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Incarti n. 52.2020.247
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sui ricorsi
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a. b.
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del
3 giugno 2020 dell'
CO 1, ,
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contro |
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la decisione del 29 aprile 2020 (n. 2127) del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi i ricorsi presentati dagli insorgenti avverso la risoluzione del 14 agosto 2018 con cui il Municipio di Miglieglia ha ordinato la demolizione di una tettoia a est del rustico e di due baracche sul fondo part. __________; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario
di un fondo di 3'660 m2 (part. __________; già part. __________ RT)
situato a Miglieglia, in località __________, in una zona indicata dal piano
regolatore quale area forestale. Sul terreno vi era una vecchia cascina (m 4.40
x 5) a vocazione agricola (stalla-fienile).
b. Su richiesta del Municipio, con risoluzione del 31 maggio 1999 il
Dipartimento del territorio ha approvato una modifica di poco conto all'inventario
degli edifici situati fuori della zona edificabile (approvato con ris. gov. n.
3622 del 9 luglio 1996) inserendovi il citato rustico, che è stato classificato
come meritevole di conservazione 1a (in stato di conservazione discreto-buono;
cfr. scheda descrittiva con rilievo maggio 1999).
c. Con decisione del 30 giugno 1999, il Consiglio di Stato ha accertato la
natura solo parzialmente boschiva del fondo, stabilendo attorno alla cascina un'area
(di ca. 1'500 m2) non soggetta alla legislazione forestale (cfr.
planimetria annessa alla relativa decisione).
B. a. Nel frattempo, il 4
maggio 1999 RI 1 ha presentato una domanda di costruzione per ristrutturare il
predetto rustico e trasformarlo in un'abitazione secondaria (con un pian
terreno e un sottotetto abitabile). Secondo i piani e la relazione tecnica, il
progetto prevedeva in particolare di rifare il tetto (con struttura in legno e
copertura in coppi), realizzare una nuova soletta interna e i pavimenti,
chiudere due varchi nelle facciate laterali e posare dei serramenti in legno
(porte e finestre), mantenendo sulle due aperture della facciata principale
(sud) degli elementi di legno orizzontali. All'edificio doveva essere inoltre
annesso un nuovo corpo (2 x 5 m) interrato nel pendio a monte (da destinare a
un bagno e una cantina), oltre a un bacino di chiarificazione. La relazione
tecnica precisava che la muratura di facciata sarebbe stata a rasa-pietra per
le parti esistenti e con intonaco fratazzato per le nuove chiusure.
b. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 23996), con decisione del 20
luglio 1999 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto.
C. a. Nel corso dei lavori il proprietario non si è tuttavia attenuto al progetto approvato, ma ha apportato svariate modifiche. In particolare, già nel corso di un sopralluogo del 2007 è emerso che:
- l'edificio era stato ampliato sul lato ovest mediante un nuovo volume (4.40 x 2.45) alto un piano, coperto da un tetto a falda con tegole (destinato a una cucina e un bagno), realizzato al posto del corpo interrato a monte;
- sul lato est era stata eretta una tettoia-legnaia, previo sbancamento del pendio (poi sorretto da un muro);
- alla facciata est era stata applicata una canna fumaria;
- sul terreno circostante erano state posate due
baracche per il deposito di attrezzi e mobili vari.
L'edificio risultava inoltre innalzato (cfr. rapporto di sopralluogo del 2007) e le facciate tutte ricoperte da intonaco, con aperture di foggia e dimensioni diverse (dotate di gelosie; cfr. foto 2007).
b. Dando seguito a un
ordine del Municipio, con domanda di costruzione del 16 ottobre 2007, RI 1 si è
limitato a chiedere il permesso a posteriori per il nuovo volume a ovest (spostamento
locali di servizio), la legnaia con il muro retrostante (est), la canna
fumaria (da rivestire in mattonelle intonacate) e le due nuove baracche.
c. Con avviso del 28 dicembre 2007 (n. 60080), i Servizi generali del
Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio del permesso. Fatto
proprio tale avviso, il 29 gennaio 2008 il Municipio ha negato a RI 1 il
permesso richiesto. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
d. Il 25 settembre 2008 il Municipio ha chiesto al Dipartimento del territorio
di emettere il suo avviso giusta l'art. 47 del regolamento di applicazione
della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), sottoponendogli una
proposta di sanzione pecuniaria (per il maggior valore dato dallo spostamento
dei locali e dalla sopraelevazione del rustico di ca. 0.50 m).
e. Il 21 ottobre 2008, il Dipartimento del territorio ha negato che vi fossero
gli estremi per pronunciare una simile sanzione, chiedendo al Municipio di
ordinare:
- il ripristino del rustico come ai piani approvati con licenza del 20 luglio 1999;
- la demolizione della tettoia a est del rustico;
- la demolizione delle due baracche.
Ha invece
preavvisato favorevolmente la sanzione per il maggior volume dato dalla
sopraelevazione (ritenendo sproporzionato esigerne il ripristino). Il Municipio
è in seguito rimasto passivo.
D. Dopo alcuni anni, così sollecitato anche dall'Ufficio dello sviluppo territoriale ARE (che nel 2014 aveva preso visione dei luoghi nell'ambito dei sopralluoghi indetti nella procedura relativa al piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti, PUC-PEIP), il 14 agosto 2018 il Municipio ha infine ordinato a RI 1 di demolire unicamente la tettoia eretta sul lato est e le due baracche (disp. n. 1). Considerando sproporzionato pretendere l'abbassamento del tetto alla quota originaria, gli ha inoltre imposto di pagare una sanzione pecuniaria di fr. 16'000.- per il maggior volume creato (disp. n. 2).
E. a. Avverso tale
decisione, con distinti ricorsi l'ARE e RI 1 si sono aggravati davanti al
Consiglio di Stato: il primo, sollecitandone in sostanza l'annullamento e la
riforma nel senso che sia ordinata la demolizione integrale dell'edificio e di
tutti gli altri manufatti circostanti realizzati sul fondo (inclusi quelli
constatati nel 2014), ripristinando lo stato originale del terreno e la
sistemazione dell'area a prato. RI 1, ha dal canto suo postulato l'annullamento
della decisione; in via subordinata, ha chiesto la conferma del solo ordine di
demolizione di una delle due baracche.
b. Con giudizio del 29 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha evaso i due
ricorsi ai sensi dei considerandi, riformando la risoluzione municipale come
segue (disp. n. 1):
1.1 il dispositivo n. 1 è confermato, fatta eccezione per l'ordine di demolizione della tettoia posta sul lato est del rustico che è annullato;
1.2 al Municipio di Miglieglia è fatto obbligo di ordinare la presentazione di una domanda di costruzione in sanatoria per la costruzione del corpo aggiunto, effettivamente realizzato, sul lato est del rustico;
1.3 gli atti sono rinviati al Municipio affinché valuti concretamente i provvedimenti da adottare in merito al corpo aggiunto sul lato ovest rispettivamente alla nuova canna fumaria sul lato est e si pronunci con decisione parimenti impugnabile;
1.4 la sanzione pecuniaria di cui al dispositivo n. 2 è annullata, riservato quanto indicato al seguente dispositivo.
Ha inoltre ingiunto
al Municipio (disp. n. 2):
di ordinare l'inoltro di una domanda di
costruzione a posteriori per tutti gli interventi realizzati al rustico in modo
difforme dalla licenza edilizia del 20 luglio 1999 e a tutti gli interventi ed
opere relativi alla sistemazione esterna del rustico, così come indicato ai
consid. 4.3.2, 4.4 e 5.
Ripercorsi i fatti, il Governo ha passato in rassegna i diversi interventi realizzati sul fondo. Per la tettoia sul lato est, ha anzitutto rilevato che la stessa risultava chiusa su tutti i lati e nulla avesse da spartire con il manufatto oggetto del diniego del permesso del 29 gennaio 2008; ne ha quindi concluso che, in difetto di un accertamento della violazione materiale, l'ordine, privo d'efficacia, andasse annullato e il Municipio fosse tenuto a richiedere l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori (così come indicato nel disp. 1.1 e 1.2). Per quanto riguarda le due baracche, ha per contro ritenuto che il provvedimento municipale, fondato sul predetto rifiuto della licenza, fosse giustificato e proporzionato (precisando che nulla poteva dedurre a suo favore il proprietario dall'atteggiamento passivo assunto dall'autorità comunale). Relativamente al corpo aggiunto sul lato ovest e alla nuova canna fumaria sul lato est il Governo ha invece considerato incomprensibile la rinuncia del Municipio a esigerne il ripristino; gli ha quindi retrocesso gli atti per valutare i provvedimenti da adottare (cfr. disp. n. 1.3). Per le altre modifiche al rustico censurate dall'ARE - consistenti nell'apparente sopraelevazione dell'edificio (non quantificata con precisione), parziale ricostruzione dei muri perimetrali, modifica delle aperture, formazione di un vano interrato a monte (o ampliamento di quello autorizzato nel 1999) e posa di una tenda parasole (facciata sud) - l'Esecutivo cantonale ha nuovamente rilevato come, in difetto di un accertamento della violazione materiale, oltre che della precisa entità di tali modifiche, non fosse possibile esigere l'abbattimento completo dell'edificio postulato dall'autorità federale, ma nemmeno infliggere la controversa sanzione pecuniaria censurata dal proprietario (per la sopraelevazione). Per questi diversi interventi, richiamando le norme sulla vigilanza sui comuni, ha quindi fatto obbligo al Municipio di chiedere la presentazione di una domanda a posteriori (cfr. disp. n. 2). Analoga conclusione ha tratto per i diversi interventi alla sistemazione esterna rilevati dall'ARE (muri di controriva, ponticello, scala in beton, muretti di recinzione e di sostegno, superfici pavimentate attorno alla casa e più discoste, due tavoli in sasso e panchine, caminetto con annesso grill, vari lampioncini, stenditoio, ecc.), per i quali ha parimenti preteso l'avvio di una tale procedura edilizia (cfr. disp. n. 2).
F. Con distinte
impugnative, l'ARE (a) e RI 1 (b) impugnano ora il predetto giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo.
a. L'ARE ne chiede il parziale annullamento e la riforma, riproponendo
essenzialmente le domande rimaste inascoltate davanti al Governo, e meglio che
sia ordinata la demolizione di tutti i manufatti e delle opere presenti sul
fondo e la sistemazione dell'area secondo la morfologia esistente prima degli
interventi edilizi (entro 90 giorni e con la comminatoria dell'esecuzione
sostitutiva a spese dell'obbligato). In via cautelare, chiede la pronuncia di
un divieto d'uso, assicurato da diverse misure (deposito chiavi, posa di
sigilli, interruzione dell'acqua e dell'elettricità).
L'Ufficio federale ribadisce in sostanza come tutto quanto realizzato al
rustico si scosterebbe completamente dal progetto autorizzato nel 1999 e dall'edificio
originale (di cui all'apparenza è rimasto nulla o ben poco) e come lo spazio
circostante sia stato alterato e disseminato di manufatti. Ritiene che il
giudizio impugnato procrastini in modo inammissibile il ripristino di una
situazione conforme al diritto. L'illegalità di tutti gli interventi sarebbe
del resto manifesta e l'avvio di ulteriori procedure edilizie superfluo. A
fronte degli interventi eseguiti, esclude che l'edificio possa essere
ricondotto a uno stato equivalente a quanto autorizzato nel 1999. A prescindere
dal fatto che il rustico è inserito in un settore del PUC-PEIP da esso contestato
(inc. 90.2010.128), rileva come un ripristino s'imponga anche alla luce dell'art.
39 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT;
RS 700.1), della scheda 8.5 del piano direttore e delle norme d'attuazione del
PUC-PEIP, che non tollerano cambiamenti di destinazione abusivi e interventi
che violano gravemente le norme edilizie. L'ordine di demolizione e ripristino
postulato, conclude, sarebbe del tutto conforme al principio della
proporzionalità e alla giurisprudenza in materia.
b. RI 1 chiede dal canto suo l'annullamento o lo stralcio dei diversi
dispositivi della risoluzione impugnata (disp. n. 1.1-1.4 e 2), postulando
inoltre che sia riconosciuta la legittimità dei manufatti sul fondo e gli atti
siano retrocessi al Municipio per il rilascio del permesso. In via subordinata,
domanda che l'ordine di demolizione sia limitato a una sola delle due baracche.
Preliminarmente postula la sospensione della procedura in attesa della
decisione definitiva inerente al perimetro del PUC-PEIP.
Ripercorrendo i fatti, il ricorrente ricorda che il progetto approvato nel 1999
e i lavori erano stati seguiti dall'architetto allora tecnico comunale di
Miglieglia, indicando inoltre i motivi per i quali si sarebbero resi necessari
determinati interventi (ampliamento sul lato ovest, tettoia e baracche).
Contesta che la tettoia sul lato est sia completamente diversa da quella
oggetto del diniego del 2008; il vano, chiuso con mattoni e sassi, sarebbe
perfettamente integrato nel rustico. Nega poi che l'edificio sia stato
parzialmente demolito e ricostruito; i muri sarebbero semplicemente stati consolidati,
come dimostrerebbe il bassorilievo in mezzo alla facciata sud. Ritiene pure che,
previa istruttoria, questo Tribunale possa esprimersi direttamente sulla
legalità o meno dei singoli interventi, senza procrastinare ulteriormente la
procedura.
Avuto riguardo al lungo lasso di tempo in cui sono state tollerate le
costruzioni, l'insorgente considera in ogni caso che un ordine di demolizione sarebbe
contrario al principio di buona fede e di riflesso perento (a prescindere dal
fatto che non è ancora decorso il termine di perenzione trentennale). Un simile
provvedimento, aggiunge, sarebbe in ogni caso sproporzionato e non sorretto da
un interesse pubblico preponderante. Ribadisce in particolare come la tettoia
sul lato est sia indispensabile per depositare la legna occorrente a scaldare
il rustico nella stagione fredda. Le baracche per deporvi gli attrezzi (in
particolare il trattorino necessario allo sfalcio degli oltre 4'000 m2
di prato che caratterizza la zona). Tutt'al più, aggiunge, potrebbe essere
eliminata una sola delle due baracche (cfr. petitum in via subordinata).
Nega infine che possa essergli imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria,
siccome prescritta ex art. 44 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991 (LE; RL 705.100). Contesta da ultimo anche il giudizio sulle ripetibili
(ritenuto che l'ARE, dotato di un servizio giuridico, non ne avrebbe diritto).
G. a. All'accoglimento
dell'impugnativa dell'ARE, si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), al pari del Municipio, si rimette
al giudizio del Tribunale. RI 1 chiede invece la reiezione del ricorso,
riproponendo la domanda di sospensione della procedura in attesa di quella
riguardante il PUC-PEIP. Delle sue motivazioni, che ricalcano a grandi linee
quelle del suo parallelo ricorso, si dirà, per quanto necessario, in appresso.
b. Il ricorso di RI 1 è avversato dal Governo, che non formula particolari
osservazioni.
L'UDC si riconferma nelle sue precedenti prese di posizione, rimettendosi al
giudizio del Tribunale. Così pure il Municipio. L'ARE postula invece il rigetto
del gravame, ribadendo essenzialmente le argomentazioni del proprio ricorso,
che verranno, se del caso, riprese nel seguito.
H. Non vi è stato un
ulteriore scambio di allegati, stanti le rispettive rinunce dei ricorrenti a
inoltrare una replica.
I. Degli atti acquisiti dal Tribunale e delle relative osservazioni formulate dall'ARE e da CO 1 si dirà, all'occorrenza, più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e
45 LE. Certa è anzitutto la legittimazione attiva del ricorrente RI 1 (b),
personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è
destinatario (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Altrettanto certa è
l'abilitazione a ricorrere dell'ARE (a), data in applicazione degli art. 89
cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS
173.110) e 48 cpv. 4 OPT (cfr. DTF 136 II 359 consid. 1; STF 1C_480/2019 del 16
luglio 2020 consid. 2 e rimandi). Entrambi i ricorsi sono inoltre tempestivi.
Resta da verificare se il giudizio sia impugnabile in quanto tale.
1.2.
1.2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che -
come in concreto - rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è
in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF
134 II 124 consid. 1.3; 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò
vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo
parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta
riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli
atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire
quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141
consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa
prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante STA
52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid.
2.1-2.2 confermata da STF 1C_75/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.3).
1.2.2. In concreto il giudizio del Governo, che ha annullato l'ordine di
demolizione del 14 settembre 2018 (ad eccezione delle due baracche), senza
estenderlo alle altre costruzioni sul fondo (come richiesto dall'ARE) e
rinviando gli atti al Municipio, affinché richieda l'inoltro di nuove domande
di costruzione (disp. n. 1.1-1.2, 2) o valuti quali provvedimenti ancora
adottare (disp. n. 1.3), costituisce una decisione incidentale che non pone
fine alla lite. Può dunque essere impugnata solo alle condizioni previste dall'art.
66 cpv. 2 LPAmm, ovvero se (a) può provocare al ricorrente un pregiudizio
irreparabile o (b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e
dispendiosa.
Ora, la controversa decisione non produce di per sé un pregiudizio irreparabile
ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm; nessuno del resto lo pretende. Non
si può invece ignorare come, dal profilo dell'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm, l'accoglimento
del ricorso dell'ARE potrebbe condurre immediatamente all'emanazione di una
decisione finale. Nella misura in cui questa Corte, come si vedrà in seguito,
può pronunciarsi direttamente sull'illegittimità materiale di tutte le
costruzioni realizzate sul fondo e sui provvedimenti per ristabilire una
situazione conforme al diritto, ciò permette senz'altro di evitare l'avvio di
ulteriori diverse procedure (suscettibili di dar luogo ad altre impugnative
dall'esito scontato), prescindendo da inutili formalismi e procrastini della
lite (cfr. in senso analogo STA 52.2016.430 citata consid. 2.4 confermata da
STF 1C_75/2019 citata consid. 3.3 e 3.4). A maggior ragione si giustifica una
tale conclusione se si considerano gli stalli procedurali già intervenuti da
quando sono stati accertati i primi abusi sul fondo. Seppur di carattere
incidentale, la decisione governativa è dunque impugnabile.
1.3. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi
con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
1.4. Le impugnative possono essere evase sulla base degli atti, integrati dagli
atti acquisiti dal Tribunale (richiamo incarto edilizio del 1999, decisione di
accertamento della natura parzialmente boschiva del fondo, documentazione
pianificatoria, fotografie di cui all'inc. 90.2010.128). A una valutazione
anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le ulteriori prove
sollecitate dalle parti (sopralluogo, testi, perizia tecnica, ecc.), in parte
solo genericamente, non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti
ai fini del presente giudizio. In particolare, la situazione dei luoghi emerge
in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle foto versate agli atti.
Superflua, come si vedrà in seguito (consid. 7.3), appare inoltre l'audizione
del padre del RI 1 e dell'arch. __________ (progettista e direttore dei
lavori).
1.5. Ai fini della risoluzione della lite non occorre attendere l'esito (art.
76 cpv. 1 LPAmm) del ricorso con cui l'ARE chiede l'annullamento del PUC-PEIP,
in particolare in quanto riferito al settore di Miglieglia (inc. 90.2010.128,
regione 14, Malcantone). Come si vedrà meglio in seguito, l'ordine di
demolizione e di ripristino postulato dall'Ufficio federale s'impone infatti
indipendentemente dal fatto che il fondo si trovi all'interno o all'esterno del
perimetro del PUC-PEIP.
2. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la
demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i
regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze
siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento
dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito
di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia
processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere
da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente
acclarata, oppure quando il contrasto insanabile con il diritto materiale è
palese e incontestabile (cfr. RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43
consid. 3.2; STA 52.2016.430 citata consid. 3.1 e rimandi,
52.2012.508 del 22 ottobre 2013 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario,
II ed., Cadenazzo 1996, n. 1264 ad
art. 43 LE).
3. Oggetto
di controversia sono tutti gli interventi che il ricorrente ha realizzato sulla
part. __________, scostandosi dalla licenza edilizia del 20 luglio 1999. La
legittimità di tale permesso esula dai limiti del presente giudizio (seppure
non sia dato di comprendere su quale base legale abbia potuto essere rilasciato;
cfr. infra consid. 5). Tale
autorizzazione è comunque cresciuta in giudicato e avrebbe permesso di tutelare
la fiducia in essa riposta dal suo destinatario, perlomeno se l'avesse
utilizzata correttamente. L'insorgente non si è tuttavia attenuto alla
licenza edilizia generosamente rilasciatagli, ma ne ha oltremodo abusato. Gli
interventi difformi - che egli ha peraltro continuato a perpetrare anche dopo
il 2007 - sono molteplici e importanti. Come eccepisce l'ARE, l'attuale
edificio nulla o ben poco condivide con la cascina originaria, che il progetto
prevedeva semplicemente di ristrutturare e trasformare. Se anche non fosse
stato demolito e ricostruito totalmente, come ipotizza l'ARE, è manifesto che
il rustico ha subito un'alterazione radicale, come ben emerge dalle fotografie
agli atti (cfr. foto del 2007 inc. DT 60080 e 23996, foto del 2014 di cui al
dossier doc. B prodotto dall'ARE al Governo e di cui all'inc. 90.2018.128, foto
stato attuale di cui al doc. O allegato dal ricorrente RI 1). A ovest, come
visto in narrativa, è stato aggiunto un nuovo volume coperto da una falda (per
due nuovi locali). Su questo lato, nel pendio a monte, è stato inoltre ricavato
un vano interrato (di dimensioni imprecisate), che sporge con un muro di
facciata (in cui si apre una porta grigia) e un lembo di tetto (sotto il quale
vi è un lampione; cfr. pure inc. DT 60080, foto prospetto sud-ovest del
2007, in cui s'intravede una porta diversa, in legno a vetri). A est, previo
sbancamento del pendio, è stata invece eretta una tettoia-legnaia (cfr. foto
2007, inc. DT 60080), che è poi stata ulteriormente trasformata in un
deposito-legnaia chiuso su tutti i lati (con muri intonacati e finestre; cfr.
foto 2014 e foto doc. O). Il rustico è stato inoltre sopraelevato (almeno di
mezzo metro; cfr. rapporto di sopralluogo del 18 luglio 2007 e rapporto
peritale dell'ing. __________, allegato alla proposta di sanzione del Municipio
del 25 settembre 2008). Lo si intuisce del resto già solo dal bassorilievo
evocato da RI 1, che nella cascina originale era grossomodo contenuto nel
timpano, tra le due ampie aperture del fienile nel sottotetto (cfr. foto scheda
IEFZE e prospetto sud 1999). Tali aperture - che all'evidenza
contraddistinguevano il fronte principale del rustico - non esistono più; al
loro posto sono state realizzate due finestre diverse, lunghe e strette, dotate
di gelosie e collocate in altra posizione (cfr. in tal senso anche l'ubicazione
del bassorilievo). Davanti alle stesse non sono nemmeno stati posati gli
elementi in legno, che avrebbero dovuto riprendere il motivo delle chiusure
della vecchia cascina. Differente è pure la sottostante finestra al pian
terreno, bassa e larga, simile solo a quella del nuovo corpo aggiunto a ovest.
Nessuna delle facciate ha mantenuto il suo aspetto originario: anche i muri,
anziché essere mantenuti in rasa pietra (cfr. foto scheda IEFZE e relazione
tecnica maggio 1999), sono stati rifatti o comunque ricoperti interamente da
intonaco (lasciando solo affiorare, qua e là, qualche pietra). Alla facciata
sud è stata inoltre applicata una lunga tenda da sole; su quella est è stata
invece addossata una canna fumaria in acciaio, che fuoriesce dal tetto. Anche
quest'ultimo - al di là delle pendenze e delle sporgenze (che la cascina
originaria non aveva) - non rispetta né la quota, né i materiali approvati
(coppi, cfr. piani e relazione tecnica maggio 1999). Sul tetto è stata inoltre
collocata una grande parabola e un pannello solare (cfr. foto 2007 e 2014).
Della vecchia cascina - trasformata in una moderna casa di vacanza - è in
pratica rimasta solo l'ubicazione. L'edificio è insomma riconducibile a una
vera e propria nuova costruzione, ben diversa dal progetto autorizzato con la
licenza edilizia del 1999, di cui il ricorrente non si può all'evidenza più
prevalere.
Pure lo spazio circostante è stato alterato in modo importante e disseminato di
costruzioni, tutte senza permesso. Sul lato ovest del fondo sono state posate
due baracche per il deposito di attrezzi (ca. m 3 x 2.50 e m 2.50 x 1.50).
A sud, sopra un'area pavimentata, è stata sistemata una doccia e una sorta di
vasca idromassaggio. È stata inoltre eretta una pergola (cfr. foto 2014), che
ricopre un tavolo in sasso con delle panchine (precedentemente posati, cfr.
foto 2007). Un ulteriore tavolo con panchine è stato collocato su un'area
lastricata davanti alla casa; poco distante sono stati piazzati un grande grill
(incorporato in una struttura in pietra) e uno stenditoio. Il terreno è inoltre
ovunque cosparso di manufatti che delimitano dei percorsi o le diverse aree
prative del giardino (muretti, cinte, cancelli, scale, lampioni, ecc.). Anche
il riale a valle del fondo, come eccepisce l'ARE, risulta manomesso da
interventi costruttivi (ponticelli o passaggi, bordure, ecc.; cfr. foto 2014).
4. Come visto in
narrativa, l'illegittimità materiale dei predetti interventi è stata solo
parzialmente accertata mediante la procedura sfociata nella decisione del 29
gennaio 2008, con cui il Municipio ha negato a RI 1 il permesso a posteriori da
lui richiesto (solo) per l'ampliamento a ovest (spostamento locali di
servizio), la tettoia a est, la canna fumaria e le due nuove baracche.
Procedura nell'ambito della quale - a ben vedere - l'autorità cantonale aveva
già rilevato come i diversi interventi attuati fossero difformi dall'autorizzazione
del luglio 1999. E meglio che essi hanno modificato in modo sostanziale l'aspetto
esterno, la volumetria e la struttura edilizia basilare del rustico originale,
nonché le sue immediate adiacenze [...]. Gli interventi hanno
determinato la perdita definitiva dei valori storico-architettonici del rustico
originale, in particolare per il rifacimento del tetto non rispettoso dello
stato originale (quote, pendenze e sporgenze), gli ampliamenti, la modifica
delle aperture esistenti e la creazione di nuove, la posa della canna fumaria
così come eseguita, la finitura esterna delle superfici murarie, gli elementi
deturpanti sulle facciate e le importanti opere di sistemazione esterna (cfr.
avviso cantonale n. 60080).
In ogni caso, al di fuori di quanto accertato in tale procedimento, è certo che
tutte le opere litigiose (realizzate prima o dopo il 2007) si pongono in palese
e insanabile contrasto con il diritto materiale, senza che occorra avviare le
ulteriori inutili procedure edilizie in sanatoria indicate dal Governo, in un'ottica
di economia processuale e di divieto di formalismo
eccessivo.
E ciò sia che si consideri il diritto vigente, sia quello in vigore al momento
in cui sono stati realizzati gli interventi (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid.
3.2, 1C_22/2019 del 6 aprile 2020 con rinvii).
5. 5.1. Certo è
anzitutto, come si vedrà qui di seguito, che i lavori di trasformazione della
vecchia cascina in casa di vacanza, unitamente a tutte le opere esterne poste
al suo servizio, non potrebbero mai essere approvati dal profilo dell'art. 39
cpv. 2 OPT, che costituisce una norma d'esecuzione molto estesa dell'art. 24
lett. a LPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e di tenore identico all'art. 24
cpv. 1 vLPT, vigente dal 1° gennaio 1980, RU 1979, 1573; cfr. DTF 137 II 338;
tra tante, STA 90.2010.128 R13/90.2020.63 del 21 dicembre 2020 consid. 5).
5.2. Secondo il cpv. 2 dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e
derivato dall'art. 24 cpv. 2 vOPT 89 [RU 1989, 1985]) i Cantoni possono
autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di
edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al precedente art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89). Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT, il quale ha esteso a tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett. a-b, d-f OPT (in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT 89).
5.3. Nel Canton Ticino, la problematica del cambiamento di
destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del
paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano
direttore, approvata dalla Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa
costituiva il primo tassello necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione
secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT rispettivamente
l'art. 24 cpv. 2 vOPT (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a
vOPT; cfr. pure ARE, Rapporto d'esame del 14 novembre 2001 relativo all'approvazione
di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si è dotato del
piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti
(approvato dal Gran Consiglio l'11
maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale piano, che
costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione dell'art.
39 cpv. 2 OPT (cfr. lett.a), è divenuto possibile concedere dei permessi in
base a tale norma (cfr. RtiD II-2004
n. 43; STA 52.2014.416 del 25 giugno 2019 consid. 3.1 e rimandi, 90.2007.80 del
2 maggio 2008 consid 2.3; cfr. inoltre, ad es., STA 90.2010.128
R13/90.2020.63 citata consid. 10).
Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale (cfr.
art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di tale piano e delle
relative norme d'applicazione (NAPUC-PEIP) che va verificato se può essere
rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. pure
STA 52.2015.587 del 22 novembre 2018 consid. 3.3.4.2).
5.4. In concreto, anche partendo dall'assunto che la vecchia cascina sul fondo fosse un rustico inventariato
meritevole di conservazione 1a, da considerare compreso nel perimetro del
PUC-PEIP (cfr. art. 9 NAPUC-PEIP) - e a prescindere da ogni contestazione che
ancora sussiste a questo riguardo (cfr. inc. 90.2010.128) - è certo che
il complesso degli interventi effettuati all'edificio e ai suoi dintorni non
potrebbe manifestamente mai conseguire un'autorizzazione in base all'art. 39
cpv. 2 OPT.
La volumetria del rustico non è infatti stata mantenuta, come richiede l'art.
15.2.1 NAPUC-PEIP. I muri perimetrali non sono stati conservati nella loro
sostanza, preservandone la forma e la struttura originaria (cfr. art. 15.2.1 e
2 NAPUC-PEIP). L'edificio è inoltre stato sopraelevato e ampliato, ciò che non
è ammesso (cfr. art. 15.3.1 NAPUC-PEIP; cfr. pure il successivo capoverso, che
consente deroghe solo a determinate condizioni restrittive, ad es. se l'aggiunta
è indispensabile per realizzare un servizio igienico e il nuovo corpo è
interrato). Come già visto, le aperture esistenti sono inoltre tutte state
modificate, mentre i muri in rasa pietra sono stati completamente sommersi da
intonaco, in modo inammissibile (cfr. art. 15.4.1 e 15.4.4 NAPUC-PEIP). Il
tetto rifatto lede chiaramente l'art. 15.6 NAPUC-PEIP, che impone di rispettare
il suo stato originario, in particolare di conservarne le quote, le pendenze
delle falde e le sporgenze originarie, come pure il materiale di copertura
(cfr. art. 15.6.1 e 15.6.2 NAPUC-PEIP). La canna fumaria in acciaio applicata
lungo la facciata est urta invece con I'art. 15.7 NAPUC-PEIP, il quale esige
che nuove canne fumarie siano il più discrete possibili. Parimenti contrari
alle disposizioni del piano di utilizzazione sono poi tutti gli interventi di
sistemazione esterna attuati sul terreno, all'evidenza non finalizzati alla
conservazione e al recupero del paesaggio agricolo tradizionale caratteristico
(art. 15.8.1 NAPUC-PEIP). Nessuna delle opere esterne potrebbe infatti essere
autorizzata: in particolare, non potrebbero esserlo le varie recinzioni (cfr.
art. 15.8.3), i muri, i terrazzamenti, la maggior parte delle pavimentazioni e
i lampioni, ecc. (cfr. art. 15.8.4), le nuove scale (cfr. art. 15.8.6), la
pergola (cfr. art. 15.12), il grill fisso (cfr. art. 15.13), la parabola (cfr.
art. 15.16). Identica conclusione vale per la legnaia sul lato est, che è ora
un deposito chiuso con muri e finestre (cfr. art. 15.14.3 NAPUC-PEIP). Nel
complesso, è evidente che l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare dell'edificio
sono stati profondamente alterati, ciò che è pure chiaramente contrario ai
principi generali degli interventi edilizi (cfr. art. 13 NAPUC-PEIP), oltre che
all'art. 39 cpv. 3 OPT.
6. 6.1. Altrettanto
evidente è poi che gli interventi di trasformazione dell'edificio, insieme alle
diverse opere esterne, non potrebbero essere approvati in virtù dell'art. 24c
LPT, che regola gli edifici e impianti esistenti (non più conformi alla destinazione
della zona) protetti nella propria situazione di fatto (cfr. cpv. 1). Secondo
questa disposizione, con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali
edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati
con moderazione o ricostruiti (cfr. cpv. 2, sia nella versione in vigore dal 1°
novembre 2012 [RU 2012 5535] che in quella precedente [RU 2000 2042]). Tale
norma ha sostituito il vecchio art. 24 cpv. 2 vLPT (in forza tra il 1° gennaio
1980 e il 31 agosto 2000; RU 1979, 1573), che, unitamente agli art. 74 segg.
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), già permetteva, a
determinate condizioni, simili interventi (cfr. Scolari,
op. cit., n. 539 segg. ad art. 71/72 LALPT).
Sennonché, nessuna delle predette disposizioni consente di apportare a edifici
protetti nella loro situazione di fatto - come poteva essere considerata la
vecchia cascina agricola - trasformazioni tali da sovvertirne l'identità in
modo sostanziale (cfr. art. 42 cpv. 1 OPT [nella versione in vigore dal 1°
novembre 2012 e in quella dal 1° settembre 2000]; DTF 132 II 21 consid. 7.1.1,
110 Ib 141 consid. 3; cfr. anche Scolari,
op. cit., ad art. 71/72 LALPT, n. 543). Ipotesi, questa, che in concreto - al
di là delle importanti modifiche attuate alla sua struttura e al suo aspetto
esterno - si verifica già solo per l'intervenuto cambiamento di destinazione totale
del rustico, da stalla-fienile (in disuso) a casa d'abitazione (cfr. DTF 140 II
509 consid. 2.1 e rimandi, 113 Ib 306 consid. 3b; UST, Nuovo diritto della
pianificazione. Commenti relativi all'ordinanza sulla pianificazione del
territorio, Berna 2001, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, n. 3.5, pag.
11 e seg.; DFJP/OFAT, Etude relative
à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berna 1981, n. 39 e
41 ad art. 24; cfr. pure Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad
art. 24c, n. 18 seg.; Rudolf
Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen
ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, n. 33 e 37 ad art. 24c LPT e
rimandi).
Già solo per questo motivo, è quindi certo che non potrebbe essere rilasciata
alcuna autorizzazione secondo l'art. 24c LPT o il previgente art. 24
cpv. 2 vLPT. Nessuno del resto lo pretende.
6.2. Non ne va diversamente per le altre norme che regolano degli interventi
fuori della zona edificabile, e meglio gli art. 24a (cambiamenti di
destinazione senza lavori di trasformazione), 24b (aziende accessorie
non agricole), 24d cpv. 1 (utilizzazione di edifici abitativi agricoli a
scopi abitativi extra-agricoli), 24d cpv. 2 (edifici e impianti degni di
protezione, ovvero per i quali è stata istituita un'apposita protezione ai sensi
della legge sui beni culturali, cfr. art. 69 cpv. 2 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100), 24e (tenuta di
animali a scopo di hobby) e 37a (edifici e impianti utilizzati a scopi
commerciali), che risultano a priori inapplicabili alla fattispecie.
7. Assodata la
manifesta violazione materiale di tutte le costruzioni sul fondo, resta ora da
verificare se si giustifichi la loro demolizione integrale e il ripristino del
terreno al suo stato originario, così come postula l'ARE.
7.1. L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per
la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario
al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di
ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto
autorizzato, quando la demoli-zione non persegue scopi d'interesse pubblico,
oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione
fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti
interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF
1C_480/2019 citata consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).
La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verifica-ta
comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme
al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne
deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le
tante, STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009 consid. 5). Chi pone l'autorità di
fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi
maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che
degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21
consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).
7.2. In concreto gli interventi che il ricorrente ha realizzato senza permesso
sul proprio fondo sono gravi e importanti. Tutte le opere realizzate si pongono
infatti in chiaro contrasto con uno dei principi cardine della pianificazione
del territorio, segnatamente quello della separazione del territorio
edificabile da quello non edificabile (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; cfr. pure Muggli,
op. cit., Vorbemerkungen zu den art. 24-24e und 37a, n. 16). Alla
demolizione e ripristino dello stato naturale del terreno sussiste quindi un
importante interesse pubblico (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9; STF
1C_480/2019 citata consid. 5.2), indipendentemente dal fatto che il
fondo sia o meno incluso nel perimetro del PUC-PEIP (che peraltro non farebbe
che rafforzare tale interesse, cfr. pure l'art. 39 cpv. 5 OPT richiamato dall'ARE).
Certo è pure che la demolizione di tutto quanto eretto sul fondo s'avvera come
l'unica soluzione idonea e necessaria per ristabilire una situazione di
legalità. Come visto, nulla può infatti più dedurre il ricorrente dal permesso
che egli era stato inopinatamente accordato in passato: il controverso rustico
è infatti ormai diventato un vero e proprio nuovo edificio, ben diverso da
quello del progetto approvato nel 1999, che avrebbe dovuto conservare la
struttura e i tratti essenziali della cascina originaria (un'ex
stalla-fienile, con struttura in sassi, tetto in coppi, costruzione
tipica della nostra zona, di proporzioni e aspetto piacevole [...], cfr.
relazione tecnica maggio 1999). Un ripristino del rustico come ai piani
approvati nel 1999 (così come aveva indicato l'autorità dipartimentale nell'avviso
del 21 ottobre 2008) non entra quindi in considerazione, poiché della "tipica
costruzione" non è di fatto rimasto più nulla. Al contrario, a fronte dell'entità
degli interventi edilizi eseguiti in contrasto con il diritto materiale
applicabile, occorre concludere che non si
possa prescindere dalla demolizione totale della casa d'abitazione, unitamente
a tutte le opere circostanti (cfr. pure STF 1C_106/2017 citata consid. 3.6,
1C_619/2014 del 24 febbraio 2015 consid. 4 in RtiD II-2015).
Dal profilo della proporzionalità si può senz'altro attribuire un peso
accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al
diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di natura economica (spese
di demolizione), derivanti al proprietario, che ha comunque posto l'autorità di
fronte al fatto compiuto.
7.3. Nulla può in particolare dedurre a suo favore RI 1 dal principio della
buona fede, ove solo si consideri che egli, quale istante e proprietario del
fondo, ben conosceva i limiti del permesso accordatogli nel 1999. Realizzando
degli interventi che si sono manifestamente scostati da tale licenza edilizia,
l'insorgente - già assistito da un professionista del settore ("[...]
la trasformazione del rustico, seguita quale direzione lavori dall'arch. __________
[...] il quale [...] era in quel tempo il tecnico comunale di Miglieglia",
cfr. ricorso pag. 6) - non poteva quindi non attendersi di essere confrontato,
prima o poi, con un ordine di demolizione. A maggior ragione dopo la decisione
di diniego del permesso del 2008. Peraltro anche le violazioni dell'ordinamento
edilizio commesse dalle persone ausiliarie professioniste del ramo sono, di
massima, ascritte pure al committente, che di regola non può quindi prevalersi
con successo del principio della buona fede (cfr. STF 1C_106/2017 citata
consid. 4.2 e rimandi). Va poi ricordato che l'obbligo della licenza edilizia
per le costruzioni è da considerarsi un fatto notorio, a maggior ragione se
eseguite fuori della zona edificabile (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1
e rimandi). Per il resto, nella misura in cui accenna genericamente a dei non
meglio precisati contatti che avrebbero avuto suo padre e l'architetto
nel corso dei lavori (eseguiti dal 1999) o invoca genericamente la tolleranza
delle autorità, il ricorrente non dimostra invece ch'esse gli avrebbero
rilasciato concrete assicurazioni vincolanti riguardo alla possibilità di
realizzare gli interventi eseguiti in contrasto con il progetto approvato (cfr.
DTF 137 I 69 consid. 2.5.1, 131 II 627 consid. 6.1; STF 1C_106/2017 citata
consid. 4.2). Ecco perché non occorre nemmeno sentire questi ultimi quali testi
(cfr. supra, consid. 1.4).
7.4. Invano il ricorrente tenta di giustificare gli interventi
con dei problemi di stabilità del pendio (ampliamento a ovest) o altre asserite
necessità, in particolare quella di disporre di una legnaia o di almeno una
baracca per custodire un trattorino-falciatrice (per mantenere gli oltre
4'000 mq di prato che caratterizza la zona). Anzitutto va ricordato che le
difformità messe in atto dall'insorgente non si limitano a queste opere, ma
riguardano come visto tutte le costruzioni sul fondo. In ogni caso, per quanto
riguarda le pretese instabilità del terreno, è evidente che simili
inconvenienti non permettono al proprietario di un fondo di prescindere dal
conseguire un'autorizzazione edilizia. Peraltro, in concreto, simili difficoltà
non gli hanno comunque impedito di sbancare il pendio per realizzare una
legnaia e un vano interrato a monte. Non è poi dato di vedere come il
ricorrente possa addurre un bisogno di mantenere un'area prativa di oltre 4'000
m2, visto che la superficie del fondo non soggetta alla legislazione
forestale si limita a ca. 1'500 m2 (cfr. citata decisione di
accertamento del 30 giugno 1999 con planimetria).
7.5. Considerato che i primi lavori sul fondo sono stati ultimati al più presto
attorno al 2000 (proseguendo anche dopo il 2007, cfr. ad. es. la pergola e la
tettoia trasformata in deposito chiuso), altrettanto certo è che a un ordine di
ripristino non osti il termine di perenzione trentennale (cfr. DTF 136 II 359
consid. 8, 132 II 21 consid. 6.3). Con la precisazione che in una recentissima
decisione il Tribunale federale ha comunque stabilito che l'obbligo di
ripristino di una situazione conforme al diritto non si perime dopo 30 anni
(cfr. comunicato stampa del 28 aprile 2021 relativo alla sentenza di quel
giorno 1C_469/2019, 1C_483/2019).
È ben vero che per motivi riconducibili al principio dell'affidamento, in
particolare laddove l'autorità ha tollerato per molti anni una situazione
contraria al diritto di cui era a conoscenza (o che avrebbe potuto riconoscere
usando la dovuta diligenza), la giurisprudenza ha finora ammesso la possibilità
di invocare un termine di perenzione più corto (cfr. DTF 136 II 359 consid.
7.1, 132 II 21 consid. 6.3). Ciò vale tuttavia solo per colui che può
appellarsi alla propria buona fede, ovvero per chi riteneva o poteva ritenere
che l'uso di un'opera fosse lecito (rispettivamente coperto da licenza edilizia;
cfr. DTF 136 II 359 consid. 7.1, 132 II 21 consid. 6.3). Ipotesi che in
concreto, come visto poc'anzi (consid. 7.3), chiaramente non si verifica.
7.6. Fermo quanto precede, conformemente a quanto richiede l'ARE, occorre
quindi concludere che l'ordine di demolizione e rimozione totale del rustico e di tutte le costruzioni sulla part. __________
risulta in concreto giustificato e proporzionato, e in particolare necessario
per ripristinare una situazione conforme al diritto, al cui rispetto sussiste
come detto un'importante interesse pubblico, anche in un'ottica di parità di
trattamento (cfr. STF 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.6).
Tanto più che gli atti dimostrano pure che la presenza della casa di vacanza ha
indotto il ricorrente, più che a risanare la zona (come afferma), a moltiplicare
vieppiù le opere sul suo fondo, aggiungendo nel tempo nuovi manufatti e
interventi di sistemazione esterna, peraltro apparentemente anche in conflitto
con l'area forestale e il riale sottostante (cfr. foto del 2007 e 2014). Per
quanto un simile provvedimento comporti un'inevitabile perdita di valori
patrimoniali, non si può inoltre ignorare che il ricorrente ha agito a proprio
rischio, sapendo o comunque dovendo sapere dell'illegalità dei suoi
investimenti. A ciò aggiungasi che egli ha potuto approfittare di una
situazione d'illegalità per circa una ventina d'anni e non ha invece un diritto
a che un simile stato delle cose perduri ulteriormente (cfr. DTF 136 II 359
consid. 9 e rinvii).
8. 8.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono il ricorso dell'ARE (a) deve dunque essere
accolto, mentre quello dell'insorgente RI 1 (b) è respinto. La decisione
impugnata è di conseguenza annullata e gli atti sono rinviati al Municipio
affinché emani nei confronti di RI 1 un ordine di demolizione e rimozione
integrale della casa d'abitazione e di tutte le costruzioni e opere di
sistemazione esterna realizzate sul fondo part. __________, ripristinando il
terreno al suo stato naturale originale (che dovrà evidentemente essere
conforme alla decisione di accertamento del bosco del 30 giugno 1999, cfr. consid.
Ac), entro 90 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio e con le
comminatorie di rito di cui all'art. 43 cpv. 3 LE.
8.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della
domanda di provvedimenti cautelari dell'ARE, intesa a vietare al proprietario l'utilizzo
dei diversi manufatti, ordinando il deposito delle chiavi presso il Comune, il
sigillamento di porte e finestre e l'interruzione degli allacciamenti esistenti
(cfr. pure STF 1C_220/2015 del 4 maggio 2015 consid. 2.2). In quanto formulata anche nel merito la stessa è
invece inammissibile, già solo poiché richiesta per la prima volta con le
ultime osservazioni del 30 marzo 2021 (cfr. inoltre l'art. 70 cpv. 2 LPAmm).
Spetterà semmai al Municipio esaminare se adottare o meno ulteriormente siffatti
provvedimenti (cfr. anche STF 1C_220/2015 citata consid. 2.2).
8.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico del ricorrente RI 1, secondo soccombenza. All'ARE, dotato di un servizio
giuridico, non sono assegnate ripetibili, non trattandosi in concreto di una
procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso di RI 1 (b) è respinto, mentre il ricorso dell'ARE (a), nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 29 aprile 2020 (n. 2127) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli
atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda così come indicato al
consid. 8.1.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico di RI 1, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo (fr. 1'800.-). Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera