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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2020 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 maggio 2020 (n. 299) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. L'avv. RI 1 ha assistito
__________ nell'ambito di due procedimenti, uno di natura penale e l'altro di
natura amministrativa.
b. Con scritto del 12 settembre 2019, quest'ultima ha segnalato alla Commissione
di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento del suo
patrocinatore, cui ha rimproverato di non averle fornito, nonostante le sue
ripetute richieste, né una fattura né un rendiconto delle sue prestazioni.
c. Preso atto di tale segnalazione, il 17 settembre 2019 la Commissione ha
aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile
violazione degli art. 12 lett. i della legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 20 della legge
sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 21 del codice
svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; obbligo di rendiconto).
d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito.
Ha richiamato la fattura emessa il 27 febbraio 2019, da cui risulta come tutte
le prestazioni - che sarebbero state svolte in maniera accurata e trasparente -
a favore della sua cliente, comprese quelle riferite alla pratica
amministrativa, abbiano giustificato un onorario di fr. 13'469.-, che sarebbe del
tutto adeguato. Ha poi rilevato di averle trasmesso il 7 marzo 2019 un
rendiconto stilato il giorno precedente, dal quale si evincerebbero le
prestazioni effettuate (di cui sarebbe comunque sempre stata messa al corrente).
Si è quindi dilungato nell'illustrazione delle pratiche - definite complesse
sia dal profilo fattuale che giuridico - e nella giustificazione del suo
operato, rilevando come la cliente avesse dimostrato la sua piena soddisfazione
manifestando, ancora nell'estate del 2019, l'intenzione di affidargli altri
incarichi (da lui rifiutati, salvo poi comunque essere intervenuto a suo
favore, senza tuttavia emettere ulteriori fatture).
B. Con
decisione del 19 maggio 2020, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al
pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-. La precedente istanza ha
anzitutto rilevato che nell'incarto non vi erano documenti atti a chiarire se
il legale avesse fatto sottoscrivere una procura con indicata la propria tariffa
oraria. A prescindere da tale questione, la Commissione ha in ogni caso concluso
che il denunciato fosse incorso in una violazione del suo obbligo di rendiconto
per non aver mai prodotto alla mandante, nonostante i diversi solleciti, il
dettaglio del tempo dedicato alle singole prestazioni e delle spese fatturate
il 27 febbraio 2019. La misura è stata commisurata tenendo conto dell'entità
medio-grave dell'infrazione, della mancata consapevolezza della violazione
commessa e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso
la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta il rimprovero mossogli, sostenendo che il tempo
consacrato a ogni singola prestazione vada indicato soltanto in caso di
onorario stabilito in base a quel criterio e non quando sia stata pattuita una
retribuzione forfettaria (come in concreto per la procedura penale). Evidenziato
come per la causa amministrativa sia stato fatturato un onorario simbolico
(limitato alla parte di quanto già spontaneamente versato dalla cliente che non
era stata utilizzata per coprire le spese vive e gli anticipi), esclude che la
mancata indicazione del tempo impiegato possa configurare una violazione delle
regole professionali, tanto più che la pratica si è conclusa con pieno successo
e gli importi ottenuti dal Cantone (ripetibili e restituzione dell'anticipo
versato) sono stati restituiti alla cliente, che gli avrebbe peraltro attestato
tutta la sua stima, offrendogli altri mandati.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
E. Non
vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente
a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid.
3.3 e rimandi), le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (documenti,
richiamo di documenti, edizione di documenti e ogni altra consentita) non
appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2. 2.1. Secondo l'art. 12
lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al
cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su
sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti (cfr. anche art. 18 cpv. 3 e
21 CSD, seppur non abbiano valore normativo; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1).
Per giurisprudenza, in caso di onorario calcolato in base al tempo, il cliente
può pretendere in ogni momento una fattura dettagliata e l'avvocato viola
l'art. 12 lett. i LLCA se non dà seguito alla richiesta (cfr. STF 2C_314/2020
del 3 luglio 2020 consid. 4.1, 2C_1086/2016 del 10 maggio 2017
consid. 4.1, 2C_133/2012 del 18 giugno 2012
consid. 4.3.1; cfr. pure STA 52.2014.390/391 del 22 novembre 2016
consid. 4.1 e rimandi).
2.2. La modalità e l'entità della remunerazione è soggetta alla libertà
contrattuale. L'onorario può essere
pattuito non solo in base al dispendio orario, ma anche in maniera forfettaria
(cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2 e rimandi, 2C_247/2010 del 16 febbraio 2011
consid. 5.4; cfr. anche art. 19 cpv. 1
CSD; inoltre: Walter Fellmann, Anwaltsrecht,
II ed., Berna 2017, n. 490; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit
de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1599, 1776
e 2963; Michel Valticos, in:
Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis, Commentaire romand, Loi
sur les avocats, Basilea 2010, n. 274 e 283 ad art. 12). Se è stato convenuto
un onorario forfettario, l'avvocato non può pretendere un aumento nemmeno se ha
dovuto adoperarsi più di quanto originariamente pronosticato. Viceversa, il
cliente deve corrispondere l'onorario pieno anche se il mandato conferito ha
impegnato l'avvocato meno di quanto le parti si aspettassero alla conclusione
del relativo accordo (cfr. STF 2C_314/2020 citata
consid. 4.2; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel
[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Berna/Ginevra 2011, n. 165 ad art. 12).
2.3. Con riferimento a onorari calcolati in
base al tempo, il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo dell'avvocato
di presentare, su richiesta, una fattura dettagliata rappresenta il
corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante
prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
(CO; RS 220; cfr. STF 2C_314/2020
citata consid. 4.3, 2C_133/2012 citata consid. 4.3.2;
RtiD I-2005 n. 59 consid. 7.2.2; cfr. anche Fellmann,
Anwaltsrecht, n. 506; Bohnet/Mar-tenet,
op. cit., n. 1785; Valticos, op. cit., n. 292 ad art. 12). Norma, questa, che impone
all'avvocato di presentare su richiesta in ogni momento una fattura indicante
le singole prestazioni e il tempo consacrato a ognuna di esse (nonché le spese;
cfr. Fellmann,
Anwaltsrecht, n. 510). L'indicazione del tempo complessivo impiegato per
l'attività svolta non è pertanto sufficiente (cfr.
STF 4A_144/2012 citata consid. 3.2.2; Fellmann, Anwalts-recht, n. 506). L'obbligo di rendiconto mira a permettere al cliente di
esercitare un controllo sulle attività dell'avvocato, di impartire le
necessarie istruzioni o di revocare semmai il mandato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 4A_144/2012 dell'11 settembre
2012 consid. 3.2.2 e rif.; cfr. pure Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1785 e 2825).
2.4. Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha inoltre espressamente
stabilito che, anche in caso di pattuizione di un onorario forfettario, l'avvocato
non è liberato dall'obbligo di indicare correttamente il tempo consacrato a
ogni sua prestazione (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_205/2019 citata consid. 5.2.2; cfr.
pure Fellmann, Anwaltsrecht, n. 506). L'Alta Corte ha in
particolare considerato che né l'art. 12 lett. i LLCA né le norme deontologiche
fanno distinzioni riguardo all'obbligo di rendiconto a dipendenza dei
differenti tipi di onorario e che il controllo della fattura, rispettivamente
la valutazione della sua adeguatezza da parte del cliente, deve essere
possibile non soltanto nel caso in cui l'onorario sia stabilito secondo il
dispendio orario, bensì anche in caso di onorario forfettario. Ciò implica la
presentazione, su richiesta, di una fattura dettagliata, da cui si possano
evincere le singole prestazioni fornite e il tempo loro consacrato. Solo così
il cliente può verificare se l'onorario pattuito si trova in un rapporto
ragionevole rispetto alle prestazioni svolte dall'avvocato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.1). Il Tribunale
federale ha inoltre rilevato che, anche dopo avere
proceduto al pagamento dell'onorario e anche in caso di pattuizione di una remunerazione forfettaria, il cliente
può ancora avere un legittimo interesse al dettaglio della fattura, ad esempio
in vista di un ulteriore mandato conferito o da conferire al medesimo avvocato
o come paragone con gli onorari di altri avvocati (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2 e rif.). Irrilevante è
quindi la circostanza che un onorario stabilito a forfait sia dovuto, nella
misura in cui tutte le prestazioni sono state fornite, indipendentemente dal
dispendio orario effettivo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2).
3. 3.1. Nel caso concreto, emerge dagli atti ed è incontestato che, nel corso degli anni 2017 - 2019, il ricorrente ha patrocinato la segnalante nell'ambito di due procedimenti, uno penale (con addentellati in Svizzera e in Italia) e uno amministrativo (legato al suo diritto di soggiorno nel nostro Paese). Per le due pratiche l'insorgente ha emesso il 27 febbraio 2019 una nota professionale di complessivi fr. 16'231.00 (doc. 9), così suddivisi:
- fr. 13'469.- onorario complessivo per prestazioni nell'ambito del procedimento penale (A) e della procedura amministrativa (B)
- fr. 40.- esborso
- fr. 1'531.- spese
- fr. 230.80 IVA al 7.7% su fr. 2'997.30
- fr. 960.20 IVA
all'8% su fr. 12'002.70,
con la precisazione che tale importo sarebbe stato compensato con l'anticipo
già versato.
La nota d'onorario si limita a una sommaria descrizione delle prestazioni
fornite (esame della fattispecie, diversi incontri con cliente, consulenza,
assistenza e rappresentanza in procedura, redazione di atti processuali,
corrispondenza varia, colloqui telefonici, ecc.), a indicare globalmente e
genericamente le spese (apertura e chiusura incartamento, scritturazione,
fotocopie, postali, telefoniche, e-mail, accessi, trasferte), ad attribuire l'esborso
alla Pretura penale e a esporre gli importi complessivi, oltre l'IVA (senza
precisare in che modo sono stati stabiliti gli importi soggetti alle diverse
aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2017 e a partire dal 1° gennaio 2018). Non
dà per contro alcuna indicazione sul metodo di calcolo degli onorari, né sulle
singole prestazioni, né sulle date e sul tempo impiegato per ognuna di esse e
neppure precisa come si compongono nello specifico le spese relative a tali
prestazioni.
Dagli atti emerge inoltre che, per giustificare le sue pretese, il 7 marzo 2019
il ricorrente ha trasmesso all'interessata un rendiconto/promemoria di
quattro pagine, in cui ha elencato in maniera discorsiva l'attività svolta a
suo favore e riepilogato gli acconti ricevuti. Malgrado le sue svariate
richieste (e-mail del 27 febbraio 2019 e del 5 e 7 marzo 2019, nonché
raccomandata del 4 settembre 2019), non le ha invece mai trasmesso una distinta
dettagliata delle proprie prestazioni, indicante il tempo impiegato per
ciascuna di esse, e delle spese sopportate.
3.2. Con la decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto rilevato che non
vi erano nell'incarto documenti atti a chiarire se il legale avesse fatto
sottoscrivere una procura con indicata la propria tariffa oraria. Ha tuttavia
ritenuto che la questione potesse rimanere irrisolta, dato che non si trattava
in quella sede né di giudicare l'adeguatezza della nota d'onorario né di
valutare la qualità dell'operato dell'avvocato. Considerato che quest'ultimo
non aveva fornito una fattura indicante il dispendio orario riferito a ogni
prestazione effettuata, ha tuttavia ritenuto manifestamente violato il suo
obbligo di rendiconto.
Il ricorrente contesta dal canto suo tale conclusione. Nega in particolare che
sussista un obbligo di esporre nella nota professionale il dispendio orario
riferito alle singole prestazioni effettuate qualora, come in concreto, avvocato
e cliente abbiano pattuito un onorario forfettario. La tesi va respinta.
3.3. È ben vero che, dalle affermazioni della segnalante stessa, è possibile
dedurre che le parti - perlomeno per il procedimento penale - avevano pattuito
un onorario forfettario e non "a tempo", così come afferma l'insorgente
(cfr. e-mail del 7 marzo 2019 della denunciante, secondo cui l'importo
versato per la denuncia penale era a titolo forfettario CHF 13'000.00 versato
anticipatamente). Tale aspetto non è tuttavia decisivo. Come visto, in base
alla giurisprudenza del Tribunale federale, la pattuizione di un onorario
forfettario non libera in ogni caso l'avvocato dall'obbligo di registrare
correttamente il dispendio orario relativo a ogni attività. Al contrario, a
richiesta del cliente anche il legale retribuito a forfait è tenuto a produrre
una distinta sufficientemente dettagliata, da cui si possano dedurre le
prestazioni effettuate e il tempo loro dedicato, così da permettere al mandante
di valutare se le stesse stiano in un rapporto ragionevole con l'onorario
pattuito (cfr. pure il commento alla STF 2C_314/2020 citata di Lukas Müller/Julia Eiholzer in AJP 2020
pag. 1472 segg., pag. 1474 seg., che ricorda come in base alla giurisprudenza
sull'obbligo di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO basti ad es. che i rapporti d'attività
vengano allestiti con le indicazioni delle date, dei lavori prestati mediante
parole chiave e del relativo dispendio di tempo; cfr. anche STF 4A_238/2016 del
26 luglio 2016 consid. 2.2.2). Ciò detto, in concreto è evidente che la nota d'onorario
del 27 febbraio 2019 e il rapporto rendiconto/promemoria del 6/7 marzo
2019 stilati dall'insorgente non presentano il necessario grado di dettaglio ai
sensi dell'art. 12 lett. i LCCA. Per quanto tali documenti, e in particolare il
citato rapporto, riassumano per sommi capi le diverse procedure e il
particolare contesto in cui ha operato il legale, dagli stessi non è in alcun
modo possibile dedurre le singole attività che egli ha svolto e, soprattutto,
il tempo ad esse consacrato. Tali documenti non permettono di riflesso nemmeno
di comprendere e verificare la congruità degli importi globalmente fatturati
alla cliente.
Ne discende che non avendo presentato alla mandante - malgrado le sue diverse
richieste - un rendiconto dettagliato, conformemente a quanto richiesto dalla
suesposta giurisprudenza, l'insorgente è effettivamente incorso in una
violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i LLCA, così
come concluso dalla precedente istanza.
4. Ferme queste premesse,
resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.
Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere
nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e
proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e
48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità
terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del
comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,
2183-2187; Tomas Poledna, in
Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art.
17 n. 23 segg.).
4.2. In concreto, è ben vero che l'obbligo di presentare
al cliente una fattura dettagliata costituisce un importante corollario del
dovere di rendiconto del mandatario e che, venendo meno a tale dovere, il
ricorrente ha impedito alla segnalante di verificare l'adeguatezza della nota
di onorario sottopostale per il pagamento. Vero è pure che
all'insorgente non giova il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e
di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza.
A suo favore depone d'altra parte la circostanza che, durante la sua lunga
carriera, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare. Pur tenuto
conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in
questo ambito, la sanzione in concreto inflitta al ricorrente appare tuttavia
eccessiva, a fronte della giurisprudenza in materia resa sia dal Tribunale
federale (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 5 e 2C_133/2012 citata) sia dalla
stessa Commissione (cfr. STA 52.2014.390/391 citata, con riferimento alla
decisione n. 35 della Commissione). Alla luce di tutto quanto precede, si
giustifica pertanto di pronunciare nei confronti dell'insorgente un semplice ammonimento.
La sanzione così commisurata, risulta meglio ragguagliata alle circostanze del
caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene
adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a
richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto
disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento, così come indicato al precedente considerando.
5.2. Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di
soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ma è tenuto a
rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili, nella misura in cui risulta vittorioso.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione del 19 maggio 2020 (n. 299) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino verserà inoltre all'insorgente l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera