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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 novembre 2019 del Consiglio di Stato (n. 5566) che respinge l'istanza inoltrata dall'insorgente di restituzione in intero del termine per impugnare la risoluzione del 1° luglio 2019 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS e non gli ha rinnovato il permesso di dimora B UE/AELS; |
ritenuto, in fatto
che il cittadino italiano RI 1
(1958) è entrato in Svizzera il 13 maggio 2013, venendo posto al beneficio di
un permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa
dipendente;
che il 19 aprile 2018 egli ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio
UE/AELS o, eventualmente, il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS;
che dopo avere istruito la pratica per il tramite della Polizia cantonale, il
15 maggio 2019 la Sezione della popolazione ha prospettato a RI 1 la reiezione
di entrambe le sue richieste, assegnandogli un termine di 10 giorni per
presentare osservazioni in proposito;
che tale scritto, inviato tramite lettera raccomandata, non è stato ritirato
dall'interessato;
che, in linea con quanto preannunciato, mediante decisione del 1° luglio 2019
l'Ufficio della migrazione ha negato a RI 1 il rilascio di un permesso di
domicilio C UE/AELS e nel contempo non gli ha rinnovato il suo permesso di
dimora B UE/AELS;
che l'autorità di prime cure ha ritenuto che in base agli accertamenti
effettuati RI 1 viva principalmente in Italia, dove possiede il centro dei
propri interessi e abitano i suoi più stretti congiunti, e che il suo soggiorno
in Svizzera non sia continuo e regolare;
che anche la raccomandata con cui è stata spedita tale risoluzione è stata
retrocessa al mittente, visto che il suo destinatario non ha provveduto a
ritirarla;
che il 19 luglio 2019 l'Ufficio della migrazione ha quindi nuovamente inviato
per posta semplice all'interessato copia della suddetta decisione per
conoscenza;
che con e-mail del 19 settembre 2019, RI 1 ha chiesto all'Ufficio della
migrazione informazioni in merito allo stato della sua pratica;
che il 23 settembre seguente l'autorità dipartimentale ha informato
quest'ultimo dell'esito negativo della sua istanza e del fatto che la relativa
decisione gli era stata inviata sia per posta raccomandata sia per posta B;
che su richiesta di RI 1, il 24 settembre 2019 l'Ufficio della migrazione gli
ha quindi ulteriormente trasmesso una copia del provvedimento che lo
concerneva;
che con risoluzione del 6 novembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza
di restituzione in intero del termine per ricorrere contro la suddetta
decisione dipartimentale, inoltrata il 3 ottobre 2019 da RI 1;
che il Governo cantonale ha in sostanza ritenuto che l'interessato non avesse
dimostrato di essersi trovato senza alcuna sua colpa nell'impossibilità di
impugnare per tempo la decisione che lo riguardava;
che avverso quest'ultimo giudizio il soccombente insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che dei motivi posti a fondamento dell'impugnativa si dirà per quanto
necessario in seguito;
che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 143.100);
che la legittimazione a ricorrere di RI 1è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1 LPAmm);
che innanzitutto occorre precisare che, contrariamente a quanto rilevato dal
Consiglio di Stato, il fatto che il ricorrente non abbia impugnato
contestualmente all'inoltro della sua domanda di restituzione del termine, la
decisione dipartimentale che lo concerneva non gli è di alcun pregiudizio;
che in effetti si deve considerare che, a differenza di quanto previsto ad
esempio dall'art. 24 cpv. 1 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021),
giusta l'art. 15 LPAmm la parte che chiede la restituzione di un termine
non deve compiere l'atto omesso entro lo stesso lasso di tempo fissato dalla
legge per presentare una simile istanza: tale atto dev'essere compiuto solo in
caso di accoglimento della domanda nel rispetto del termine restituito;
che su questo punto la soluzione contemplata dalla LPAmm, per quanto
discutibile, corrisponde a quella sancita oggi dall'art. 148 del Codice di procedura civile del 19 dicembre
2008 (CPC; RS 272) ed
è intesa ad evitare alle parti di dover presentare un atto che in caso di
reiezione della domanda di restituzione del termine si rivelerebbe inutile, cagionando
alla parte anche spese processuali ed eventualmente di patrocinio (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, in: RVGC, anno parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1957,
n. 3.3);
che, fatta questa premessa di ordine procedurale, si deve considerare che nel
merito il gravame appare destituito di fondamento;
che in base alla giurisprudenza del Tribunale
federale relativa all'intimazione nella cassetta delle lettere o nella casella
postale - in parte codificata anche nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm - un
invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto
notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con
relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere in linea di
principio di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1, 130 III
396 consid. 1.2.3; STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e
2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2);
che, nelle condizioni indicate, l'applicazione di questa giurisprudenza non
costituisce affatto un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid.
1.2.3, 127 I 31 consid. 2b);
che l'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola
all'autorità; essa deve portare una prova atta a dimostrare che
la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale (DTF 129 I
8 consid. 2.2; STF 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 e 2.4); se
la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia
partire dal principio che l'impiegato della posta abbia effettivamente inserito
l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto (STF
2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 3.2);
che in tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a
sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve
indicare indizi concreti che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto (STF
2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 con ulteriori rinvii);
che nel caso di specie, il ricorrente aveva avviato dinanzi alla Sezione della
popolazione una procedura volta ad ottenere il rilascio di un permesso di
domicilio C UE/AELS o, in via eventuale, il rinnovo del suo permesso di dimora
B UE/AELS;
che egli doveva quindi attendersi la notifica di atti di procedura
rispettivamente di una decisione in merito, anche perché posteriormente all'inoltro
della sua richiesta era stato interrogato dalla Polizia cantonale per
accertamenti riguardo alla sua situazione personale (STF 2C_610/2016 del 6
settembre 2016 consid. 4.1 e riferimenti);
che, come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, il ricorrente non adduce
elementi tali da mettere in discussione l'avvenuto recapito nella sua cassetta
delle lettere dell'avviso di ritiro della raccomandata con cui gli è stata
inviata la decisione del 1° luglio 2019 dell'Ufficio della migrazione che lo
riguardava: limitandosi infatti a formulare considerazioni generiche e di
carattere speculativo, egli dimentica che, in presenza di un
invio raccomandato, il destinatario dell'invio non può limitarsi a
sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve
addurre concreti indizi che l'errore sostenuto sia davvero avvenuto; indizi che
nella fattispecie non vengono però forniti;
che non può essere considerato un indizio sufficiente la dichiarazione del
coinquilino dell'insorgente, __________, secondo cui egli non avrebbe mai
rinvenuto nella loro cassetta delle lettere avvisi di ritiro di raccomandate
destinate a RI 1 provenienti dall'Ufficio della migrazione;
che a questo proposito occorre considerare che, come si può desumere facendo
capo alle mappe messe a disposizione dal motore di ricerca www.google.ch, l'edificio
di cui al n. __________ di __________, presso il quale dovrebbe abitare l'insorgente,
si trova all'estremità occidentale del Comune di __________, al confine con il Comune
di __________, in un comparto urbano densamente edificato, dove sorgono
numerosi stabili abitativi e commerciali, e servito da una fitta rete viaria;
che, vista la posizione per nulla discosta e agevolmente accessibile sia a
piedi sia con qualsiasi mezzo di locomozione in cui è ubicato il suddetto
edificio, non è assolutamente dato di vedere per quali ragioni e in che modo lo
stesso avrebbe subito un disservizio da parte della Posta, come quello a cui
viene fatto riferimento nel gravame, tale da addirittura impedire nel giro di
pochi mesi il recapito al ricorrente di due raccomandate a lui destinate e
delle copie di tali scritti inviategli dall'Ufficio della migrazione tramite
posta B;
che comunque sia il fatto che, come da sua richiesta del giorno precedente, il 25 settembre 2019 il ricorrente abbia ricevuto
dall'Ufficio della migrazione una la copia cartacea della decisione del 1°
luglio 2019 che lo riguardava è la dimostrazione che in verità la
corrispondenza postale viene distribuita senza alcun problema di sorta anche al
n. __________ di ______ a ________;
che oltretutto dalla busta d'invio della decisione del 1° luglio 2019,
agli atti, risulta che l'Ufficio postale ha documentato di avere emesso un
avviso di ritiro della raccomandata n. __________ con
scadenza il 10 luglio 2019, data in cui si deve considerare che la stessa sia
stata validamente notificata all'insorgente;
che alla luce di tutto quanto precede si deve dunque convenire con la
precedente istanza di giudizio sul fatto che RI 1 non si sia trovato nell'occasione
senza alcuna colpa nell'impossibilità di impugnare la suddetta risoluzione
dipartimentale rispettando il termine di 30 giorni dalla data della sua
notifica;
che in simili circostanze è dunque sicuramente a giusta ragione che l'Esecutivo
cantonale ha respinto la sua istanza di restituzione del predetto termine;
che contrariamente a quanto
sostenuto nel gravame non vi è alcuna violazione del principio della
proporzionalità o del divieto di formalismo eccessivo nel fatto che il
Consiglio di Stato abbia disatteso tale domanda quando, conformemente al
diritto procedurale applicabile, non sussistevano i presupposti per giungere ad
una diversa conclusione; d'altra parte la gravità delle conseguenze derivanti
dalla mancata tempestiva impugnazione della decisione dipartimentale in parola
sulla situazione della parte interessata non appare determinante;
che pertanto il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma del
giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente
(art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere