbe inspiegabilmente esteso il procedimento al di là delle critiche espressamente formulate dalla segnalante. Rileva poi come la precedente istanza abbia arbitrariamente confuso la denunciante con la __________ SA e illogicamente considerato J__________ e M__________ congiunti della società (sebbene non abbiano con la stessa alcun rapporto giuridico o economico). Nega quindi che i soggetti e gli oggetti del precedente incarico e dei nuovi mandati siano identici o anche solo connessi ed esclude, di conseguenza, l'esistenza di interessi contrastanti, come pure la possibilità di avvalersi nello svolgimento dei due nuovi mandati di circostanze fattuali o giuridiche apprese nell'ambito del primo incarico. Ritiene che nulla muti la procura conferita alla denunciante dai propri figli, di cui ribadisce di non essere comunque stato a conoscenza. Lamenta infine che nella commisurazione della sanzione sia stato considerato un suo precedente disciplinare che avrebbe dovuto essere stato ormai cancellato dal registro, rilevando che la multa andrebbe quindi in ogni caso ridotta.

 

 

                                  D.   In sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

 

 

                                  E.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita l'assunzione di particolari mezzi di prova.

 

 

                                   2.   Premesso che la denuncia di  D__________ gli avrebbe rimproverato soltanto l'assunzione del mandato contro la figlia, il ricorrente mette anzitutto in dubbio l'ammissibilità dell'agire della Commissione che, senza garantirgli il diritto di essere sentito in proposito, avrebbe inspiegabilmente esteso l'addebito anche al mandato assunto contro il figlio.
Ora, è ben vero che nella segnalazione la denunciante ha genericamente rimproverato al legale di aver scritto alla figlia senza prima avvisarla. D'altra parte però, dagli allegati a cui rinviava, emergeva chiaramente come il ricorrente si fosse indirizzato a J__________ in relazione a due mandati distinti: uno per agire contro la stessa J__________ (disdetta per l'incasso del credito ipotecario), l'altro contro la ditta individuale del figlio M__________ (disdetta del contratto di locazione). Incarichi, questi, che neppure il ricorrente ha mai negato di aver assunto. In queste circostanze, non si può quindi seriamente ritenere che il procedimento disciplinare avviato per conflitto d'interessi riguardasse solo il mandato nei confronti della figlia J__________, e non anche quello successivo nei confronti del figlio M__________ (cfr. ricorso, pag. 3). Sebbene abbia rinunciato a prendere posizione in merito, l'insorgente, professionista sperimentato, non poteva seriamente attendersi che la Commissione non si sarebbe chinata anche su questo patrocinio e il conflitto di interessi che ne risulta (cfr., per analogia, sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4, confermata da STF 2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1). A titolo abbondanziale, giova comunque osservare che l'insorgente ha potuto esprimersi compiutamente in proposito ancora dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si pongono, per modo che ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito andrebbe considerata sanata. Tanto più che un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe in concreto una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).

 

 

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF 1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).


                                         3.2. Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388).
Un conflitto d'interessi può sorgere anche quando un avvocato assicura la difesa di una parte e in un altro ambito agisce contro una persona alla quale il suo cliente è strettamente legato, quale ad esempio un parente. Il rischio, in tal caso, è segnatamente quello di risparmiare il suo avversario per non urtare il proprio cliente (cfr. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1417).

3.3. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.4, confermata dal TF).

3.4. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/
Martenet
, op. cit., n. 296). L'art. 11 CSD ricorda in particolare il dovere dell'avvocato di evitare ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

 

 

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, dagli atti emerge che sin da dicembre 2016 il ricorrente rappresentava la __________ SA (proprietaria della part. __________ di Bellinzona) in una vertenza giudiziaria avviata da una sua inquilina (__________ Sagl) tendente alla restituzione della pigione depositata per asseriti difetti dell'ente locato (un esercizio pubblico). Al momento della segnalazione (luglio 2019) la causa era sospesa da alcuni mesi (a causa di problemi di salute dell'insorgente). Pacifico è che, in quegli anni, amministratori e azionisti paritari della __________ SA erano  D__________ e  L__________ (cfr. estratto del registro di commercio; cfr. pure ricorso, pag. 2).
Da notare è pure che entrambi i soci erano in passato anche comproprietari (in ragione di ½) della vicina part. __________ di Bellinzona. Nel 2011,  D__________ ha poi ceduto la sua quota (insieme ad altri beni) alla figlia J__________, riservandosi comunque un usufrutto vita natural durante e lasciandosi conferire una procura generale (per occuparsi di ogni e qualsiasi questione amministrativa relativa ai beni mobili e immobili posseduti e disporne come se fosse l'assoluta proprietaria; cfr. doc. C e G allegati allo scritto del 31 agosto 2019). Dopo il 2012, sul fondo part. __________ è stato eretto l'Hotel __________.
 
4.2. Nonostante il mandato in favore della __________ SA fosse ancora in essere, l'8 luglio 2019 il ricorrente - a nome e per conto di  L__________ - ha avviato nei confronti di J__________ una procedura d'incasso. In particolare, le ha notificato la disdetta di un credito garantito da una cartella ipotecaria al portatore gravante la sua quota di comproprietà della part. __________. Non avendo ottenuto soddisfazione, ha poi promosso una formale procedura esecutiva dinanzi alla Pretura di Bellinzona.
Il 17 luglio 2019 - sempre per conto di  L__________ - si è nuovamente rivolto a J__________ per farle firmare una disdetta per mora del contratto di locazione dell'Hotel __________, da intimare alla ditta individuale di suo fratello M__________ (locataria). Ditta di cui  D__________ era ed è tuttora procuratrice individuale (cfr. estratto del registro di commercio).
 
4.3. A fronte di questi due mandati, assunti prima di rimettere quello a favore della __________ SA, la Commissione ha concluso che il ricorrente fosse incorso in un chiaro conflitto d'interessi. Ha in particolare ritenuto che un avvocato non possa assicurare la difesa di una parte e, parallelamente in un altro ambito, agire contro una persona (come un parente) a cui il suo cliente è strettamente legato. Relativamente alla procedura d'incasso contro J__________, la Commissione ha evidenziato come il conflitto apparisse ancor più chiaro alla luce della citata procura generale di cui disponeva la madre e che, pertanto, in caso di vertenza giudiziaria, a rappresentare la figlia sarebbe stata proprio la segnalante. Ha nondimeno ritenuto che tale circostanza non aggravasse la posizione del denunciato (non essendovi prove che ne fosse stato al corrente). Simile riflessione ha poi fatto per il patrocinio contro la ditta individuale del figlio, visto che - anche in quel caso - la madre disponeva di una procura individuale (ciò che il legale non poteva invece ignorare, risultando dall'estratto del registro di commercio). La precedente istanza non è invece entrata nel merito delle tesi della segnalante secondo cui l'avvocato avrebbe pure dovuto sapere che - di fatto - le sarebbero appartenuti sia la ditta del figlio (per una sua asserita posizione dominante) che l'immobile della figlia (per l'usufrutto).
4.4. Il ricorrente nega dal canto suo il conflitto di interessi addebitatogli. In sostanza, rimprovera alla precedente istanza di aver confuso due soggetti - la __________ SA e  D__________ - tra cui non vi sarebbe alcuna identità, negando di riflesso di aver agito contro dei congiunti di una sua cliente.

4.5. Ora, è ben vero che nella vertenza in materia di locazione il ricorrente non rappresentava formalmente  D__________, ma la società __________ SA. Sebbene in senso stretto non vi sia identità giuridica ed economica tra la società e la segnalante, non si può tuttavia ignorare come quest'ultima fosse direttamente coinvolta nel rapporto di mandato con l'insorgente. A quel tempo infatti, titolari e amministratori della società erano solo la denunciante e  L__________, i quali risultano oltretutto essere stati, a titolo personale, referenti e/o destinatari in copia della corrispondenza del legale (cfr. e-mail del 27 maggio 2019, scritto del 13 agosto 2019 e nota d'onorario del 14 agosto 2019 agli atti). Inoltre, se anche non vi era un rapporto di collaborazione e amicizia con il legale durato quasi 20 anni (come affermato dalla segnalante), è comunque certo che già solo il mandato in questione perdurava da più anni e, stando agli atti, si era esteso anche ad altre vertenze e/o questioni civili e amministrative (cfr. elenco di cui alla citata nota d'onorario). Nella causa in materia di locazione, la denunciante era peraltro anche stata sottoposta a interrogatorio formale (cfr. nota d'onorario citata; cfr. pure art. 159 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 [CPC; RS 272] in base al quale gli organi di una persona giuridica sono trattati come parte). In queste circostanze, con la precedente istanza occorre quindi concludere che, assumendo il patrocinio di  L__________ contro J__________ rispettivamente contro la ditta di M__________ - prima di rimettere (il 13 agosto 2019) il mandato in favore della __________ SA -, il ricorrente sia effettivamente incorso in un conflitto di interessi. Come visto, l'avvocato che patrocina un cliente (come di fatto deve essere ritenuta  D__________) non può infatti agire in un altro ambito contro un parente dello stesso. Alla luce dell'importanza capitale dell'obbligo di evitare conflitti d'interessi e delle finalità che sottendono a tale regola professionale, e in particolare quella di evitare il rischio che una parte abbia in un secondo momento la sensazione che i suoi interessi non siano stati adeguatamente tutelati (cfr. in senso analogo Fellmann, Kommentar, n. 101 e 103d ad art. 12), un'interpretazione formalista della nozione di cliente si rivelerebbe del resto troppo restrittiva. D'altronde, a seguito della segnalazione, anche il ricorrente stesso si è reso conto del problema. Sennonché, invece di non accettare i nuovi mandati, ha declinato a posteriori il primo.
La conclusione appare peraltro tanto più evidente in concreto se si considera che, come visto, la denunciante è titolare di una procura generale da parte della figlia e di una procura individuale della ditta del figlio, che le avrebbero permesso di rappresentare la controparte nelle due vertenze avviate dal ricorrente (cause a cui  D__________ appare peraltro, almeno in parte, tutt'altro che disinteressata). Pur volendo concedere all'insorgente di non essere stato al corrente dell'usufrutto a favore della denunciante e della prima procura (cfr. sue osservazioni del 14 agosto 2019, pag. 2; duplica del 16 settembre 2019; ricorso, pag. 5), come anche indicato dalla Commissione, non è invece ben dato di vedere come potesse ignorare l'esistenza della procura individuale in seno alla ditta di M__________, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. punto n. 3b, pag. 5-6) - figura a chiare lettere nel registro di commercio.
Nel vuoto cadono invece tutte le censure con le quali il ricorrente fa valere l'assenza di identità (o anche solo di connessione) tra gli oggetti dei vari mandati, così come l'impossibilità di utilizzare conoscenze acquisite nell'ambito del primo incarico nell'espletamento dei successivi. Tali argomenti sarebbero infatti semmai rilevanti nel caso in cui l'avvocato avesse agito contro un ex cliente e non in costellazioni, come quella qui in esame, in cui i diversi mandati sono stati condotti in contemporanea (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; STA 52.2018.279 del 18 marzo 2019 consid. 2.3 e rif., 52.2018.409 citata consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7).
Da tutto quanto sopra discende dunque che, accettando l'incarico conferitogli da  L__________ nei confronti dei figli della sua cliente, l'avv. RI 1 ha corso il concreto rischio di incappare in un conflitto d'interessi vietato dall'art. 12 lett. c LLCA. Conflitto che si è addirittura materializzato quando ha effettivamente agito contro J__________ (denunciando il credito ipotecario) rispettivamente contro il fratello M__________ (mediante disdetta del contratto di locazione).

 

                                   5.   Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

 

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

5.2. In concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale, essendo incorso in una chiara ed evitabile situazione di conflitto d'interessi. La violazione appare ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione dei mandati contro i parenti di una cliente che, seppur indirettamente, patrocinava nel contempo in un altro ambito. Non giova inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può trascurare che egli in passato è già stato sanzionato con una multa di fr. 1'800.- dall'allora Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati per un'analoga violazione. A torto il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere tenuto conto di tale precedente, risalente al 2009 e ormai radiato dal registro giusta l'art. 20 LLCA (che al suo cpv. 1 stabilisce che l'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati). Premesso che la Commissione non ha invero considerato che tale precedente fosse tale da configurare una recidiva in senso stretto (cfr. decisione impugnata, consid. 12, pag. 10), al proposito si osserva che dottrina e giurisprudenza ammettono che si tenga conto anche di sanzioni già radiate (cfr. STF 2A.560/
2004 del 1° febbraio 2005 consid.
6 e rimandi; Bohnet/Marte-net, op. cit., n. 2188). Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa inflitta dalla precedente istanza, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

 

 

                                   6.   6.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.


6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera