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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 della
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RI 1
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contro |
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il bando del concorso ad invito indetto dalla CO 1 per aggiudicare la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per autobus; |
ritenuto, in fatto
A. Il 6 dicembre 2019 la CO
1 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la RI 1, ad inoltrare entro il 19
dicembre seguente un'offerta per la fornitura di materiale per la videosorveglianza
mobile per autobus.
La lettera di invito indicava che il concorso era retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e fissava quale
unico criterio di aggiudicazione il prezzo. Il modulo d'offerta, da compilare,
si presentava come segue:
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Marca |
Modello |
Qtà |
Prezzo unitario netto CHF (IVA esclusa) |
Prezzo totale netto CHF (IVA esclusa) |
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Hanwha Techwin (Samsung) |
Server TRM-810S mobile NVR |
14 |
............................ |
............................ |
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Hanwha Techwin (Samsung) |
Telecamera IP fisheye XNF 8010 RVM |
52 |
............................ |
............................ |
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Hanwha Techwin (Samsung) |
Cassetto estraibile per hard disk di ricambio |
3 |
............................ |
............................ |
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Hanwha Techwin (Samsung) |
Hard Disk SATA 2.5'' SSD 2TB compatibile con server TRM-810S. |
17 |
............................ |
............................ |
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TOTALE DELLE POSIZIONI (IVA esclusa) |
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Il documento indicava le seguenti condizioni particolari:
- A titolo di completamento dei sistemi di videosorveglianza già presenti su buona parte della flotta di autobus, vengono richiesti prodotti specifici di una determinata marca e modello. Per l'impiego di tali prodotti CO 1 dispone già di personale interno formato, di periferiche di utilizzo e gestione, nonché di parti di ricambio.
- Non sono ammesse varianti (in particolari offerte di altri prodotti) e offerte parziali.
- La validità dell'offerta è di 6 mesi.
- Sui prodotti forniti è richiesta una garanzia di almeno 24 mesi valevole dalla data di consegna.
B. La RI 1 ha impugnato
davanti al Tribunale cantonale amministrativo il suddetto bando di concorso,
chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame.
La ricorrente sostiene per cominciare che la scelta di ritenere quale unico
criterio di aggiudicazione il prezzo violi la legislazione sulle commesse
pubbliche. Nega in sostanza che i prodotti oggetto di fornitura possano essere
considerati come dei beni standardizzati. Esprime critiche pure in punto alle
disposizioni che prevedono la fornitura di prodotti di una ben determinata
fabbricazione. A mente sua, sarebbe infatti possibile procurare delle apparecchiature
professionali equivalenti ed addirittura tecnicamente superiori, oltretutto a
prezzi inferiori a quelle richieste dal committente. Contesta inoltre l'assenza
nel bando di criteri di idoneità per gli offerenti, nonostante si tratti di
impianti tecnici speciali. Reputa infine il bando carente giacché menziona solo
la fornitura e non indica nessun'altra prestazione da parte della ditta
fornitrice, invero assolutamente essenziale. Alla medesima dovrebbe anche
competere l'impartizione delle istruzioni relative alla posa dell'impianto di
base (cablaggi, posizioni, ecc.), la programmazione totale del sistema e
l'esecuzione dei relativi test generali degli impianti, non foss'altro che per
motivi di sostenibilità della garanzia di 24 mesi sulle apparecchiature
fornite. Operazioni, queste, che il personale tecnico della CO 1 non sarebbe a
suo dire in grado di eseguire in modo autonomo.
C. a. Al gravame si è
opposta la committente, rilevando per cominciare di aver deciso di procedere
all'acquisto tramite concorso ad invito del solo materiale hardware per
sostituire 14 impianti di prima generazione con impianti di marca Hanwha
Techwin (Samsung), alla luce del fatto che circa la metà della flotta di 73
bus attualmente in sua dotazione risulta già equipaggiata con un simile
impianto. Rileva che i prodotti oggetto di fornitura sono descritti in modo
preciso e univoco negli atti del concorso e costituiscono dei beni ampiamente
standardizzati. Ritiene di aver quindi operato in modo corretto fissando quale
unico criterio di aggiudicazione il prezzo. A suo dire la procedura scelta non
sarebbe suscettibile di favorire una o l'altra delle ditte invitate, le quali
sono tutte in grado di fornire quanto richiesto. Sottolinea i diversi vantaggi
tecnici, gestionali ed economici che l'hanno indotta a richiedere la fornitura
di determinati beni piuttosto che di altri; vantaggi che verrebbero meno con un
impianto di nuova marca. Alcuni nuovi bus, soggiunge, sono peraltro già stati
equipaggiati direttamente dal loro costruttore __________ (__________ AG) con degli
impianti di videosorveglianza di marca Hanwha Techwin (Samsung). La stazione
appaltante sostiene inoltre che trattandosi di una commessa di fornitura,
l'indicazione di specifici criteri di idoneità sia del tutto inutile. Rileva
per finire di aver voluto unicamente acquistare il materiale hardware, e non
già di ricevere dal fornitore altre prestazioni - come ad esempio il montaggio
o una qualsivoglia manipolazione - che il personale CO 1 è in grado di svolgere
autonomamente e con successo. I prodotti in questione permettono inoltre una
configurazione semplice grazie alla procedura guidata e un software molto
intuitivo. Per gli stessi esistono inoltre chiare e complete istruzioni d'uso.
b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
D. Con la replica e la
duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni,
puntualizzandole ulteriormente.
a. La ricorrente, facendo riferimento alla commessa concernente la fornitura,
installazione e configurazione di 12 impianti di videosorveglianza per autobus aggiudicatale
nel 2017 dalla CO 1 (cfr. inc. 52.2017.215), ribadisce in buona sostanza che la
committente non sarebbe in grado di gestire autonomamente l'installazione e la
messa in funzione di simili impianti. In quell'occasione, la CO 1 aveva infatti
eseguito solo operazioni elementari quali l'estrazione dell'hard disk dalla
slitta del server, la lettura dei dati dell'hard disk in ufficio mediante un
apparecchio fornitole dalla ricorrente ed il reinserimento dell'hard disk nella
slitta. L'insorgente si era invece occupata delle manutenzioni ordinarie ed era
intervenuta in caso di guasti per aggiornare e sbloccare l'hardware. Ribadisce
che i prodotti richiesti dall'ente banditore sono degli impianti professionali
specifici per bus, treni e metropolitane e che proprio per la loro complessità
richiedono un'installazione e configurazione particolari che solo personale
tecnico istruito, segnatamente con conoscenze in elettronica, telematica ed
informatica e con esperienza nel settore, è in grado di effettuare.
b. L'ente banditore puntualizza dal canto suo che il fatto che la ricorrente fosse
intervenuta nell'ambito di riparazioni di garanzia dei prodotti Hanwa Techwin
(Samsung) precedentemente forniti, non dimostra minimamente che CO 1 non se ne sarebbe
potuta occupare con il proprio personale. Al riguardo, rileva di avere alle sue
dipendenze oltre 30 collaboratori operanti nell'area tecnica, che è peraltro
stata potenziata con risorse interne qualificate e specificatamente formate per
svolgere qualsiasi attività attinente all'oggetto del concorso.
E. Delle ulteriori argomentazioni addotte dalle parti in sede di triplica e quadruplica si dirà, all'occorrenza, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto operante nel campo degli impianti di videosorveglianza e invitata a
partecipare alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare gli
elementi del bando (art. 37 lett. a LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.2. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza
istruttoria. Per le ragioni di cui si dirà meglio nel seguito, non occorre in
particolare richiamare la distinta del personale tecnico della CO 1
specificamente formati nel settore dell'elettronica come postulato in triplica
dalla ricorrente.
1.3. Come specificato dalla stessa committente nella lettera di invito, alla
presente fattispecie si applicano la LCPubb e il regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella
versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. in questo senso la disposizione
transitoria della modifica del 10 aprile 2017 della LCPubb; BU 2019, 211).
2. Il bando di concorso è un
documento mediante il quale l'ente banditore si rivolge ad una cerchia più o
meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle
offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili,
per la fornitura di beni mobili o per la presentazione di servizi. Esso
costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano
il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del
provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti -
comprendenti nel caso di specie la lettera di invito e il modulo d'offerta -
costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente
banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si
fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in
correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di
trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 segg.; RDAT II-1997 n. 47, II-1994
n. 5).
Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente
banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che
l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire
integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il
profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).
Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio
dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge,
la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede. In
particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi
documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve
limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non
disattendano i principi cardine dell'ordinamento delle commesse pubbliche non
siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla materia,
che non operino distinzioni ingiustificate e
discriminatorie o che non permettano in definitiva di esprimere un giudizio
oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità,
come precisa la legge stessa all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (cfr. STA
52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 2, 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016
consid. 2, 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 2, 52.2010.444 del 3 maggio
2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 8 consid. 2; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,
n. 413).
3. La
ricorrente critica innanzitutto il fatto che il concorso sia stato impostato unicamente
sulla base del criterio del minor prezzo. A mente sua, oggetto della
commessa non sarebbero dei beni ampiamente standardizzati.
3.1. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a
favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi
criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di
servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,
la compatibilità ambientale e il valore tecnico. Trattandosi di beni ampiamenti
standardizzati, soggiunge il cpv. 3, l'aggiudicazione della commessa può
avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.
L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una questione
giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di apprezzamento
che il Tribunale può sindacare unicamente nei sopra ricordati termini (cfr.
consid. 2), dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico
indeterminato. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base del
solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di beni
ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla
possibilità di standardizzazione della prestazione (cfr. Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc
Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo 2013,
n. 832 e 879; STA 52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid. 3.1 con riferimenti
alle sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2014.701 del 7
maggio 2015 consid. 3.1 e VB.2003.116 dell'11 settembre 2003 consid. 3,
decisione del Canton Argovia AGVE 2005, n. 50 del 6 luglio 2005, pubblicata in
BR 2007, pag. 199 e seg.). La standardizzazione della prestazione deve dunque
permettere alla stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far
capo, di massima, ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1
LCPubb. Per ciò fare, possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che
caratterizzano la prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia,
non invece requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le
referenze o la formazione degli apprendisti. Lo standard comune richiesto è
dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi dalle esigenze qualitative
imposte dalle norme del relativo settore in cui la commessa si situa, vuoi
dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr. riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali citati).
3.2. In concreto, la commessa in questione riguarda
la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per gli autobus, che il
committente ha elencato suddividendolo in quattro categorie di prodotti (server,
telecamere, cassetti estraibili per hard disk di ricambio e hard disk), dei
quali ha definito in modo preciso la marca e il modello e indicato le quantità occorrenti.
L'insorgente contesta che i prodotti da fornire - impianti di
videosorveglianza professionali, con apparecchiature specifiche da montare
unicamente su bus, treni, tram e metropolitane con specifiche molto particolari,
incluso la registrazione del percorso, il sistema gravitazionale che registra
le accelerazioni e decelerazioni anomale, il collegamento satellitare che
registra il percorso, il collegamento via telefono mobile per la visione da
remoto ed il collegamento Wifi per la verifica dello stato del sistema -
rappresentino dei beni ampiamente standardizzati. A torto, tuttavia.
Come rileva a ragione la committente, non è corretto considerare i
beni oggetto della gara in esame non ampiamente standardizzati per il solo
fatto che il sistema di videosorveglianza nel suo insieme è un sistema di una
certa complessità. Oggetto di fornitura sono infatti i singoli elementi che
lo compongono, dei quali l'ente banditore ha fornito una descrizione ben precisa
ed univoca (vedi le sigle dei modelli indicati nel modulo d'offerta). Trattasi
in altri termini di componenti prodotte in serie su larga scala industriale. Il
fatto che i singoli prodotti siano in sé complessi dal profilo tecnologico è
assolutamente ininfluente e non permette da solo di escludere che gli stessi
possano essere qualificati come beni ampiamente standardizzati. L'unico
criterio d'aggiudicazione fissato nel concorso (minor prezzo) si basa quindi su
di un parametro valutabile in modo oggettivo e permette di salvaguardare i
principi che governano la materia, ribaditi all'art. 1 LCPubb, in particolare
da un punto di vista della trasparenza, della parità di trattamento e della
concorrenza efficace tra concorrenti. Da questo profilo, gli atti di gara non
ledono quindi il diritto.
4. 4.1. La ricorrente ritiene
inoltre che il bando sia carente poiché menzionerebbe la sola fornitura delle
varie componenti necessarie a dotare un certo numero di autobus di un sistema
di videosorveglianza senza per contro contemplare altre prestazioni di servizio
da parte della ditta fornitrice correlate alla messa in funzione di questi
impianti, che a suo avviso sarebbero assolutamente essenziali, quali ad esempio
la fornitura delle istruzioni relative alla posa dell'impianto di base, la
programmazione totale del sistema ed i relativi test generali degli impianti,
l'istruzione del personale CO 1 (per quanto concerne le manipolazioni ed il
prelievo delle registrazioni dalle apparecchiature) e l'installazione del
software sui PC della CO 1 per permettere la visualizzazione delle
registrazioni.
4.2. La tesi non può essere seguita. Già si è detto sopra (cfr. consid. 2) di
come nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore
disponga di un ampio margine discrezionale, che l'autorità di ricorso può
censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di
una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere
d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).
Contrariamente a quanto eccepisce
la ricorrente, la scelta della stazione appaltante di chiedere delle offerte unicamente
per la fornitura delle varie componenti del sistema di videosorveglianza da
installare sugli autobus della CO 1 sfugge a qualsiasi critica. Nella medesima
non è infatti ravvisabile un uso
scorretto del vasto potere
di apprezzamento di cui
dispone il committente nella definizione dell'oggetto della commessa che
intende mettere a concorso. Il
solo fatto che dal profilo pratico potrebbe eventualmente essere preferibile
delegare alla ditta fornitrice anche l'esecuzione delle operazioni necessarie
per rendere operativo il sistema di videosorveglianza così come la sua
manutenzione non permette ancora di ravvisare nella decisione dell'ente
banditore, di escludere dalla gara questo genere di prestazioni per affidarne l'esecuzione
ai propri dipendenti, una violazione del diritto. A questo proposito non
occorre accertare in questa sede se il personale interno della CO 1 sia alla
fin fine sufficientemente formato per operare correttamente ed in modo autonomo
su tali aspetti. Di eventuali operazioni errate da parte dei suoi collaboratori
sarà infatti, se del caso, la committente a doversene assumere la
responsabilità. Ragione per la quale non occorre richiamare la distinta del
personale tecnico della CO 1 specificamente formato nel settore
dell'elettronica come postulato in triplica dalla ricorrente.
5. Non trova miglior sorte il
gravame laddove l'insorgente contesta l'omessa predeterminazione di criteri di
idoneità di natura particolare per gli offerenti.
L'unico criterio che poteva essere imposto, e che è dato tacitamente
dall'invito alla gara, è quello della capacità di fornire i prodotti richiesti.
Dal momento che la ricorrente non sostiene di non essere in grado di offrire
quanto preteso nel bando, né solleva critiche al riguardo riferite alle altre
ditte invitate, non si vede quale altro criterio la committenza avrebbe dovuto imporre,
oltre a quelli di idoneità generale previsti dalla legge. Una simile omissione
neppure arreca danno alla ricorrente, che in qualità di rivenditrice (anche)
del marchio in questione è senz'altro in grado di fornire tutti i prodotti
richiesti. Nulla muta che si tratti di impianti tecnici speciali atteso che, come
detto sopra, ai concorrenti il committente ha chiesto unicamente di fornirli,
non già anche di metterli in opera.
6. Per finire la ricorrente
critica pure il fatto che nel querelato bando la committente abbia chiesto la
fornitura di prodotti di una determinata fabbricazione e di un ben preciso
modello.
6.1. Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994
(AAP; RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che definiscono
le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto,
come la qualità, le proprietà d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i
simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i
processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle
procedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non
devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non
necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto
(cpv. 1). Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se
del caso: (a) definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto
piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche
descrittive; e (b) basate su norme
internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su regolamenti
tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle
costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge la
norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti,
modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati,
tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili
per descrivere le condizioni dell'appalto e purché nel fascicolo di gara
figurino espressioni quali "o l'equivalente". Per le commesse edili e le forniture, dispone il
diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme
professionali in vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e
riconosciute dalle categorie professionali (art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nell'allestimento del capitolato è in particolare
vietato - a meno che ciò non sia giustificato dal
particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino
marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni
del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente"
sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione
dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise (art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'esigenza di
precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione di
condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti
(STA 52.2018.528 del 28 gennaio 2019 consid. 4.1; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n.
405 segg.). Deroghe sono ammesse qualora: (a) le norme, i benestare tecnici
svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna
disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o
qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo
soddisfacente la conformità di un prodotto a
tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, oppure
(b) quando le apparecchiature già impiegate dai committenti impongono l'uso di
prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore
complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia
che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o
specificazioni (art. 16 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).
6.2. Ora, come esposto in narrativa, l'ente
banditore ha redatto i documenti del concorso in modo assai preciso menzionando
per ciascuna categoria di prodotti richiesti un determinato modello di una ben specifica
marca. Agendo in questo modo esso non
si è dunque attenuto al divieto sancito,
a titolo di regola generale, dagli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP.
Nel caso di specie tale circostanza non è però tale da inficiare la validità
del querelato bando. In effetti nella misura in cui la CO 1 ha indetto, in modo peraltro del
tutto legittimo visto il valore indicativo di circa fr. 80'000.-, una procedura
di concorso ad invito (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb) e tutte e quattro le
ditte da essa interpellate sono in grado di fornire i prodotti che
intende acquistare, si deve ritenere che la sua scelta di specificare nel
dettaglio i medesimi, indicandone marca e modello, non ha portato ad alcuna
limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti. Ne deriva dunque che la finalità dell'art. 16
RLCPubb/CIAP - norma che mira in definitiva solo ad evitare che il committente
possa ostacolare l'accesso al mercato dei possibili offerenti attraverso l'imposizione
di specifiche tecniche troppo precise - non è stata in alcun modo disattesa all'occorrenza,
per cui anche sotto questo profilo l'avversato bando sfugge alle critiche della
ricorrente.
A ciò si deve aggiungere che la decisione di pretendere la fornitura di prodotti specifici di una determinata marca è
dettata dalla volontà di CO 1 di completare la dotazione di tutti i suoi
autobus con il medesimo sistema di videosorveglianza già installato su buona
parte dei suoi veicoli, per l'impiego del quale essa dispone già di personale interno
formato, di periferiche di utilizzo e gestione, nonché di parti di ricambio.
Ora, una simile scelta si giustifica
per i diversi vantaggi tecnici e gestionali, oltre che per quelli
economici già sostenuti, che verrebbero meno nel caso in cui una parte della
flotta di veicoli fosse equipaggiata con un impianto diverso. Si tratta pertanto di ragioni del
tutto pertinenti volte ad assicurare
uniformità alla flotta e continuità al personale interno che si occupa
dell'utilizzo di questi sistemi di sorveglianza.
7. 7.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere
respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di
adozione di misure provvisionali.
7.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), la quale verserà alla CO 1, assistita da un
legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3. La ricorrente verserà alla CO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera