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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 aprile 2020 (n. 2057) del Consiglio di Stato che ha respinto la sua richiesta di rivalutazione individuale della funzione e di promozione a una funzione superiore a contare dal 1° gennaio 2018; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha iniziato la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino come avventizio il 1° gennaio 1995. Dal 1° novembre 1997 il medesimo è stato nominato segretario (senza titolo specifico) a tempo parziale (60%) presso l'allora Ufficio dell'insegnamento medio superiore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e gli è stata attribuita la classe 28 con 1 aumento secondo il sistema salariale vigente fino al 31 dicembre 2017 (legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255). Per il restante 40% è rimasto occupato con contratto per personale ausiliario, come segretario documentarista presso la Divisione della scuola in sostituzione di una collaboratrice in congedo maternità; impiego che è stato rinnovato sino al 2006. Per quanto attiene alla sua nomina al 60%, a partire dal 1° novembre 2001 RI 1 ha beneficiato di un avanzamento nella classe 29 con 3 aumenti, mentre dal 1° novembre 2006 gli è stata attribuita la classe 30 con 7 aumenti quale segretario docente senza titolo specifico (28-30). Negli anni seguenti ha raggiunto lo stipendio massimo all'interno di questa classe.
B. a. Il 23 gennaio 2017 il Parlamento cantonale ha
adottato la nuova legge sugli stipendi (LStip; RL 173.300), posta in vigore al
1° gennaio 2018. Per questa data il Consiglio di Stato ha pure emanato il regolamento concernente le funzioni e
le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310).
Il 12 ottobre 2017 RI 1 è stato informato dei cambiamenti in atto nel
sistema retributivo e gli è stato concesso
di presentare osservazioni riguardo all'intenzione di assegnargli la funzione
di segretario I, classe di stipendio 5, con lo stesso salario percepito a quel
momento (fr. 66'907.75.- già
rapportato all'onere lavorativo del 60%), superiore all'importo massimo
previsto per la nuova classe 5.
b.RI 1, con scritto del 20 ottobre 2017 ha chiesto la rivalutazione
della sua funzione sulla base dei compiti da lui svolti concretamente, che
andrebbero al di là delle semplici mansioni di un segretario; per questo motivo
si giustificherebbe una migliore classificazione rispetto a quanto prospettato,
con attribuzione almeno della classe di stipendio 9.
c. Con risoluzione del 22 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la
funzione di RI 1 quale segretario I e la classe già prospettatagli, alle
medesime condizioni di stipendio.
C. Contro la predetta decisione, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la modifica nel senso di attribuirgli almeno la classe salariale 9 (collaboratore scientifico) oppure la classe 11 (aggiunto). Ritenuto che l'autorità di nomina non si era espressa in merito alla domanda di rivalutazione della funzione avanzata dall'insorgente, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunciasse preliminarmente sulla richiesta e in seguito nuovamente sulla classificazione e sullo stipendio del ricorrente a far tempo dal 1° gennaio 2018 per mezzo di una decisione debitamente motivata (STA 52.2018.52 del 3 febbraio 2020).
D. A partire dal 1° gennaio 2020 RI 1 è stato trasferito alla Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS, nella stessa funzione e alle stesse condizioni salariali.
E. a. Con scritto dell'11
marzo 2020 la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e
dell'economia ha comunicato al dipendente che la sua situazione era stata
attentamente valutata sulla base delle responsabilità attribuitegli, risultanti
dal descrittivo della funzione definito dai suoi superiori. L'assegnazione
della funzione di segretario I sarebbe adeguata, considerato pure che per
assumere una posizione superiore, quale quella di collaboratore scientifico
oppure di aggiunto, occorrerebbe disporre di titoli di studio accademici che lo
stesso non possiede. All'interessato è quindi stata trasmessa la valutazione
analitica della funzione di segretario I, con l'invito ad esprimersi in merito.
b. RI 1 ha preso posizione contestando il prospettato inserimento nella classe
di stipendio 5. In estrema sintesi, ha ribadito che le proprie mansioni
sarebbero parificabili a quelle svolte da un aggiunto e che il possesso
del titolo accademico, a parità di compiti e responsabilità, non dovrebbe
influire sulla classificazione.
F. Con risoluzione del 29 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di rivalutazione della funzione dell'insorgente e ha quindi confermato il suo passaggio alla nuova scala di stipendio nella posizione di segretario I con un salario di fr. 66'907.75, corrispondente a quello percepito in precedenza. L'autorità di nomina ha in particolare ritenuto tale funzione adeguata ai compiti assegnati al ricorrente, mentre le posizioni di collaboratore scientifico o aggiunto al direttore, oltre a caratterizzarsi per livelli di complessità e responsabilità maggiori, richiedono il possesso di titoli di studio accademici.
G. Avverso la predetta
risoluzione insorge ora RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone la modifica nel senso che gli sia attribuita la classe 11, pari a
quella dell'aggiunto al capo della Sezione dell'insegnamento medio superiore
(SIMS), subordinatamente la classe 10 o la 9 spettanti al collaboratore
scientifico, e in via ancor più subordinata la classe 8, pari a quella di un
docente di scuola media. In subordine alla domanda di modifica della
risoluzione impugnata, il ricorrente ha chiesto il suo annullamento e il rinvio
degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione. Dal profilo formale, il
ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito per mancanza di
motivazione della decisione impugnata, in cui l'autorità non si sarebbe
confrontata con le argomentazioni da lui addotte.
Nel merito sostiene che la funzione assegnatagli non terrebbe conto delle
mansioni effettivamente svolte.
In particolare, la descrizione della funzione non sarebbe corretta e non
darebbe conto delle reali attività da lui esercitate e per lo svolgimento delle
quali è stato assunto nel 1997, in sostituzione di __________, allora aggiunto
all'Ufficio dell'insegnamento medio superiore. L'attuale posizione sarebbe
arbitraria, atteso che prima del passaggio alla nuova scala salariale occupava
una posizione collocata nelle classi alternative 28-30, che prevedeva salari
ben più alti rispetto alla classe 5 dell'attuale ordinamento. Tant'è che ai
collaboratori posizionati in classe 28-30 sono state oggi assegnate le classi
da 7 a 9. La sua funzione non sarebbe paragonabile a quella di un segretario
amministrativo, data la sua valenza intellettuale. L'autorità di nomina avrebbe
inoltre misconosciuto i titoli di studio universitari intermedi da lui
conseguiti.
I compiti da lui svolti sarebbero quelli di un aggiunto: la sua funzione è
infatti del tutto paragonabile a quella di L__________, aggiunto alla Sezione
dell'insegnamento medio (SIM). Tanto più che a seguito del suo trasferimento
presso la Divisione della cultura e degli studi universitari, l'autorità di
nomina ha pubblicato un concorso per l'assunzione di un aggiunto alla SIMS con
grado di occupazione dell'80%.
H. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, secondo cui la decisione impugnata sarebbe convenientemente motivata. Ribadisce quindi che la funzione assegnata all'insorgente corrisponde alle sue mansioni e responsabilità.
I. Con le
successive comparse scritte le parti hanno ribadito le proprie tesi, con
precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla
documentazione richiamata dal giudice delegato, nonché da quella presente
nell'incarto 52.2018.52, a cui l'insorgente fa riferimento (art. 25 cpv. 1
LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti fornisce sufficienti elementi
per permettere al Tribunale di decidere con cognizione di causa; non
occorre assumere le prove offerte dall'insorgente.
2. Il ricorrente
eccepisce innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito per carenza
di motivazione della decisione impugnata, siccome l'autorità non si sarebbe
confrontata con le sue argomentazioni.
2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per
scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto
di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che
stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta
sufficiente, e adempiere pertanto al citato
scopo, quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, oppure quando risulta implicitamente dai diversi
considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid.
3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003
consid. 2.2.2, 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2), ponendo in questo
modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 142 I 135 consid. 2.1, 138 I 232 consid. 5.1,
136 I 229 consid. 5.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). L'autorità
non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli
argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono
rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3,
134 I 83 consid. 4.1).
2.2. Con la decisione impugnata, l'autorità di nomina ha esposto in maniera
succinta, ma sufficientemente chiara i motivi che l'hanno condotta a negare una
rivalutazione della funzione dell'insorgente. Innanzitutto ha considerato che
l'inserimento in classe 5 sarebbe adeguato ai suoi compiti, risultanti dalla
descrizione della funzione. In secondo luogo ha ritenuto che le funzioni di
classe 9 o superiori si caratterizzano per livelli di complessità e responsabilità
maggiori e richiedono il possesso di titoli di studio accademici. Anche se non
è entrata nel dettaglio di ogni argomentazione addotta dal ricorrente con le sue
osservazioni, la motivazione ha comunque permesso al medesimo di rendersi conto
della portata del provvedimento e di impugnarlo con cognizione di causa dinanzi
a questo Tribunale. La censura va pertanto respinta.
3. Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61). Decidere secondo apprezzamento non significa comunque decidere come pare e piace. L'autorità di nomina è vincolata ai criteri che scaturiscono dal senso e dagli scopi della norma applicabile, così com'è legata ai principi generali del diritto. Essa deve accertare tutti gli elementi di fatto suscettibili di determinare o di influenzare la decisione che è chiamata a rendere. Deve comparare accuratamente gli interessi contrapposti ed attenersi, nell'esercizio di tale potere, ai principi fondamentali del diritto. Nel controllo dell'apprezzamento, l'autorità di ricorso deve, dal canto suo, limitarsi a rilevare l'eventuale esistenza di un abuso, evitando in particolare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'istanza inferiore (RtiD I-2000 n. 14 consid. 2.2, STA 52.2006.150 del 12 giugno 2006 consid. 2, 52.2004.321 dell'11 aprile 2006 consid. 3).
4. Occorre
innanzitutto premettere che l'oggetto del ricorso è circoscritto all'attribuzione
della funzione di segretario I presso la SIMS a contare dal 1° gennaio 2018. Esula
per contro dalla lite la posizione occupata a seguito del trasferimento
avvenuto a contare dal 1° gennaio 2020. Di nessuna incidenza sono inoltre le
considerazioni in merito al lavoro svolto come ausiliario in sostituzione di __________
presso la Divisione della scuola: tale impiego non ha niente a che vedere con
la funzione ricoperta dal medesimo in seno alla SIMS.
5. Il ricorrente contesta
la classificazione salariale della propria posizione, ritenendo in buona
sostanza di meritarne una superiore in considerazione dei compiti e delle
responsabilità affidategli. In particolare, la funzione svolta corrisponderebbe
a quella dell'aggiunto, inserito in classe 11. Tale era il ruolo di __________,
che il ricorrente avrebbe sostituito nel 1997, nonché quello della funzionaria
che è stata assunta dopo la partenza dell'insorgente dalla SIMS e che si è
installata nell'ufficio da lui precedentemente occupato. Dal canto suo,
l'autorità di nomina sostiene che la posizione di segretario I è adeguata alle mansioni
dell'insorgente, risultanti dal descrittivo della funzione definito dai suoi
superiori. Per assumere il ruolo di aggiunto occorrerebbe inoltre disporre di
titoli di studio accademici, che lo stesso non possiede.
5.1. La risoluzione governativa del 27 agosto 1997 con cui l'insorgente è stato
nominato come segretario (senza titolo specifico) presso l'allora
Ufficio dell'insegnamento medio superiore dà atto di un'istanza di
commutazione della funzione […] a favore di "un Segretario (con
titolo intermedio) o di un Segretario (senza titolo specifico)"
conseguente alla procedura di sostituzione del signor __________, per scadenza
incarico al 31 agosto 1997. Da ciò si deduce che il Consiglio di Stato ha
rinunciato alla funzione di aggiunto in favore di una nuova posizione, che ha
attribuito all'insorgente. I motivi che hanno condotto il Governo ad agire in
tal senso non sono noti. Potrebbe essersi trattato di ragioni di risparmio,
come della considerazione che la posizione precedente era in realtà
sopravvalutata. Sia come sia, è altamente verosimile che, almeno in parte, i
compiti precedentemente svolti da __________ siano stati poi affidati
all'insorgente. Lo si deduce dal tenore stesso della risoluzione, così come
dalle dichiarazioni di ex funzionari prodotte dal ricorrente e che il Governo
non contesta (scritto del 27 dicembre 2017 di __________ e scritto del 28
dicembre 2017 di __________, versati agli atti rispettivamente sub doc.
M e N nell'inc. 52.2018.52).
5.2. Fino al 31 dicembre 2017 il ricorrente ricopriva la funzione di segretario
(docente senza titolo specifico), a cui erano assegnate le classi alternative
di stipendio 28 - 30, al pari appunto dei docenti senza titolo specifico.
La carriera in questa funzione prevedeva un salario annuo minimo di fr.
79'020.- e uno stipendio massimo di fr. 111'513.-. La posizione attuale di
segretario I, in classe 5, comprende uno stipendio di partenza di fr. 61'446.-
e uno stipendio massimo di fr. 96'278.-.
Come giustamente
osserva l'insorgente appoggiandosi sul documento conversione delle funzioni
(doc. F inc. 52.2018.52), che il Governo non contesta, nella funzione di
segretario I hanno trovato collocazione posizioni che nella vecchia pianta
organica avevano classificazioni ben inferiori. Segnatamente alcune funzioni
precedentemente inserite nelle classi 23-25 (segretario assistente, segretario
d'impianto, segretario ispettore, utente qualificato SAP), nelle classi 24-25
(segretario, segretario del demanio), nella classe 25 (segretario controllore
di volo) e nelle classi 25-26 (segretario ispettore). Mentre posizioni
precedentemente retribuite con stipendi inferiori a quello del ricorrente hanno
ottenuto una miglior classificazione. Ad esempio il docente senza titolo
specifico presso l'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, a cui erano
assegnate le classi 25-27, è passato a docente di cultura III in classe 6,
mentre il docente di scuola professionale senza titolo specifico, classificato
come il ricorrente in classe 28-30, è passato alla classe 7. In linea generale,
alla funzioni che con il vecchio sistema potevano raggiungere la classe 30,
sono state assegnate le classi 7 o 8.
5.3. La transizione al nuovo modello salariale ha comportato per il ricorrente
l'assegnazione di una funzione che, alla luce delle considerazioni testé
svolte, non può che essere ritenuta di rango inferiore a quella precedentemente
occupata. Ciò non basta tuttavia per concludere che la decisione sia lesiva del
diritto, considerato l'ampio margine di apprezzamento del Governo nella
definizione dell'ordinamento retributivo dei dipendenti cantonali. Occorre ancora
esaminare se la funzione di segretario I sia confacente alle mansioni e alle
responsabilità affidategli.
6. 6.1. La descrizione della funzione dell'insorgente su cui l'autorità di nomina fonda la sua decisione è la seguente:
Scopo della funzione
Gestire alcune funzioni amministrative al fine di assicurare il coordinamento
tra l'ufficio, gli istituti scolastici e gli altri organismi e contribuire al
regolare funzionamento dell'ufficio.
Responsabilità principali
1. Portare a buon fine le pratiche relative all'organizzazione dei corsi di aggiornamento di competenza dell'Ufficio.
2. Seguire fino alla chiusura le pratiche relative alla partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento.
3. Garantire l'iter procedurale relativo ai pagamenti, in particolare: delle indennità di seduta dei docenti membri dei gruppi disciplinari cantonali, delle indennità dovute ai relatori dei corsi di aggiornamento di competenza dell'Ufficio, delle indennità di seduta degli esperti di materia.
4. Amministrare lo schedario e mantenere i contatti con i docenti universitari esperti di materia nelle scuole medie superiori.
5. Dare consulenza ai docenti su problemi di carattere amministrativo ed esaminare e preparare progetti di risposta a problemi posti da utenti esterni.
6. Collaborare nella preparazione di progetti di decisioni dell'Ufficio.
All'insorgente è inoltre stata inviata dal funzionario dirigente la bozza di nuova versione della descrizione della funzione (segretario), invitandolo a discuterne insieme. Questa si presenta come segue:
Scopo della funzione
Contribuire al regolare funzionamento della Sezione e assicurare il coordinamento tra la Sezione, gli istituti scolastici e gli altri organismi.
Responsabilità principali
1. Gestire le pratiche relative all'organizzazione dei corsi di formazione continua di competenza della Sezione.
2. Seguire fino alla chiusura le pratiche relative alla partecipazione dei docenti a corsi di formazione continua e mantenere aggiornato il conteggio dei giorni di formazione continua svolti da ogni docente.
3. Controllare e preavvisare pagamenti, in particolare: delle indennità di seduta dei gruppi disciplinari cantonali, delle indennità per relatori di corsi di formazione continua di competenza della Sezione, delle indennità per gli esperti di materia.
4. Tenere aggiornato lo schedario degli esperti di materia e mantenere i contatti con loro.
5. Fornire consulenza ai docenti su problemi amministrativi.
6. Collaborare con il caposezione alla redazione e rilettura di testi (lettere, comunicati stampa, messaggi, risoluzioni).
7.
Dare informazioni sui titoli di
studio di utenti esterni e sulle loro possibilità di accedere all'insegnamento.
6.2. Il ricorrente
elenca in modo dettagliato i suoi compiti. Sostiene di essersi occupato della
correzione di bozze di testi talora importanti, come le note esplicative
riguardanti la modifica del regolamento delle scuole medie superiori. Avrebbe
inoltre collaborato con il caposezione alla preparazione di messaggi
dipartimentali concernenti il settore dell'insegnamento medio superiore. Oltre
a ciò, le sue attività consistevano nell'esame dei corsi di formazione continua
dei docenti, in particolare dell'esame e del preavviso delle domande di
aggiornamento degli insegnanti e della preparazione delle decisioni di
autorizzazione ai corsi, nella valutazione dei titoli di studio in risposta
alle richieste di studenti di ogni ordine di scuola e di altri utenti esterni
come genitori e candidati all'insegnamento. L'autorità di nomina non contesta
l'effettivo svolgimento di tali attività da parte del ricorrente. D'altro
canto, queste emergono già dalla descrizione della funzione prodotta dalla
Sezione delle risorse umane e, ancora meglio, dalla bozza di descrizione della
funzione aggiornata redatta dal caposezione. Sono pure suffragate dalla
documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede (bozze di testi, lettere
e decisioni che sostiene di aver corretto o preparato personalmente) e con le
quali l'autorità di nomina non si è confrontata.
6.3. Nel mese di febbraio 2020, il Consiglio di Stato ha indetto un concorso
per l'assunzione di un aggiunto al capo sezione II presso la SIMS, a tempo
parziale (80%). La descrizione della funzione della dipendente assunta in
questa posizione ricalca il bando di concorso ed è la seguente.
Scopo della funzione
Supporto al caposezione nella gestione del settore delle scuole medie superiori.
Responsabilità principali
1. coordina l'attività della Sezione in collaborazione con il caposezione
2. sostituisce il caposezione in caso di assenza
3. collabora con il caposezione nell'elaborazione e attuazione di visioni e strategie di sviluppo del settore delle scuole medie superiori
4. collabora con il caposezione nella gestione dei vari progetti in corso e previsti riguardanti la formazione liceale e della SCC
5. partecipa a commissioni e gruppi di lavoro
6. gestisce progetti
7. svolge compiti amministrativi
La funzione di aggiunto caposezione impiegato presso la SIM, L__________, è invece descritta come segue:
Scopo della funzione
Aggiunto alla Direzione della Sezione delle scuole medie.
Responsabilità principali
1. È il diretto collaboratore del direttore della Sezione dell'insegnamento medio
2. Offre consulenza ai diversi interlocutori interni ed esterni della Sezione (direttori, genitori, esperti, docenti, docenti in formazione ecc.)
3. Collabora attivamente ai lavori dei vari collegi di scuola media (direttori, esperti, consulenti, capigruppo del sostegno)
4. Si occupa della formazione continua dei docenti di scuola media
5. Si occupa in particolare delle verifiche degli incarti dei concorrenti, dell'organizzazione delle prove d'assunzione e partecipa direttamente ai colloqui di assunzione
6. Conduce o partecipa a Commissioni e gruppi di lavoro (cantonali o intercantonali) assumendone all'occorrenza la Presidenza (ad esempio la commissione allievi alloglotti; referente per l'agenda scolastica; delegato cantonale per la piattaforma intercantonale per l'educazione interculturale della CDPE)
7. Approfondisce le richieste di cambiamento di comprensorio e le preavvisa al caposezione
8. È segretario della Commissione per l'esame delle richieste di aiuto sociale speciale per la scuola dell'obbligo.
Appare difficile
paragonare i compiti dell'insorgente con quelli attribuiti all'aggiunta alla
SIMS, assunta dopo il trasferimento di quest'ultimo: la descrizione della
funzione dell'aggiunta è molto meno dettagliata e contiene indicazioni generali
delle responsabilità, senza un elenco delle mansioni concretamente affidatele.
L'autorità di nomina non si è del resto premurata di fornire maggiori
spiegazioni in proposito e in particolare sulla ridistribuzione delle
incombenze sino ad allora affidate all'insorgente. Quale punto in comune alle
due funzioni emerge in ogni caso la stretta collaborazione con il caposezione,
diretto superiore di entrambi. Per contro, si può ravvisare un'importante
analogia tra i compiti di quest'ultimo e quelli attribuiti a L__________,
aggiunto alla SIM. Anche il medesimo offre infatti consulenza ai diversi
interlocutori del settore scolastico e si occupa della formazione continua dei
docenti. Pur con qualche differenza, dovuta perlopiù alle particolarità proprie
dell'ordine di scuola in cui operano, le due funzioni appaiono sostanzialmente
paragonabili. Ciò è confermato dalla dichiarazione rilasciata da L__________ al
ricorrente, su cui l'autorità di nomina non si è espressa, in cui lo stesso ha
rilevato l'analogia di molte mansioni svolte. In particolare, ha sottolineato
la sua collaborazione con il ricorrente nell'esame di titoli di studio e nel
rispondere a utenti che intendono concorrere per insegnare nelle scuole
cantonali, dichiarando di confrontarsi di frequente con l'insorgente nella
ricerca di risposte concordate oppure per redigere una risposta comune.
7. 7.1. Come detto,
una volta che l'insorgente è stato trasferito ad altra sede, il posto di
segretario I alla SIMS non è stato occupato, mentre è stata assunta una
funzionaria come aggiunta, posizione che è stata (ri)creata con l'adozione
della nuova LStip e relativa pianta organica. Evitando di confrontarsi con i
compiti concretamente assegnati all'uno e all'altra dipendente, l'autorità di
nomina si limita a sostenere che il ricorrente non avrebbe potuto ricoprire la
funzione di aggiunto in quanto sprovvisto di un titolo accademico. Per quanto sia
sostenibile che per occupare una funzione in classe 11 sia richiesto un simile
titolo di studio, di cui l'insorgente non dispone, malgrado abbia superato
alcuni esami all'università, tale circostanza, da sola, non permette di fare
astrazione delle mansioni e delle responsabilità effettivamente assegnate. Non
va inoltre dimenticato che l'insorgente, al momento del passaggio alla nuova
scala stipendi, era attivo alla SIMS da vent'anni (cfr. art. 8 cpv. 3 LORD
secondo cui il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di
nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti).
7.2. Valutati tutti i predetti elementi, e meglio la funzione precedentemente
occupata dall'insorgente, a cui era riconosciuta una retribuzione di classe
superiore sulla scala degli stipendi, l'analogia con i compiti e le
responsabilità assegnati all'aggiunto alla SIM e l'assunzione di un'aggiunta a
seguito del trasferimento dell'insorgente, tutto lascia supporre che la nuova
funzionaria svolga le stesse attività in precedenza affidate al ricorrente.
L'attribuzione al medesimo della funzione di segretario I appare quindi insostenibile.
Con l'introduzione della nuova pianta organica e del nuovo modello salariale,
l'autorità di nomina avrebbe dovuto inserire l'insorgente nella funzione di
aggiunto in classe 11, che di fatto è andato a svolgere.
8. Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati al Governo affinché agganci il ricorrente al nuovo modello salariale nella funzione di aggiunto in classe 11 a decorrere dal 1° gennaio 2018. Sul numero di aumenti spetterà all'autorità di nomina pronunciarsi.
9. La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 29 aprile 2020 (n. 2057) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del consid. 8.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera