|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2019 della
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
a.
b. |
le decisioni del 6 novembre 2019 (n. 5422 e 5421) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso indetto per aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sulla rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023 (lotto SV-SC 2020-2023 __________) ha escluso l'insorgente e deliberato la commessa alla CO 1;
le decisioni del 6 novembre 2019 (n. 5424 e 5423) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso indetto per aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sulla rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023 (lotto SV-SC 2020-2023 __________) ha escluso l'insorgente e deliberato la commessa alla CO 1; |
|
|
|
ritenuto, in fatto
A. Il 20 agosto 2019 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sull'intera rete delle strade cantonali, geograficamente ripartita nei settori del __________ e __________, per il quadriennio 2020-2023 (cfr. FU n. _______ pag. _______). Il bando di concorso (cifra 2) indicava che era ammessa la partecipazione ad ogni singolo lotto e che il committente si riservava il diritto di deliberare i singoli lotti separatamente. L'elenco prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica per i (due) settori messi a concorso. Le regole di gara prescrivevano, fra l'altro, i seguenti criteri di idoneità (pos. 223.100 CPN 102):
- CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per segnaletica stradale o altra attività pertinente;
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.
- CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente valuterà la compilazione dell'Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro contenuta nel fascicolo Dichiarazioni dell'offerente e riterrà idonee unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di un'organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e negative al punto 4.
(…)
La pos. 131.100 del capitolato descriveva l'oggetto della commessa come la fornitura e la posa della segnaletica verticale destinata alle strade cantonali, ovvero la fornitura e la posa di segnali, telai e pali per la moderazione del traffico, la manutenzione ordinaria e l'esecuzione di correzioni stradali per il periodo dal 2020 al 2023. Le quantità principali erano le seguenti (pos. 143.100 e cifra 2 del bando):
Quantitativi principali lotto Sottoceneri:
a) segnali ca. pz. 1500
b) telai ca. pz. 1200
c) pali ca. ml 110
d) posa e montaggio ca. pz. 1100
e) isole spartitraffico ca. pz. 340
f) paletti prefabbricati flessibili ca. pz. 400
Quantitativi principali lotto Sopraceneri:
a) segnali ca. pz. 1500
b) telai ca. pz. 1200
c) pali ca. ml 110
d) posa e montaggio ca. pz. 1100
e) isole spartitraffico ca. pz. 340
f) paletti prefabbricati flessibili ca. pz. 400
Gli atti del
concorso prevedevano che per la gara in oggetto possono essere subappaltati
unicamente i lavori specialistici (pos. 229.200 e segg. CPN 102).
Nel bando (cifra 12) e nella documentazione
di gara (pos. 221.100 CPN 102) era segnalata chiaramente la possibilità di
ricorso contro gli stessi. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Nel termine stabilito, per i lotti SV-SC 2020-2023 __________ e __________, qui in discussione, sono giunte al committente le seguenti offerte:
|
Ditta |
__________ |
__________ |
|
RI 1 |
fr. 1'146'711.80 |
fr. 1'146'711.80 |
|
CO 1 |
fr. 1'322'304.00 |
fr. 1'322'304.00 |
|
__________ |
fr. 1'490'261.05 |
fr. 1'525'343.25 |
Esperite le necessarie verifiche, con distinte decisioni del 6 novembre 2019 il
Consiglio di Stato ha risolto di escludere le offerte della RI 1, rilevando che
la ditta non soddisfa il criterio CI-1 "Ditta iscritta al Registro di
Commercio Svizzero nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e
materiali per la segnaletica stradale" esatto alla pos. 223.100 del
fascicolo Disposizioni particolari CPN 102. Con decisioni di uguale
data, la stazione appaltante ha inoltre assegnato le commesse alla CO 1, prima
classificata in tutte e due le graduatorie.
C. Mediante ricorso del
19 novembre 2019 la RI 1 ha impugnato le (4) predette decisioni davanti al
Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e sollecitando
il rinvio degli atti al committente affinché si pronunciasse nuovamente previa
inclusione delle sue offerte. In via cautelare, ha domandato di concedere
effetto sospensivo al gravame.
La ricorrente ha ritenuto che l'estromissione delle sue offerte per il mancato
adempimento dei criteri d'idoneità previsti dalle diposizioni particolari
CPN 102 criterio CI-1 pag. 5 cifra 223.100 integrasse gli estremi di un
formalismo eccessivo. In effetti la committenza non ha considerato che la RI
1 adempie perfettamente questi requisiti, sia perché essa è da anni operativa
nella produzione, vendita, montaggio e manutenzione di prodotti di segnaletica
stradale, in particolare semafori, sia perché ha una dotazione aziendale
perfettamente operativa nella "attività pertinenti", a cui la
prescrizione in questione fa riferimento. Del resto, nessuna delle
offerenti riporta testualmente la formulazione della prescrizione CI-1 tra gli
scopi della società iscritti a registro di commercio, per modo che applicando
il testo letterale tutte e tre le concorrenti avrebbero dovuto essere scartate.
La disparità di trattamento finalizzata a discriminare l'insorgente, ha
proseguito la RI 1, è ancor più lampante ove solo si consideri che la CO 1
risulta essere a registro di commercio come una succursale di una ditta
svizzero tedesca senza una specifica indicazione dello scopo sociale nel
registro di commercio cantonale. La ricorrente ha infine criticato la
formulazione astratta e molto ampia della "pertinenza con altra attività"
contenuta nel CI-1. A suo giudizio, è inconcepibile formulare negli elementi
d'idoneità un requisito largheggiante esteso ad un'ampissima capacità
operativa, per poi escludere con un formalismo eccessivo una ditta
perfettamente organizzata, operativa da decenni nel settore, dotata di
un'infrastruttura aziendale e logistica esemplare (…) e assegnataria in passato
di diverse commesse nel settore.
D. In sede di risposta il
committente e la deliberataria si sono opposti all'accoglimento
dell'impugnativa.
a. La Divisione delle costruzioni ha ribadito la legittimità dell'esclusione
disposta nei confronti della ricorrente. Tale misura - ha specificato - è stata
adottata dato che dal Registro di commercio si evince chiaramente che la RI 1 è
una ditta attiva nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici ed
elettromeccanici e nel noleggio di impianti semaforici. Stante il testo
dell'iscrizione, essa non realizza tuttavia cartelli stradali, non fabbrica e
non vende nastri di segnalazione, colonnine, specchi, segnalatori di direzione,
né ogni altro tipo di impianto o di segnale stradale, e non ha un negozio del
genere.
L'ente banditore ha osservato poi come
l'estromissione dell'insorgente si giustificava anche a cagione del mancato
soddisfacimento dell'idoneità tecnica richiesta dalla specifica commessa.
Essa non sarebbe infatti in grado di allestire cartelli personalizzati
(Menziken) con indicazioni, località o orari ordinati di volta in volta dal
committente. Non avendo previsto di subappaltare tali lavori e non disponendo
in proprio di una struttura atta alla loro fabbricazione, risulta chiara la sua
necessità di riassegnare a terzi la realizzazione di queste tavole, per poi
rivenderle come prodotto finito.
b. Ad identica conclusione è pervenuta la deliberataria, la quale ha addotto
argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle della stazione appaltante. Ha
rilevato in particolare che a norma di legge (art. 110 dell'Ordinanza sul
registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411) per le
succursali fa stato lo scopo sociale riportato nella sede principale e che
l'estratto del Registro di commercio della CO 1 con sede nel Canton ______ cita
esplicitamente tra gli scopi della ditta la produzione e la vendita di
prodotti, sistemi e soluzioni di segnaletica stradale.
c. Dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche ha rinunciato
a presentare osservazioni.
E. Con la replica la ricorrente ha riaffermato le proprie tesi. Essa ha osservato di aver correttamente indicato la ditta __________ di __________ come subappaltatrice delle opere di zincatura e da fabbro, per quanto non fosse (eventualmente) in grado di produrre in proprio nella propria officina. Ha obiettato l'affermazione della committenza secondo cui essa sarebbe una commerciante improvvisata di segnaletica stradale, elencando gli incarichi ottenuti in passato dal Cantone e dalla Confederazione e producendo (sub docc. N-S) copia dei relativi contratti. Ha confermato infine di avere - mediante atto notarile del 13 dicembre 2019 - codificato in modo più esteso e preciso lo scopo della società non foss'altro per sbaragliare in futuro il campo da ulteriori esclusioni dai concorsi pubblici fondate su eccessi di formalismo.
F. Con le dupliche
la stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno confermato la propria posizione con precisazioni di cui si dirà,
per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alle gare d'appalto, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la sua estromissione dalle procedure (art. 37 lett. b
LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). La potestà ricorsuale per impugnare le aggiudicazioni
delle commesse alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece
riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro le
decisioni di esclusione (STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).
1.2. Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole
processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che
saranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare acquisire
dall'Ufficio delle commesse pubbliche la verifica di quando il CI-1 è stato
introdotto nelle condizioni d'appalto nel settore, quale unico requisito, da
solo, senza altri requisiti d'idoneità su qualifiche sostanziali, e come esso è
stato in passato applicato, come postulato in replica dall'insorgente.
2. 2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:
a) non adempiono ai criteri di idoneità;
b) hanno dato al committente indicazioni false;
c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;
d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;
g) hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.
2.2. Gli ordinamenti
sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione.
I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I
criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare
per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono
invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più
vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere
generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono
i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla
natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in
particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al
pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece
da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni
di partecipazione, che vengono fissate dalla legge
stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in
funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono
essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle
offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la
legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione
del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo
d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei
criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle
offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica
l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente
comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.
2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente
la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art.
10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre
2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono
contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste
norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i
concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di
un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono
essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il
concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante
delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non
ha luogo soltanto nell'ambito della procedura
di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di
concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,
occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla
base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da
escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in
punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i
concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla
scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
dal bando (STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1, 52.2015.498 dell'8
gennaio 2016, 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e
52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece
STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, STA 52.2015.369 del 23 ottobre
2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).
3. L'ente banditore
ha risolto di estromettere le offerte della ricorrente a motivo che essa non
soddisfa il criterio CI-1 "Ditta iscritta al Registro di Commercio
Svizzero nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per la
segnaletica stradale". A torto, tuttavia.
Come indicato nel bando (cifra 2) e nel capitolato di appalto (pos. 131.100),
oggetto del concorso è la fornitura e la posa di segnali, telai e pali per la
segnaletica verticale da installare sull'intera rete delle strade cantonali. Oltre
agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri
sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nelle prescrizioni
di concorso diversi criteri di natura particolare, esigendo fra l'altro che
l'offerente fosse iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno
due anni nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per
segnaletica stradale o altra attività pertinente. In altri termini, ha
imposto che il requisito d'idoneità in discussione dipendesse dagli scopi
risultanti dall'iscrizione a RC.
Dagli atti emerge che al momento (23 settembre 2019) in cui la ricorrente ha
presentato le proprie offerte, essa era iscritta a Registro di commercio quale
ditta attiva nella progettazione, fornitura, messa in esercizio e
manutenzione di componenti per centrali elettriche fino a 10 MW; progettazione,
sviluppo, costruzione e assemblaggio di gruppi elettrogeni di soccorso,
automazioni industriali e opere elettromeccaniche; lo svolgimento di servizi di
assistenza dopo vendita ed il noleggio di impianti semaforici per la sicurezza
stradale; la vendita, revisioni e riparazioni elettromeccaniche (cfr. doc.
I). Gli impianti semaforici costituiscono dei segnali luminosi ai sensi dell'art.
68 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr;
RS 741.21) e, pertanto, dei prodotti relativi alla segnaletica stradale. La
loro messa a disposizione ed il relativo servizio dopo vendita, rappresentano
quindi delle attività sufficientemente pertinenti con la natura della commessa
a concorso. Indipendentemente dall'assenza della specifica menzione "vendita
e commercio di prodotti e materiali per segnaletica stradale"
nell'iscrizione figurante a RC, la circostanza per cui la RI 1 operi
indiscutibilmente (anche) in tale ambito si desume già solo dalle numerose
commesse di fornitura nel settore che le sono state attribuite dal
Cantone e dalla Confederazione. I contratti di appalto prodotti in replica sub
docc. N-S dimostrano infatti come la ricorrente in passato abbia già effettuato
forniture di materiale per segnaletica stradale analoghe a quelle della
commessa oggetto dell'odierno contendere. In simili circostanze, l'applicazione
rigorosa della sanzione dell'esclusione configurerebbe un eccesso di formalismo
e violerebbe il principio della proporzionalità. Tale conclusione si giustifica
a maggior ragione alla luce della formulazione, assai vaga, della "pertinenza
con altra attività" contenuta nel querelato criterio d'idoneità. Giustamente
la ricorrente sostiene infatti che è inconcepibile formulare negli elementi
d'idoneità un requisito largheggiante esteso ad un'ampissima capacità
operativa, per poi escludere con un formalismo eccessivo una ditta
perfettamente organizzata, operativa da decenni nel settore, dotata di
un'infrastruttura aziendale e logistica esemplare (…) e assegnataria in
passato di diverse commesse nel settore. Il committente avrebbe dovuto
essere ben più preciso e formulare la prescrizione in termini assai meno
sommari e generici. Non può chiamare i concorrenti a scontare le conseguenze
della propria negligenza. La ricorrente soddisfa quindi il criterio di idoneità
in parola e non poteva essere esclusa.
4. 4.1.
Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono
conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre
che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e
di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La
conformità deve esser data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve
adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che
deve soddisfare le prescrizioni di gara.
4.2. Il divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb è
essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato
quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara,
deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da
lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di
subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per
prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le
attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è
tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che gli atti di
gara possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza gli
offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria,
mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di
principio essere eseguita in proprio dall'offerente (art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; RtiD I-2016 n. 13; STA
52.2016.442 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1 e rinvii).
4.3. Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto definiva in modo
concreto, preciso e completo l'oggetto della prestazione messa a concorso. In
particolare, esso stabiliva esattamente la quantità ed anche le caratteristiche
tecniche (tipo di carattere, colore, dimensioni, ecc.) dei segnali occorrenti
alla rete delle strade cantonali ed ammetteva il subappalto per le opere
specialistiche. Tra le possibili prestazioni che avrebbero potuto essere
subappaltate, lo stesso ente banditore aveva indicato i trasporti, le opere da
fabbro e da zincatura, nonché la posa (cfr. fascicolo Dichiarazioni
dell'offerente, pag. 9).
Invano obietta la stazione appaltante che la RI 1 non sarebbe in grado di
elaborare tavole e cartelli personalizzati e che per adempiere al mandato sarebbe costretta a rifornirsi
presso terzi, disattendendo con ogni
evidenza il divieto di subappalto della prestazione principale e caratteristica
chiaramente sancito dai documenti di gara. L'insorgente ha infatti
rettamente segnalato che avrebbe fatto capo alla __________ di __________ (fornitrice
delle tavole in alluminio) per le opere da fabbro e zincatura, per quanto non
fosse, eventualmente, in grado di produrre in proprio nella propria officina. Anche
questo Tribunale non ha motivo di dubitare che essa disponga delle risorse
tecniche necessarie per eseguire la commessa a concorso. Ne danno atto le
numerose forniture di materiale per segnaletica stradale (già) eseguite in
passato. Del resto, anche l'aggiudicataria ha dichiarato di subappaltare tutta
una serie di lavori, senza che ciò sia stato rilevato come contrario alle norme
di gara da parte del committente. Ne segue che le offerte dell'insorgente non
avrebbero meritato l'esclusione neppure per questo ulteriore motivo, addotto
peraltro solo in sede ricorsuale.
5. Accertata
l'infondatezza dell'estromissione dalle procedure della ricorrente, resta da
esaminare la legittimità della delibera.
5.1. La ricorrente sostiene che nemmeno l'aggiudicataria riporta testualmente
la formulazione della prescrizione CI-1 tra gli scopi della società iscritti a
Registro di commercio. Anche lei avrebbe dovuto essere a sua volta esclusa.
Questa conclusione, afferma, si giustifica a maggior ragione ove solo si
consideri che l'aggiudicataria risulta essere a registro di commercio
come una succursale di una ditta svizzero tedesca senza una specifica
indicazione dello scopo sociale nel registro di commercio cantonale.
5.1.1. Secondo la giurisprudenza federale per succursale si intende uno
stabilimento d'impresa che alle dipendenze di una società principale di cui fa
giuridicamente parte esercita in modo duraturo un'attività simile in locali
separati, godendo di una certa autonomia nel mondo economico e degli affari
(DTF 144 V 313 consid. 6.3, 117 II 85 consid. 3). A differenza del gruppo di
società, in cui società madre e filiale sono entità giuridiche distinte, la
succursale non ha personalità giuridica propria e agisce in nome della società
alla quale appartiene, essendo incorporata nella casa madre e da essa
dipendente. Nell'ambito di una procedura di concorso, l'offerta di una
succursale vincola la società dalla quale essa dipende, con la conseguenza che
quest'ultima deve essere trattata a tutti gli effetti quale offerente (cfr. STA
52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 5.1.2, 52.2016.389 del 12 dicembre 2016 consid. 2.3, 52.2011.355 del
16 settembre 2011 consid. 3.3; Martin
Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2014/2015, Zurigo - Basilea -
Ginevra 2016, n. 188 con riferimenti; Martin
Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 1378; Martin Beyeler, nota alla sentenza pubblicata in: BR
2015 pag. 21).
5.1.2. L'art. 110 cpv. 1 ORC prevede che l'iscrizione nel Registro di commercio
della succursale contiene le indicazioni seguenti:
a) la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale;
b) la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la sede e il domicilio legale della succursale;
c) il fatto che si tratta di una succursale;
d) lo scopo della succursale in quanto sia formulato in modo più restrittivo di quello dello stabilimento principale;
e) le persone autorizzate a rappresentare la succursale, sempreché il loro diritto di firma non risulti dall'iscrizione dello stabilimento principale.
5.2. La censura con
cui la ricorrente critica l'assenza di una specifica indicazione dello scopo
sociale della succursale a RC è infondata, visto che, in mancanza di
(ulteriori) indicazioni relative allo scopo della succursale, si ritiene che
per la stessa faccia stato quello dello stabilimento principale (art. 110 cpv.
1 lett. d ORC). Ora, dall'estratto del Registro di commercio del Canton __________
in atti si evince che tra gli scopi della CO 1 vi è anche la produzione e la vendita di prodotti, sistemi e
soluzioni oltre che la fornitura di servizi per la segnalazione, informazione,
demarcazione e guida del traffico. Invano l'insorgente si ostina nell'affermare che concorrendo quale
succursale avrebbe dovuto esibire un estratto di registro di commercio della
succursale con lo scopo sociale tradotto in italiano e riportato nel registro
di commercio di __________. Il committente non ha imposto la produzione di
un simile documento. A ciò aggiungasi peraltro che il prospetto CO 1 annesso
alle offerte della deliberataria permette di fugare ogni dubbio circa i suoi
campi di attività.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando le decisioni impugnate siccome lesive del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb e 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) e rinviando gli atti al committente affinché valuti le offerte della ricorrente, allestisca delle classifiche e proceda a delle nuove delibere. Va da sé che l'ente banditore dovrà statuire nuovamente sulle offerte delle uniche due concorrenti rimaste in lizza: la RI 1 e la CO 1.
7. L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa.
8. La tassa di
giustizia è posta a carico della stazione appaltante e della deliberataria, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Esse rifonderanno inoltre alla ricorrente, patrocinata da un legale,
un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni del 6 novembre 2019 (n. 5421, 5422, 5423 e 5424) con cui il Consiglio di Stato ha escluso l'insorgente dal concorso indetto per aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sulla rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023 (lotti SV-SC 2020-2023 _______ e __________) e deliberato le commesse alla CO 1, sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati alla stazione appaltante per nuovi giudizi ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria
in ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr.
5'000.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Lo Stato e la deliberataria verseranno alla ricorrente fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
|
5. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera