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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2020 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 marzo 2020 (n. 1422) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso dell'insorgente avverso la decisione del 29 gennaio 2019 con cui il Municipio di Coldrerio ha ordinato la sospensione di ogni attività non autorizzata e il divieto d'uso dei locali per l'esercizio della prostituzione (part. ______); |
ritenuto, in fatto
che la RI 1 è
proprietaria dello stabile (fondo part. __________, costituito in proprietà per
piani) situato in via __________, a Coldrerio;
che, nel gennaio 2020, il Municipio ha constatato che nei locali al pian
terreno dell'edificio (occupati dallo "__________") veniva esercitata
senza permesso la prostituzione (attività che non sarebbe coperta dalla licenza
edilizia rilasciata il 31 agosto 2018);
che con decisione del 29 gennaio 2020 il Municipio, oltre ad aprire nei
confronti di __________ (titolare dello studio) una procedura di
contravvenzione, ha ingiunto a quest'ultimo l'immediata sospensione d'ogni e
qualsiasi attività non autorizzata negli spazi realizzati al pian terreno,
vietando nel contempo l'uso dei locali dello "__________" per l'esercizio
della prostituzione e ogni pratica affine;
che il provvedimento, richiamante l'art. 42 della legge edilizia cantonale del
13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e corredato della comminatoria dell'art. 292 del
codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), indicava che contro
di esso era dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni; lo
stesso è stato intimato anche alla proprietaria;
che, con giudizio del 13 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il ricorso interposto dalla RI 1 contro l'ordine di sospensione e
il divieto d'uso;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che all'insorgente (non destinataria del
provvedimento, né portatrice di un interesse legittimo) difettasse la
legittimazione attiva; ha inoltre stabilito che il ricorso avverso la decisione
cautelare era comunque tardivo, in quanto insinuato oltre il termine di 15
giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);
che la RI 1 deduce ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato, previo riconoscimento della sua
abilitazione a insorgere contro il divieto d'uso e della tempestività del suo
gravame al Governo (non trattandosi di una cautelare sospensione di lavori,
bensì di una questione di merito circa la licenza edilizia regolarmente concessa);
che, dopo aver ritenuto pacifica la sua abilitazione a ricorrere (in quanto
perturbatrice per situazione), sostiene in sintesi di non essere insorta contro
una (presunta) sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 42 LE, bensì solo
contro il divieto d'uso che sarebbe assimilabile a una decisione di revoca
della licenza edilizia rilasciata nell'agosto 2018;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta, ma sono stati richiamati
gli atti (art. 72 LPAmm);
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art.
21 cpv. 1 e 45 LE;
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio d'irricevibilità prolato dal Governo (art. 65
cpv. 1 LPAmm);
che, giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere presentato per
iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intima-zione e, in
assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per
l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di 15 giorni (cpv. 2);
che tale termine si applica anche ai ricorsi
contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative
proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2015.281/
52.2014.473 del 7 gennaio 2016 consid. 3.1);
che l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un
edificio o impianto costituisce un provvedimento di natura cautelare, fondato
sull'ordinamento edilizio e volto a inibire una fruizione del fondo non
autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito di un
procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se essa sia conforme al
diritto materiale concretamente applicabile;
che, per molti aspetti, tale misura può essere paragonata all'ordine di
sospendere i lavori di costruzione privi della necessaria autorizzazione
previsto dall'art. 42 LE, essendo anch'esso destinato ad assicurare il
mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità accordi il
permesso mancante o ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto
applicabile (cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; STA 52.2018.332 del 23 aprile
2019 consid. 3 e numerosi rimandi);
che per principio un simile divieto cautelare non presuppone l'esistenza di una
violazione materiale del diritto; è sufficiente che l'opera sia stata
realizzata senza permesso o sia utilizzata in contrasto con il permesso
ricevuto (cfr. RDAT II-2000 n. 40, II-1992 n. 28; STA 52.2018.332 citata
consid. 3 e rinvii);
che in concreto l'ordine municipale alla base della presente procedura è
chiaramente riconducibile a una misura cautelare, sia in quanto ha ingiunto l'immediata
sospensione d'ogni attività non autorizzata nei locali al pian terreno
dello stabile (disp. n. 1), sia laddove ha più espressamente vietato l'uso dei
locali dello "__________" per l'esercizio della prostituzione e di
ogni altra pratica affine (disp. n. 3); l'autorità locale non ha infatti
adottato provvedimenti intesi a ristabilire una situazione conforme al diritto
materiale fondati sull'art. 43 LE (cfr. RtiD I-2017 n. 15 consid. 4.1, II-2009 n. 23 consid. 2.2), ma -
come rettamente indicato dalla precedente istanza - ha semplicemente adottato
una misura provvisionale, volta a inibire una fruizione dell'immobile che essa
ha ritenuto non conforme alla destinazione autorizzata, fintanto che non verrà
semmai stabilito (nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso in
sanatoria) se tale uso sia conforme al diritto materiale concretamente
applicabile;
che la natura provvisionale della sospensione immediata dell'attività
rispettivamente del divieto d'uso è inequivocabilmente confermata sia dalle
norme di legge richiamate nell'ordine municipale (cfr. art. 42 LE e 45 del
regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL
705.110), sia dalla sua motivazione (laddove fa riferimento a un'attività
esercitata in assenza di permesso edilizio, lasciando aperta la questione della
sussistenza di una violazione formale o materiale);
che la decisione, contrariamente a quanto sembra assumere l'insorgente, non ha
affatto anche revocato precedenti autorizzazioni, in particolare la licenza
edilizia del 31 agosto 2018 (alla quale, se del caso, potrà semmai richiamarsi
nel seguito della procedura);
che, ferme queste premesse - e considerato che il procedimento è rimasto di
natura cautelare anche se l'oggetto del ricorso al Tribunale è la decisione con
cui il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l'ingiunzione
municipale -, vi sarebbe anzitutto da chiedersi se anche l'impugnativa in
questa sede sia tardiva;
che il ricorso del 20 aprile 2020 (consegnato alla posta il giorno successivo)
contro il giudizio governativo - pervenuto al patrocinatore il 18 marzo 2020 (cfr.
estratto Track & Trace de La Posta, n. 98.41.908983.00013029) - non è
infatti stato presentato nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 68 cpv.
2 LPAmm, ma oltre 30 giorni dopo;
che, contrariamente a quanto assunto dall'insorgente (ricorso pag. 1),
trattandosi di una procedura provvisionale, tale termine - come anche ricordato
nel giudizio impugnato (cfr. pag. 2) - non era sospeso dalle ferie giudiziarie
(cfr. art. 16 cpv. 3 LPAmm);
che il termine non è di riflesso stato sospeso dall'ordinanza sulla sospensione
dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento
della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020 (RS 173.110.4),
applicabile unicamente laddove il diritto procedurale cantonale prevede la
sospensione dei termini stabiliti dalla legge durante i giorni che precedono e
seguono la Pasqua (cfr. art. 1);
che può invece rimanere aperta la questione a sapere se lo sia stato dal
decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità
amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative
e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020 (RL
177.550), il quale ha inibito la decorrenza dei termini di qualsiasi natura
fissati dal diritto cantonale fino al 26 aprile 2020 (cfr. art. 3 cpv. 1),
ritenuto che l'impugnativa va in ogni caso respinta nel merito, stante la sua
manifesta infondatezza;
che, premesso che qui oggetto di giudizio può essere solo la questione dell'inammissibilità
del gravame inoltrato al Governo, è in particolare evidente che lo stesso - a
prescindere dalla questione della legittimazione attiva - era palesemente tardivo,
siccome insinuato oltre il termine ricorsuale previsto dall'art. 68 cpv. 2
LPAmm;
che, come indicato dalla precedente istanza, avendo l'insorgente ricevuto la
decisione municipale il 30 gennaio 2020 (cfr. bollettino di consegna agli
atti), il termine di 15 giorni era infatti inesorabilmente già giunto a
scadenza quando è insorta davanti all'Esecutivo cantonale il 26 febbraio 2020
(cfr. ricorso e busta di spedizione agli atti);
che non permette invece di giungere a conclusioni a lei più favorevoli il
termine di ricorso di 30 giorni, erroneamente indicato dal Municipio in calce a
tale atto: come argomentato dal Governo, il suo patrocinatore (al quale si è
rivolta il 6 febbraio 2020, cfr. procura agli atti), cognito della materia, non
poteva in effetti non riconoscere la natura cautelare del provvedimento e
rilevare l'errore consultando il testo di legge (cfr. DTF 135 III 374 consid.
1.2.2.1, 134 I 199 consid. 1.3.1; STA 52.2014.164 del 17 marzo 2015 consid. 3
confermata da STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3, 52.2016.156 del 19
luglio 2016);
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura
in cui è ricevibile, deve essere pertanto respinto, siccome manifestamente
infondato;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera