Incarto n.
52.2020.12

 

Lugano

8 giugno 2022 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 2020 della

 

 

 

RI 1  

patrocinata da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 novembre 2019 (n. 5829) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 contro la risoluzione del 30 ottobre 2015 con cui il Municipio di Ascona ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile sul tetto di un edificio (part. __________);

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. Con domanda di costruzione del 14 ottobre 2014, RI 1 (__________) ha chiesto al Municipio di Ascona la licenza edilizia per posare un impianto di telefonia mobile sul tetto di un edificio (part. __________) alto più di 13 m, situato in via __________, in zona residenziale R3.


ESTRATTO MAPPA                                                                                         


















L'impianto è essenzialmente formato da un supporto verticale a tre piedi, alto 4.15 m, al quale verranno applicate tre parabole unidirezionali e nove antenne a pannello (GSM/UMTS) mascherate. Alcune apparecchiature tecniche saranno collocate nel cantinato dell'edificio; a livello del piano terreno, verrà inoltre posato un climatizzatore esterno.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione di CO 1, proprietaria dello stabile d'appartamenti sul fondo confinante a nord (part. __________). 

c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 90943), il 30 ottobre 2015 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia respingendo nel contempo tutte le opposizioni pervenute.



B.   Con giudizio del 20 novembre 2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalla CO 1 avverso la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli atti al Municipio per nuova decisione ai sensi del considerando 10.
Il Governo ha dapprima ritenuto il progetto completo, respingendo diverse obiezioni sollevate dalla vicina. In particolare, ha disatteso la censura riferita al rumore proveniente dal climatizzatore esterno e un'obiezione relativa all'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710). Ha inoltre escluso che all'approvazione dell'impianto ostasse l'art. 117 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), il limite d'altezza prescritto per i corpi tecnici (art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore di Ascona; NAPR), come pure l'art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100); in particolare, ha negato che la struttura alterasse l'identità dell'edificio su cui insiste o aggravasse il contrasto con l'altezza massima prevista dal PR. Per contro, alla luce della variante di PR relativa all'introduzione di una normativa volta a regolamentare la posa di antenne per la comunicazione mobile adottata dal Legislativo comunale il 20 dicembre 2018 e poi pubblicata, il Governo ha considerato che s'imponesse un rinvio degli atti al Municipio, affinché si pronunciasse nuovamente sull'eventuale applicazione alla fattispecie delle misure di salvaguardia e segnatamente in punto all'art. 62 LST (decisione sospensiva) (consid. 10).



C.   Avverso tale giudizio, RI 1si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia rilasciatale dal Municipio.
In sintesi, l'insorgente contesta che il Governo, che avrebbe pure indebitamente procrastinato la sua decisione, potesse prendere in considerazione la predetta variante adottata solo nelle more della procedura di ricorso. In ogni caso, aggiunge, il progetto non si porrebbe in contrasto con tale variante.



D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma essenzialmente nella sua posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia respinto; così pure la CO 1, contestando in particolare le tesi ricorsuali e riproponendo sinteticamente alcune delle censure sollevate senza successo, di cui si dirà, per quanto necessario, più avanti.



E.   Con la replica, l'insorgente si è essenzialmente riconfermata nelle sue conclusioni e domande di giudizio, confutando puntualmente le tesi del Municipio e della resistente, con argomenti che, nella misura del necessario, verranno discussi in appresso.
In sede di duplica, anche l'UDC e il Municipio hanno ribadito la loro posizione. La vicina è invece rimasta silente.



F.    Con decisione del 19 gennaio 2022 (n. 242), cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato non ha approvato la predetta variante di PR relativa all'introduzione di norme volte a regolamentare la posa delle antenne di telefonia mobile.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccata dal giudizio di cui è destinataria (cfr. art. 21 cpv. 1 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta da verificare se la decisione sia impugnabile in quanto tale.

1.2.
1.2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (cfr. DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante, STA 52.2020.423 del 7 maggio 2021 consid. 2.1, 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 2.3.1 e rinvii).

1.2.2. Le decisioni incidentali possono essere impugnate solo alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, e meglio se:

a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o

b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

                                         L'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto impugnato (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 1985 ad 2.4); di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA 52.2020.423 citata consid. 3.1, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1 e rimandi).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di evitare
una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA 52.2020.423 citata consid. 3.1, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2 e rimandi).

1.2.3.
In concreto, il Governo ha annullato la licenza edilizia, rinviando gli atti al Municipio affinché si pronunciasse nuovamente sull'eventuale applicazione alla fattispecie di misure di salvaguardia alla luce della variante adottata dal Legislativo comunale relativa agli impianti di telefonia mobile. Ora, tale giudizio costituisce una decisione incidentale, che non pone fine alla lite. Pur avendo già statuito su tutte le obiezioni sollevate dalla vicina opponente, retrocedendo l'incarto al Municipio per valutare la possibile adozione di una misura di salvaguardia il Governo non ha impartito alcuna istruzione vincolante sull'esito della procedura. Alla luce delle circostanze intervenute in corso di procedura, occorre nondimeno ritenere che tale decisione sia impugnabile in base all'art. 66 cpv. 2 LPAmm. Come visto, nel frattempo la predetta variante di PR non è stata avallata dal Consiglio di Stato. Con risoluzione del 19 gennaio 2022, l'Esecutivo cantonale ha in particolare stabilito che la nuova norma proposta (art. 17bis NAPR) - che ammetteva essenzialmente le antenne solo nelle zone lavorative e miste (artigianale Ar e residenziale-commerciale Rc) e, a titolo eccezionale, nelle altre zone (se giustificata da esigenze di servizio del comparto e se era dimostrato che non erano disponibili ubicazioni in zone meno sensibili) - non scaturiva da un analisi dettagliata del territorio comunale (ubicazione e caratteristica di ciascuna zona) ed era troppo limitante nei confronti degli operatori chiamati ad adempiere il compito pubblico di fornire servizi di telefonia mobile (ai quali non poteva inoltre essere imposto un sistematico obbligo di mascheramento e un obbligo di coutenza). Ha quindi stabilito che la stessa non poteva essere approvata (lasciando semmai al Comune la facoltà di valutare se proporre una nuova normativa o se invece rinunciare a regolare il tema a livello pianificatorio).
Ferme queste premesse, il rinvio disposto con il giudizio impugnato si rivela quindi del tutto superato, posto che non v'è più la pianificazione già adottata a livello comunale con la quale poteva semmai porsi in contrasto il progetto (per modo che nel vuoto cade pure ogni argomentazione sollevata al riguardo dalle parti). Parimenti certo è di riflesso che questo Tribunale può ora immediatamente rendere una decisione finale sull'oggetto della lite, evitando un ulteriore procrastino della procedura, già durata quasi 8 anni (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). Ne discende che, anche da questo profilo, il ricorso è ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    Posto che l'unico motivo per il quale il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia è come visto venuto a cadere, resta solo da verificare la fondatezza o meno delle censure qui riproposte dalla vicina resistente, invero in modo solo succinto, contro il giudizio governativo.

 

3.    Corpi tecnici


3.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli e antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (cfr. RtiD I-2004 n. 37 consid. 2.2; RDAT I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1235 ad art. 40/41 LE). Resta comunque riservata al Comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici o altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale (cfr. STA 52.2016.466 del 14 settembre 2019 consid. 3.1).

3.2.
I corpi tecnici sono generalmente costituiti da manufatti e impianti funzionalmente connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale e orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira a escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alle norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può invero costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.
Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale e orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce e antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti d'altezza fissati per gli edifici (cfr. STA 52.2016.466 citata consid. 3.2, 52.2008.144 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2 con rinvii, 52.2003.182 del 29 settembre 2003 consid. 2; Scolari, op. cit., n. 1243 ad art. 40/41 LE).

3.3. Per quanto riguarda più specificatamente le antenne di telefonia mobile, va nondimeno ricordato che la giurisprudenza ha più volte indicato che, n
ell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione del territorio ed edilizia, i Comuni e i Cantoni possono emanare misure pianificatorie e disposizioni edilizie che regolano questi impianti. Di principio, ciò deve però avvenire in modo esplicito, senza vanificare o eccessivamente aggravare l'adempimento del compito di approvvigionamento del gestore di telefonia mobile secondo la legislazione federale sulle telecomunicazioni (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2; 133 II 64 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.4 e 4.3.5; 133 II 353 consid. 4.2).
Considerato che all'interno della zona edificabile gli impianti di telefonia mobile adempiono di principio il requisito della conformità di zona (se servono principalmente alla copertura della stessa, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 133 II 353 consid. 4.2), il loro eventuale assoggettamento a particolari limiti (in particolare d'altezza) richiede dunque, di regola, un vincolo esplicito. Secondo il Tribunale federale, non è invece possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza che le stesse non possano più in larga misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali, affinché possano adempiere il loro scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C_229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4; 1C_239/2011 del 30 novembre 2011 consid. 3.5; 1C_248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1; 1C_378/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2; 1C_328/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 3.2 e 3.3; STA 52.2016.466 citata consid. 3.5).

3.4. Secondo l'art. 7 cifra 3 NAPR (che disciplina l'altezza dei "corpi tecnici emergenti", cfr. titolo a margine), in quanto indispensabili alla funzionalità dell'edificio e compatibili con l'estetica per i corpi tecnici può essere concesso un supplemento d'altezza che non superi m 4.80 dalla quota del pavimento dell'ultimo piano abitabile.
Questa norma assoggetta quindi a uno specifico limite lo sviluppo verticale dei corpi tecnici funzionalmente connessi all'edificio, facendola dipendere dall'altezza dell'ultimo piano abitabile (m 4.80 dalla quota del suo pavimento). La stessa mira essenzialmente a contenere gli ingombri di queste sporgenze, a prescindere dallo sviluppo complessivo dello stabile su cui insistono (cfr. pure, relativamente al previgente art. 12 cpv. 1 NAPR di Ascona, STA 52.2012.449 del 20 maggio 2014 consid. 3.3.2). Tale norma, stando al suo tenore letterale, non vieta di per sé la posa di qualsiasi altra installazione che serve ad altri scopi (cfr. in senso analogo, STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 2.3, 90.2008.75 del 14 aprile 2011 consid. 4.2). In ogni caso,
non contiene alcuna esplicita restrizione (divieto o limite di altezza) per le antenne di telefonia mobile. Già solo per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza sopraesposta, è da escludere che l'art. 7 cifra 3 NAPR - rivolto indistintamente all'intero territorio comunale - possa limitare lo sviluppo di tali impianti. A maggior ragione se si considera che questa disposizione impedirebbe di fatto di collocare sul tetto di qualsiasi stabile avente un ultimo livello abitabile normalmente alto almeno 3 m, ogni antenna che per motivi tecnici-funzionali deve sopravanzare un tetto già per più di m 1.80. Ne discende che, ostacolando in modo eccesivo lo sviluppo del servizio di telefonia mobile richiesto dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni, è escluso che il limite d'altezza prescritto dall'art. 7 cifra 3 NAPR possa tornare applicabile a queste installazioni.

3.5. In concreto, l'impianto in oggetto - costituito da un supporto verticale a tre piedi al quale sono applicate le antenne - si eleva per almeno m 7.15 dalla quota dell'ultimo piano abitabile (ca. m 3 + 4.15 m; cfr. piano vista A; cfr. pure osservazioni RI 1 del 28 agosto 2015 pag. 3). Lo stesso oltrepassa quindi all'evidenza il limite d'altezza fissato dall'art. 7 cpv. 3 NAPR. Tale circostanza è comunque irrilevante: come visto poc'anzi, e correttamente concluso dal Governo, tale norma non è infatti applicabile agli impianti di telefonia mobile. Da respingere è l'opposta generica obiezione della resistente.

 

 

4.    Edifici in contrasto con il diritto

4.1.
Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie) a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.
Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr. anche il messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994 n. 46 consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la trasformazione è infatti considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; II-1994 n. 46; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto 2017 consid. 4.1; Scolari, op. cit., n. 515 seg. ad art. 70 LALPT).

4.2. In concreto l'impianto di telefonia mobile, ancorché situato su un edificio risalente almeno agli anni '70, che supera di almeno m 3.50 l'altezza massima (m 9.80) per gli edifici prescritta dal PR (cfr. art. 36 NAPR), non configura un intervento sostanziale, inammissibile in base agli art. 66 cpv. 2 LST e 86 cpv. 3 RLst. Come stabilito dal Governo - con le cui considerazioni la vicina neppure si confronta - l'impianto, avuto riguardo al suo modico ingombro, non sovverte l'identità dell'edificio esistente, né aggrava il contrasto con l'altezza fissata dall'art. 36 NAPR. Lo sviluppo verticale dell'impianto non va infatti aggiunto a quello dell'edificio sottostante. Allo stesso, come visto sopra, non torna neppure applicabile l'art. 7 cifra 3 NAPR. Le ripercussioni che deriveranno dal palo con le antenne (mascherate) ai fondi circostanti possono tutto sommato essere ritenute insignificanti, non solo dal profilo dell'areazione e dell'insolazione naturali, ma anche del quadro del paesaggio (cfr. pure infra, consid. 5). Le sommarie doglianze della resistente sono quindi infondate.

5.    Inserimento estetico

5.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa.
L'art. 100 RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.
Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura indeterminata, l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. Fatti salvi i casi, qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni (cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).

5.2. Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di giudizio troppo severo
ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico ad un'efficiente copertura della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr. STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2; 1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4 con rinvii; Fritzsche/Bösch/
Wipf
, op. cit., pag. 674; STA 52.2016.466 citata consid. 4.2, 52.2011.323 citata consid. 3.2.2).

5.3. Nella fattispecie, il Governo ha ritenuto che il controverso impianto s'inserisse tutto sommato in modo ordinato e armonioso nel paesaggio, tutelando le conclusioni del Municipio. E questo avuto in particolare riguardo alle caratteristiche del comparto residenziale di situazione (contraddistinto da edifici di mole e foggia diversa), dello stabile su cui insiste (sul quale sono già presenti diversi corpi tecnici) e dell'impianto, che sarà anche mascherato da pareti in fibra, che ne attenueranno l'impatto. Ora non v'è alcun motivo di scostarsi da tale valutazione, che la resistente passa sotto silenzio. In particolare, non contesta che l'insediamento è caratterizzato da stabili di altezze, volumi e forme diverse, né tanto meno pretende che l'edificio sia connotato da particolari pregi (cfr. peraltro anche le viste su
Google Street View, cfr. al riguardo: STF 1C_593/2020 del 12 maggio 2021 consid. 2.1, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii). L'impianto presenta dal canto suo dimensioni e caratteristiche piuttosto ordinarie, evidentemente condizionate da esigenze tecnico-funzionali. Le antenne, arretrate rispetto alle facciate sottostanti, come indicato dal Governo saranno inoltre parzialmente schermate da un cammuffamento, che ne mitigherà quindi l'impatto, alla fin fine non molto diverso da quello di una canna fumaria (cfr. pure disegno in 3D allegato all'analisi fonica del 4 agosto 2016). Nulla permette insomma di ritenere che l'installazione tecnica sia censurabile dal profilo dell'inserimento estetico (cfr. pure in senso analogo, STA 52.2015.437-440 citata consid. 5.3 e rimandi). Anche su questo punto, le sommarie obiezioni della resistente vanno quindi disattese.

 

 

6.    Parimenti da respingere sono infine le stringate generiche doglianze della vicina riferite alle immissioni immateriali e al mancato rispetto dell'ordinanza contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41): al riguardo basta rinviare alle pertinenti considerazione del giudizio impugnato, con cui la resistente neppure si confronta (consid. 3 e 9). Relativamente alle immissioni immateriali, vale inoltre la pena ricordare ancora che l'impianto con le antenne a pannello sarà mascherato e quindi non percepibile visivamente e, come tale, non atto a generare immissioni di natura immateriale (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.5).



7.    In conclusione, diversamente da quanto sommariamente addotto dalla resistente, non vi è quindi alcun impedimento di diritto pubblico che si oppone al rilascio della licenza edilizia.

 

 

8.    8.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Di conseguenza, il giudizio governativo è annullato e la licenza edilizia rilasciata dal Municipio a RI 1 per l'impianto di telefonia mobile in oggetto è ripristinata.

8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della vicina resistente, soccombente. Quest'ultima rifonderà inoltre alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, a valere per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 20 novembre 2019 (n. 5829) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la risoluzione del 30 ottobre 2015 del Municipio di Ascona che ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile (part. __________) è confermata.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà inoltre alla ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.
All'insorgente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. 

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera