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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 novembre 2019 (n. 5547) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione del 18 giugno 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, nato il __________,
ha conseguito la licenza di condurre nel 2009. Cameriere barman di professione,
non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
b. Il 12 marzo 2019, verso le ore 04.00, RI 1 è stato fermato dalla Polizia
cantonale per un controllo, mentre circolava in stato di ebrietà a __________.
Dopo essere stato sottoposto a un'analisi dell'alito mediante etilometro
probatorio - da cui è scaturito un risultato di 0.88 milligrammi di alcol per
litro di aria espirata -, interrogato dagli agenti, il ricorrente ha tra
l'altro dichiarato che prima dell'evento aveva bevuto tre birre
piccole, due bicchieri di vino rosso, un cocktail con Whisky (prima a casa
di un amico e poi in un locale notturno e al casinò). Ha inoltre
affermato che sapeva, prima di bere, che si sarebbe successivamente messo alla
guida di un veicolo a motore.
La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle
forze dell'ordine.
c. Con decreto d'accusa del 17 aprile 2019, passato in giudicato, il competente
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di guida in stato di
inattitudine (qualificata) ex art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo
alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni) e alla multa di fr. 1'200.-.
B. Nel frattempo, venuta
a conoscenza dell'infrazione, il 26 marzo 2019 la Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, ha avviato nei confronti del conducente un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre; contestualmente,
sospettando un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico
riscontrato nell'alito (≥ 0.8 mg/l di aria espirata), gli ha revocato la
patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto
immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica
presso il medico del traffico (assegnandogli un termine di 30 giorni per la
presa di contatto con l'istituto peritale scelto). Tale decisione, resa in
applicazione degli art. 15d cpv. 1 LCStr e 30 dell'ordinanza
sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è
cresciuta in giudicato incontestata.
C. Il 23 aprile 2019, RI
1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti, rivolgendosi
alla dr. med. __________, medico del traffico SSML, presso il Centro medico del
traffico (CMT).
Preso atto delle conclusioni della perizia della specialista - che l'ha
ritenuto inidoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessato,
con decisione del 18 giugno 2019 la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo un periodo di
sospensione sino a giugno 2019. La riammissione alla guida è stata tuttavia
subordinata alle condizioni di presentare:
§ un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme, nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base di analisi dell'EtG (Etilglucuronide) del capello eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT);
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico SSML steso dal medico attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.
D. Con giudizio del 6
novembre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal
conducente avverso la risoluzione di revoca della licenza di condurre di cui si
è detto.
Premesso che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo invocata dal
ricorrente (STA 52.2019.5 del 18 luglio 2019) si riferiva a un caso specifico e
non bastava per ritenere inattendibile la perizia in questione, il Governo,
preso atto della genericità delle obiezioni sollevate e dopo aver ripercorso le
risultanze dell'esame peritale, ha in sostanza condiviso la deduzione del
medico secondo cui l'insorgente - pur non essendo alcoldipendente in senso
medico - consumasse quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la
capacità di condurre veicoli a motore. Lo confermerebbe l'analisi del capello,
da cui sarebbe deducibile un suo consumo medio di ca. 80 g d'alcol puro ogni
giorno (58 pg/mg = 40 g x 2), tale da rendere inattendibile quello dichiarato dal
ricorrente (prima del 12 marzo 2019, 4/5 bicchieri solo nei giorni liberi). Considerato
che usa regolarmente il veicolo, sarebbe lecito supporre che l'insorgente si
sia messo più volte al volante in stato d'ebbrezza e che non sia in grado di
liberarsi o di controllare i propri consumi. L'Esecutivo cantonale ha quindi concluso
che il ricorrente presentasse una dipendenza dal consumo di alcol ai sensi dell'art.
16d cpv. 1 lett. b LCStr e che la misura di sicurezza disposta nei suoi
confronti fosse pertanto giustificata e appropriata, al pari delle diverse
condizioni poste per la riammissione alla guida. Ha infine negato che le
necessità professionali invocate dall'insorgente, mitigabili con altri
accorgimenti (uso mezzi pubblici, ecc.), potessero condurre ad altro esito.
E. Avverso il predetto giudizio, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla revoca di sicurezza; in via subordinata postula la retrocessione degli atti al Governo, affinché disponga una nuova perizia. Preliminarmente, chiede la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato un accertamento arbitrario dei fatti e un'applicazione errata del diritto, ritenendo che la perizia del medico del traffico alla base della revoca sia inattendibile. Il caso in esame, afferma, sarebbe del tutto analogo a quello giudicato dal Tribunale nella citata sentenza del 18 luglio 2019. Nega in particolare di aver pronunciato alcune affermazioni contenute nel referto, osservando che sin dall'inizio della procedura avrebbe chiesto di essere sentito per meglio circostanziare le sue dichiarazioni. La perizia sarebbe frutto di un "copia e incolla" di altre verifiche d'idoneità. Sarebbe inoltre immotivata (in particolare in relazione al criterio di dipendenza riscontratogli, "maggiore tolleranza"). L'esame del capello non basterebbe invece a giustificare la revoca di sicurezza; le deduzioni tratte al proposito dal Governo sul suo quotidiano consumo di alcol e uso dell'auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito sarebbero fuori da ogni logica. Il ricorrente, che ritiene di essere idoneo alla guida, contesta pure le condizioni, a suo dire sproporzionate, impostegli ai fini della riammissione, rilevando pure di non avere precedenti specifici. Fa infine valere i disagi professionali derivanti dal provvedimento (ritenuto che avrebbe perso il proprio impiego e, se ne trovasse uno nuovo, non potrebbe far capo ai mezzi pubblici).
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,
con osservazioni di cui si dirà, se del caso, più avanti.
G. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
H. A complemento dell'incarto,
il Tribunale ha richiamato dalla dr. med. __________ il test AUDIT compilato
dal ricorrente nell'ambito dell'esame peritale, dandogliene comunicazione. Lo
ha inoltre informato che avrebbe tenuto conto, ai fini del giudizio, dello
scritto del medico del traffico del 18 settembre 2019 già agli atti, allegato
alla duplica della Sezione della circolazione al Governo (ma da quest'ultimo
non considerata, cfr. giudizio impugnato, consid. 1). Nel termine impartito, l'insorgente
è rimasto silente, rinunciando a formulare eventuali osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e
direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm),
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), integrati dalla documentazione di cui
si è detto in narrativa (consid. H). Non occorre invece assumere un'ulteriore
perizia di medicina del traffico, come sembra richiedere l'insorgente; il
referto agli atti - dalle cui conclusioni, come si vedrà, non vi sono seri
motivi per scostarsi - basta per rendere il presente giudizio.
2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è
accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più
adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b
LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che
esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa
allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali
da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace
di liberarsi o di controllare questa
abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta
più di ogni altro automobilista il
rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di
garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex
art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica
pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione
giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a
causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di
divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122
consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono
pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il
suo comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF
129 II 82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017
del 7 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una
misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti
non idonei alla guida. La licenza revocata a tempo indeterminato potrà
essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale
termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita dal
provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art.
17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua
guarigione, in caso di alcoldipendenza (art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr) dopo
un'astinenza controllata di almeno un anno.
La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua
libertà personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente,
prima di adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la
situazione della persona implicata (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 129 II 82
consid. 2.2). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto
e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. DTF 129 II
82 consid. 2.2). Un esame di verifica dell'idoneità alla guida (a cura di un
medico che possiede il titolo di medico del traffico SSML o un titolo
equivalente, cfr. art. 5b cpv. 4 e 28a cpv. 2 lett. a OAC) è in
particolare richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una concentrazione
di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una concentrazione
di alcol nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria
espirata (art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr). Rientrano, tra i chiarimenti
che di regola s'impongono prima di pronunciare un'eventuale revoca di
sicurezza, l'esame dettagliato delle circostanze personali (che in fondati casi
può includere la raccolta di rapporti di terzi), l'approfondimento di eventuali
episodi di guida in stato di ebrietà, un'anamnesi dell'alcolismo (concernente il
comportamento potorio rispettivamente le abitudini e le motivazioni del
consumo) come pure una completa visita medica corporale, particolarmente
attenta a possibili alterazioni o disturbi della salute dipendenti dall'uso di alcolici
(cfr. DTF 129 II 82 consid. 6.2.2; STF 1C_309/2018 citata consid. 4, 1C_701/2017
del 14 maggio 2018 consid. 2.3, 1C_150/2010 del 25 novembre 2010 consid. 5.5).
2.3. Nella misura in cui si fonda su perizie allestite da specialisti, di
principio l'autorità decidente non si scosta dal loro contenuto, a meno che non
abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3,
133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Decisivo ai fini del
valore probatorio di un referto medico è che si fondi su un'indagine sufficientemente completa, tenga conto delle tesi
dell'interessato, sia stato redatto con conoscenza dell'anamnesi, sia chiaro
nella descrizione e nell'apprezzamento della situazione medica e che le
conclusioni dell'esperto siano debitamente motivate (cfr. DTF 125 V 351 consid.
3a; STF 1C_7/2017 del 10 maggio 2017 consid. 3.5, 1C_5/2014 del 22 maggio 2014
consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag. 138 seg.).
3. In concreto,
come visto in narrativa, le precedenti istanze hanno giustificato la revoca
della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente fondandosi
sulla perizia allestita dal medico del traffico SSML, dr. med. __________,
presso il CMT. Da tale referto risulta che la specialista, dopo una breve
anamnesi, ha svolto un colloquio con l'interessato che il referto così riporta
(ad "Storia del consumo di alcol", n.d.r. la numerazione da 1 a 8 è
del Tribunale):
(1) L'interessato dichiara un inizio di consumo
di sostanze alcoliche all'età di 16 anni circa precisando: "vengo da __________
dove c'è una cultura del bere e da giovani ci capitava di uscire e bere il
prosecco o andare in discoteca e prendere la bottiglia e quindi questo facevamo
il weekend, poi magari organizzavamo dei pullmann e andavamo in discoteca e
bevevamo del vino e poi degli shots e poi ci facevamo un drink con la bottiglia
tutti insieme. Mi è capitato di bere di più in situazioni di stress, di bere
qualche drink in più, pensando che mi facesse allentare i nervi diciamo, ed
essere più tranquillo, ma senza mai arrivare a livelli di non essere più
cosciente e presente. In certe occasioni un po' particolari, magari di
festeggiamenti di compleanno o magari perché c'era un'occasione particolare di
arrivare a bere tanto e però ecco sempre non raggiungendo dei livelli di
arrivare a farsi male. L'episodio del 12.3.2019 è stato proprio da incosciente
non mi ero curato proprio della situazione. Da quel giorno ad oggi ho ancora
bevuto al mio compleanno e un bicchiere di vino con i miei colleghi. Il consumo
di alcol è cambiato parecchio, prima dei fatti era un consumo nei giorni liberi
di 2 drinks all'aperitivo poi bere una bottiglia tutti insieme a cena e quindi
in totale tutta la serata di bere 4-5 bicchieri e diciamo che non ho mai avuto
bisogno di dovermi dare un freno perché quando consumavo quelle quantità di
alcol non mi mettevo in pericolo diciamo e lo facevo per stare in compagnia con
gli amici e ridere e scherzare. Poi da dopo il 12.03.2019 non bevo più così,
praticamente non mi ricordo neanche la ultima volta che ho bevuto sicuramente quello
che è successo mi ha dato un po' una svegliata questa cosa".
(2) L'interessato riconosce una tolleranza aumentata all'alcool affermando
che se beve qualche bicchiere di troppo lo regge bene; inoltre afferma di non
avere mai perso il controllo del suo consumo di sostanze alcoliche.
(3) Nel corso della perizia, il signor RI 1precisa di non avere mai utilizzato
l'alcool come un ripiego nei momenti difficili della sua vita e non pensa di
avere mai avuto problemi a relazionarsi con questa sostanza; inoltre, nessuno
del suo entourage gli ha mai fatto notare un consumo eccessivo di alcool nel
corso della sua vita.
(4) Confrontato alla guida in stato di ebrietà del 12.03.2019 l'interessato
risponde come segue: "sono andato a casa del mio collega e gli ho
chiesto se saremo usciti a bere qualcosa e abbiamo bevuto un bicchiere di vino e
poi abbiamo deciso di trasferirci in una birreria e abbiamo provato delle birre
in birreria a __________ e poi non c'era niente da fare e abbiamo deciso di
andare al casinò a giocare a Black Jack e siamo andati a trovare i nostri
colleghi al __________ che lavoravano e ci siamo fatti due cocktails prima di
entrare al casinò poi siamo andati al tavolo e c'era un nostro collega che ci
diceva se volevamo bere e abbiamo preso delle birre e poi si era fatto tardi ed
erano le 3 e allora ci siamo bevuti l'ultima birretta prima di andare e abbiamo
fumato una sigaretta prima di partire e poi ho preso la macchina e sono partito
pensando sì sono fuori però accompagno lui a casa e poi io vado a casa e cosa
può succedere, niente e non mi sono curato della mia situazione e siamo
arrivati davanti al posto di blocco e ci siamo fermati e i poliziotti ci hanno
chiesto se avevamo bevuto e mi è venuto il panico e ho pensato che potevo
salvarmi mentendo e invece ho solo peggiorato la situazione e ho detto che
avevo bevuto solo due birre e poi allora mi sono tirato dentro questa
situazione, mi hanno fatto soffiare e poi mi hanno tolto subito la patente e la
macchina è stata parcheggiata là e poi mi hanno portato in centrale e mi hanno
fatto fare l'ultimo soffio e ho compilato il verbale e basta".
(5) Interrogato sugli aspetti della guida sotto l'influenza di alcool,
il periziando afferma: "penso che sono un incosciente, una persona che
si è messa a guidare in quelle condizioni quando aveva mille altre opzioni la
prima era di non bere così tanto e l'altra era di non mettersi alla guida e
prendere un taxi e andare a casa e non rischiare di guidare in quelle
condizioni e poi ho fatto rischiare qualcosa anche al mio collega perché
potevamo avere un incidente e farci del male".
(6) Riguardo agli aspetti alcologici di assorbimento e eliminazione dell'alcool
da parte del corpo umano, l'interessato afferma non conoscerli; queste
informazioni gli sono fornite nel corso della presente perizia.
(7) Nel corso delle ultime 3 settimane afferma di non aver più consumato
bevande alcoliche al fine di rispettare le consegne scritte nella lettera di
convocazione alla presente perizia (nella quale si raccomanda vivamente di
astenersi dal consumo di alcool).
(8) Per il futuro, il signor RI 1 propone delle strategie per non guidare più
in stato di ebrietà, come ad esempio fare guidare un amico che non beve,
spostarsi in taxi o utilizzando i mezzi pubblici a partire da una consumazione ≥ 1 unità di
alcool.
Ha inoltre dichiarato dei consumi occasionali, in passato, di sostanze
stupefacenti (cfr. ad "Sostanze stupefacenti"). Dal referto risulta
che il medico del traffico ha pure sottoposto RI 1 a un questionario AUDIT (Alcohol
Use Disorders Identification Test) - indicando che l'insorgente ha
conseguito un punteggio (10), ovvero superiore a quello (8) indicante un
problema di alcol -, come pure a un esame clinico (tegumenti, cardiovascolare,
ecc.), che non riporta segni degni di particolare nota. L'esame del capello
analizzato dall'IACT ha dal canto suo messo in evidenza una concentrazione (58
pg/mg) di Etilglucuronide (EtG) superiore al valore soglia (≥ 30 pg/mg),
compatibile con un consumo eccessivo di etanolo nei 3-4 mesi antecedenti il
prelievo.
Sulla base delle dichiarazioni del periziando, dei risultati del questionario
AUDIT e degli esami tossicologici, il perito ha poi precisato di poter ritenere
il seguente criterio di dipendenza: maggiore tolleranza, ricordando
che sulla base della definizione della CIM-10 (Classificazione Internazionale
delle Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10a revisione,
Organizzazione mondiale della sanità) una dipendenza da alcol viene
diagnosticata in presenza di almeno 3 criteri nel corso dell'anno trascorso.
Dopo aver indicato di non aver potuto raccogliere informazioni dal medico
curante e dal datore di lavoro (stante il mancato consenso del periziando), in
sede di conclusioni ha osservato:
Dal punto di vista medico ritengo:
- un consumo occasionale di cannabis e cocaina nel passato con astinenza all'ora
attuale.
- un consumo di alcol eccessivo, senza dipendenza, (in presenza di un solo
criterio di dipendenza secondo la definizione della CIM-10) sulla base delle
dichiarazioni dell'interessato e dei risultati dell'analisi del capello che
mostrano un consumo eccessivo di etanolo nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo.
La discordanza tra il consumo moderato dichiarato dall'interessato e il consumo
eccessivo messo in evidenza dai risultati delle analisi tossicologiche può
spiegarsi o con un diniego dell'interessato del proprio consumo eccessivo di
alcol o con un tentativo di mascherare all'esperto il suo reale consumo. In
entrambi i casi in evidenza di un prosieguo di consumo di alcol eccessivo,
stimo che il signor RI 1 sia più a rischio degli altri utenti della strada di
rimettersi alla guida in stato di ebrietà in futuro se non si sottopone ad una
presa a carico specialistica con astinenza controllata di almeno 6 mesi.
Ha quindi concluso che il conducente
non fosse idoneo alla guida, precisando le condizioni per la riammissione,
che l'autorità dipartimentale ha essenzialmente ripreso nella propria
decisione.
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, il ricorrente contesta le risultanze di tale referto,
sostenendo anzitutto che esso contiene affermazioni mai pronunciate. Nega in
particolare di aver mai dichiarato: L'interessato
riconosce una tolleranza aumentata all'alcool affermando che se beve qualche
bicchiere di troppo lo regge bene (ad 2), e che non pensa di avere mai avuto problemi a relazionarsi con questa sostanza
(ad 3) e di non conoscere gli aspetti alcologici di assorbimento e eliminazione
dell'alcool da parte del corpo umano (ad 6), ritenendo che siano frutto
di un "copia-incolla" di altre perizie. Sostiene inoltre che, sin
dall'inizio della procedura, avrebbe chiesto di essere sentito per meglio
circostanziare anche le ulteriori dichiarazioni da lui rese (che sarebbero
state estrapolate da un discorso più ampio).
4.2. Ora, al riguardo va anzitutto osservato che, in realtà, all'insorgente è
stata data la possibilità di esprimersi sulla perizia della dr. med. __________
già davanti all'autorità di prime cure. Facoltà di cui egli ha fatto uso con le
osservazioni del 13 giugno 2019, senza tuttavia minimamente mettere in
discussione (o anche solo precisare) le dichiarazioni contenute nel referto. Ma
non solo. Nemmeno davanti al Consiglio di Stato il ricorrente ha sollevato la
benché minima obiezione in merito. Interpellato in corso di procedura, il
medico del traffico ha dal canto suo confermato in generale il contenuto della
perizia, precisando tra l'altro che le risposte del conducente erano state
riportate tra virgolette il più fedelmente possibile, con le parole del
periziando, conformemente a quanto prescritto dai manuali di medicina del
traffico (cfr. osservazioni della dr. med. __________ del 18 settembre 2019,
allegate alla duplica della Sezione della circolazione al Governo).
È ben vero che, per quanto riguarda le singole frasi che l'insorgente contesta
solo in questa sede, la perizia - che sembra a tratti seguire un predeterminato
schema - non indica in modo preciso le domande poste all'interessato, né le
risposte da lui fornite (riportate solo in forma indiretta e in modo invero
sorprendentemente analogo ad altri referti). Altrettanto vero è pure che in
generale il modo di verbalizzazione scelto dalla specialista non risulta
ottimale e anzi suscettibile di prestare il fianco a critiche (in particolare
laddove un conducente contesti a posteriori - in modo puntuale - il senso dell'una
o dell'altra affermazione pronunciata). Questo Tribunale ha del resto già avuto
modo di precisare che un referto di medicina del traffico deve di principio
fondarsi solo su dati oggettivi, che all'occorrenza devono poter essere
dimostrati, pena il rischio della mancanza di trasparenza e plausibilità del
referto. In tal senso, ai fini dell'attendibilità della perizia, nel corso di un
colloquio esplorativo, le informazioni rilevanti per la problematica
dell'idoneità alla guida vanno protocollate il più fedelmente possibile, con le
parole del periziando o almeno nel loro senso (cfr. Bruno Liniger, in: Manfred Dähler/
René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 10, n. 30). Di
regola il referto dovrebbe pure riportare particolari obiezioni e/o reazioni
dell'esplorando, ma anche del perito, che deve dal canto suo evitare domande
suggestive o giudizi di valore (cfr. Liniger,
op. cit., §10, n. 30 seg.). Il Tribunale ha anche rilevato come, a garanzia
della qualità del referto (sia nell'interesse del conducente che del perito),
parte della dottrina suggerisce di registrare il colloquio, previa
indispensabile informazione dell'interessato (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/
Rahel Bieri/Martina Menn,
op. cit., § 9, n. 97, relativamente alle perizie di psicologia del traffico),
ritenuto che lo specialista deve di principio porsi nella condizione di poter
dimostrare il contenuto del colloquio rispettivamente quanto riportato nel
proprio rapporto peritale (cfr. STA 52.2019.5 citata consid. 4.4).
In concreto, a differenza del caso richiamato dal ricorrente (citata STA
52.2019.5), va nondimeno considerato che le obiezioni dell'insorgente si
rivelano piuttosto sommarie, oltre che alquanto intempestive, e già per questo
insuscettibili di mettere veramente in discussione quanto riportato dal perito
(che è per definizione una persona neutra e imparziale, chiamata a svolgere il
suo mandato in scienza e coscienza, cfr. pure, per analogia, Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., § 9,
n. 9). Come già accennato, davanti alle precedenti istanze il ricorrente non ha
in particolare mai negato di aver reso delle risposte nel senso che:
(2) L'interessato riconosce una tolleranza
aumentata all'alcool affermano che se beve qualche bicchiere di troppo lo regge
bene; inoltre afferma di non avere mai perso il controllo del suo consumo di
sostanze alcoliche;
(3) Nel corso della perizia, il signor RI 1 precisa di non avere mai utilizzato
l'alcool come un ripiego nei momenti difficili della sua vita e non pensa di
avere mai avuto problemi a relazionarsi con questa sostanza; inoltre, nessuno
del suo entourage gli ha mai fatto notare un consumo eccessivo di alcool nel
corso della sua vita.
Al contrario,
relativamente a questi passaggi, ha finanche espressamente dato atto di aver
dichiarato di non aver mai perso il controllo del suo consumo di sostanze
alcoliche (ad 2) e di non aver mai utilizzato l'alcol come un ripiego
nei momenti difficili della sua vita (ad 3; cfr. replica al Governo, pag.
3).
Sia come sia, quand'anche si volesse ritenere che le affermazioni qui confutate
dall'insorgente (consid. 4.1) non siano state riprodotte nel loro senso, e in
particolare che egli non abbia riconosciuto una tolleranza aumentata all'alcol
(ma solo indicato che la sua corporatura gli permette di sopportare due
bicchieri di vino senza stare molto male, cfr. ricorso, pag. 13), nel
caso di specie, vi è da ritenere che ciò non permette comunque di scalfire l'attendibilità
della perizia nel suo complesso. E ciò soprattutto se si considera che la
conclusione a cui è in sostanza pervenuta la specialista e tutelata dal Governo
- ovvero che l'insorgente abbia una tendenza a sminuire e mascherare i propri
eccessivi consumi di sostanze e presenti di riflesso un rischio più accresciuto
degli altri utenti di porsi al volante sotto l'influsso di alcol,
rispettivamente che non sia in grado di dissociarne il consumo dalla guida -,
come si vedrà qui di seguito, risulta in ogni caso all'evidenza suffragata da
più riscontri oggettivi (che prescindono dalle affermazioni censurate dall'insorgente).
5.
5.1. Per giurisprudenza, l'esame del capello costituisce un mezzo
appropriato sia per dimostrare un consumo eccessivo di alcol, sia per
comprovare il rispetto di un obbligo d'astinenza (cfr. DTF 140 II 334 consid.
3; STF 1C_615/2014 dell'11 maggio 2015 consid. 2.3.1, 1C_106/2016 citata
consid. 3.3; Mizel, op. cit., pag.
163). In concreto, tale analisi ha messo in evidenza una concentrazione del
metabolita EtG (58 pg/mg, a fronte di un
valore soglia ≥ 30 pg/mg, cfr. rapporto d'analisi del 2 maggio
2019 dell'IACT) tale da non poter che dimostrare una tendenza del
ricorrente a consumare quantità eccessive di alcol, e ciò a dispetto di quanto
da lui affermato.
L'insorgente, come visto, ha infatti dichiarato al perito che non aveva
praticamente più assunto alcolici dopo l'episodio occorsogli il 12 marzo 2019 (Da quel giorno ad oggi ho ancora bevuto al mio
compleanno e un bicchiere di vino con i miei colleghi), precisando
che, in precedenza, il suo consumo era invece di 4-5 bicchieri, solo nei giorni
liberi (prima dei fatti era un consumo nei
giorni liberi di 2 drinks all'aperitivo poi bere una bottiglia tutti insieme a
cena e quindi in totale tutta la serata di bere 4-5 bicchieri). Affermazioni analoghe emergono pure dal
questionario AUDIT, in cui egli ha indicato di assumere alcol solo da 2 a 4
volte al mese, in media 3 o 4 bevande (rispondendo inoltre che gli capitava di
bere 6 o più bevande alcoliche, meno di una volta al mese). Ciò che anche in
questa sede ribadisce (a volte nel fine settimana beveva 4/5 bicchieri di
alcol, cfr. ricorso, pag. 15).
Sennonché, questi dichiarati moderati consumi risultano del tutto
inattendibili: per prassi, valori superiori a una concentrazione di 30 pg/mg di
EtG attestano infatti l'esistenza di un consumo di alcol ad alto rischio ("High-Risk-Drinking"),
laddove a questa soglia corrisponde, secondo la definizione internazionale dell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), un consumo medio quotidiano di 60 g d'alcol (e non
di 40 g come indicato dal Governo) o, in altri termini, di ca. 6 unità di bevande
alcoliche ogni giorno (ad esempio, circa 6 bicchieri di vino (12.5 vol %) da 1
dl o 5-6 birre (4-5 vol.%) da 3 dl al giorno; cfr. STA 52.2016.345 del 7 marzo
2017 consid. 5.4 e rimandi; SSML, Arbeitsgruppe Haaranalytik, Bestimmung von
Ethylglucuronid (EtG) in Haarproben, versione 2017, pag. 8 e 10 e rimandi alla International
Guide For Monitoring Alcohol Consumption And Related Harm, WHO; cfr. pure
sentenza Verwaltungsgericht di San Gallo B 2014/237 del 28 maggio 2015 consid.
2). Al di là dei calcoli del Governo, è quindi evidente come le abitudini
potorie dichiarate dal ricorrente siano del tutto inverosimili e si rivelino
più che altro un tentativo di mascherare all'esperto il suo reale consumo,
come a ragione rilevato e ribadito dal perito (cfr. perizia, pag. 9, e
citate osservazioni del 18 settembre 2019, pag. 3).
5.2. A fronte di tutto ciò, non vi sono pertanto serie ragioni per scostarsi
dalle conclusioni del medico del traffico - che ha in concreto rassegnato un
referto tutto sommato sufficientemente attendibile e motivato, reso al termine
di un esame completo (che, come visto, si fonda non soltanto sull'analisi del
capello, ma anche su altri elementi, quali il test AUDIT e le dichiarazioni
inverosimili dell'insorgente). Insieme alla specialista occorre in particolare concludere
che l'insorgente - ancorché non affetto da una sindrome di alcoldipendenza (da
un punto di vista medico; cfr. Mizel,
op. cit., pag. 161 segg.) - banalizzi i propri consumi di alcol o non sia
comunque in grado di valutarli correttamente e per
questo presenti un rischio più accresciuto degli altri utenti di mettersi alla
guida in stato di ebrietà, rispettivamente non sia in grado di dissociare il
consumo di alcol dalla guida (cfr. pure STF 1C_701/2017 del 14 maggio 2018
consid. 3.2). Ciò che ha del resto confermato proprio l'episodio occorsogli il
12 marzo 2019.
5.3. Ne discende che a giusta ragione il Governo ha tutelato la controversa
revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, siccome immune da
violazioni del diritto.
Identica conclusione vale per le condizioni poste per la riammissione alla guida, del tutto proporzionate e
conformi alla prassi in materia, in caso di dipendenza da alcol ai sensi
dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Va in particolare esente da critiche
il periodo di astinenza (6 mesi) dal consumo di alcol imposto - peraltro
inferiore a quello (1 anno) di regola indicato dalla giurisprudenza (cfr. DTF
131 II 248 consid. 4, 129 II 82 consid. 2.2) - come pure l'obbligo di
frequentare un percorso psicoeducazionale specifico con una presa a carico di
almeno 6 mesi (cfr. STA 52.2018.180 del 29 agosto 2018 consid. 3.2 e rimandi, 52.2016.345
citata consid. 5.6; Rolf Seeger,
Alkohol und Fahr- eignung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutach-tung,
Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für
Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 27; Manuale "Indizi per l'inidoneità a
condurre" del 26 aprile 2000 edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza
della circolazione stradale", pag. 8; cfr.
pure STF 1C_106/2016 citata consid.
4.2 e 4.3).
5.4. Non portano all'evidenza ad altra conclusione i disagi a livello
professionale derivanti dal provvedimento addotti dal ricorrente (difficoltà di
recarsi sul posto di lavoro negli orari serali in cui non vi sarebbero mezzi
pubblici). La revoca di sicurezza non gli impedisce infatti in ogni caso di
svolgere (o cercare) un impiego quale barman o cameriere (che non è peraltro
dato di vedere perché non possa essere svolto nelle fasce diurne, facendo capo
a bus o autopostali per gli spostamenti casa-lavoro o comunque organizzandosi
con terze persone; cfr. STF 1C_541/2019 del 10 marzo 2020 consid. 2.5, 1C_339/2016
del 7 novembre 2016 consid. 5.1).
6.
6.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il
ricorso deve essere respinto.
6.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame in questa
sede.
6.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera