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Incarti n. 52.2019.501 |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sui ricorsi a) del 10 ottobre 2019 e b) del 25 ottobre 2019 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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a)
la decisione dell'11 settembre
2019 (n. 4411) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile, per mancata
produzione dell'atto impugnato, il gravame degli insorgenti avverso la
risoluzione del 27 giugno 2019 con cui il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, ha accertato il decadimento dei loro permessi di
domicilio C UE/AELS; b)
la decisione del 25 settembre
2019 (n. 4688) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile, per
mancato pagamento dell'anticipo richiesto, il gravame degli insorgenti
avverso la risoluzione del 27 giugno 2019 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, ha accertato il decadimento dei loro
permessi di domicilio C UE/AELS; |
ritenuto, in fatto
che i cittadini italiani RI
1 (1966) e RI 2 (1962) sono entrambi titolari di un permesso di domicilio C
UE/AELS;
che con decisione del 27 giugno 2019 la
Sezione della popolazione ha accertato il decadimento delle loro autorizzazioni
di soggiorno ritenendo che il centro dei loro interessi fosse all'estero e che
quello in Svizzera fosse unicamente un recapito di comodo;
che il 24 luglio 2019 RI 1 e RI 2 sono insorti contro tale provvedimento dinnanzi
al Consiglio di Stato;
che con decreto dell'8 agosto successivo il Servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato ha impartito loro un termine di 10 giorni dalla sua ricezione per
versare fr. 600.- a titolo di anticipo delle presunte spese processuali;
che tale scritto, assortito della comminatoria dell'irricevibilità in caso di
mancato pagamento nel termine assegnato, è stato inviato tramite lettera
raccomandata la quale è stata ritornata al mittente, non essendo stata ritirata
dai suoi destinatari durante il periodo di giacenza presso l'ufficio postale di
__________;
che con decisione dell'11 settembre 2019 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato il
suddetto gravame irricevibile in quanto al medesimo non era stata allegata la risoluzione
impugnata;
che avverso quest'ultima pronuncia gli interessati sono insorti il 10 ottobre
2019 dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa sia annullata e che gli atti vengano retrocessi
al Consiglio di Stato affinché entri nel merito della vertenza; affermano
di avere regolarmente allegato al loro ricorso la risoluzione impugnata, così
come risulta dagli atti di causa;
che nel frattempo, il 25 settembre 2019 il Consiglio di Stato aveva nuovamente
statuito sul gravame di RI 1 e RI 2, dichiarandolo ancora una volta
irricevibile ma questa volta adducendo il mancato versamento dell'anticipo
richiesto;
che anche questa seconda risoluzione è stata impugnata dagli interessati
davanti a questo Tribunale il 25 ottobre 2019; essi sostengono che, statuendo
sul loro gravame con decisione dell'11 settembre 2019, l'Esecutivo cantonale aveva
posto definitivamente termine alla procedura per cui gli era preclusa la facoltà
di pronunciarsi una seconda volta sul medesimo oggetto emanando una nuova
decisione fondata per di più su motivi diversi;
che all'accoglimento di entrambi i gravami si è opposto il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni; anche l'Ufficio della migrazione chiede
la reiezione dei ricorsi;
che non è stato introdotto alcun allegato di replica;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);
che la legittimazione a ricorrere degli insorgenti è certa (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che i gravami, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in
ordine e possono essere evasi con un unico giudizio sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 LPAmm) e previa congiunzione delle cause (art. 76
cpv. 1 LPAmm);
che fintanto che il termine di ricorso contro una decisione non è ancora
scaduto, la medesima non ha forza esecutiva;
che la sua modifica può dunque di massima intervenire d'ufficio o su richiesta delle
parti per motivi fondati su di un errore di fatto, di diritto o persino di
opportunità contenuti nella decisione iniziale senza alcuna condizione
particolare (cfr. pro multis: Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2018, n. 931);
che se invece è già stato inoltrato
un gravame, la trattazione
della causa oggetto della decisione contestata passa all'autorità di ricorso in
virtù dell'effetto devolutivo dell'impugnativa sancito dall'art. 74 cpv. 1
LPAmm; un'attenuazione di tale effetto è data dal cpv. 2 di questa norma che prevede comunque anche
in questi casi che l'istanza inferiore può modificare (parzialmente o
totalmente) la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di
regola fino all'insinuazione della risposta; se ciò avviene, l'oggetto del
contendere viene meno per acquiescenza e la causa può essere stralciata dai
ruoli;
che nel caso di specie, come esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha
statuito una prima volta sul gravame del 24 luglio 2019 dei ricorrenti in data 11
settembre 2019;
che la seconda decisione - che, sebbene non lo indichi esplicitamente, in
sostanza annulla e sostituisce quella precedente modificandone unicamente la
motivazione - è invece stata adottata dal Governo il 25 settembre successivo,
vale a dire prima che la risoluzione dell'11 settembre 2019 fosse cresciuta in
giudicato per decorrenza dei termini ricorsuali e, ciò che più conta, prima che
la stessa venisse impugnata dagli insorgenti dinnanzi a questo Tribunale;
che, alla luce di quanto sopra esposto, nulla sul piano procedurale impediva al
Consiglio di Stato di agire come ha fatto per rimediare all'errore di
motivazione in cui era incorso in un primo momento, anche se occorre dire che per
ragioni di chiarezza nei confronti delle parti sarebbe stato opportuno indicare
chiaramente nel secondo giudizio che lo stesso annullava e sostituiva quello
reso l'11 settembre 2019;
che pertanto si deve ritenere che il ricorso del 10 ottobre 2019 degli
insorgenti era sin dall'inizio privo d'oggetto, poiché inoltrato contro una
decisione che era stata legittimamente annullata e sostituita da un nuovo giudizio;
che inoltre, contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, il loro ricorso
del 25 ottobre 2019 è rivolto contro una decisione governativa che sfugge a
qualsiasi critica dal profilo processuale, poiché allorquando il Consiglio di
Stato l'ha adottata esso disponeva ancora della competenza funzionale per modificare
il proprio precedente giudizio;
che, sebbene i ricorrenti non adducano alcun argomento inteso a contestare nel
merito il giudizio di irricevibilità pronunciato il 25 settembre 2019 dal
Consiglio di Stato, va detto quanto segue;
che, giusta l'art. 47 cpv. 3 LPAmm, l'autorità di ricorso può esigere
dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici
tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese
processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non
sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso;
che, soggiunge il cpv. 4 di detta norma, l'anticipo per le presunte spese
processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale
cantonale amministrativo; se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale
può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigere l'anticipo;
che al di là di queste disposizioni procedurali, aventi valenza generale, la
legislazione cantonale di applicazione alla legge federale in materia di
persone straniere prevede a questo proposito delle norme specifiche applicabili
in questo particolare ambito;
che l'art 11 cpv. 1 LALPS stabilisce infatti
che l'autorità di ricorso può ordinare al ricorrente il versamento di un
anticipo equivalente alle presunte spese processuali con la comminatoria
che il mancato versamento della somma
richiesta entro il termine assegnato comporta lo stralcio della
procedura, senza porre ulteriori condizioni;
che per effetto dell'art. 47 cpv. 4 LPAmm, che generalizza l'obbligo per la parte
ricorrente di prestare l'anticipo delle spese nelle cause davanti al Tribunale cantonale amministrativo, detta norma trova ora applicazione pratica soltanto davanti al
Consiglio di Stato, il quale, nelle cause in materia di polizia degli
stranieri, può dunque fare dipendere la ricevibilità di un gravame
dall'adempimento di un simile requisito, a prescindere dalle condizioni
poste dall'art. 47 cpv. 3 LPAmm;
che dagli atti emerge che
i ricorrenti non hanno pagato per tempo l'anticipo che era stato loro richiesto
mediante decreto dell'8 agosto 2019, a causa del mancato ritiro della
raccomandata con cui era stato loro trasmesso tale atto;
che essi non contestano questa circostanza e nemmeno cercano in questa sede di
spiegare le ragioni all'origine di tale omissione;
che d'altra parte, avendo inoltrato un ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, gli
insorgenti dovevano attendersi che quest'ultima autorità avrebbe potuto
notificare loro degli atti processuali, per cui erano tenuti ad adottare le
misure necessarie a fare in modo che i medesimi potessero venir loro recapitati
per tempo;
che di conseguenza si deve concludere che è senz'altro a giusta ragione che la
precedente istanza di giudizio ha dichiarato inammissibile il ricorso degli
insorgenti per mancato pagamento dell'anticipo;
che a questo proposito giova rammentare che il Tribunale federale ha ancora
recentemente ribadito come non vi sia alcun formalismo eccessivo nel dichiarare
un ricorso inammissibile quando, conformemente al diritto procedurale
applicabile, la sua ricevibilità dipende dal versamento di un anticipo delle
spese entro un preciso termine, sempre che, come è stato il caso nella presente
fattispecie, la parte interessata sia stata informata in modo appropriato
dell'importo da versare, del termine assegnatole per procedere al versamento e
delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quest'ultimo (STF
2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.5 con riferimenti);
che in esito a tutto quanto precede si deve dunque concludere che il gravame del
10 ottobre 2019 dei ricorrenti è irricevibile, mentre che il loro gravame del 25
ottobre 2019 deve essere respinto in quanto infondato;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza degli insorgenti
(art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso del 10 ottobre 2019 è irricevibile.
2. Il ricorso del
25 ottobre 2019 è respinto.
3. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-, già anticipate dai ricorrenti, restano a loro carico.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere