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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2019 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 dicembre 2018 del Municipio di CO 2, che in esito al concorso indetto per aggiudicare gli interventi di ingegneria naturalistica necessari per il consolidamento della __________ in zona __________, quartiere di __________, ha escluso l'insorgente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________; |
ritenuto, in fatto
che il 30 agosto 2018 il Municipio di CO
2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche
del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura
libera, per aggiudicare le opere di ingegneria naturalistica per il
consolidamento della __________ in zona __________, quartiere di __________ (FU
n. __________ pag. __________);
che il bando (n. 4) specificava che la commessa sarebbe stata attribuita al
miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
1) economicità- prezzo 50%
2) attendibilità dei prezzi dell'offerta 22%
3) referenze 20%
4) formazione apprendisti 5%
5) perfezionamento professionale 3%
che il capitolato e modulo d'offerta, alla pos. 233.001 CPN 111 (lavori a
regia, pag. 39), chiedeva ai concorrenti di specificare la somma degli importi
dei materiali secondo i prezzi a regia;
che mediante il modulo "correzioni dell'elenco prezzi" annesso al
capitolato (pag. 2) i concorrenti venivano resi attenti sul fatto che correzioni
o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi
unitari e/o globali avrebbero comportato l'esclusione dell'offerta dalla
procedura di aggiudicazione;
che entro i termini prestabiliti sono pervenute al committente due offerte,
quella della RI 1 di __________ (RI 1), di fr. 74'414.92, e quella della CO 1
di __________ (CO 1), ammontante a fr. 92'292.60;
che alla pos. 233.001 dell'elenco prezzi la RI 1 ha esposto il prezzo unitario
dei materiali (up = 0.65), omettendo tuttavia di esporre il prezzo complessivo;
che il 21 dicembre 2018 il Municipio di CO 2, fondandosi sul rapporto di
verifica tecnico-economica allestito dall'Ufficio tecnico, ha risolto di
escludere dalla gara l'offerta della RI 1 poiché incompleta (manca la cifra
relativa alla Pos. CPN 102 233.001 pag. 39 dell'Elenco prezzi), e di
aggiudicare i lavori alla CO 1, classificatasi al primo posto con 4.90 punti
per l'importo di fr. 92'292.60.-;
che contro la predetta decisione la RI 1, la cui offerta è stata comunque
valutata, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione ad essa della commessa; il tutto
previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che la ricorrente ha affermato di non aver esposto il prezzo totale della pos.
233.001 dell'elenco prezzi per il fatto che mancavano i relativi puntini
dove poter indicare tale somma; a differenza del prezzo unitario, ha
sottolineato l'insorgente, il calcolo della moltiplica non era richiesto dai
puntini e non è quindi stato espresso dall'impresa PS che non può ora quindi
essere esclusa per non aver presentato quanto non richiesto;
che a mente dell'insorgente, l'estromissione decisa dalla committenza,
eccessivamente formale, va quindi annullata; donde la necessità di rivalutare
le offerte in relazione ai (soli) criteri 1 e 2, gli altri essendo già stati
oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio tecnico; la correzione da
apportare - ha soggiunto la RI 1 esponendo anche i relativi calcoli - è tale da
sovvertire la graduatoria, permettendole di scavalcare la rivale;
che la stazione appaltante ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa,
richiamandosi al contenuto degli art. 40 cpv. 1 e 42 cpv. 1 lett. d del
regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e
del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ed annotando che le condizioni di gara erano chiare
e nessuno le ha contestate né ha chiesto, pur avendone la possibilità, delucidazioni
o spiegazioni;
che la CO 1 si è rimessa al giudizio del Tribunale senza formulare particolari
osservazioni;
che l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente;
che con la replica l'insorgente ha contestato la tesi avversa, ribadito e
precisato la propria con motivazioni di cui si dirà, ove occorresse, nei
considerandi seguenti;
che con la duplica il committente si è limitato a ribadire quanto esposto in sede di risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b
LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm, RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione
della commessa alla CO 1 potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di
accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA
52.2010.11 del 15 marzo 2010);
che con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono
conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre
che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e
di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche; la
conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve
adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che
deve soddisfare le prescrizioni di gara;
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro
offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta, sottolinea
l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni
sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi
e di ogni altra indicazione complementare richiesta;
che offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono
di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra
concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA
52.2017.579 del 21 marzo 2018); resta in ogni caso riservato il principio di
proporzionalità, in particolare
nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno
tollerate (STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD
I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579
del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283
del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2,
52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto
delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano
2008, pag. 34);
che nel caso in esame le prescrizioni di gara (pos. 251.100 CPN 102)
stabilivano che i concorrenti dovevano inoltrare una copia originale del
capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, debitamente compilato
manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto;
che il foglio di correzione integrato nel capitolato di appalto sanciva
espressamente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari e/o totali avrebbe
comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la ricorrente ha tralasciato il prezzo totale della pos. 233.001 dell'elenco
prezzi (pag. 39), indicando solo il prezzo unitario (up = 0.65);
che ritenendo impossibile
valutare l'esatto importo offerto e pertanto incompleta l'offerta, il 21
dicembre 2018 il Municipio di CO 2 ha risolto di escludere la ricorrente;
che siffatto provvedimento non può essere tutelato; a questo proposito occorre
rilevare che il capitolato non prevedeva un apposito spazio per inserire il prezzo
complessivo della pos. 233.001, presente invece alle pos. 222.001 e 244.001 che
la ricorrente ha infatti rettamente compilato;
che così come impostato, l'elenco prezzi poteva in buona fede indurre i
concorrenti a credere - erroneamente - che per la posizione incriminata bastasse
indicare il (solo) prezzo unitario;
che lo stesso ente banditore dà del resto atto di non aver predisposto i "puntini"
dell'importo della posizione 233.001 CPN 111 esattamente in linea con quelli
degli altri importi richiesti per la moltiplicazione; contrariamente a quanto
afferma, non si può per contro sostenere che la loro disposizione (attaccati a
quelli del fattore di ribasso) e dimensione (lunghezza almeno doppia rispetto a
quelli delle altre posizioni) rendesse senz'altro comprensibile la necessità di
esporre la cifra corrispondente, come ha giustamente fatto la deliberataria;
che le carenze d'impaginazione del
capitolato imponevano alla stazione appaltante di far uso di una ragionevole
tolleranza, ammettendo anche l'offerta della ricorrente, ancorché priva dell'esposizione
del prezzo complessivo (fr. 975.-) della pos. 233.001, facilmente ottenibile
moltiplicando per 0.65 la quantità dei materiali (1'500.-) stimata dalla
stazione appaltante; il dato mancante riguardava peraltro una posizione
secondaria, sia per l'entità (circa l'1,292 %) sia per l'importanza dei lavori;
che in simili circostanze, l'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione
- benché esplicitamente comminata dal capitolato di appalto in caso di omessa
indicazione dei prezzi totali - configurerebbe un eccesso di formalismo e
violerebbe il principio della proporzionalità, l'offerente essendo palesemente
stata indotta in errore dalla mancanza di chiarezza del capitolato (cfr. la sentenza
del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni U 16/105 del 20 febbraio 2017
consid. 6.2);
che a torto il
Municipio di CO 2 ha quindi scartato l'offerta in esame; avrebbe dovuto
prenderla in considerazione per un importo corretto di fr. 75'465.-;
che stando così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto e rinviando gli atti al committente affinché valuti l'offerta della ricorrente, allestisca la classifica e proceda ad una nuova delibera;
che l'emanazione della
presente decisione rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e del committente proporzionalmente al loro grado di soccombenza, fermo restando che la deliberataria ne va esente essendosi rimessa al giudizio del Tribunale (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 21 dicembre 2018 del Municipio di CO 2 è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova delibera previa valutazione complessiva dell'offerta della ricorrente.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'insorgente nella misura di fr. 500.- e del Comune di CO 2 per il resto (fr. 1'500.-). Alla ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera