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Incarti n. 52.2020.279 52.2020.288 52.2020.289 52.2020.290
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sui ricorsi
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a.
b.
c.
d.
e. |
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contro |
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la risoluzione del 13 maggio 2020 (n. 2453) del Consiglio di Stato che ha respinto le impugnative presentate dai ricorrenti contro la decisione del 17 aprile 2019 con cui il Municipio di Sorengo ha rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di un complesso residenziale formato da quattro case (part. __________ e __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. La CO 1 è
proprietaria di un terreno in pendio (part. __________ e __________ di ca.
1'800 m²) su cui vi è una casa d'abitazione (sub A) con piscina, situato a
Sorengo, in zona residenziale, lungo un braccio di via __________ (part. __________)
gravato da diritti di passo.
ESTRATTO MAPPA
b. Il 31 luglio 2017, la CO 1 ha chiesto al Municipio di Sorengo il permesso di
demolire il predetto edificio e costruire un nuovo complesso residenziale,
formato da quattro case. Il progetto prevede in particolare di realizzare un
edificio unifamiliare di due piani (casa 1) nella parte alta del terreno (part.
__________) e uno stabile con tre unità abitative nel pendio sottostante (part.
__________), che degrada verso nord-est e sud-est. Le tre case (2, 3 e 4) sono
in sostanza strutturate su tre gradoni di due livelli, sfalsati tra di loro (a
ventaglio) e collegate da un corpo scale. I volumi inferiori sono inoltre
collegati a casa 1 da un'autorimessa comune (con 13 posti auto, che si
aggiungono a uno esterno). Quest'ultima sarà raggiungibile da via __________,
mediante una rampa d'accesso.
c. Alla domanda di costruzione si sono opposti diversi proprietari di fondi
situati nelle vicinanze, tra cui RI 6 (part. __________), RI 3, RI 4 e RI 5
(part. __________), RI 7 e RI 8 (part. __________), RI 1 (part. __________) e RI
2 (part. __________ e part. __________ del vicino comune di Lugano).
d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 102547), con decisione del 17 aprile 2019 il Municipio ha
rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con giudizio del 13 maggio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative interposte dai suddetti opponenti (e altri due ricorrenti) avverso tale decisione. In sintesi, dopo aver disatteso le critiche relative alla completezza della domanda di costruzione, il Governo ha rigettato anche le obiezioni riguardanti l'altezza massima (10 m) prescritta dall'art. 28 cpv. 2 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR), che ha ritenuto rispettata sia per la casa 1, che per gli altri edifici (2, 3 e 4), su cui non andrebbe nemmeno conteggiato un muro di controriva a valle del fondo. Ha in seguito considerato sufficiente in fatto e in diritto l'accesso da via __________, percorso asfaltato largo almeno m 3.50 rispettivamente strada di servizio aperta al pubblico secondo il piano regolatore, che sarebbe fruibile dai proprietari dei fondi fronteggianti anche in virtù del diritto di passo veicolare. Ha quindi aggiunto che la questione di un eventuale aggravio di tale servitù, così come le contestazioni inerenti a una servitù di altezza che grava i fondi dedotti in edificazione, fossero di natura civile ed esulassero dalla procedura. Da ultimo, non ha nemmeno dato seguito a delle obiezioni attinenti alla piscina biologica e al sistema di smaltimento delle acque.
C. Con distinti ricorsi,
i suddetti vicini opponenti impugnano ora tale giudizio davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza
edilizia.
a. RI 1 (a) eccepisce una disattenzione dell'altezza massima prescritta,
considerato in particolare che lo sviluppo verticale delle case 2, 3 e 4 -
arretrate a suo dire meno di 12 m l'una dall'altra - andrebbe cumulato in
applicazione dell'art. 40 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE; RL 705.100). L'altezza, obbietta, non sarebbe nemmeno rispettata
verso la strada pedonale a sud-est (part. __________).
b. Con il loro gravame, RI 2 (b) negano dal canto loro l'esistenza di un
accesso sufficiente in fatto e in diritto, in particolare per l'insufficiente
calibro della strada (che impedirebbe l'incrocio tra veicoli, ma anche il
transito di autocarri) rispettivamente per l'inammissibile estensione della
servitù di passo derivante dal traffico generato dal progetto.
c. Con tre impugnative di tenore identico, RI 3, RI 4 e RI 5 (c)
rispettivamente RI 6 (d), come pure RI 7 e RI 8 (e), eccepiscono parimenti
l'insufficienza dell'accesso, sia in fatto che in diritto. La larghezza della
strada sarebbe inferiore a m 3.50. Il progetto comporterebbe inoltre un
notevole aggravio della servitù di passo esistente. Anche se inserita nel piano
del traffico, aggiungono, la strada non sarebbe stata espropriata dal Comune (che
non potrebbe quindi disporne, senza indennizzare i proprietari e sopportare i
costi di gestione e manutenzione).
Anche i ricorrenti __________ contestano il progetto dal profilo delle altezze.
Errato sarebbe a loro dire il profilo del terreno naturale considerato dal
progetto, nella misura in cui non coincide con quello esistente, in
corrispondenza del piazzale antistante la villa che verrebbe demolita. Sostengono
inoltre che il complesso andrebbe considerato in modo unitario: di conseguenza,
l'altezza della casa 1 andrebbe conteggiata su quella dei gradoni sottostanti,
distanti meno di 12 m. Accennano infine ad altre questioni (quali la posizione
della trincea d'infiltrazione e dell'impianto di cantiere), riservandosi se del
caso di adire il giudice civile.
D. All'accoglimento delle
cinque impugnative si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nella sua posizione.
Il Municipio postula il rigetto dei gravami; così pure l'istante in licenza, confutando
puntualmente le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza,
nel seguito.
E. Con le repliche e la
duplica, i ricorrenti __________ e l'insorgente RI 1 rispettivamente la
resistente CO 1 si sono riconfermati nelle loro conclusioni e domande di
giudizio, sviluppando in parte le proprie tesi contrapposte. L'UDC si è
limitato a richiamare la sua precedente presa di posizione.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall'art. 21 cpv. 1 LE. I ricorrenti, tutti già vicini opponenti, sono
senz'altro abilitati a impugnare il giudizio impugnato, di cui sono destinatari
(cfr. art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). I
gravami, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi
emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Le
prove sollecitate dai ricorrenti (perizia per accertare la larghezza della
strada, sopralluogo, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi
rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. Altezza
2.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal
terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda
o del parapetto. Per principio, l'altezza degli edifici è misurata sulla
verticale delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto
superiore determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello
del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35
consid. 4.1).
2.2. Il terreno può essere sistemato mediante formazione di terrapieni, la cui
altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in
cui supera il limite di m 1.50 a una distanza di 3 m dal filo della facciata
(cfr. art. 41 LE). Se il terreno è sistemato mediante escavazione del terreno
naturale, fa stato il livello del terreno risultante dallo scavo. I limiti
d'altezza non sono infatti destinati soltanto a salvaguardare i fondi
circostanti da immissioni d'ombra eccessive, ma perseguono anche finalità
d'ordine paesaggistico (cfr. STA 52.2014.204 del 27 mar-zo 2015 consid. 2.1,
52.2005.426 del 15 febbraio 2006 consid. 4.1, confermata da STF 1P.173/2006 del
26 ottobre 2006 consid. 2.2; Adelio
Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1123 ad art. 40 LE).
2.3. Nel caso di costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, l'altezza
si misura per ogni singolo edificio, a condizione che si verifichi tra i corpi
situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m (art. 40 cpv. 2 LE). Se
l'arretramento è inferiore a 12 m, la maggior altezza del gradone superiore va quindi
aggiunta a quella del gradone sottostante. Modalità di misurazione, questa, che
risponde alla regola generale secondo cui l'altezza degli edifici è rilevata
lungo il loro perimetro esterno, conteggiando anche le parti arretrate, in
quanto rilevanti dal profilo degli ingombri verticali e delle ripercussioni
ingenerate sui fondi circostanti e sul paesaggio (cfr. STA 52.2010.172 citata
consid. 3.1; Scolari, op. cit., n.
1234 ad art. 40/41 LE; nonché art. 43 del regolamento di applicazione della
legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110; cfr. pure STA
52.2019.412-415 del 4 novembre 2021 consid. 3.2 e 3.5 e rimandi). L'altezza si
misura pertanto a partire dal terreno sistemato a valle del corpo inferiore
sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto del gradone più
alto (cfr. RtiD I-2006 n. 17 consid. 5.1; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3.2; STA
52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012 consid. 3.2).
2.4. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di realizzare un
edificio unifamiliare di due piani (casa 1) nella parte alta del terreno (part.
__________) e uno stabile con tre unità abitative nel pendio sottostante (part.
__________), che degrada verso via __________ (N-E) e una strada pedonale (part.
__________; S-E). Le tre case (2, 3 e 4) sono essenzialmente articolate su tre
gradoni di due piani l'uno sfalsati tra di loro (a ventaglio), e collegate a
nord-est da un corpo scale. I blocchi inferiori sono uniti alla casa 1 da un'autorimessa
comune, per lo più interrata.
Controverso è il rispetto dell'altezza dei volumi sulla part. __________, ma
anche dello stabile superiore (casa 1), che secondo i ricorrenti __________ andrebbe
cumulato ai primi in quanto parte di un unico complesso, di cui non andrebbe
solo considerata la distanza tra edifici.
2.5. Ora, dai piani agli atti risulta anzitutto che - facendo astrazione dall'edificio
superiore (casa 1) - il complesso con le case 2, 3 e 4, contrariamente a quanto
censura in particolare l'insorgente RI 1, rispetta ovunque l'altezza massima
(10 m) prescritta dall'art. 28 cpv. 2 NAPR.
2.5.1. L'altezza del gradone inferiore con la casa 4,
in corrispondenza del fronte rivolto verso via __________, non supera i 10 m
dal terreno escavato perpendicolarmente sottostante (348.91 m/
slm). Nell'altezza è incluso lo sviluppo delle facciate a valle di casa 3 (S-E
e N-E; 357.90 m/slm), arretrate meno di 12 m (357.90 - 348.91 = 8.99 m; cfr.
schema distanze, sezioni B-B', F-F', L-L'; inoltre piano integrazione
ricorsi del 14 giugno 2017 sezione B-B'). È parimenti computato il
parapetto alto ca. 1 m della terrazza sovrastante (cfr. schema distanze,
sezioni F-F' e L-L'). Non va invece conteggiato il maggior ingombro di casa 2
(360.84 m/slm), le cui facciate a valle (S-E e N-E) - nel punto più vicino
(cfr. art. 41 cpv. 1 RLE) - distano più di 12 m dalla facciata a valle di casa
4 (come rettamente indicato sui piani di progetto, cfr. schema distanze).
2.5.2. Rispetta inoltre il predetto limite di 10 m il gradone con la casa 3. Dal
terreno sbancato ai piedi della facciata sud-est (351.86 m/slm), l'altezza di
questo blocco è infatti pari a 8.98 m, computando le facciate sovrastanti di
casa 2 (360.84 m/slm), che presentano una rientranza inferiore a 12 m (cfr. schema
distanze, sezioni B-B', D-D' e H-H'; inoltre piano integrazione ricorsi citato
sezioni E-E' e C-C').
2.5.3. Il complesso con le case 2, 3 e 4 ossequia inoltre l'altezza di 10 m in
corrispondenza del corpo scale, articolato su due gradoni, che si estende fino
alla rampa d'accesso (cfr. sezione H-H' e piante P-1 e PT; cfr. pure rendering
immagine 3, che restituisce una parziale visione di questo corpo). L'altezza
del blocco inferiore (con l'atrio comune e il locale tecnico, cfr. pianta P-1),
determinata sulla verticale della facciata N-E, misura infatti meno di 10 m dal
terreno perpendicolarmente sottostante (351.86 m/slm; cfr. sezioni F-F' e H-H').
E questo anche se si conteggia nelle parti arretrate meno di 12 m non solo il
volume con l'atrio sovrastante (cfr. pianta PT), ma anche la facciata N-E di
casa 2 (360.84 m/slm) a cui si avvicina fino a ca. 10 m (cfr. sezioni H-H', F-F'
e E-E', schema distanze e piante PT e 1P e rendering immagine 3).
2.6. Ciò detto, resta da verificare il rispetto dei parametri tenendo conto
anche della casa 1. Il Governo è partito dall'assunto che l'edificio
unifamiliare sia indipendente dai volumi che si sviluppano sulla part. __________.
A prima vista la casa 1 non sembra formare un'unica costruzione con i volumi
sottostanti, con i quali è però collegata dall'autorimessa comune (cfr. sezione
D-D' e pianta PT). Ai fini del giudizio, tale aspetto non merita in realtà di
essere approfondito poiché, come si vedrà, tanto nell'una quanto nell'altra
ipotesi, il progetto non è in ogni caso conforme alle NAPR.
2.6.1. È ben vero che l'edificio 1 dista più di 6 m dalle case 2 e 3, e più di
12 m dalle loro rispettive facciate a valle - ciò che, come obbietta la
resistente, esclude qualsiasi computo d'altezza su questi due volumi (cfr.
schema distanze). Dai piani annessi al progetto non si può tuttavia ignorare
come la casa 1, in corrispondenza dello spigolo N-E/S-E, si avvicina fino a ca.
3 m al corpo scale dello stabile a gradoni, rispettivamente a meno di 12 m dal
prospetto a valle del suo blocco inferiore (adibito ad atrio e locale tecnico,
cfr. supra consid. 2.5.3, schema distanze, piante P-1 e PT, sezione B-B').
Quantomeno nella misura in cui si considera il complesso come un'unica
costruzione, è certo che sulla facciata a valle del predetto blocco andrebbe
quindi riportato il maggior sviluppo della casa 1 (362.22 m/slm), in
particolare della sua facciata sud-est. Avuto specialmente riguardo alla
duplice pendenza del pendio (cfr. sezioni geometra 1-1B/2, 3A-4B; cfr. pure
schema orografia doc. A allegato alla decisione municipale del 17 aprile 2019),
non si può del resto ignorare come questo fronte - arretrato meno di 12 m - incrementi
di tutta evidenza l'ingombro della costruzione (cfr. in particolare sezione H-H').
Da cui un sorpasso dell'altezza massima prescritta dall'art. 28 cpv. 2 NAPR
(362.22 - 351.86 = 10.36 m; cfr. sezione H-H'; cfr. pure sezione B-B').
Da questo profilo, il progetto non potrebbe pertanto essere autorizzato.
L'esito non cambia tuttavia nemmeno se, come afferma la resistente, si
considera l'edificio più a monte come uno stabile monofamiliare autonomo e
separato dalla costruzione a gradoni sottostante. Non v'è infatti chi non veda
come - su questo lato - l'eccessiva vicinanza con la costruzione sulla part. __________
impedisce in ogni caso di ritenerlo conforme alle NAPR: l'art. 4 lett. a NAPR
esige infatti che, nella zona residenziale, tra due edifici vi sia almeno una
distanza di 6 m. Parametro, questo, che la casa 1 - avvicinandosi come detto
fino a ca. 3 m al corpo scale del complesso - manifestamente non rispetta (valore
dedotto per misurazione dalle piante citate e schema distanze; cfr. pure
sezione B-B'). Ne discende che, già solo per questi motivi, il giudizio
impugnato che ha tutelato la licenza edilizia non può essere confermato.
2.6.2. Per il resto può invece essere dato atto alla resistente che, presa
isolatamente, la casa 1 (362.22 m/slm) rispetterebbe l'altezza massima di 10 m
dal terreno sistemato ai suoi piedi, che coincide con la quota (354.80 m/slm)
del piazzale esistente invocata dai ricorrenti __________ (cfr. sezioni N-N',
A-A' e B-B', da cui risulta un'altezza di m 7.42). Irrilevante risulta quindi
la loro contestazione in merito al livello del terreno naturale riportato sui
piani.
3.
Accesso
3.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è
urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se
dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista
utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La
nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce
tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono
eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n.
59 consid. 3; André Jomini, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2010, n. 2, 10 e 19 ad
art. 19). L'esigenza di un accesso
sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e
del fuoco. L'accesso - che comprende anche il collegamento dalla strada pubblica
(cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c) - deve essere tale da non compromettere la
sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre
garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo.
La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto
dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del
comparto interessato e delle circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid.
7d, 123 II 337 consid. 5b). La legge fa quindi dipendere la sufficienza dalla
prospettata utilizzazione di una determinata superficie rispettivamente
richiede che una strada destinata a dare l'accesso a un fondo, per costruzione
e assetto, sia praticabile per il traffico da esso generato (cfr. STF
1C_234/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1, 1C_379/2019 del 7 agosto 2020
consid. 3.3). L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine
di giudizio, censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui
perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a
LPAmm; DTF 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve di massima
essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del
permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con
rinvii, I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi).
3.2. In concreto il progetto prevede l'accesso
da via __________, che si dirama dalla soprastante strada cantonale (via
__________). Dopo un primo tratto rettilineo (di ca. 30-40 m) di proprietà del
Comune (part. __________), per raggiungere i fondi dedotti in edificazione occorre
svoltare e immettersi per ca. 60 m in un braccio privato di via __________, che
discende il pendio e serve alcune proprietà del quartiere (in particolare,
oltre ai terreni in oggetto, le part. __________, __________, __________ e
part. __________ di Lugano). Questo braccio di proprietà privata (part. __________,
__________ e __________) è gravato da diritti di passo con veicoli a favore dei
fondi confinanti, incluse le part. __________ e __________. A livello
pianificatorio, la via è designata dal piano del traffico quale strada di
servizio.
Qui controversa è la sufficienza di tale accesso, in particolare del tratto
privato di via __________, sia dal profilo giuridico che fattuale.
3.2.1. Ora, alla luce della predetta servitù di passo iscritta a registro
fondiario, in questa sede non v'è anzitutto motivo di dubitare che i fondi in
questione dispongano di un sufficiente accesso veicolare sul piano giuridico
(cfr. STF 1C_471/2020 del 19 maggio 2021 consid. 3.1.3, 1C_245/2014 del consid.
4.1 e 4.2). Invano i ricorrenti si limitano ad affermare, in modo generico, che
la servitù non consentirebbe l'accesso a 4 case con 14 posteggi, poiché quando
fu costituita (nel 1950) si poteva attendere al massimo un traffico generato da
una casa unifamiliare con due posti auto. Nulla nella designazione della
servitù permette infatti di ritenere che quest'ultima sia limitata al transito
di un paio di veicoli. Particolari limiti o condizioni d'utilizzo non risultano
invero nemmeno dal titolo d'acquisto prodotto dalle parti (DG 1713/
18.09.1950 di cui al doc. 4 prodotto dalla CO 1 davanti al Governo). Con le
loro mere affermazioni gli insorgenti non dimostrano quindi che la servitù di
cui beneficiano le ampie part. __________ e __________ - attualmente edificate
solo con una villa che dispone di 4 posteggi (cfr. formulario domanda di
costruzione, sub 9 "posteggi esistenti") - non è atta a coprire il
traffico che potrà derivare dal complesso residenziale di 4 unità abitative, né
che ne risulterà un inammissibile aggravamento ai sensi dell'art. 739 del
codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Tanto più che, per
giurisprudenza, alcuni passaggi veicolari supplementari causati da uno
sfruttamento più intenso del fondo dominante non costituiscono di principio un
aggravamento rilevante di un diritto di passo pedonale e veicolare
incondizionato (cfr. DTF 122 III 358 consid. 2c; STF 5A_602/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 4.3; STA 52.2019.451 del 18 dicembre 2020 consid. 4.3.2.1
in: RtiD II-2021 n. 45). L'accesso da via __________ non si pone inoltre in
contrasto con la sua destinazione pianificatoria. Seppur occorra dar atto ai
ricorrenti che il Comune non ha inspiegabilmente ancora espropriato la tratta
di proprietà privata, determinante è il fatto che la strada di servizio
prevista dal piano regolatore, che coincide per tracciato e calibro con quella
esistente, risulta inserita nel piano del traffico come strada pubblica.
3.2.2. Contrariamente a quanto lamentano gli insorgenti RI 2 e i ricorrenti __________,
a prima vista l'accesso appare inoltre sufficientemente garantito anche dal
profilo fattuale. Il controverso tratto di via __________ che i veicoli devono
discendere per raggiungere le part. __________ e __________ - largo all'incirca
3.50 m o poco meno (cfr. doc. 9 prodotto dalla resistente davanti al Governo e
planimetria allegata al ricorso degli insorgenti __________) - è infatti
piuttosto breve (ca. 60 m), seppur curvilineo. Come visto, la via in questione
si limita inoltre a servire poche abitazioni del quartiere. Per il numero
ridotto di unità abitative (meno di una decina) che allaccia, la larghezza di
questo troncone - essenzialmente assimilabile a una
strada d'accesso (chemin d'accès; Zufahrtsweg) secondo la norma
VSS 40 045 (che serve piccole zone abitate fino a 30 unità, con una portata
sino a 50 veicoli all'ora) - non appare d'acchito inammissibile (cfr. pure STF
1C_476/2018 del 3 luglio 2019 consid. 3.1). Contrariamente a quanto affermano i
ricorrenti RI 2, non sembra inoltre che non vi sia alcuna possibilità di
incrocio tra due automobili che dovessero immettersi su questo tratto di
strada. Anzitutto va ricordato che affinché un accesso sia sufficiente non
occorre che le possibilità d'incrocio siano garantite su tutta la sua
lunghezza, ma basta
che lo siano per garantire la sicurezza dei suoi utenti (cfr. STF 1C_225/2017 del 16
gennaio 2018 consid. 4.2; STA 52.2017.18 del 6 aprile 2018 consid. 2.3 e rinvii;
cfr. norma VSS 40 045, pag. 3, secondo cui per questo tipo di strade basta che
l'incrocio di autovetture e di pedoni e ciclisti sia possibile a velocità molto
ridotta; per i rari casi di scambio tra due veicoli è possibile utilizzare gli
spazi laterali liberi, cfr. pure STF 1C_589/2020 del 25 marzo 2021 consid.
3.2.1). In concreto le fotografie e le planimetrie agli atti inducono a
ritenere che due conducenti provenienti in senso opposto - prestando la dovuta
attenzione e rispettando le usuali regole della circolazione - dovrebbero poter
scorgere tempestivamente la rispettiva presenza e scambiarsi ad es. all'imbocco
del tratto comunale di via __________ (dove la strada si allarga
progressivamente fino a una dozzina di metri, cfr. doc. 9 allegato alla duplica
davanti al Governo) o circa a metà percorso, all'altezza della part. __________
(dove vi è uno slargo ampio fino a ca. 5 m, cfr. planimetria 1:500 del geometra
agli atti), o ancora in corrispondenza dell'accesso alla part. __________ (cfr.
pure filmato di cui al doc. 6 prodotto dalla resistente al Governo, da cui emerge
anche che sulla strada è possibile il transito di un camion). Dato che il
progetto non può essere confermato per i motivi di cui si è detto in
precedenza, non mette comunque conto di verificare ulteriormente tale aspetto.
Identica conclusione vale per le ulteriori questioni, invero solo abbozzate, a
cui accennano i ricorrenti __________.
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, i ricorsi sono accolti. Di conseguenza,
sono annullati il giudizio governativo, come pure la licenza edilizia che
conferma.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'istante in licenza, che rifonderà ai ricorrenti un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv.
1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. I ricorsi (a), (b), (c), (d) ed (e) sono accolti.
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 13 maggio 2020 (n. 2453) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 17 aprile 2019 rilasciata dal Municipio di Sorengo alla CO 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della CO 1, la quale rifonderà inoltre ai ricorrenti le seguenti indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi: fr. 1'200.- ad RI 6; complessivi fr. 1'200.- a RI 3, RI 4 e RI 5; complessivi fr. 1'200.- a RI 7 e RI 8; fr. 1'500.- a RI 1 e complessivi fr. 1'500.- a RI 2. Agli insorgenti vanno retrocessi gli importi versati a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera