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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 ottobre 2019 (n. 5105) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 22 gennaio 2018 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore il 14 aprile 1988 (cat. B).
Manager sportivo di professione, in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):
11 novembre 2004 revoca della licenza di condurre di 1 mese e 15 giorni a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità); la misura è stata scontata dal 13 dicembre 2004 al 27 gennaio 2005;
3 novembre 2009 revoca della licenza di condurre di 3 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà qualificata); il provvedimento è stato scontato dal 13 novembre al 19 dicembre 2008 e dal 29 ottobre 2009 al 22 dicembre 2009;
16 gennaio 2015 ammonimento a seguito di un'infrazione lieve (eccesso di velocità).
B. a. Il 23 febbraio 2015, verso le ore 10.30, RI 1 stava circolando sull'autostrada A13 in direzione sud alla guida della vettura __________ targata __________, seguito da un'auto civetta della polizia cantonale dei Grigioni. Giunto allo svincolo autostradale di Bellinzona Nord, in territorio di Lumino, al km 1.5, si è spostato sulla corsia di destra (che porta all'uscita di Bellinzona Nord), oltrepassando la linea di direzione, ha sorpassato sulla destra un'autovettura e, al km 1.3 circa, è ritornato sulla corsia di sinistra (che porta verso l'autostrada A2), oltrepassando nuovamente la linea di demarcazione. Gli agenti della polizia grigionese hanno continuato a seguire il veicolo, che hanno fermato presso l'area di servizio di Bellinzona Nord (in località Galbisio), dove hanno proceduto all'interrogatorio del conducente, il quale ha pacificamente ammesso di avere compiuto un sorpasso da destra.
b. Preso atto del rapporto di polizia del 24 febbraio 2015, con scritto del 24 marzo successivo la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire le sue eventuali responsabilità.
c. Con decreto di accusa del 30 marzo 2015, il Procuratore pubblico
ticinese ha dichiarato RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione (art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale
del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01), per aver effettuato il suddetto
sorpasso sulla destra. Lo ha inoltre ritenuto colpevole di ripetuta infrazione
(semplice) alle norme della circolazione per avere, nelle medesime circostanze
di tempo, superato di 7 km/h la velocità massima consentita e omesso
ripetutamente di segnalare i cambiamenti di direzione. Ne ha quindi proposto la
condanna a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente con un periodo di
prova di tre anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna
(corrispondenti a fr. 6'900.-), oltre che al pagamento di una multa di fr.
1'500.-.
d. Esperito il dibattimento, con sentenza del 9 marzo 2016, il giudice della
Pretura penale chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta
dall'interessato ha derubricato il sorpasso sulla destra a infrazione semplice
alle norme della circolazione stradale. Confermate le altre imputazioni
contenute nel decreto di accusa, ha condannato l'interessato alla multa di fr. 800.-.
La motivazione scritta della decisione è stata intimata soltanto 8 mesi dopo la
comunicazione orale del dispositivo.
e. Adita dalla pubblica accusa, con sentenza del 13 aprile 2017 la Corte di
appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello,
ritenendo che, nell'effettuare intenzionalmente una manovra di sorpasso sulla
destra, l'interessato avesse violato una norma fondamentale posta a tutela
della sicurezza stradale e cagionato una considerevole messa in pericolo degli
utenti della strada, rendendosi così colpevole di una grave infrazione alle
norme della circolazione. Tenuto conto delle ulteriori infrazioni addebitategli
e constatata una violazione del principio di celerità (dovuta al ritardo
accumulato nell'intimazione della motivazione scritta del giudizio pretorile), la
CARP ha fissato in 20 aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna (pari a
complessivi fr. 4'600.-) la pena pecuniaria, sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di due anni, posta a carico del condannato, cui ha pure
inflitto una multa di fr. 1'100.-.
Contro la predetta
sentenza RI 1 è quindi insorto davanti al Tribunale federale (STF 6B_590/2017
del 4 settembre 2017), che, ricordato come l'oggetto della procedura d'appello
fosse limitato alla sola qualifica giuridica dei fatti accertati dal giudice di
prime cure (con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuto sorpasso sulla
destra era passato in giudicato), ha anzitutto dichiarato inammissibili tutte
le censure con cui l'interessato pretendeva di avere effettuato due manovre ben
distinte e non un'unica azione. Pur ritenendo la relativa censura (tra l'altro) insufficientemente motivata e contraria
al principio della buona fede processuale (siccome mai sollevata in
precedenza), i giudici federali hanno comunque esaminato la questione,
giungendo a confermare la competenza territoriale degli agenti della polizia
grigionese che hanno constatato l'infrazione commessa su suolo ticinese.
Vagliando il ricorso nel merito, lo hanno quindi respinto, di modo che la
condanna penale di RI 1 è passata in giudicato.
f. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, l'8 novembre 2017 la
Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un
procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.
Raccolte le sue osservazioni, il 22 gennaio 2018 l'Autorità dipartimentale gli
ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro
mesi (dal 23 marzo al 22 luglio 2018 inclusi), autorizzando comunque in tale
periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è
stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2
lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 16 ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa interposta da RI 1 avverso il suddetto provvedimento dipartimentale, riducendo a tre mesi la revoca pronunciata nei suoi confronti. In sintesi, disattesa una censura relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito, l'Esecutivo cantonale ha illustrato le basi legali su cui poggia la convenzione del 13 febbraio 1970 tra il Cantone Ticino e il Cantone Grigioni - valida e tutt'ora in vigore - concernente i servizi di manutenzione e di polizia sulla strada nazionale N13 (che definisce le condizioni d'intervento della polizia cantonale grigionese sul territorio ticinese). Ha quindi precisato come tale convenzione coprisse in concreto sia la constatazione dell'infrazione, che il fermo del veicolo e l'allestimento del verbale del conducente. Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della condanna penale pronunciata dall'Alta Corte federale nei confronti dell'interessato. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, che implica ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi. Ritenuto come l'Autorità dipartimentale non avesse motivato la durata maggiore della revoca pronunciata, ha ridotto la sua durata al minimo legale.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via subordinata la riduzione della durata della revoca a un mese.
Il ricorrente lamenta anche in questa sede una violazione del suo diritto di essere sentito in relazione alla mancata consegna, da parte della Sezione della circolazione, del piano n. 25'412 allegato alla citata convenzione intercantonale. Convenzione che in ogni caso ritiene non essere valida, con la conseguenza che - in assenza di base legale - l'agire della polizia grigionese su suolo ticinese sarebbe illegale e non potrebbe dunque fondare il provvedimento adottato nei suoi confronti. Rileva come in ogni caso il suo fermo (che nessun interesse pubblico giustificava) e il suo interrogatorio siano avvenuti ben oltre il limite di competenza della polizia grigionese sancito dalla convenzione. Ad ogni buon conto ritiene che, a fronte delle circostanze che caratterizzano il caso specifico (ivi compresa l'asserita assenza di intenzionalità), la durata della revoca, ancorché ridotta a tre mesi, sia eccessiva e debba essere ulteriormente abbreviata a un mese. L'infrazione, che non costituirebbe peraltro un sorpasso ma piuttosto un superamento (consentito dall'art. 36 cpv. 5 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962; ONC; RS 741.11) e che non avrebbe in nessun modo messo in pericolo la sicurezza stradale, dovrebbe essere considerata una bagatella. Insufficiente sarebbe infine l'indennità assegnatagli dal Governo a titolo di ripetibili, che andrebbe in ogni caso corretta in fr. 1'000.-.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione non gli avrebbe fornito copia del piano n. 25'412 facente parte integrante della convenzione del 13 febbraio 1970 tra il Cantone Ticino e il Cantone Grigioni concernente i servizi di manutenzione e di polizia sulla strada nazionale N13.
2.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto
di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il
diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino
la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca
nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono
essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione
nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid.
3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il
diritto di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul
procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 135 II
286 consid. 5.1 con rinvii; RtiD I-2019 n. 37 consid. 3.1; RDAT II-2003 n. 53
consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii).
2.2. In concreto, dagli atti emerge che il
ricorrente, assistito da un legale, è apparentemente venuto a sapere della
convenzione in questione al più tardi con la citata sentenza del Tribunale
federale del 4 settembre 2017 (STF 6B_590/2017). Nel suo giudizio (consid. 3),
l'Alta Corte federale ha infatti respinto la sua eccezione relativa all'incompetenza
territoriale degli agenti del Canton Grigioni richiamando le disposizioni di
tale accordo, che, tra l'altro, attribuisce agli agenti della polizia
grigionese addetti alla polizia autostradale le competenze che spetterebbero
agli agenti della polizia ticinese nell'esplicazione del servizio di polizia
della circolazione sulla strada nazionale N13 (oggi denominata A13) nel
territorio del Canton Ticino, segnatamente dall'allacciamento di Castione (km
0.850) al confine cantonale (km 3.670; cfr. art. 5 e preambolo), osservando
come fra i compiti figurino quelli di polizia giudiziaria (ovvero la
constatazione di infrazioni, la ricerca dei relativi autori e l'adozione delle
misure previste dalla legge, art. 5.3).
Nel corso della presente procedura l'insorgente ha inoltre avuto accesso a
tale convenzione, di cui ha anche prodotto copia davanti al Governo (cfr. doc.
7). È ben vero che ad essa non è allegato il piano in scala 1:5000, parte
integrante della convenzione (cfr. preambolo), che non figura agli atti. Tale
piano, come lo stesso ricorrente riconosce, non è tuttavia rilevante in
concreto, atteso che, anche senza planimetria, già dai chiari disposti della
convenzione (art. 5 unitamente al preambolo; cfr. anche infra) emerge in modo inequivocabile la competenza ratione
loci degli agenti grigionesi, come a ragione osservato dal Governo e del
resto già stabilito anche dal Tribunale federale. In queste circostanze, con la
precedente istanza occorre concludere che non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere
sentito del ricorrente.
3.
L'insorgente lamenta che la convezione sia attualmente priva di base legale
dato che le norme che ne avevano a suo tempo permesso la sottoscrizione non
sarebbero attualmente più in vigore.
Al proposito va rilevato che la convenzione sottoscritta il 13 febbraio 1970
indica espressamente nel proprio preambolo le norme sulla base delle quali è
stata conclusa. Trattasi degli allora vigenti art. 49 della legge federale
sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11) e 50 cpv. 2
dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle strade nazionali del 24
marzo 1964 (vOSN; RU 1964 299) - per il servizio di manutenzione - nonché 57bis
della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1968 (recte:
1958) (LCStr; 741.01) - per il servizio di polizia. Quanto in particolare al
servizio di polizia - unico aspetto qui di rilievo - il citato art. 57bis
LCStr, entrato in vigore il 1° settembre 1967 (cfr. RU 1967 1147), prevedeva
che sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e
semiautostrade) fossero istituiti, dopo consultazione dei Cantoni, settori di
competenza per il servizio di polizia, coincidenti con i settori per la
manutenzione della strada, ritenuto che il Consiglio federale poteva, per
motivi impellenti, permettere eccezioni (cpv. 1). La competente polizia
autostradale provvedeva - secondo il cpv. 2 - sul suo settore, senza tener
conto dei confini cantonali, al servizio d'ordine e di sicurezza e alle
investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d'ogni natura, ai
provvedimenti urgenti sull'area autostradale; nei casi penali, essa invitava
senza indugio gli organi del Cantone competente per territorio a prendere gli
ulteriori provvedimenti. Il cpv. 3 riservata la giurisdizione del Cantone
competente per territorio e l'applicazione del suo diritto, mentre il cpv. 4
disponeva che i Governi dei Cantoni interessati regolassero i reciproci diritti
e doveri risultanti dall'attività di polizia di un Cantone sul territorio dell'altro,
ritenuto che, se, mancando l'accordo, il servizio di polizia non fosse stato
garantito, il Consiglio federale avrebbe preso disposizioni provvisionali.
Secondo l'art. 57bis LCStr, nel frattempo sostituito dall'art. 57a
LCStr (cfr. RU 1991 74), allo scopo di istituire settori di competenza
per il servizio di polizia andavano conclusi
concordati cantonali (cfr. FF 2005 5349, in
particolare 5475). Da qui la valida sottoscrizione, il 13 febbraio 1970, tra il
Cantone Ticino e il Cantone Grigioni della convenzione qui in esame, che, non
risultando essere stata abrogata, è tuttora applicabile (cfr. anche sentenza
dell'allora Corte di cassazione e di revisione penale 17.2007.74 del 6 agosto
2008 consid. 3 e 4 e rif.).
Al previgente art. 57bis LCStr corrisponde sostanzialmente l'art. 57a
LCStr attualmente in vigore (cfr. pure STF
6B_590/2017 del 4 settembre 2017 consid. 3). Se il tenore del suo cpv. 1 è stato adeguato all'eliminazione dei
settori per la manutenzione (cfr. FF 2005
5349, in particolare 5475) e dispone ora che sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore
(autostrade e semiautostrade) i Cantoni istituiscono settori di
competenza al fine di assicurare un adempimento efficace dei compiti per il
servizio di polizia, per il resto (cpv. 2 -
4) la norma corrisponde in tutto e per tutto alla previgente disposizione. Già
solo per questa ragione la censura del ricorrente appare quindi del tutto priva
di fondamento e finanche pretestuosa. Come tale, deve pertanto essere respinta.
4.
L'insorgente lamenta altresì la mancata ratifica della convezione - esatta
dall'art. 18 della stessa - da parte del Consiglio federale.
La citata disposizione, relativa all'approvazione federale, stabilisce che conformemente
all'art. 50 dell'ordinanza di esecuzione della Legge federale sulle strade
nazionali, la presente convenzione viene sottoposta al Consiglio Federale per
il tramite dell'Ufficio federale delle strade e delle arginature.
Dal riferimento all'art. 50 vOSN, relativo alla manutenzione delle strade
nazionali e che al suo cpv. 2 dispone che per determinati tratti di strada
nazionale, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni interessati,
affidare la cura della manutenzione necessaria per l'esercizio a un Cantone
vicino a quello sul cui territorio trovasi la strada (…), il Governo ha
dedotto che la questione della ratifica potesse rimanere aperta, ritenuto che
l'approvazione federale è rilevante solo per la parte della convenzione
concernente i servizi di manutenzione e non anche per la parte riguardante i
servizi di polizia, come confermato dal tenore dell'art. 57bis LCStr in
vigore al momento della sottoscrizione della convenzione.
Tale valutazione merita di essere condivisa. Nulla muta a tale conclusione che
l'art. 18 sia inserito tra le norme comuni per il servizio di manutenzione e
per il servizio di polizia, ritenuto che anche l'art. 14 (relativo alla
responsabilità del proprietario d'opera) - che pure è contenuto nel medesimo
capitolo - riguarda unicamente la manutenzione delle strade e non anche il
servizio di polizia. Del resto, nemmeno il Tribunale federale - che, chiamato
ad esprimersi sugli aspetti penali della vertenza, ha citato la convenzione in
questione per confermare la competenza degli agenti della polizia grigionese - ha
rilevato difetti di ratifica da parte del Consiglio federale (cfr. STF
6B_590/2017 citata consid. 3).
5. 5.1. Pur volendo ammettere la validità della convenzione e la competenza degli agenti della polizia grigionese per accertare la pretesa violazione del codice stradale commessa su suolo ticinese, il ricorrente nega che sussistesse la necessità per gli stessi di seguirlo fino all'area autostradale in cui è stato fermato, contestando l'interpretazione data dall'Esecutivo cantonale all'art. 5.2 della convenzione. Sostiene che l'auto civetta avrebbe dovuto uscire a Bellinzona Nord, come previsto dalla convenzione, e poi procedere tramite notifica alla polizia cantonale ticinese, la quale avrebbe compiuto gli accertamenti necessari.
5.2. Giusta l'art. 5.2 della convenzione, le competenze territoriali della
polizia cantonale grigionese coprono la strada nazionale N13 (oggi A13)
dal km 0.850 al confine cantonale km 3.670, l'uscita da nord fino alla strada
cantonale Bellinzona - San Gottardo (strada cantonale esclusa) e l'entrata
verso nord dalla strada cantonale Bellinzona - San Gottardo (strada cantonale
esclusa), ritenuto che gli agenti della PCG possono intervenire al difuori
dell'autostrada quando lo esige l'assolvimento del compito di cui alla presente
convenzione.
Nel predetto territorio la polizia cantonale grigionese (PCG) si occupa della
polizia della circolazione, che comprende la sorveglianza della circolazione,
la polizia giudiziaria (constatazione delle infrazioni, ricerca degli autori e
adozione delle misure previste dalla legge) e il mantenimento della sicurezza e
della fluidità della circolazione (cfr. art. 5.3, in particolare 5.31).
5.3. L'infrazione oggetto della presente vertenza è stata commessa
sull'autostrada A13 tra il km 1.5 e il km 1.3, cioè in un tratto che ricade
nella competenza territoriale della PCG, così come stabilita nella convenzione.
La PCG era dunque perfettamente competente per la constatazione
dell'infrazione. Non lo contesta nemmeno il ricorrente, per il quale essa non
era invece legittimata a fermare il suo veicolo e procedere al suo
interrogatorio presso l'area di servizio di Bellinzona Nord, situata in
località Galbisio, ovvero pacificamente oltre il km 0.850 dell'autostrada A13 e
quindi fuori dal territorio che la convenzione attribuisce alla competenza
della PCT.
L'Esecutivo cantonale ha tuttavia considerato che, se, giusta l'art. 5.2 della
convenzione, gli agenti della PCG possono intervenire al di fuori
dell'autostrada, a maggior ragione possono farlo rimanendo sull'autostrada ma
andando oltre il km 0.850. A condizione che l'intervento si imponga per l'assolvimento
del compito loro attribuito dalla convenzione, cioè sia indispensabile per
assolvere il compito di polizia della circolazione (ai sensi dell'art. 5.3) nell'area
di competenza territoriale fissata dalla convenzione, ovvero tra il km 0.850 e
il km 3.670.
Contrariamente a quanto preteso nel gravame,
tale interpretazione non presta il fianco a critiche ed è del resto in linea
con le conclusioni a cui è già giunto
il Tribunale federale (STF 6B_590/2017 citata consid. 3). Essa si fonda
sulla ratio legis dell'art. 5.2 che, come correttamente rilevato dalla
precedente istanza, può facilmente essere identificata nella necessità di
garantire un servizio di polizia effettivo, nel senso che chi ha commesso
un'infrazione al codice stradale deve poter essere fermato in tutta sicurezza
per l'allestimento del verbale d'interrogatorio, ciò che, in autostrada, non
può avvenire sulla carreggiata poiché metterebbe in pericolo, non solo
l'interessato e gli agenti della polizia, ma anche gli altri utenti della
strada. Come pure già osservato dal Consiglio di Stato, più gli agenti della
polizia grigionese si avvicinano ai limiti del territorio di loro competenza,
più tale necessità si acuisce, in considerazione del margine sempre più ridotto
per poter fermare l'automobilista al loro interno.
Così come indicato dall'Esecutivo cantonale, alle cui pertinenti considerazione
per brevità si rinvia (cfr. decisione impugnata, consid. 3.3, pag. 7), il primo
luogo che garantiva in concreto il fermo del veicolo dell'insorgente in totale
sicurezza era l'area di servizio di Bellinzona Nord, dove esso è effettivamente
avvenuto. Ne discende che non vi è stata alcuna violazione da parte della PCG
della sua competenza territoriale così come stabilita dalla convenzione, di
modo che il verbale d'interrogatorio reso dal ricorrente presso l'area di
servizio in questione è perfettamente valido. La censura con cui l'insorgente
pretende il contrario - con conseguente nullità del provvedimento di revoca -
va pertanto respinta.
6. 6.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
6.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 23 febbraio
2015, la Corte di appello e di revisione penale ha condannato RI 1 alla pena
pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di
fr. 4'600.-, corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna.-,
oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'100.-, avendolo riconosciuto
colpevole, oltre che di ripetuta infrazione semplice (cfr. supra,
consid. B.c e B.e), anche di grave infrazione alle norme della circolazione
(art. 90 cpv. 2 LCStr), in particolare per avere, a Lumino, sulla tratta
autostradale A13 in direzione sud, sorpassato un'autovettura sulla destra.
Adito su ricorso del condannato, il Tribunale federale ha confermato la
predetta decisione, che è quindi regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza
citata al considerando precedente, in questa
sede il ricorrente - che sapeva che il procedimento amministrativo era stato
sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. scritto del 24 marzo 2015
della Sezione della circolazione) - non può più contestare i fatti così come
stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla
fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di
giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che
hanno portato alla condanna di RI 1, in particolare anche per quanto attiene
alla questione dell'intenzionalità della manovra effettuata, che egli sembra rimettere
in discussione nel gravame (quanto l'autore sa, vuole o accetta è infatti una questione di fatto, cfr. DTF
141 IV 369 consid. 6.3, 135 IV 152 consid. 2.3.2, STF 6B_590/2017 citata
consid. 5.5).
7. 7.1. Vincolato
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno
procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019
dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2).
Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti per cui è
stato condannato in ultima istanza dal Tribunale federale il 4 settembre 2017 adempiono
senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione alle norme
della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è
imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit
et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 397).
7.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di
condurre oppure l'ammonimento del conducente
(art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore
e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima
della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che, violando gravemente le
norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a
LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener
conto, la licenza di condurre deve
essere revocata per almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr).
7.3. Dall'art. 35 cpv. 1 LCStr - che
prescrive che i veicoli sorpassino a sinistra - discende il divieto di sorpasso
a destra (DTF 142 IV 93 consid. 3.2; STF 1C_39/2018 del 4 luglio 2018 consid.
3.1).
7.3.1. Vi è sorpasso, secondo la
giurisprudenza federale, quando un veicolo che circola più velocemente
ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella stessa direzione, vi
passa accanto e prosegue la propria corsa dinanzi allo stesso, ritenuto che né
la manovra di uscita né quella di rientro costituiscono un presupposto dello
stesso (DTF 142 IV 93 consid. 3.2, 133 II 58
consid. 4, 126 IV 192 consid. 2a; STF 1C_72/2016 dell'11 maggio 2016 consid. 2.3).
7.3.2. Come già rilevato dalle autorità penali
pronunciatesi sul caso del ricorrente (cfr. sentenza CARP 17.2016.204
del 13 aprile 2017 consid. 2.2, confermata dalla STF 6B_590/2017 citata consid.
4.2), il divieto di sorpasso a destra (Rechtsüberholen; dépassement par la droite) rappresenta una regola fondamentale per la sicurezza stradale, la cui
inosservanza accresce in modo importante il rischio d'incidenti (DTF 142
IV 93 consid. 3.2, 128 II 285 consid. 1.3; Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, II ed., Zurigo/San Gallo
2015, n. 1 ad art. 35), in particolare in
caso di traffico intenso e/o alta velocità (cfr. DTF 126 IV 192 consid. 3; cfr.
pure, su questo aspetto, Weissenberger,
op. cit., n. 23 ad art. 16c e rimandi). Gli
utenti della strada devono infatti poter confidare nel fatto di non venir improvvisamente sorpassati a destra. In
particolare, il sorpasso a destra in autostrada, dove si circola normalmente a
velocità elevata, costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta degli
utenti della strada - che potrebbero essere sorpresi
dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo qualora
desiderino spostarsi a loro volta sulla corsia di destra - e configura
quindi un'infrazione (sempre) oggettivamente e (di regola) soggettivamente grave alle norme della
circolazione stradale ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2
LCStr (DTF 142 IV 93 consid. 3.2 e 5.1 e rif., 128 II
285 consid. 1.4, 126 IV 192 consid. 3; STF 6B_870/2018 del 29 aprile
2019 consid. 3.5, 1C_39/2018 citata consid. 3.2, 6B_590/2017 citata consid.
4.2, 1C_72/2016 citata
consid. 2.3), anche se tra i veicoli circolanti sulle due diverse corsie
vi è soltanto una leggera differenza di velocità (STF
6B_343/2008 del 15 luglio 2008 consid. 3.2.3; Weissenberger,
op. cit., n. 11 ad art. 35).
7.3.3. L'art. 36 cpv. 5 lett. b ONC prevede,
per le autostrade e le semiautostrade, un'eccezione al divieto di sorpasso a
destra "sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia,
siano indicati differenti luoghi di destinazione". In una tale situazione,
è lecito passare a fianco di altri veicoli sulla destra (ossia superare a
destra; Rechtsvorfahren; devancer par la droite), a patto che
ciò non ostacoli la circolazione. Le corsie che servono alla preselezione non
possono tuttavia in alcun caso essere utilizzate (indebitamente) per sorpassare
altri veicoli sulla destra (DTF 128 II 285 consid. 1.4; STF 6B_208/2019 del 13
settembre 2019 consid. 1.2.1, 6B_216/2018 del 14 novembre 2018 consid. 1.4,
6B_590/2017 citata consid. 5.4, 1C_280/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2).
7.4. In concreto, dagli atti risulta che il 23 febbraio 2015, verso le
ore 10.30, RI 1 stava circolando sull'autostrada A13 in direzione sud alla
guida della sua vettura, quando, giunto allo svincolo autostradale di
Bellinzona Nord, in territorio di Lumino, al km 1.5, si è spostato sulla corsia
di destra (che porta all'uscita di Bellinzona Nord), ha sorpassato sulla destra
un'autovettura e, al km 1.3 circa, è ritornato sulla corsia di sinistra (che
porta verso l'autostrada A2).
Una tale manovra - con la quale il ricorrente, che viaggiava a velocità
elevata, si è spostato dalla corsia di sinistra a quella di destra nell'imminenza del sorpasso, ha raggiunto il veicolo che lo
precedeva a velocità leggermente inferiore, lo ha affiancato sulla destra, per
poi continuare la corsa e superarlo, riguadagnando per finire la corsia di
sinistra davanti ad esso, senza peraltro segnalare il cambiamento di corsia -
integra senz'altro il concetto di sorpasso così come inteso nella sua
giurisprudenza dal Tribunale federale. Già solo per questo, come del resto già
rilevato dal Tribunale federale, il caso di specie non ricade nella deroga
autorizzata dall'art. 36 cpv. 5 lett. b ONC, secondo cui, sui tratti che
servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti
luoghi di destinazione, i conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad
altri veicoli. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non si è infatti
in presenza di un superamento sulla destra (eccezionalmente autorizzato
dall'art 36 cpv. 5 lett. b ONC), bensì di un vero e proprio sorpasso,
con manovre di uscita e rientro, vietato dall'art. 35 cpv. 1 LCStr (cfr.
STF 1C_280/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.3).
Sorpassando a destra il veicolo che lo precedeva, l'insorgente ha violato il
divieto previsto dall'art. 35 cpv. 1 LCStr, vale a dire una fondamentale norma
a tutela della sicurezza stradale. Come ha già avuto modo di precisare il
Tribunale federale (anche proprio nel respingere il ricorso in materia penale
del ricorrente), tale infrazione, commessa in autostrada a velocità elevata,
comporta una considerevole messa in pericolo astratta degli utenti. E ciò
benché in concreto il traffico non fosse intenso, la visuale e le condizioni
della strada fossero buone e, così come emerge dal rapporto di polizia, nessuno
sia stato ostacolato o messo in pericolo (quest'ultima circostanza escludendo
tutt'al più una messa in pericolo concreta, ma non una messa in pericolo
astratta accresciuta). Anche volendo seguire la tesi sostenuta nel
gravame, secondo cui il conducente della vettura sulla corsia di sinistra avrebbe
potuto e dovuto attendersi, nelle specifiche circostanze del caso di specie (in
cui le due corsie parallele erano di fatto delle preselezioni verso una
biforcazione), che un veicolo sopraggiungesse sulla sua destra e avrebbe quindi
dovuto osservare un'attenzione particolare, ciò non toglie che tale
automobilista potesse per contro venir sorpreso (e indotto a inopinate
reazioni, quale ad esempio una brusca frenata) dal rientro dell'insorgente
sulla corsia di sinistra, tanto più che la manovra non è stata segnalata
mediante l'indicatore di direzione e che proprio a causa del vicino svincolo
quest'ultimo poteva attendersi che il ricorrente continuasse la sua corsa sulla
corsia di destra in direzione dell'uscita autostradale (cfr. STF 6B_590/2017
citata consid. 5.4). Con la sua manovra l'insorgente
ha quindi - intenzionalmente (cfr. STF 6B_590/2017 citata consid. 5.5) - posto
in serio pericolo la sicurezza del traffico, accrescendo sensibilmente il
rischio di incidenti. Egli si è quindi
macchiato di una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi
dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.
7.5. Se ne deve concludere che, in
assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui occorra tener
conto in base all'art. 16c cpv. 2 LCStr, il provvedimento amministrativo
della durata di tre mesi pronunciato dal Consiglio di Stato non può che essere confermato
da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza
appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il
genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv.
2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si
potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona
reputazione, necessità professionale di disporre di un veicolo a motore), tale
essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr.
art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid.
2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif.).
7.6. Il ricorrente avrebbe dovuto
scontare la misura a partire dal 23 marzo 2018, ma le procedure
ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del
provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione,
l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e
fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura,
che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che
l'infrazione risale al febbraio 2015 e le revoche d'ammonimento vanno scontate
sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
8. Da respingere è infine la censura con cui l'insorgente contesta l'esiguo importo (fr. 100.-) attribuitogli a titolo di ripetibili dal Consiglio di Stato. Avuto riguardo all'ampio potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa in questo ambito (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 31), la valutazione della precedente istanza non presta il fianco a critiche.
9. 9.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera